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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all'udienza del 26/05/2025 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 957 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti redatta su foglio separato ma di tale atto facente parte integrante, dall'Avv.
CarlaScognamiglio, C.F.: elett.te dom.to presso lo studio di questi C.F._2
sito in Portici- Na-Via E.Dalbono 15, P.co Punzo Is 6, la quale dichiara, ai sensi degli artt.
133, 134, 136 e 176 c.p.c, come innovati ed aggiunti dal D.L 14/03/2005 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/05/05 n.80, di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE
E
( CF P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Dott. Ing. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe Controparte_2 CP_1
n.13/A, rappresentata e difesa , congiuntamente e disgiuntamente , dagli avv.ti
Annamaria De Nicola (C.F. ) ed Anna Vingiani (C.F. C.F._3 [...]
le quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed C.F._4
art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC .it e/o al numero di Email_2 Email_3
fax 081 2544528, tutti elettivamente domiciliati in Via Comunale del Principe, CP_1
pagina1 di 11 Contr 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del Per_1
05/09/2019 parte resistente
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- di essere dipendente dell' Via Comunale Del Principe 13/A Controparte_1
80145-Napoli e che attualmente riveste la qualità di presso il P.O. Pt_2
“Pellegrini” di ove lavora su turnazione;
CP_1
- che dal 01/01/2018 al 31/12/2022, ha lavorato su turnazione, presso la sede dell' in Via Terracina- Fuorigrotta-, dal 2018 al 2020 e Controparte_3 CP_1 presso la sede dell'Ospedale Vecchio Pellegrini , Via Portamedina alla Pignasecca
41 dal 2021 al 2022 e a tutt'oggi, quale collaboratore professionale sanitario CP_1
tecnico radiologo e di non aver beneficiato né del riposo compensativo né del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, così come disciplinato dal CCNL di categoria;
- di essere pertanto creditore nei confronti dell' resistente della CP_4 indennità per lavoro festivo infrasettimanale di cui all'art. 9 CCNL Comparto Sanità anno 1999, richiamato dall'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016/2018.
Riportava la disciplina prevista dagli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L. 2016 – 2018. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi.
Allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditore della complessiva somma di € 5.166,46, oltre interessi legali.
Concludeva chiedendo:
“1)Accogliere il presente ricorso e, accertato l'espletamento della prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, dal dal 01/01/2018 al 31/12/2022 riconosca e dichiari il diritto del ricorrente a percepire le ulteriori somme pari ad €
pagina2 di 11 5.166,46(cinquemilacentosessantasei/46) quale corrispettivo per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, come da conteggi allegati, che qui si abbiano per integralmente ripetute e trascritte;
2)condannare il convenuto in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale CP_5
in 1 Centro Via Comunale Del Principe 13/A-80145-Napoli CP_1 pec: al pagamento della somma di € 5.166,46, oltre Email_4 interessi dall'espletamento prestazione al saldo, giusto conteggi analitici allegati al presente atto e di esso facenti parte integrante o all'altra che giustizia riterrà;
3)Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente eccependo la decadenza del diritto e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
All'udienza del 26/05/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente. -
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34
CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
pagina3 di 11 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica
- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall'
[...]
resistente. Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta CP_6 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 giorni” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
pagina4 di 11 In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai
Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022
n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n.
1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav.,
10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei
Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
pagina5 di 11 Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del pagina6 di 11 dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E
17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , CP_4
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto pagina7 di 11 le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7
e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
pagina8 di 11 Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
L'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
pagina9 di 11 Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La parte ricorrente ha allegato - e il dato non è contestato - di aver svolto attività lavorativa nelle giornate riportate in ricorso.
Orbene, va rilevato, che dai cartellini marcatempo versati agli atti emerge che parte ricorrente ha effettuato tali prestazioni e la parte convenuta non ha provato che egli abbia goduto dei riposi compensativi.
In ordine alla quantificazione del dovuto, trattandosi di maggiorazione prevista per lo straordinario festivo, deve operarsi mero calcolo matematico come svolto da parte ricorrente, relativamente al quale la convenuta non propone alcuna specifica contestazione.
Pertanto, deve riconoscersi al lavoratore la complessiva somma di € 5.166,46, oltre interessi sulle singole poste del credito dalla maturazione al soddisfo.
In ragione del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, si compensano tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, dell'importo di € 5.166,46, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 26/05/2025
Il Giudice
pagina10 di 11 Dott.Maria Gaia Majorano
pagina11 di 11