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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/07/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9612/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Samo n.4, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, viale Jonio CodiceFiscale_1
n.35, presso lo studio dell'avv. Renato Torrisi, il quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza , che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n.
37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Per_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320249027970614, cui è sottesa la cartella n.
29320100001390565, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo CP_ dall' Sede di Catania a titolo di contributi e sanzioni, afferenti gli anni 2004, 2006, 2007,
2008 e 2009 iscritti, Gestione Commercianti.
A sostegno della domanda la sig.ra lamentava l'illegittimità del procedimento di Pt_1 recupero, poiché la cartella in questione risulta essere stata impugnata con giudizio definitosi con sentenza, n. 2170/2020, di accoglimento del ricorso, e con la quale è stata dichiarata illegittima la pretesa di cui all'impugnata cartella. Concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi. CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva in giudizio, unitamente all' che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità, nonché Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui per l'effetto ne chiedevano il rigetto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.07.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. che venivano depositate dalle parti nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
In primo luogo, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, nel caso di specie, dall'eccezione del ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione - non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta.
Ed invero quale unico ed assorbente motivo di impugnazione parte ricorrente ha eccepito il difetto di titolo nonché l'illegittimità della pretesa azionata atteso che gli importi di cui all'iscrizione a ruolo di cui alla cartella n. 29320100001390565, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata con il presente atto, risultano essere stati dichiarati prescritti con sentenza emessa dal Giudice del Tribunale Lavoro di Catania non appellata e pertanto passata in giudicato.
Dall'esame della sentenza n. 2170/2020 prodotta in atti, resa dal Giudice del Lavoro inter partes nel
pqm
si legge :“Dichiara prescritto il credito previdenziale portato dalle cartelle di pagamento nn. (omissis)e 29320100001390565 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detti titoli”(cfr. all.3).
La domanda di controparte volta ad “ordinare lo sgravio degli importi di cui all'avviso di intimazione ed alla cartella intimata per le motivazioni di cui in narrativa non puo trovare accoglimento posto che in relazione alla cartella n. 29320100001390565, sottostante all'intimazione di pagamento, è sceso il giudicato sulla pronuncia n. 2170/2020.
Con la suddetta sentenza non è stato disposto l'annullamento della cartella, bensì, diversamente, l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo stesso.
Pertanto, nel caso di specie, non ricorrano i presupposti per lo sgravio della cartella, la quale, per come accertato dal Giudice con sentenza n. 2170/2020 divenuta definitiva è stata correttamente formata, non dichiarandone l'annullamento del titolo stesso che, in relazione ai fatti (sopravvenuti) dedotti ed accolti in decisione, al momento della sua formazione e notificazione era pacificamente legittimo e dovuto, per crediti, all'epoca, incontrovertibilmente certi, liquidi ed esigibili, bensì l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata in base alla stessa, per fatto sopravvenuto.
Che pertanto l' non doveva procedere per come statuito con Controparte_2 sentenza passata n. 2170/2020 in giudicato all' esecuzione in forza dei detti titoli, sul punto in accoglimento dell'opposizione annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249027970614 impugnata con il presente giudizio.
In ordine alle spese processuali condanna l' alla rifusione Controparte_2 delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva di sentenza.
Compensa invece le spese processuali nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce:
Pag. 3 di 4 accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29320249027970614;
le spese seguono la soccombenza e per l'effetto condanna l' Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.863,5 oltre alle spese generali IVA, cpa come per legge.
CP_ Spese compensate nei confronti dell'
Così deciso all'udienza del 25/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Alessia Trovato
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 17.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 9612/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Samo n.4, cod. fisc.: , elettivamente domiciliata in Catania, viale Jonio CodiceFiscale_1
n.35, presso lo studio dell'avv. Renato Torrisi, il quale la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso il sottoscritto procuratore avv. Livia Gaezza , che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n.
37875/7313 del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Per_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320249027970614, cui è sottesa la cartella n.
29320100001390565, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme iscritte a ruolo CP_ dall' Sede di Catania a titolo di contributi e sanzioni, afferenti gli anni 2004, 2006, 2007,
2008 e 2009 iscritti, Gestione Commercianti.
A sostegno della domanda la sig.ra lamentava l'illegittimità del procedimento di Pt_1 recupero, poiché la cartella in questione risulta essere stata impugnata con giudizio definitosi con sentenza, n. 2170/2020, di accoglimento del ricorso, e con la quale è stata dichiarata illegittima la pretesa di cui all'impugnata cartella. Concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi. CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva in giudizio, unitamente all' che chiedevano dichiararsi l'inammissibilità, nonché Controparte_2
l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui per l'effetto ne chiedevano il rigetto. Con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.07.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. che venivano depositate dalle parti nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
In primo luogo, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, nel caso di specie, dall'eccezione del ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione - non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta.
Ed invero quale unico ed assorbente motivo di impugnazione parte ricorrente ha eccepito il difetto di titolo nonché l'illegittimità della pretesa azionata atteso che gli importi di cui all'iscrizione a ruolo di cui alla cartella n. 29320100001390565, sottesa all'intimazione di pagamento impugnata con il presente atto, risultano essere stati dichiarati prescritti con sentenza emessa dal Giudice del Tribunale Lavoro di Catania non appellata e pertanto passata in giudicato.
Dall'esame della sentenza n. 2170/2020 prodotta in atti, resa dal Giudice del Lavoro inter partes nel
pqm
si legge :“Dichiara prescritto il credito previdenziale portato dalle cartelle di pagamento nn. (omissis)e 29320100001390565 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detti titoli”(cfr. all.3).
La domanda di controparte volta ad “ordinare lo sgravio degli importi di cui all'avviso di intimazione ed alla cartella intimata per le motivazioni di cui in narrativa non puo trovare accoglimento posto che in relazione alla cartella n. 29320100001390565, sottostante all'intimazione di pagamento, è sceso il giudicato sulla pronuncia n. 2170/2020.
Con la suddetta sentenza non è stato disposto l'annullamento della cartella, bensì, diversamente, l'insussistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo stesso.
Pertanto, nel caso di specie, non ricorrano i presupposti per lo sgravio della cartella, la quale, per come accertato dal Giudice con sentenza n. 2170/2020 divenuta definitiva è stata correttamente formata, non dichiarandone l'annullamento del titolo stesso che, in relazione ai fatti (sopravvenuti) dedotti ed accolti in decisione, al momento della sua formazione e notificazione era pacificamente legittimo e dovuto, per crediti, all'epoca, incontrovertibilmente certi, liquidi ed esigibili, bensì l'impossibilità di procedere ad esecuzione forzata in base alla stessa, per fatto sopravvenuto.
Che pertanto l' non doveva procedere per come statuito con Controparte_2 sentenza passata n. 2170/2020 in giudicato all' esecuzione in forza dei detti titoli, sul punto in accoglimento dell'opposizione annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249027970614 impugnata con il presente giudizio.
In ordine alle spese processuali condanna l' alla rifusione Controparte_2 delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura indicata in parte dispositiva di sentenza.
Compensa invece le spese processuali nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce:
Pag. 3 di 4 accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
29320249027970614;
le spese seguono la soccombenza e per l'effetto condanna l' Controparte_2 alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.863,5 oltre alle spese generali IVA, cpa come per legge.
CP_ Spese compensate nei confronti dell'
Così deciso all'udienza del 25/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Alessia Trovato
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