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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 593/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Ciampini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Controparte_1 P.IVA_1
Maresca ed Enzo Nocerino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità durante i periodi di ferie
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa Parte_1 fissazione di udienza di discussione, Voglia accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedere ricomprese le voci di retribuzione variabile “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie e, per l'effetto, condannare CP_1
a corrispondere allo stesso ricorrente, a tale titolo, le differenze retributive tra il
[...] dovuto ed il corrisposto ad oggi pari alla somma di €. 12.240,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero a quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge”.
Per la parte resistente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi ferma la Con decurtazione della ad importo fisso (euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di CP_1 ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2023, il ricorrente, in qualità di dipendente di
(con mansioni di “capo treno/capo servizi treno”), chiedeva di Controparte_1 rideterminare il compenso per i giorni di ferie fruiti dal mese di aprile 2006 al mese di aprile 2023, riconoscendo due indennità (“indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”), che a suo dire andavano a costituire il 27-30% della retribuzione ordinariamente corrispostagli.
Pag. 2 di 14 2. In particolare, il spiegava che la società datrice di lavoro andava a sostituire Pt_1 le suddette indennità con un'indennità giornaliera forfettizzata di 4,50 euro, così privandolo, nel periodo sopra indicato, della somma complessiva di 12.240,00 euro, di cui chiedeva il riconoscimento (oltre a interessi e rivalutazione monetaria).
3. Il ricorrente evidenziava che le voci di indennità di utilizzazione professionale e indennità di assenza dalla residenza erano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal capotreno, trattandosi di voci prive del carattere di occasionalità, venendo corrisposte con continuità ai dipendenti.
4. Pertanto, il chiedeva di dichiarare la nullità: a) dell'articolo 31.5 dei Pt_1
Contratti Aziendali del 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitavano l'Indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere al capotreno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 4,50; b) dell'articolo 77.2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012
e del 2016 nella parte in cui escludevano l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
5. In data 03.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che Controparte_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. In particolare, la parte resistente evidenziava che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE non dà indicazioni specifiche sul quantum della retribuzione nei giorni di ferie, lasciata alle singole discipline nazionali. Inoltre, gli interventi della
Corte di Giustizia erano stati finalizzati a garantire l'effettività del diritto alle ferie annuali retribuite, evidenziando come dovesse scongiurarsi qualsiasi effetto dissuasivo di una riduzione del trattamento salariale corrisposto nei giorni di ferie.
In sostanza, si evidenziava che la normativa comunitaria non impone una perfetta equiparazione fra la retribuzione dei giorni lavorativi e i giorni feriali, ammettendo quindi che possa esservi una differenza. Quello che esclude in modo chiaro la disciplina normativa dell'Unione è che una retribuzione più bassa per i
Pag. 3 di 14 giorni di ferie non debba costituire un deterrente per il prestatore di lavoro nel chiedere il periodo di ferie che ogni anno deve necessariamente godere. La verifica corretta da compiere è che nei giorni di ferie vi sia un trattamento salariale paragonabile a quello garantito nei giorni lavorativi, così da evitare qualsiasi effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore. Nello specifico la Corte di
Giustizia ha individuato le seguenti caratteristiche delle voci retributive da includere nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie:
i. deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal dipendente;
ii. deve compensare uno specifico 'disagio' derivante dall'espletamento di dette mansioni;
iii. deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
7. Dalla disamina della normativa nazionale la parte resistente individuava non tanto un diritto del lavoratore a godere i giorni di ferie, quanto piuttosto un obbligo del datore di lavoro di concedere i giorni di ferie previsti ai propri dipendenti. Un obbligo espressamente sanzionato dall'art. 18 bis, comma 3, ultimo periodo,
D.L.vo 66/2003. Pertanto, nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo è da escludere posto che: a) il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.); b) è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); c) l'effettività del godimento delle ferie è garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18 bis, D. Lgs. 66/2003).
8. In riferimento alle specifiche indennità indicate nel ricorso, Controparte_1 precisava che, sulla base dei contratti collettivi stipulati, nelle giornate di ferie, in aggiunta agli elementi ulteriori della retribuzione (indennità quadri, indennità di turno, salario professionale), il lavoratore percepisce anche la IUP giornaliera, ove
Pag. 4 di 14 è confluita la vecchia IUP media di impianto. In merito al cd. “compenso per assenza dalla residenza” si evidenziava che tale voce salariale non ha valore retributivo, ma compensativo;
essa non è corrisposta sempre al lavoratore, dipendendo dal numero di ore di lavoro prestate fuori sede (tale indennità, infatti, non è corrisposta in caso di assenza inferiore a 3 ore o di attività lavorativa svolta senza lasciare la sede).
9. In conclusione, la parte resistente sosteneva che le indennità in oggetto, non essendo intrinsecamente collegate alla natura delle mansioni svolte, non devono essere computate nella retribuzione feriale;
in ogni caso, tali indennità avrebbero un'incidenza percentuale sulla retribuzione annuale percepita per valori esigui, così da non generare alcun effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore. Secondo parte resistente, confrontando la retribuzione del giorno di ferie con quella percepita dai ricorrenti nelle giornate di lavoro in cui il personale è impiegato in attività di manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali si può osservare che il trattamento economico è identico. Anche in tali giornate i ricorrenti percepiscono il salario di produttività e la IUP giornaliera, senza la corresponsione dalla IUP variabile e del compenso per assenza dalla residenza.
10. Sulla tempestività delle pretese di parte ricorrente veniva infine eccepita la prescrizione, limitatamente alle pretese antecedenti al quinquennio rispetto alla data di interruzione della prescrizione, ovvero rispetto alla data di inoltro di un atto di diffida. Ciò sulla base dell'interpretazione secondo cui la normativa vigente sia in grado di garantire una “tutela forte” in caso di licenziamento illegittimo, non solo mediante reintegra nel posto di lavoro, ma anche mediante risarcimento del danno.
11. La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di una CTU contabile.
12. All'udienza del 20.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 5 di 14 13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
15. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L., n. 26246/2022); interpretazione pienamente confermata nella recente pronuncia del 2024: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il
Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte,
Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
Pag. 6 di 14 legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. Sez. L., n.
13932/2024).
16. Pertanto, le pretese di parte ricorrente non risultano prescritte.
17. Nel merito della vicenda in esame, occorre precisare che la questione principale della presente controversia è costituita dalla retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie maturate.
18. In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche da ultimo, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività
Pag. 7 di 14 soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366).
19. La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabili al rapporto, a quelli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivestano un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta
Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (così, cfr., tra le altre, Cassazione Civ., n.
1823/2004; Cassazione Civ., n. 16510/2002). Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
20. Come ribadito da ultimo dalla Cassazione “la nozione di retribuzione da
Pag. 8 di 14 applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
«ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri). Ciò che si è CP_3 inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018,
C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da
Pag. 9 di 14 utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589)”.
21. La stessa Corte di Giustizia ha ribadito che “L'obbligo di retribuire le ferie è previsto allo scopo di “mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, evitando “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie” per il fatto che l'indennità percepita durante le ferie sia di molto inferiore rispetto a quella percepita nei periodi di servizio”. Tuttavia, sempre la stessa Corte ha sancito che “La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali” e visto che la retribuzione percepita dal lavoratore “è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica”, spetta al giudice nazionale il compito di valutare il nesso che lega i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore, scindendo da un lato “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro […] che deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e dall'altro “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro […] che non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”, riconoscendo, in definitiva, al lavoratore, durante il periodo di ferie, il “diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di
Pag. 10 di 14 lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di line1a”.
22. L'analisi della citata giurisprudenza comunitaria permette di comprendere che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
23. In linea con lo sviluppo storico-normativo sopra delineato, nella vicenda dedotta in giudizio, non contrasta con il diritto dell'Unione Europea la circostanza che tale livello retributivo intermedio sia stato ricavato dalla disciplina della contrattazione collettiva che, per decenni, nel contesto dei delicati equilibri delle relazioni sindacali, ha costituito espressione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione circa l'inclusione o l'esclusione nel compenso per ferie di determinate voci retributive esclusivamente per la parte fissa (e non anche per quella variabile); il ruolo della contrattazione collettiva – sul piano della individuazione della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie – appare analogo e coerente a quello che universalmente gli affida la giurisprudenza per stabilire la retribuzione proporzionata e sufficiente alle esigenze di vita di cui all'art.36, primo comma, Cost. (Corte appello Torino sez. lav., 31/10/2022, n.527; Corte di appello Torino, Sez. Lav. n. 258/2022). Dal punto di vista della valutazione concreta della potenziale dissuasività, gli elementi “variabili” della retribuzione richiesti dai ricorrenti hanno un'incidenza che non determina una retribuzione “di molto inferiore” (CGUE e altri
contro
British Airways” del Per_2
15/09/2011, causa C-155/10), rispetto a quella percepita durante i giorni di
Pag. 11 di 14 servizio, al punto tale da avere un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
24. Infatti, l'espletata CTU ha evidenziato le seguenti percentuali di incidenza delle differenze calcolate sul totale percepito nel periodo oggetto di causa:
“Il CTU per rispondere al quesito n. 2 che chiedeva di accertare l'entità percentuale della diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie, causata della mancata corresponsione delle predette indennità ha eseguito il confronto tra la retribuzione imponibile, comprese le indennità esenti 0991 – 0992, maggiorata delle indennità per rispondere al quesito n. 2 che chiedeva di accertare l'entità percentuale della diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie, causata della mancata corresponsione delle predette indennità ha eseguito il confronto tra la retribuzione imponibile, comprese le indennità esenti 0991 – 0992, maggiorata delle indennità oggetto di calcolo e la retribuzione imponibile percepita sempre incluse le indennità esenti;
in formula risulta: (imponibile previdenziale BP + indennità esenti + indennità oggetto del ricalcolo) / (imponibile previdenziale da
BP + indennità esenti) L'entità media della riduzione della retribuzione è riportata nella tabella che segue:
Dipendente Riduzione retribuzione media
1,24% Pt_1
25. A conclusioni sostanzialmente analoghe si perviene anche seguendo l'ipotesi alternativa fornita dal CTU:
“In merito al quesito 2) il CTU nella seconda ipotesi di calcolo ha raffrontato la sola retribuzione percepita per ferie con la differenza per ferie godute;
in formula risulta: (imponibile per ferie + indennità esenti + indennità oggetto del ricalcolo)
/ (imponibile per ferie + indennità esenti) L'entità media della riduzione della retribuzione è riportata nella tabella che segue.
Dipendente Riduzione retribuzione media
Ciulli 7,29%
26. Gli esiti della CTU si intendono qui integralmente richiamati e si condividono
Pag. 12 di 14 pienamente in quanto motivati, esenti da vizi logici e argomentativi, corrispondenti a quanto richiesto in sede di conferimento incarico.
27. Ebbene, dall'analisi dei risultati della consulenza tecnica effettuata risulta evidente come la condotta della resistente nel calcolo delle indennità da CP_4 corrispondere nel periodo di ferie non abbia avuto un'incidenza significativa sul trattamento salariale ordinariamente corrisposto al proprio dipendente. Le variazioni percentuali indicate dal CTU (1,24% nella prima ipotesi, 7,29% nella seconda ipotesi) risultano di valore irrisorio (nel primo caso) o comunque modesto (nel secondo caso) in riferimento al trattamento salariale ordinario.
28. Tale comportamento, così come accertato dal CTU nominato, non può che portare questo giudice a ritenere che la minima riduzione della retribuzione non abbia avuto alcun effetto dissuasivo ad usufruire le ferie nei confronti del dipendente di Di fatto è stato accertato che nei giorni di ferie godute il Controparte_1 ricorrente ha percepito un salario del tutto paragonabile a quello percepito nei giorni di lavoro, in pieno ossequio alla normativa comunitaria come sopra riportata e interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
29. Inoltre, va rilevato che il “compenso per assenza dalla residenza” (attribuito al personale di condotta in sostituzione dell'indennità di trasferta art. 2, Allegato 7
CCNL 1990-91) ha natura indennitaria;
detto compenso, come l'indennità di trasferta in sostituzione della quale è stato introdotto, è finalizzato a tenere il lavoratore indenne dalle spese che potrebbe sopportare in virtù della prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione ed è, peraltro, subordinato alla durata dell'assenza che deve superare le tre ore.
30. Per quanto attiene all'indennità di utilizzazione professionale variabile è un istituto contrattuale comprensivo di più voci ed è correlato alla durata del lavoro, alla tipologia del servizio di condotta o di scorta (notturno o diurno), al modulo di equipaggio e al numero di chilometri percorsi;
pertanto, si tratta di voci correlate allo svolgimento effettivo delle mansioni.
31. La novità delle questioni esaminate e gli orientamenti di segno contrario della
Pag. 13 di 14 giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
32. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Pisa, 23.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 593/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
20.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Ciampini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Controparte_1 P.IVA_1
Maresca ed Enzo Nocerino ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità durante i periodi di ferie
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, previa Parte_1 fissazione di udienza di discussione, Voglia accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedere ricomprese le voci di retribuzione variabile “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie e, per l'effetto, condannare CP_1
a corrispondere allo stesso ricorrente, a tale titolo, le differenze retributive tra il
[...] dovuto ed il corrisposto ad oggi pari alla somma di €. 12.240,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero a quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed ogni altra conseguenziale pronuncia di legge”.
Per la parte resistente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria eccezione e deduzione disattesa: - in via principale, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi ferma la Con decurtazione della ad importo fisso (euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di CP_1 ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.05.2023, il ricorrente, in qualità di dipendente di
(con mansioni di “capo treno/capo servizi treno”), chiedeva di Controparte_1 rideterminare il compenso per i giorni di ferie fruiti dal mese di aprile 2006 al mese di aprile 2023, riconoscendo due indennità (“indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale”), che a suo dire andavano a costituire il 27-30% della retribuzione ordinariamente corrispostagli.
Pag. 2 di 14 2. In particolare, il spiegava che la società datrice di lavoro andava a sostituire Pt_1 le suddette indennità con un'indennità giornaliera forfettizzata di 4,50 euro, così privandolo, nel periodo sopra indicato, della somma complessiva di 12.240,00 euro, di cui chiedeva il riconoscimento (oltre a interessi e rivalutazione monetaria).
3. Il ricorrente evidenziava che le voci di indennità di utilizzazione professionale e indennità di assenza dalla residenza erano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal capotreno, trattandosi di voci prive del carattere di occasionalità, venendo corrisposte con continuità ai dipendenti.
4. Pertanto, il chiedeva di dichiarare la nullità: a) dell'articolo 31.5 dei Pt_1
Contratti Aziendali del 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitavano l'Indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere al capotreno nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 4,50; b) dell'articolo 77.2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012
e del 2016 nella parte in cui escludevano l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
5. In data 03.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che Controparte_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
6. In particolare, la parte resistente evidenziava che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE non dà indicazioni specifiche sul quantum della retribuzione nei giorni di ferie, lasciata alle singole discipline nazionali. Inoltre, gli interventi della
Corte di Giustizia erano stati finalizzati a garantire l'effettività del diritto alle ferie annuali retribuite, evidenziando come dovesse scongiurarsi qualsiasi effetto dissuasivo di una riduzione del trattamento salariale corrisposto nei giorni di ferie.
In sostanza, si evidenziava che la normativa comunitaria non impone una perfetta equiparazione fra la retribuzione dei giorni lavorativi e i giorni feriali, ammettendo quindi che possa esservi una differenza. Quello che esclude in modo chiaro la disciplina normativa dell'Unione è che una retribuzione più bassa per i
Pag. 3 di 14 giorni di ferie non debba costituire un deterrente per il prestatore di lavoro nel chiedere il periodo di ferie che ogni anno deve necessariamente godere. La verifica corretta da compiere è che nei giorni di ferie vi sia un trattamento salariale paragonabile a quello garantito nei giorni lavorativi, così da evitare qualsiasi effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore. Nello specifico la Corte di
Giustizia ha individuato le seguenti caratteristiche delle voci retributive da includere nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie:
i. deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal dipendente;
ii. deve compensare uno specifico 'disagio' derivante dall'espletamento di dette mansioni;
iii. deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
7. Dalla disamina della normativa nazionale la parte resistente individuava non tanto un diritto del lavoratore a godere i giorni di ferie, quanto piuttosto un obbligo del datore di lavoro di concedere i giorni di ferie previsti ai propri dipendenti. Un obbligo espressamente sanzionato dall'art. 18 bis, comma 3, ultimo periodo,
D.L.vo 66/2003. Pertanto, nell'ordinamento italiano l'effetto dissuasivo è da escludere posto che: a) il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.); b) è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c. e art. 10, D. Lgs. 66/2003); c) l'effettività del godimento delle ferie è garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato dal legislatore italiano a carico del datore di lavoro nel caso in cui non faccia fruire le ferie al lavoratore (art. 18 bis, D. Lgs. 66/2003).
8. In riferimento alle specifiche indennità indicate nel ricorso, Controparte_1 precisava che, sulla base dei contratti collettivi stipulati, nelle giornate di ferie, in aggiunta agli elementi ulteriori della retribuzione (indennità quadri, indennità di turno, salario professionale), il lavoratore percepisce anche la IUP giornaliera, ove
Pag. 4 di 14 è confluita la vecchia IUP media di impianto. In merito al cd. “compenso per assenza dalla residenza” si evidenziava che tale voce salariale non ha valore retributivo, ma compensativo;
essa non è corrisposta sempre al lavoratore, dipendendo dal numero di ore di lavoro prestate fuori sede (tale indennità, infatti, non è corrisposta in caso di assenza inferiore a 3 ore o di attività lavorativa svolta senza lasciare la sede).
9. In conclusione, la parte resistente sosteneva che le indennità in oggetto, non essendo intrinsecamente collegate alla natura delle mansioni svolte, non devono essere computate nella retribuzione feriale;
in ogni caso, tali indennità avrebbero un'incidenza percentuale sulla retribuzione annuale percepita per valori esigui, così da non generare alcun effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore. Secondo parte resistente, confrontando la retribuzione del giorno di ferie con quella percepita dai ricorrenti nelle giornate di lavoro in cui il personale è impiegato in attività di manovra, traghettamento, riserva, partecipazione a corsi professionali si può osservare che il trattamento economico è identico. Anche in tali giornate i ricorrenti percepiscono il salario di produttività e la IUP giornaliera, senza la corresponsione dalla IUP variabile e del compenso per assenza dalla residenza.
10. Sulla tempestività delle pretese di parte ricorrente veniva infine eccepita la prescrizione, limitatamente alle pretese antecedenti al quinquennio rispetto alla data di interruzione della prescrizione, ovvero rispetto alla data di inoltro di un atto di diffida. Ciò sulla base dell'interpretazione secondo cui la normativa vigente sia in grado di garantire una “tutela forte” in caso di licenziamento illegittimo, non solo mediante reintegra nel posto di lavoro, ma anche mediante risarcimento del danno.
11. La causa è stata istruita documentalmente e con l'espletamento di una CTU contabile.
12. All'udienza del 20.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 5 di 14 13. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
14. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente.
15. Sul punto è costante la giurisprudenza di legittimità, affermando che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L., n. 26246/2022); interpretazione pienamente confermata nella recente pronuncia del 2024: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il
Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n.
26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte,
Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
Pag. 6 di 14 legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cass. Sez. L., n.
13932/2024).
16. Pertanto, le pretese di parte ricorrente non risultano prescritte.
17. Nel merito della vicenda in esame, occorre precisare che la questione principale della presente controversia è costituita dalla retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie maturate.
18. In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore. In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche da ultimo, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività
Pag. 7 di 14 soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366).
19. La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabili al rapporto, a quelli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivestano un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta
Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (così, cfr., tra le altre, Cassazione Civ., n.
1823/2004; Cassazione Civ., n. 16510/2002). Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
20. Come ribadito da ultimo dalla Cassazione “la nozione di retribuzione da
Pag. 8 di 14 applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
«ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, e altri). Ciò che si è CP_3 inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e Per_2 altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018,
C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da
Pag. 9 di 14 utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589)”.
21. La stessa Corte di Giustizia ha ribadito che “L'obbligo di retribuire le ferie è previsto allo scopo di “mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, evitando “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie” per il fatto che l'indennità percepita durante le ferie sia di molto inferiore rispetto a quella percepita nei periodi di servizio”. Tuttavia, sempre la stessa Corte ha sancito che “La formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione quanto alla retribuzione cui ha diritto il lavoratore nel corso delle sue ferie annuali” e visto che la retribuzione percepita dal lavoratore “è composta di diversi elementi, per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica”, spetta al giudice nazionale il compito di valutare il nesso che lega i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore, scindendo da un lato “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro […] che deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e dall'altro “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro […] che non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”, riconoscendo, in definitiva, al lavoratore, durante il periodo di ferie, il “diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di
Pag. 10 di 14 lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di line1a”.
22. L'analisi della citata giurisprudenza comunitaria permette di comprendere che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
23. In linea con lo sviluppo storico-normativo sopra delineato, nella vicenda dedotta in giudizio, non contrasta con il diritto dell'Unione Europea la circostanza che tale livello retributivo intermedio sia stato ricavato dalla disciplina della contrattazione collettiva che, per decenni, nel contesto dei delicati equilibri delle relazioni sindacali, ha costituito espressione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione circa l'inclusione o l'esclusione nel compenso per ferie di determinate voci retributive esclusivamente per la parte fissa (e non anche per quella variabile); il ruolo della contrattazione collettiva – sul piano della individuazione della retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di ferie – appare analogo e coerente a quello che universalmente gli affida la giurisprudenza per stabilire la retribuzione proporzionata e sufficiente alle esigenze di vita di cui all'art.36, primo comma, Cost. (Corte appello Torino sez. lav., 31/10/2022, n.527; Corte di appello Torino, Sez. Lav. n. 258/2022). Dal punto di vista della valutazione concreta della potenziale dissuasività, gli elementi “variabili” della retribuzione richiesti dai ricorrenti hanno un'incidenza che non determina una retribuzione “di molto inferiore” (CGUE e altri
contro
British Airways” del Per_2
15/09/2011, causa C-155/10), rispetto a quella percepita durante i giorni di
Pag. 11 di 14 servizio, al punto tale da avere un effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie.
24. Infatti, l'espletata CTU ha evidenziato le seguenti percentuali di incidenza delle differenze calcolate sul totale percepito nel periodo oggetto di causa:
“Il CTU per rispondere al quesito n. 2 che chiedeva di accertare l'entità percentuale della diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie, causata della mancata corresponsione delle predette indennità ha eseguito il confronto tra la retribuzione imponibile, comprese le indennità esenti 0991 – 0992, maggiorata delle indennità per rispondere al quesito n. 2 che chiedeva di accertare l'entità percentuale della diminuzione della retribuzione nei periodi di ferie, causata della mancata corresponsione delle predette indennità ha eseguito il confronto tra la retribuzione imponibile, comprese le indennità esenti 0991 – 0992, maggiorata delle indennità oggetto di calcolo e la retribuzione imponibile percepita sempre incluse le indennità esenti;
in formula risulta: (imponibile previdenziale BP + indennità esenti + indennità oggetto del ricalcolo) / (imponibile previdenziale da
BP + indennità esenti) L'entità media della riduzione della retribuzione è riportata nella tabella che segue:
Dipendente Riduzione retribuzione media
1,24% Pt_1
25. A conclusioni sostanzialmente analoghe si perviene anche seguendo l'ipotesi alternativa fornita dal CTU:
“In merito al quesito 2) il CTU nella seconda ipotesi di calcolo ha raffrontato la sola retribuzione percepita per ferie con la differenza per ferie godute;
in formula risulta: (imponibile per ferie + indennità esenti + indennità oggetto del ricalcolo)
/ (imponibile per ferie + indennità esenti) L'entità media della riduzione della retribuzione è riportata nella tabella che segue.
Dipendente Riduzione retribuzione media
Ciulli 7,29%
26. Gli esiti della CTU si intendono qui integralmente richiamati e si condividono
Pag. 12 di 14 pienamente in quanto motivati, esenti da vizi logici e argomentativi, corrispondenti a quanto richiesto in sede di conferimento incarico.
27. Ebbene, dall'analisi dei risultati della consulenza tecnica effettuata risulta evidente come la condotta della resistente nel calcolo delle indennità da CP_4 corrispondere nel periodo di ferie non abbia avuto un'incidenza significativa sul trattamento salariale ordinariamente corrisposto al proprio dipendente. Le variazioni percentuali indicate dal CTU (1,24% nella prima ipotesi, 7,29% nella seconda ipotesi) risultano di valore irrisorio (nel primo caso) o comunque modesto (nel secondo caso) in riferimento al trattamento salariale ordinario.
28. Tale comportamento, così come accertato dal CTU nominato, non può che portare questo giudice a ritenere che la minima riduzione della retribuzione non abbia avuto alcun effetto dissuasivo ad usufruire le ferie nei confronti del dipendente di Di fatto è stato accertato che nei giorni di ferie godute il Controparte_1 ricorrente ha percepito un salario del tutto paragonabile a quello percepito nei giorni di lavoro, in pieno ossequio alla normativa comunitaria come sopra riportata e interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
29. Inoltre, va rilevato che il “compenso per assenza dalla residenza” (attribuito al personale di condotta in sostituzione dell'indennità di trasferta art. 2, Allegato 7
CCNL 1990-91) ha natura indennitaria;
detto compenso, come l'indennità di trasferta in sostituzione della quale è stato introdotto, è finalizzato a tenere il lavoratore indenne dalle spese che potrebbe sopportare in virtù della prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione ed è, peraltro, subordinato alla durata dell'assenza che deve superare le tre ore.
30. Per quanto attiene all'indennità di utilizzazione professionale variabile è un istituto contrattuale comprensivo di più voci ed è correlato alla durata del lavoro, alla tipologia del servizio di condotta o di scorta (notturno o diurno), al modulo di equipaggio e al numero di chilometri percorsi;
pertanto, si tratta di voci correlate allo svolgimento effettivo delle mansioni.
31. La novità delle questioni esaminate e gli orientamenti di segno contrario della
Pag. 13 di 14 giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
32. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Pisa, 23.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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