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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg20003 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20003 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al vico Latilla 18,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al vico Latilla 18,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 e Parte_1 _2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
06/07/1985, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano
1 una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I IG.ri e vivranno separatamente con mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) Il domicilio coniugale sito in Napoli al Rione Don Guanella Interno 733 isolato
25, di edilizia residenziale pubblica e della cui assegnazione è titolare il IG. Parte_1
sarà abitato dalla IG.ra ;
[...] Parte_2
3) Il mobilio presente in detta casa coniugale resterà in godimento alla IG.ra _2
, la quale, invece, provvederà a riconsegnare al IG. gli effetti
[...] Parte_1
personali che egli avrà cura di indicare puntualmente;
4) Il IG. di professione lavoratore autonomo, si impegna ed obbliga Parte_1
al mantenimento della moglie IG.ra , casalinga, mediante la Parte_2
corresponsione della somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta,00), annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Detto importo, annualmente e automaticamente aggiornato secondo gli indici Istat, sarà corrisposto alla IG.ra
a mezzo contanti a mani della stessa entro il giorno 27 di ogni Parte_2
mese;
5) Ciascuno dei coniugi si rende disponibile ad apporre qualsiasi firma dovesse necessitare all'altro per il rilascio di qualsivoglia documentazione, nel reciproco interesse;
6) I IG.ri e si impegnano, nella ipotesi di Parte_1 Parte_2
variazione della propria residenza, a comunicarla all'altro entro e non oltre 15 gg dalla stessa;
7) I coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni altro rapporto tra loro
2 intercorrente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.162, parte I, Parte_3
s., sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20003 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al vico Latilla 18,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SCHIANO LOMORIELLO ROSARIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al vico Latilla 18,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 e Parte_1 _2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
06/07/1985, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano
1 una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I IG.ri e vivranno separatamente con mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto;
2) Il domicilio coniugale sito in Napoli al Rione Don Guanella Interno 733 isolato
25, di edilizia residenziale pubblica e della cui assegnazione è titolare il IG. Parte_1
sarà abitato dalla IG.ra ;
[...] Parte_2
3) Il mobilio presente in detta casa coniugale resterà in godimento alla IG.ra _2
, la quale, invece, provvederà a riconsegnare al IG. gli effetti
[...] Parte_1
personali che egli avrà cura di indicare puntualmente;
4) Il IG. di professione lavoratore autonomo, si impegna ed obbliga Parte_1
al mantenimento della moglie IG.ra , casalinga, mediante la Parte_2
corresponsione della somma mensile di € 150,00 (euro centocinquanta,00), annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Detto importo, annualmente e automaticamente aggiornato secondo gli indici Istat, sarà corrisposto alla IG.ra
a mezzo contanti a mani della stessa entro il giorno 27 di ogni Parte_2
mese;
5) Ciascuno dei coniugi si rende disponibile ad apporre qualsiasi firma dovesse necessitare all'altro per il rilascio di qualsivoglia documentazione, nel reciproco interesse;
6) I IG.ri e si impegnano, nella ipotesi di Parte_1 Parte_2
variazione della propria residenza, a comunicarla all'altro entro e non oltre 15 gg dalla stessa;
7) I coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni altro rapporto tra loro
2 intercorrente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.162, parte I, Parte_3
s., sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1985);
b) omologa le pattuizioni delle parti;
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 24/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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