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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 464/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to ARDOLINO CLAUDIA;
RICORRENTE
E
, nato il 04/04/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to CURCIO GARGIULO FRANCESCO;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte congiuntamente depositate all'udienza, svoltasi con modalità cartolare, del 10.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.01.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Napoli il 12.12.1998, dalla quale sono nati i figli e maggiorenni Per_1 Per_2 ed autosufficienti, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale con addebito al coniuge , di porre a carico del resistente un assegno mensile per la CP_1 moglie e per i figli.
Con ordinanza del 06.04.2024 il Giudice delegato a funzioni presidenziali disponeva, all'esito della comparizione della ricorrente, ritenuti non sussistenti i presupposti disporre in via provvisoria il mantenimento in favore della e dei figli, autorizzava i coniugi a vivere Parte_1 separati e rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore.
si costituiva in giudizio e, previa richiesta di rimessione in termini, chiedeva CP_1 confermarsi quanto disposto con l'ordinanza de 06.04.2023.
Con note di trattazione scritta depositate in data 10.03.2025, le parti congiuntamente richiedevano di pronunciare la separazione personale alle condizioni di cui all'ordinanza del
Giudice delegato a funzioni presidenziali, stante l'intervenuta rinuncia della ricorrente alla domanda di addebito. Il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM in sede e senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., considerate le conclusioni congiuntamente presentate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2 2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 12.12.1998 in Napoli. Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“La SI.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata ai sensi dell'art. 706 c.p.c. e chiede Parte_1 la definizione del giudizio alle modalità richieste.
Le parti, come sopra rappresentate e difese, congiuntamente chiedono che il Tribunale Adito Voglia dichiarare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'ordinanza resa dal Giudice delegato dal Presidente del
Tribunale Dott.ssa Laura Alfano in data 06/04/2023 e, pertanto, fanno istanza affinché venga anticipata
l'udienza di trattazione già fissata per il giorno 10/03/2025 e disposto il mutamento del rito;
emettersi sentenza alle condizioni di cui alla richiamata ordinanza del 06/04/2023 con totale compensazione delle spese di giudizio”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza. In particolare, stante il rinvio per relationem, all'ordinanza del 06.04.2023, è opportuno evidenziare che la stessa tanto riportava: “rilevato che, allo stato, non vengono prospettate né si ravvisano elementi per ritenere sussistente una disparità significativa tra le posizioni reddituali dei coniugi a danno della moglie (la ricorrente lavora come infermiera presso l'ospedale Betania di Ponticelli con stipendio di euro 1800,00 e paga 600,00 quale canone di locazione;
il marito, autotrasportatore, di cui non si conosce la complessiva situazione reddituale e patrimoniale, è detenuto in carcere); rilevato che i figli maggiorenni, conviventi con la madre , come dalla stessa esposto in ricorso, sono entrambi “occupati” ( muniti di diploma di OSS e il primogenito anche di diploma in servizi commerciali, questi lavora come operatore socio sanitario con stipendio di euro 1400,00 presso l'ospedale Betania, la secondogenita è a tempo determinato presso la protezione civile con stipendio di euro 800,00) e adeguatamente retribuiti, sicchè possono essere considerati autonomi;
tutto ciò considerato, così provvisoriamente provvede: autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto”.
Va, dunque, sottolineata la reciproca autosufficienza economica dei coniugi come già emersa nel corso del presente giudizio.
3 4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di nata il [...] in Parte_1
NAPOLI (NA), e , nato il 04/04/1978 in NAPOLI (NA), che hanno CP_1 contratto matrimonio il giorno 12.12.1998 in Napoli, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune (Atto n. 140, parte II, serie A – anno 1998 – Comune di Napoli);
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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