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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1794/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1794/2022
promossa da: in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Livorno Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Luciano Barsotti, che la rappresenta e difende con l'Avv. Elena
Pagni come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Firenze presso la dislocazione delle , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Alessandra Ceschi come da procura generale alle liti in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n.198/2022 RG 3697/2019 del
03.03.2022, accertare e dichiarare che a far data dal 1 ottobre 2014 e fino alla data di effettivo rilascio, occupa sine titulo i locali di proprietà della società Controparte_2 attrice posti in Livorno, Via delle Cateratte n.84; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere a titolo di indennità la somma mensile Controparte_2 di € 2.500,00, per un importo complessivo pari alla data del 30.09.2019 ad € 150.000,00; con la ulteriore condanna al pagamento della indennità maturanda a far data da
01.10.2019 come sopra determinata e fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia. Con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria. Con la condanna alla refusione delle spese di lite, oltre accessori e spese generali.” In via istruttoria: a) Si insiste per l'ammissione dell'istanza di ispezione dei luoghi ex art.258 c.p.c. e della CTU come richiesta in atti e all'udienza del 16.11.2020; b) Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse la le deposizioni testimoniali connotate da contraddittorietà, si chiede procedersi alla rinnovazione della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c.”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza respinta e disattesa, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 198/2022 resa nel giudizio RG 3697/2019 dal Tribunale di Livorno, respingendo integralmente ogni domanda formulata da parte attrice nell'atto di citazione in appello. Vinte le spese del grado”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha Controparte_1 CP_1
proposto appello avverso la sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima, avanzata dalla stessa nei confronti di (di seguito: ). CP_1 Controparte_2 CP_2
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dall' allegando che: CP_1
• per molti anni aveva operato nel settore postale come concessionaria del Ministero delle Poste e, dal 2001 al settembre 2014, aveva continuato a lavorare in tale settore in forza di contratti di appalto stipulati con;
CP_2
• tale attività, peraltro, era sottoposta alla direzione operativa di , con necessità CP_2 dell'Agenzia di mettere a disposizione di anche gli spazi necessari per la CP_2
2 gestione operativa stessa, utilizzando materiali ed attrezzature di proprietà di CP_2
stessa;
• in tale contesto, si era reso necessario l'acquisto di locali (situati in Livorno, Via delle Cateratte, n. 84) per la custodia delle distinte di consegna delle raccomandate e per l'espletamento della attività di ricerca delle raccomandate e/o duplicazione delle cartoline di ritorno nonché per il deposito di materiale tecnico quali carrelli, terminali, computer, stampati ed altro materiale;
• i predetti locali erano rimasti occupati da materiale di (carrelli, terminali CP_2
computer, archivio cartaceo con distinte raccomandate ed altro materiale), nonostante la comunicazione di (del 25.09.2014 prot.19/14 - Resp. Alt. CP_2
Centro 1) con la quale quest'ultima si era impegnata al ritiro di quanto sopra;
• i locali in questione non erano quindi utilizzabili per altre attività od usi da parte della proprietà.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “- Accertare e dichiarare che a far data dal 1 ottobre 2014 e fino alla data di effettivo rilascio,
[...]
occupa sine titulo i locali di proprietà della società attrice posti in Livorno, Controparte_2
Via delle Cateratte n.84; - per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2
a corrispondere a titolo di indennità la somma mensile di € 2.500,00, per un
[...] importo complessivo pari alla data del 30.09.2019 ad € 150.000,00; con la ulteriore condanna al pagamento della indennità maturanda a far data da 01.10.2019 come sopra determinata e fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia. Con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria.
Con la condanna alla refusione delle spese di lite, oltre accessori e spese generali”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, CP_2
in particolare esponendo che:
o vi era, nell'Accordo Quadro regolatore dei rapporti tra le parti, una clausola contrattuale attributiva della competenza esclusiva al Tribunale di Roma;
o non aveva mai occupato con propri materiali i locali indicati da parte attrice, CP_2 precisando di aver comunque ritirato ogni terminale presente presso l'Agenzia e che quest'ultima si era opposta al ritiro degli archivi di corrispondenza (adducendo la necessità di una loro permanenza in loco onde consentire eventuali verifiche);
o non era stata fornita alcuna prova dei danni subiti e, comunque, l' aveva CP_1
richiesto solo, per la prima volta, con nota del 27/08/19 il ritiro dei beni di proprietà di . CP_2
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale Civile di
Livorno, ogni contraria istanza respinta e disattesa: -in via preliminare dichiarare la
3 propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma competente territorialmente giusta la previsione negoziale di cui all'Accordo Quadro intercorso tra le parti;
Nella denegata ipotesi NEL MERITO -respingere la domanda atteso il fatto che nella fattispecie in esame non vi è stata e non vi è ad oggi occupazione sine titolo alcuna dell'immobile sito in
Livorno Via delle Cateratte n. 84 di proprietà di Controparte_1
-in via ulteriormente subordinata respingere la domanda azionata dall'
[...] [...]
atteso il fatto che tutti i materiali asseritamente di Controparte_1
sono stati a suo tempo rimossi ed in ogni caso non è stata fornita la Controparte_2 prova dell'eventuale danno subito;
-n via ancora subordinata, in caso di accoglimento della domanda, limitare la stessa a fare data dal 27/08/19 atteso il fatto che prima di tale data nessuna richiesta è stata formulata dalla società Controparte_1
che è rimasta per anni assolutamente silente ed acquiescente,
[...] determinando a mezzo di apposita CTU l'ammontare dell'importo mensile dell'invocata occupazione. Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese ed onorari causa in ogni caso”.
1.3) Il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da era infondata;
CP_2
− non poteva trovare accoglimento l'istanza di ispezione dei luoghi avanzata dalle parti;
− “La presente controversia è fondata sulla volontà della parte attrice diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito all'esito d'una situazione lesiva del diritto di proprietà (i.e. l'abusiva occupazione del bene immobile da parte della convenuta a decorrere dal 1.10.2014), non accompagnata dalla contestuale richiesta d'accertamento e declaratoria del diritto reale. Nelle stesse allegazioni attoree manca la prospettazione di una situazione d'incertezza tra le parti in ordine all'appartenenza del bene e la contesa s'incentra sul danno patrimoniale cagionato da chi – nella prospettazione proposta – ha disposto del bene senza un titolo di detenzione legittimamente opponibile. Così interpretata la domanda proposta, ritiene il Tribunale che trattasi, nel caso in esame, di una domanda che esula dall'ambito delle azioni reali”;
− “...le fotografie allegate (vedi doc. n 2 e 5 allegati al fascicolo della parte attrice) non appaiono in grado di rappresentare in modo idoneo lo stato dei luoghi, specie a fronte di locali che la parte attrice ha dichiarato avere una dimensione di circa
350 mq e tenuto conto che trattasi per lo più di immagini che ritraggono oggetti, o, meglio, sezioni di oggetti, senza visione di insieme e dunque senza possibilità di rendersi conto della collocazione degli stessi nello spazio e, in particolare, nello
4 spazio di cui si tratta e nel tempo di cui si discute. Tale essenziale rilievo va del resto posto a fondamento dell'esame delle dichiarazioni testimoniali rese in causa, con particolare riferimento a quelle effettivamente idonee al fine del decidere”;
− le prove orali espletate erano caratterizzate da dichiarazioni testimoniali irrilevanti
(come quelle rese dai testi e o inattendibili (come la teste Tes_1 Tes_2 Tes_3
e comunque non in grado di attestare la proprietà in capo a del Tes_4 CP_2
materiale oggetto delle domande attoree.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.,; 2) condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello l' CP_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115 E 116 C.P.C. – OMESSA/ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI E DOCUMENTALE – VIZIO
DI MOTIVAZIONE”, contestando: a) la sottovalutazione del contenuto delle deposizioni dei testi e b) la ritenuta inattendibilità del ricordo Tes_1 Tes_2
espresso dalla teste c) la valutazione della deposizione della teste Tes_4 Tes_5
e d) l'errata valutazione del materiale fotografico in atti;
2°. “SUL RIGETTO DELLA ISTANZA DI ISPEZIONE: VIOLAZIONE E/O ERRATA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 118 C.P.C.”, adducendo l'erroneità della reiezione di tale richiesta, trattandosi di istanza avanzata in modo tempestivo ed utile a consentire un'immediata percezione dello stato dei luoghi;
3°. “NEL MERITO – FONDATEZZA DELLA DOMANDA”, richiamando le argomentazioni già esposte in prime cure a sostegno della fondatezza delle proprie istanze;
4°. “L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: OMESSA DECISIONE SUL PUNTO”, evidenziando la necessità di una pronuncia anche sul profilo in questione;
5°. “PRONUNCIA ULTRAPETITUM - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - contrasto con le allegazioni delle parti e con le risultanze istruttorie”, stigmatizzando la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che l'Agenzia non
5 avesse assunto iniziative processuali, nell'immediato, volte a cristallizzare sul piano probatorio la situazione esistente al momento del venir meno del rapporto tra le parti.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) RA il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte CP_2
appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Con note dimesse in data 14.1.2025 parte appellante ha deferito giuramento decisorio a , con richiesta poi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. CP_2
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente deve peraltro prendersi in esame il profilo concernente il giuramento decisorio deferito da parte appellante.
Tale giuramento è stato articolato nei seguenti capitoli:
“1) Giuro e giurando affermo essere vero che ha provveduto al ritiro Controparte_2
dai locali di siti in Livorno Via delle Controparte_1
Cateratte 84, degli invii postali giacenti, degli strumenti di autenticazione (stampati e bolli guller) e di ogni attrezzature che aveva affidato alla Controparte_2 CP_1
per l'esecuzione dei servizi di distribuzione e raccolta svolti da quest'ultima fino
[...]
al 30.09.2014;
2) Giuro e giurando nego che ha provveduto ad effettuare il ritiro Controparte_2
descritto nella comunicazione del 25.09.2014 depositata da parte appellante al doc. n. 3 che le si mostra;
Contr 3) Giuro e giurando affermo essere vero che l'archivio distinte di consegna 28/aut relative a prodotti Postali consegnati da Agenzie Espressi per conto di Controparte_2
fino al 2014 è stato ritirato da;
Controparte_2
4) Giuro e giurando nego essere vero che i beni rappresentati da pag. 3 a pag. 20 dell'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. del 02.09.2024 e notificata a Controparte_2
il 09.09.2024, che le si mostra, sono di proprietà di;
[...] Controparte_2
5) Giuro e giurando nego essere vero che nei locali di proprietà della Controparte_1
posti in Livorno, Via delle Cateratte n.84, sono ancora oggi giacenti beni di proprietà di e precisamente: Controparte_2
— N.1 roller fabbricazione Biancone matricola 4100024935
— N. 1 roller fabbricazione Biancone matricola 4100012761
— N. 1 roller fabbricazione matricola 4100017089 Per_1
— N. 1 roller fabbricazione matricola 4100016389 Per_1
6 — N. 1 roller fabbricazione Biancone matricola 4100012761
— N. 1 roller fabbricazione matricola 4100019712 Per_1
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500491042
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500391993
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500491044
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500548963
— N. l roller fabbricazione matricola 000069031217
— N. 1 roller fabbricazione Fav matricola 6664
— N. 1 roller fabbricazione Fav matricola 1445
— N. 1 monitor Dell
— N. 2 monitor Olivetti Ws510
— N. 3 stampanti PS
— N. 3 stampanti Lexmark
— N. 1 Desktop power Edge 1300
— N. 1 gruppo di continuità LO
— N. 1 server dlink Matr. Poste PT 50572170
— N. 3 sedie
— N. 4 banchi per stampanti
— N. 1 castello per pc e stampanti
— N. 2 banchi
— N. 162 cassette gialle
— N. 6 bolgette
— N. 2 raccogli posta da cassette stradali 12 gilet
— 60 flaconi inchiostro
— 3 scatole carta a modulo continuo 10 rotoli scotch “ ” CP_2
— N. 7 timbri guller per vidimazione raccomandate e atti amministrativi
— N. 4 tamponi per timbri
— N. 22 rotoli mod. 24B
— N. 4 rotoli codici a barre raccomandate con ricevuta ritorno 8 scatole sigilli varital
— N. 2 AR PS
— N. 5 scatole buste mod. 0015 Indefiniti avvisi di giacenza mod. 26
— N. 13 sacche per contenimento corrispondenza
— N. 72 casse di documenti inerenti le distinte dei portalettere firmate dai destinatari delle raccomandate”.
3.1.1) L'istanza è inammissibile.
7 Il portato semantico delle espressioni utilizzate nel contesto dei capitoli in cui è stato articolato il giuramento deferito da parte appellante evidenzia in modo piuttosto nitido come esso sia stato formulato nei termini di un giuramento “de veritate”, avendo ad oggetto (sul piano dei fatti oggetto dei singoli capitoli) eventi che si assumono essere accaduti sotto l'esperienza diretta del soggetto tenuto a prestare giuramento.
Il giuramento in questione risulta deferito a , in persone del legale CP_2
rappresentante pro tempore, che l'appellante non ha, tuttavia, in alcun modo indicato essere a conoscenza diretta dei fatti in questione, ma che risulta essere stato individuato esclusivamente in funzione della veste formale (appunto, di legale rappresentante dell'ente) ricoperta.
La stessa , in effetti, ha immediatamente evidenziato che “...il deferimento del CP_2
giuramento decisorio al legale rappresentante di , infatti, è assolutamente CP_2
inutile ai fini del decidere. Come già sottolineato, peraltro, il legale rappresentante coincide con l'Amministratore Delegato, che ovviamente non può né potrebbe conoscere i fatti di causa”.
A fronte di ciò, parte appellante ha argomentato che “...l'opposizione di
[...]
non verte sulla ammissibilità o meno del giuramento, ma sulla sua pretesa CP_2
“inutilità”. Questa deriverebbe dalla circostanza - sicuramente vera - che l'Amministratore Delegato di non è a conoscenza dei fatti di causa. Controparte_2
Vorrà dire che l'A.D. conferirà procura speciale notarile a Dirigente di CP_2 CP_2
a conoscenza dei fatti di causa, oppure anche ignaro, che verrà a giurare...”.
[...]
Risulta dunque incontestato che l'attuale legale rappresentante di , ed CP_2
Amministratore Delegato di quest'ultima, nulla sappia direttamente in ordine ai fatti per cui è causa.
Il giuramento decisorio, dunque, avrebbe dovuto essere formulato non come giuramento “de veritate” ma come giuramento “de scientia” e cioè avendo a riferimento fatti conosciuti solo in via indiretta dal soggetto chiamato a prestare giuramento.
La questione non è meramente terminologica, dal momento che la formulazione del giuramento in questione nei termini di un giuramento “de veritate”, in luogo di un giuramento “de scientia”, comporta l'inammissibile del giuramento stesso.
In questo senso, in effetti, è attestata la giurisprudenza di legittimità, ritenendosi che “Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti all'attività della stessa non può configurarsi come giuramento "de veritate" se non quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a prestarlo” (così Cass. 21080 del 28.10.2005) e che “Il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il
8 soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto "de veritate") ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto "de scientia"), cosìcche la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale” (cfr Cass. 647 del 15.1.2008).
Dunque, il giuramento de quo deve ritenersi privo del carattere della decisorietà e, come tale, deve ritenersi inammissibile.
3.2) Passando all'analisi del gravame, si rileva come con il primo motivo dello stesso sia stata contestata, sotto plurimi profili, la complessiva valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze istruttorie disponibili.
3.2.1) In primo luogo è stato censurato il giudizio del Tribunale fornito con riferimento alle deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
A) Il Tribunale, in proposito, ha ritenuto che “Taluni testimoni, infatti, hanno dichiarato circostanze del tutto irrilevanti: il signor indotto dalla parte Controparte_4
attrice (vedi verbale di udienza del 16.3.2021), nulla ha saputo riferire in merito alla presenza, a partire dal 2014, dei materiali di cui si tratta, avendo “[…]precis[ato] che non sono mai stato nei locali dell' ove avrebbero dovuto essere questi Controparte_1 materiali;
[e di aver] lasciato gli uffici di Livorno nel 2010”. Analogamente, i testimoni indotti dalla parte convenuta, ed escussi alla medesima udienza, signor Testimone_6
il quale ha dichiarato di nulla sapere con riferimento al periodo successivo al 2013 e signor che ha precisato di esser stato soltanto una volta all'interno Persona_2 dei locali, nel periodo 2011/2012 (cfr. verbale di udienza del 16.3.2021, cit.)”.
B) L'appellante ha stigmatizzato tale valutazione, adducendo:
− quanto al teste che egli “...avrebbe potuto riferire sullo stato dei luoghi già Tes_1
al 2010 (atteso che la convenuta non ne ha mai eccepito il mutamento limitandosi ad asserire che i beni non sono di sua proprietà)” e, inoltre, che era presente in atti una e-mail (datata 08.10.2014) in cui era lo stesso sig. che “...evidentemente Tes_1
ben a conoscenza dei fatti, interagisce con i funzionari di dando indicazioni CP_2
sulle cautele da operare in relazione alla richiesta di indennità di occupazione avanzata dalla e in merito alla gestione dell'archivio Controparte_1 raccomandate”;
− quanto al teste che egli aveva confermato “...la consegna da parte di Tes_2
delle cassette/contenitori gialli rappresentati nella documentazione CP_2
fotografica di cui ai docc. 2 e 5; così come, rispondendo al capitolo 2, conferma che nei locali dell' vi erano il mobilio e le attrezzature di cui ai Controparte_1 docc.
6-9 prodotti da parte attrice”.
9 C) I rilievi dell'appellante non sono condivisibili.
Il teste infatti, ha espressamente dichiarato: “...preciso che non sono mai Tes_1 stato nei locali dell' ove avrebbero dovuto essere questi materiali;
Controparte_1 preciso che ho lasciato gli uffici di Livorno nel 2010”, onde ben si giustifica la valutazione del Tribunale di non attribuire rilievo – in termini generali – al teste predetto.
Il teste parimenti, ha reso dichiarazioni (“non so di chi fosse la proprietà Tes_2
dei computer;
materiali con sopra scritto non ricordo di averne visto, se poi CP_2
fossero stati materiali di dismessi precedentemente non sono in grado di CP_2 dirlo”, “non so di chi fossero i carrelli, né di quali carrelli si parli”, “non posso dire se questi materiali che vedo nelle foto erano presenti in loco nel 2013 e per alcuni oggetti che vedo escludo che ci fossero (tipo i roller, e il materiale rotabile); le cassette gialle andavano da ma poi dovevano tornare da noi;
i tavoli e le sedie c'erano, le CP_1 stampanti e i computer c'erano, le attività non prevedevano che ci fossero i carrelli”,
“...c'erano questi materiali, non so se fossero di ”) inidonee a costituire una CP_2
congrua base di giudizio, per genericità ed incertezza del loro contenuto, peraltro dopo aver puntualizzato di non essersi più recato in loco dopo il 2013, in tal modo fornendo fondamento alla valutazione del Tribunale circa l'assenza del teste al momento del venir meno del rapporto, nel 2014.
3.2.2) In secondo luogo è stata contestata la conclusione del Tribunale in ordine all'inattendibilità del ricordo espresso dalla teste Tes_4
A) In proposito è stato indicato, nella sentenza impugnata, che la predetta Tes_4
“...impiegata presso (v. verbale di causa del 16.3.2021), ha Controparte_1
confermato la presenza nei locali della posti in Livorno, Via delle Controparte_1
Cateratte n.84, di materiale di proprietà di contenitori cd. roller, Controparte_2
videoterminali, stampanti, cassette gialle, materiali da ufficio, tavoli e sedie come da documentazione fotografica mostrata. La teste ha anche espressamente ribadito che “[…]
i terminali sono stati posizionati da e mai tolti;
l'unica cosa che è stata CP_2 portata via sono tre pistoline da banco” (v. ibidem).”, ma che tali dichiarazioni risultano in contrasto con la documentazione dimessa da “...unitamente alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta (doc. n. 6 e seguenti nel fascicolo), e non contestata dalla società attrice, in ordine all'avvenuto ritiro – ad opera di tecnici dipendenti di Controparte_2
e a seguito della comunicazione del 25/09/2014 (v. doc. 3 fascicolo parte attrice) – dei terminali ivi presenti. Tale circostanza è stata peraltro anche espressamente confermata dal teste di signor (escusso all'udienza del 28.9.2021), il CP_2 Testimone_7 quale ha dichiarato di aver “[…] ritirato personalmente del materiale, rilasciando quietanza via mail;
ricordo di aver ritirato dei computer, dei monitor e degli scanner, due
10 o tre postazioni complete;
ho ricollocato sicuramente una postazione a Pisa, gli altri materiali non ricordo dove;
non so se questi materiali siano stati poi dismessi […]”.”.
Il giudice di prime cure ha quindi ulteriormente rilevato che “... pur a fronte della conferma dei capitoli articolati dalla società attrice, da parte della teste, non appare esservi in causa adeguata prova della proprietà dei beni di cui si tratta in capo a
[...]
, tenuto conto in particolare della previsione contrattuale di cui all'Accordo CP_2
Quadro che ha disciplinato l'esecuzione del rapporto intercorso tra le parti e che al punto
9.1 testualmente recita “Le imprese dovranno garantire la disponibilità di idonee attrezzature (carrelli di diversa tipologia , transpallet, ecc) per le operazioni di movimentazione dei carichi”. circostanza peraltro non contestata in causa da
[...]
Sul punto, va allora sottolineato che, se il teste Controparte_1 signor (indotto dalla parte attrice ed escusso all'udienza del Testimone_8
28.9.2021) ha dichiarato che “[…] aveva fornito all' CP_2 Controparte_1 materiale per lo svolgimento del lavoro […]” e ha precisato di essere stato ogni tanto in questo ufficio, anche nell'ultimo anno di lavoro (i.e. nel 2018, secondo le dichiarazioni rese), tuttavia, per un verso, egli ha dichiarato di “[aver] fatto dei controlli ogni tanto, ma controllavo essenzialmente i plichi e non i carrelli o altro materiale[…]” e di “[…] non s[aper] dire se vi fossero dei roller, io mi occupavo delle raccomandate e posso solo dire che a volte si sono fatte delle spedizioni con i roller ma non so se questi fossero lì fissi o se fossero poi spostati sul momento” e, per altro verso, visionando le fotografie, ha tuttavia precisato di non poter confermare la corrispondenza tra quanto rappresentato nelle immagini e il materiale presente nell'ufficio, “[…] anche perché vedo scritte sulle foto delle date sulle quali non posso riferire;
c'erano videoterminali;
c'erano anche carrelli, ma non posso dire se quello che c'era all'epoca è quello che vedo nelle fotografie;
[…]”. Visionando i documenti mostratigli (doc. allegati sub n. da 6 a 9 al fascicolo della parte convenuta), il teste ha anche sottolineato che “[…] vi erano lì dei
PC, delle stampanti, erano materiali necessari, ma non posso riferire sulla presenza specificamente degli oggetti indicati, di alcuni non so neanche spiegare di cosa di tratta
(esempio decodificatore, interfaccia seriale), non erano cose che trattavo io”. Infine, il signor ha significativamente dichiarato di non saper rispondere alla Testimone_8 domanda diretta “Vero che da ottobre 2014 ad oggi il materiale indicato nei cap. 1 e 2 si trova nei locali di Via delle Cateratte 84”. Come appare evidente dalla lettura delle dichiarazioni rese, le stesse in quanto tali risultano del tutto inidonee a fondare con adeguatezza le allegazioni della parte attrice, in quanto in parte generiche e in parte intrinsecamente in contrasto tra loro. Con riguardo, infine, alla situazione dell'archivio e, in particolare, alle condizioni di ritiro degli archivi contenenti il supporto cartaceo
11 relativo alla consegna della corrispondenza l' vi è da Controparte_1
rilevare che la testimone indotta dalla società convenuta (vedi verbale Testimone_9
di udienza del 28.9.2021, cit.), la quale ha dichiarato di aver conoscenza delle relative circostanze “[…] in quanto al momento della cessazione del contratto tra le parti mi occupavo di tutto quello che era afferente all'ambito della qualità dei processi e dell'assistenza clienti di per il territorio di competenza che al tempo era CP_2
Toscana e Umbria”, ha rappresentato che “In fase di cessazione del contratto esplicitammo all' che tutto ciò che rappresentava documento attestante Controparte_1
le consegne dei prodotti doveva essere custodito per tre anni e quindi doveva essere reso disponibile a per l'ipotesi di un reclamo da parte di un cliente;
CP_2 [...]
non richiedeva la riconsegna, ma la possibilità di avere disponibilità CP_2 all'occorrenza dei documenti;
ricordo che all'epoca venne effettuata una verifica interna per capire se fosse opportuno rientrare direttamente nella disponibilità dei documenti anche per semplificare le eventuali procedure e all'esito venne stabilito di seguire l'iter già tracciato e quindi non rientrare nella disponibilità dei documenti ma richiederli a necessità”, ciò che pare piuttosto esprimere un accordo tra le parti in ordine alle modalità di gestione della documentazione nella materiale disponibilità della società attrice”.
B) L'odierna appellante ha argomentato, a contrasto della valutazione del
Tribunale di Livorno che “...contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, tali circostanze si trovano confermate anche nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.
Infatti, come già sopra esposto, dalle dichiarazioni testimoniali ( Tes_1 Tes_2
), analizzate compiutamente e nel loro complesso, emerge che il materiale Testimone_8 di cui si discute è di proprietà di e si trova nei locali della appellante”, così CP_2
come emergeva anche dalla deposizione della teste e dalla documentazione in atti. Tes_5
C) Esaminando partitamente gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della come valorizzati da parte appellante, si osserva tuttavia come non sia dato Tes_4
ravvisare la valenza dimostrativa postulata dall'appellante stessa, in quanto:
a) le dichiarazioni del teste (“visionando le fotografie, vedo delle Testimone_8 cassette e confermo che effettivamente c'erano cassette in quell'ufficio, ma non posso dire se fossero le stesse anche perché vedo scritte sulle foto delle date sulle quali non posso riferire;
c'erano videoterminali;
c'erano anche carrelli, ma non posso dire se quello che c'era all'epoca è quello che vedo nelle fotografie;
non so dire se vi fossero dei roller, io mi occupavo delle raccomandate e posso solo dire che a volte si sono fatte delle spedizioni con i roller ma non so se questi fossero lì fissi o se fossero poi spostati sul momento”, “visionando i documenti che mi
12 vengono mostrati confermo che vi erano lì dei PC, delle stampanti, erano materiali necessari, ma non posso riferire sulla presenza specificamente degli oggetti indicati, di alcuni non so neanche spiegare di cosa di tratta (esempio decodificatore, interfaccia seriale), non erano cose che trattavo io”) risultano gravate da genericità, non essendo in grado di attestare con apprezzabili margini di certezza cosa vi fosse nel fondo in questione al momento della cessazione del rapporto tra le parti;
b) maggior genericità è dato poi ravvisare nelle dichiarazioni del teste Tes_7
(“visionando le fotografie che mi vengono mostrate posso dire che non ricordo specificamente, ma sicuramente questi materiali dovevano essere lì in quanto l'Agenzia lavorava per ”), non essendo neppure chiaro se il teste CP_2
riferisca di un proprio ricordo o di un proprio ragionamento;
c) quanto al teste già si è detto in precedenza;
Tes_1
d) la teste ha espressamente dichiarato di non essersi mai recata sui luoghi di Tes_5 causa (“non mi sono mai recata presso i locali di Via delle Cataratte in Livorno”) così rendendo irrilevante la deposizione della stessa, al fine di individuare quale materiale vi fosse (e di chi fosse) nei locali in questione;
e) la documentazione valorizzata dall'appellante (mail di cui ai docc. 6, 7 e 8) è parimenti irrilevante ai fini della decisione sui punti in questione, dato che:
→ la mail di cui al doc. 6 attesta il ritiro di tre computer dall'Agenzia, senza che consti, tuttavia, quanti fossero nel complesso i computer da ritirare, sì che, in tal senso, il dato predetto è di pressoché nullo rilievo;
→ lo scambio di comunicazioni di cui al doc. 7 risulta attenere a messaggi scambiati tra i sigg.ri e che, al netto dell'assenza di Tes_1 Tes_7
elementi dirimenti ai fini qui in esame, non possono supplire alle carenze delle deposizioni rese dai testi predetti, nei termini sopra ricordati (peraltro assumendo, in un'ottica processuale, il mero valore di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, non in grado di assurgere a livello di prova);
→ il doc. 8, infine, è costituito da una comunicazione di , con cui veniva CP_2 comunicato all'Agenzia che sarebbe stato dato corso al ritiro del materiale presente nei suoi locali, ciò che – in assenza di una compiuta dimostrazione di cosa vi fosse in tali locali ed essendo dimostrato che qualcosa venne comunque ritirato (ad es., i tre computer sopra menzionati) – risulta irrilevante ai fini della presente causa.
3.2.3) In terzo luogo, l' ha contestato il fatto che “...il Giudice di prime CP_1
cure, ritenendo (ingiustamente) contrastanti le dichiarazioni testimoniali, avrebbe semmai
13 dovuto disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte”, e quindi instando affinché “... sia disposta la rinnovazione della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, di natura discrezionale ed esercitabile anche di ufficio dal giudice di appello, ai fini del completo riesame delle risultanze processuali, mediante il chiarimento delle stesse”.
L'istanza non è suscettibile di accoglimento.
Premesso che “L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (così Cass. 9322 del 20.4.2010), va infatti rilevato come nel caso di specie non si sia in presenza di testimoni che hanno reso dichiarazioni strutturalmente necessitanti (onde garantirne l'intellegibilità) di integrazioni, chiarimenti o specificazioni di sorta, ma di deposizioni testimoniali che, semplicemente, non hanno fornito adeguati riscontri alle allegazioni dell'attrice in prime cure.
3.2.4) L'appellante ha poi censurato la valutazione fornita dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni della teste che, secondo il giudice di prime cure, “pare piuttosto Tes_5
esprimere un accordo tra le parti in ordine alle modalità di gestione della documentazione nella materiale disponibilità della società attrice”.
Secondo l'appellante, invece, la teste predetta non avrebbe riferito alcunché suscettibile di essere valorizzato nell'ottica prospettata dal giudice di prime cure, e, anzi, aveva “...confermato che l'archivio delle spedizioni era tenuto nei locali dell' CP_1
e che, non essendo mai stato ripreso in consegna da esso si trova ancora
[...] CP_2 nei locali di cui è causa”.
Anche la doglianza in oggetto non può trovare accoglimento.
A prescindere dal fatto che il Tribunale di Livorno risulta aver fatto uso di una formula dubitativa (“...pare piuttosto esprimere...”), va rilevato come il Tribunale predetto abbia specificamente indicato le dichiarazioni testimoniali della che ha inteso Tes_5 valorizzare onde raggiungere la conclusione contestata dall'appellante (nei termini ricordati al pregresso paragrafo 3.2.2), punto A), parte finale, che qui nuovamente si riportano nella parte che specificamente rileva: “In fase di cessazione del contratto esplicitammo all' che tutto ciò che rappresentava documento attestante Controparte_1
le consegne dei prodotti doveva essere custodito per tre anni e quindi doveva essere reso disponibile a per l'ipotesi di un reclamo da parte di un cliente;
CP_2 [...]
non richiedeva la riconsegna, ma la possibilità di avere disponibilità CP_2
14 all'occorrenza dei documenti;
ricordo che all'epoca venne effettuata una verifica interna per capire se fosse opportuno rientrare direttamente nella disponibilità dei documenti anche per semplificare le eventuali procedure e all'esito venne stabilito di seguire l'iter già tracciato e quindi non rientrare nella disponibilità dei documenti ma richiederli a necessità”.
Rilevato che tale è, in effetti, il contenuto della deposizione della teste predetta, va quindi osservato come, effettivamente, il contenuto di tale deposizione si presti ad essere letto nell'ottica della determinazione di un accordo tra le parti in ordine alle modalità di gestione della documentazione in oggetto, non essendo del resto fatto cenno – in tale deposizione – ad alcun rifiuto da parte dell'Agenzia (rilevando come la teste abbia anche riferito, a domanda del giudice: “per quanto ne sappia, fino a che ho gestito io il servizio, non è capitato di richiedere a documenti ottenendo un rifiuto”, come sarebbe CP_1
stato plausibile che fosse accaduto ove la stessa avesse ritenuto non più CP_1
tollerabile il mantenimento presso i propri locali di una documentazione ritenuta preclusiva dell'utilizzo dei locali stessi).
In tale ottica, del resto, si pone anche l'atteggiamento dell'Agenzia, che – a fronte di una cessazione del rapporto nel 2014 – risulta aver intimato di ritirare il materiale CP_2 solamente, per la prima volta, nell'agosto del 2019.
3.2.5) Infine, con il motivo di appello in oggetto, l' ha contestato la CP_1
ritenuta inidoneità – da parte del Tribunale – del materiale fotografico in atti a rappresentare compiutamente lo stato dei luoghi.
La censura è infondata.
La valutazione in questione (“...le fotografie allegate (vedi doc. n 2 e 5 allegati al fascicolo della parte attrice) non appaiono in grado di rappresentare in modo idoneo lo stato dei luoghi, specie a fronte di locali che la parte attrice ha dichiarato avere una dimensione di circa 350 mq e tenuto conto che trattasi per lo più di immagini che ritraggono oggetti, o, meglio, sezioni di oggetti, senza visione di insieme e dunque senza possibilità di rendersi conto della collocazione degli stessi nello spazio e, in particolare, nello spazio di cui si tratta e nel tempo di cui si discute”) risulta infatti pienamente aderente alle raffigurazioni presenti nel materiale fotografico in atti, in cui è dato ravvisare dei gruppi di oggetti (scatole gialle, altri contenitori metallici – alcuni con la dicitura
, altri “Tecnotelai” – scatole di cartone), di cui non è dato in alcun modo Per_1 comprendere l'allocazione sia spaziale che temporale, e, men che meno, la proprietà.
3.3) Con il secondo motivo di gravame è stata censurata la decisione del Tribunale di non dare corso all'ispezione chiesta dalle parti, ritenendola tardiva oltre che irrilevante in considerazione del lasso di tempo decorso.
15 L'appellante ha contestato la fondatezza di tale decisione, evidenziando come l'ispezione fosse stata richiesta ab origine dalla convenuta nella comparsa di costituzione, con adesione poi anche dell' mentre nessuno aveva eccepito il mutamento dello CP_1
stato dei luoghi.
Il motivo è infondato.
L'ispezione, quale strumento istruttorio suscettibile di essere disposto d'ufficio, richiede che il suo espletamento sia indispensabile per conoscere i fatti di causa (ex art. 118 c.p.c.) e non per agevolare gli incombenti istruttori gravanti, strutturalmente, sulle parti.
Nel caso di specie, la prova della fondatezza delle domande attoree ben avrebbe potuto (e dovuto) essere fornita tramite gli ordinari canali di prova rimessi all'iniziativa della parte, senza che sia dato ravvisare il carattere dell'indispensabilità dell'ispezione, come richiesto dalla normativa procedurale, il cui espletamento si sarebbe risolto – nel caso in esame – in un superamento degli oneri istruttori gravanti sulla parte.
3.4) Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento dei rilievi espressi dall'appellante con il terzo motivo di gravame, sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni a supporto della fondatezza della propria domanda, e del quarto, con cui è stata censurata la mancata pronuncia in punto di determinazione dell'indennità di occupazione.
3.5) Infine, per quanto concerne il quinto motivo di gravame, si rileva come in tale contesto l'appellante abbia ritenuto gravata dal vizio di extrapetizione la sentenza in questione, laddove è stato ritenuto che “Solo per completezza argomentativa può allora osservarsi che è del resto mancata, da parte di Controparte_1 un'iniziativa processuale volta all'accertamento, nell'immediato, della situazione
[...] creatasi all'esito del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti, ovvero anche un'intimazione alla controparte di ricevere i beni fatta mediante atto a notificato nelle forme prescritte dal codice di rito, condotte che avrebbero non solo in ogni caso posto l'odierna attrice nella piena disponibilità di elementi adeguati di prova –mancati nel caso di specie –, ma che avrebbero in ipotesi anche consentito all'asserito creditore una cooperativa riduzione dell'eventuale danno subito in ragione delle condotte lamentate a carico dell'odierna convenuta”.
Nei confronti di tale valutazione l'appellante ha dedotto che:
− la stessa era in contrasto con la documentazione in atti;
− il giudice aveva pronunciato su un aspetto mai allegato e/o eccepito da alcuno.
Il motivo non può trovare accoglimento.
16 In proposito va infatti rilevato come non si sia in presenza di un capo di sentenza suscettibile di impugnazione autonoma, ma di un'argomentazione incidentale esposta dal
Tribunale di Livorno, non sfociata in alcuna statuizione formale ma espressa unicamente onde dare conto dell'insufficienza del materiale istruttorio disponibile a fornire conferma alle allegazioni attoree.
Per quanto concerne, poi, il materiale documentale prospettato da parte appellante come idoneo a destituire di fondamento l'argomentazione del Tribunale si osserva che:
− nessun documento in atti può utilmente essere posto a contrasto del rilievo per cui, al momento della cessazione del rapporto (cioè, nel 2014), l' non dette CP_1
corso ad iniziative processuali volte al consolidamento istruttorio della situazione in atto;
− la valenza dei documenti (presenti in atti) al fine di fornire adeguato supporto alle domande dell' è già stata valutata (ed esclusa) nel contesto dell'analisi dei CP_1
motivi di appello che precedono.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum, stante la richiesta dell'appellante di una condanna nella misura di € 150.000,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso sentenza n. 198/2022 del Controparte_1
Tribunale di Livorno, così statuisce:
1) respinge l'appello;
17 2) condanna parte appellante a Controparte_1
rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_2 complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1794/2022
promossa da: in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, sig. elettivamente domiciliata in Livorno Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. Luciano Barsotti, che la rappresenta e difende con l'Avv. Elena
Pagni come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Firenze presso la dislocazione delle , rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Alessandra Ceschi come da procura generale alle liti in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis: nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n.198/2022 RG 3697/2019 del
03.03.2022, accertare e dichiarare che a far data dal 1 ottobre 2014 e fino alla data di effettivo rilascio, occupa sine titulo i locali di proprietà della società Controparte_2 attrice posti in Livorno, Via delle Cateratte n.84; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere a titolo di indennità la somma mensile Controparte_2 di € 2.500,00, per un importo complessivo pari alla data del 30.09.2019 ad € 150.000,00; con la ulteriore condanna al pagamento della indennità maturanda a far data da
01.10.2019 come sopra determinata e fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia. Con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria. Con la condanna alla refusione delle spese di lite, oltre accessori e spese generali.” In via istruttoria: a) Si insiste per l'ammissione dell'istanza di ispezione dei luoghi ex art.258 c.p.c. e della CTU come richiesta in atti e all'udienza del 16.11.2020; b) Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ritenesse la le deposizioni testimoniali connotate da contraddittorietà, si chiede procedersi alla rinnovazione della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c.”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza respinta e disattesa, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 198/2022 resa nel giudizio RG 3697/2019 dal Tribunale di Livorno, respingendo integralmente ogni domanda formulata da parte attrice nell'atto di citazione in appello. Vinte le spese del grado”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha Controparte_1 CP_1
proposto appello avverso la sentenza n. 198/2022 del Tribunale di Livorno, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima, avanzata dalla stessa nei confronti di (di seguito: ). CP_1 Controparte_2 CP_2
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dall' allegando che: CP_1
• per molti anni aveva operato nel settore postale come concessionaria del Ministero delle Poste e, dal 2001 al settembre 2014, aveva continuato a lavorare in tale settore in forza di contratti di appalto stipulati con;
CP_2
• tale attività, peraltro, era sottoposta alla direzione operativa di , con necessità CP_2 dell'Agenzia di mettere a disposizione di anche gli spazi necessari per la CP_2
2 gestione operativa stessa, utilizzando materiali ed attrezzature di proprietà di CP_2
stessa;
• in tale contesto, si era reso necessario l'acquisto di locali (situati in Livorno, Via delle Cateratte, n. 84) per la custodia delle distinte di consegna delle raccomandate e per l'espletamento della attività di ricerca delle raccomandate e/o duplicazione delle cartoline di ritorno nonché per il deposito di materiale tecnico quali carrelli, terminali, computer, stampati ed altro materiale;
• i predetti locali erano rimasti occupati da materiale di (carrelli, terminali CP_2
computer, archivio cartaceo con distinte raccomandate ed altro materiale), nonostante la comunicazione di (del 25.09.2014 prot.19/14 - Resp. Alt. CP_2
Centro 1) con la quale quest'ultima si era impegnata al ritiro di quanto sopra;
• i locali in questione non erano quindi utilizzabili per altre attività od usi da parte della proprietà.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “- Accertare e dichiarare che a far data dal 1 ottobre 2014 e fino alla data di effettivo rilascio,
[...]
occupa sine titulo i locali di proprietà della società attrice posti in Livorno, Controparte_2
Via delle Cateratte n.84; - per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2
a corrispondere a titolo di indennità la somma mensile di € 2.500,00, per un
[...] importo complessivo pari alla data del 30.09.2019 ad € 150.000,00; con la ulteriore condanna al pagamento della indennità maturanda a far data da 01.10.2019 come sopra determinata e fino alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, ovvero la diversa somma che risulterà di giustizia. Con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria.
Con la condanna alla refusione delle spese di lite, oltre accessori e spese generali”.
1.2) Si era costituita che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, CP_2
in particolare esponendo che:
o vi era, nell'Accordo Quadro regolatore dei rapporti tra le parti, una clausola contrattuale attributiva della competenza esclusiva al Tribunale di Roma;
o non aveva mai occupato con propri materiali i locali indicati da parte attrice, CP_2 precisando di aver comunque ritirato ogni terminale presente presso l'Agenzia e che quest'ultima si era opposta al ritiro degli archivi di corrispondenza (adducendo la necessità di una loro permanenza in loco onde consentire eventuali verifiche);
o non era stata fornita alcuna prova dei danni subiti e, comunque, l' aveva CP_1
richiesto solo, per la prima volta, con nota del 27/08/19 il ritiro dei beni di proprietà di . CP_2
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia all'On.le Tribunale Civile di
Livorno, ogni contraria istanza respinta e disattesa: -in via preliminare dichiarare la
3 propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma competente territorialmente giusta la previsione negoziale di cui all'Accordo Quadro intercorso tra le parti;
Nella denegata ipotesi NEL MERITO -respingere la domanda atteso il fatto che nella fattispecie in esame non vi è stata e non vi è ad oggi occupazione sine titolo alcuna dell'immobile sito in
Livorno Via delle Cateratte n. 84 di proprietà di Controparte_1
-in via ulteriormente subordinata respingere la domanda azionata dall'
[...] [...]
atteso il fatto che tutti i materiali asseritamente di Controparte_1
sono stati a suo tempo rimossi ed in ogni caso non è stata fornita la Controparte_2 prova dell'eventuale danno subito;
-n via ancora subordinata, in caso di accoglimento della domanda, limitare la stessa a fare data dal 27/08/19 atteso il fatto che prima di tale data nessuna richiesta è stata formulata dalla società Controparte_1
che è rimasta per anni assolutamente silente ed acquiescente,
[...] determinando a mezzo di apposita CTU l'ammontare dell'importo mensile dell'invocata occupazione. Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese ed onorari causa in ogni caso”.
1.3) Il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da era infondata;
CP_2
− non poteva trovare accoglimento l'istanza di ispezione dei luoghi avanzata dalle parti;
− “La presente controversia è fondata sulla volontà della parte attrice diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito all'esito d'una situazione lesiva del diritto di proprietà (i.e. l'abusiva occupazione del bene immobile da parte della convenuta a decorrere dal 1.10.2014), non accompagnata dalla contestuale richiesta d'accertamento e declaratoria del diritto reale. Nelle stesse allegazioni attoree manca la prospettazione di una situazione d'incertezza tra le parti in ordine all'appartenenza del bene e la contesa s'incentra sul danno patrimoniale cagionato da chi – nella prospettazione proposta – ha disposto del bene senza un titolo di detenzione legittimamente opponibile. Così interpretata la domanda proposta, ritiene il Tribunale che trattasi, nel caso in esame, di una domanda che esula dall'ambito delle azioni reali”;
− “...le fotografie allegate (vedi doc. n 2 e 5 allegati al fascicolo della parte attrice) non appaiono in grado di rappresentare in modo idoneo lo stato dei luoghi, specie a fronte di locali che la parte attrice ha dichiarato avere una dimensione di circa
350 mq e tenuto conto che trattasi per lo più di immagini che ritraggono oggetti, o, meglio, sezioni di oggetti, senza visione di insieme e dunque senza possibilità di rendersi conto della collocazione degli stessi nello spazio e, in particolare, nello
4 spazio di cui si tratta e nel tempo di cui si discute. Tale essenziale rilievo va del resto posto a fondamento dell'esame delle dichiarazioni testimoniali rese in causa, con particolare riferimento a quelle effettivamente idonee al fine del decidere”;
− le prove orali espletate erano caratterizzate da dichiarazioni testimoniali irrilevanti
(come quelle rese dai testi e o inattendibili (come la teste Tes_1 Tes_2 Tes_3
e comunque non in grado di attestare la proprietà in capo a del Tes_4 CP_2
materiale oggetto delle domande attoree.
1.3.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., nei confronti di , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.,; 2) condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 2.430,00 per la fase di studio, euro 1.550,00 per la fase introduttiva, euro 5.400,00 per la fase istruttoria ed euro 4.050,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello l' CP_1
2.1) Il gravame è stato in particolare affidato ai seguenti motivi:
1°. “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115 E 116 C.P.C. – OMESSA/ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI E DOCUMENTALE – VIZIO
DI MOTIVAZIONE”, contestando: a) la sottovalutazione del contenuto delle deposizioni dei testi e b) la ritenuta inattendibilità del ricordo Tes_1 Tes_2
espresso dalla teste c) la valutazione della deposizione della teste Tes_4 Tes_5
e d) l'errata valutazione del materiale fotografico in atti;
2°. “SUL RIGETTO DELLA ISTANZA DI ISPEZIONE: VIOLAZIONE E/O ERRATA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 118 C.P.C.”, adducendo l'erroneità della reiezione di tale richiesta, trattandosi di istanza avanzata in modo tempestivo ed utile a consentire un'immediata percezione dello stato dei luoghi;
3°. “NEL MERITO – FONDATEZZA DELLA DOMANDA”, richiamando le argomentazioni già esposte in prime cure a sostegno della fondatezza delle proprie istanze;
4°. “L'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE: OMESSA DECISIONE SUL PUNTO”, evidenziando la necessità di una pronuncia anche sul profilo in questione;
5°. “PRONUNCIA ULTRAPETITUM - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - contrasto con le allegazioni delle parti e con le risultanze istruttorie”, stigmatizzando la valutazione del Tribunale in ordine al fatto che l'Agenzia non
5 avesse assunto iniziative processuali, nell'immediato, volte a cristallizzare sul piano probatorio la situazione esistente al momento del venir meno del rapporto tra le parti.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) RA il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte CP_2
appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
2.3) Con note dimesse in data 14.1.2025 parte appellante ha deferito giuramento decisorio a , con richiesta poi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. CP_2
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Preliminarmente deve peraltro prendersi in esame il profilo concernente il giuramento decisorio deferito da parte appellante.
Tale giuramento è stato articolato nei seguenti capitoli:
“1) Giuro e giurando affermo essere vero che ha provveduto al ritiro Controparte_2
dai locali di siti in Livorno Via delle Controparte_1
Cateratte 84, degli invii postali giacenti, degli strumenti di autenticazione (stampati e bolli guller) e di ogni attrezzature che aveva affidato alla Controparte_2 CP_1
per l'esecuzione dei servizi di distribuzione e raccolta svolti da quest'ultima fino
[...]
al 30.09.2014;
2) Giuro e giurando nego che ha provveduto ad effettuare il ritiro Controparte_2
descritto nella comunicazione del 25.09.2014 depositata da parte appellante al doc. n. 3 che le si mostra;
Contr 3) Giuro e giurando affermo essere vero che l'archivio distinte di consegna 28/aut relative a prodotti Postali consegnati da Agenzie Espressi per conto di Controparte_2
fino al 2014 è stato ritirato da;
Controparte_2
4) Giuro e giurando nego essere vero che i beni rappresentati da pag. 3 a pag. 20 dell'offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. del 02.09.2024 e notificata a Controparte_2
il 09.09.2024, che le si mostra, sono di proprietà di;
[...] Controparte_2
5) Giuro e giurando nego essere vero che nei locali di proprietà della Controparte_1
posti in Livorno, Via delle Cateratte n.84, sono ancora oggi giacenti beni di proprietà di e precisamente: Controparte_2
— N.1 roller fabbricazione Biancone matricola 4100024935
— N. 1 roller fabbricazione Biancone matricola 4100012761
— N. 1 roller fabbricazione matricola 4100017089 Per_1
— N. 1 roller fabbricazione matricola 4100016389 Per_1
6 — N. 1 roller fabbricazione Biancone matricola 4100012761
— N. 1 roller fabbricazione matricola 4100019712 Per_1
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500491042
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500391993
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500491044
— N. 1 roller fabbricazione Tecnotelai matricola 4500548963
— N. l roller fabbricazione matricola 000069031217
— N. 1 roller fabbricazione Fav matricola 6664
— N. 1 roller fabbricazione Fav matricola 1445
— N. 1 monitor Dell
— N. 2 monitor Olivetti Ws510
— N. 3 stampanti PS
— N. 3 stampanti Lexmark
— N. 1 Desktop power Edge 1300
— N. 1 gruppo di continuità LO
— N. 1 server dlink Matr. Poste PT 50572170
— N. 3 sedie
— N. 4 banchi per stampanti
— N. 1 castello per pc e stampanti
— N. 2 banchi
— N. 162 cassette gialle
— N. 6 bolgette
— N. 2 raccogli posta da cassette stradali 12 gilet
— 60 flaconi inchiostro
— 3 scatole carta a modulo continuo 10 rotoli scotch “ ” CP_2
— N. 7 timbri guller per vidimazione raccomandate e atti amministrativi
— N. 4 tamponi per timbri
— N. 22 rotoli mod. 24B
— N. 4 rotoli codici a barre raccomandate con ricevuta ritorno 8 scatole sigilli varital
— N. 2 AR PS
— N. 5 scatole buste mod. 0015 Indefiniti avvisi di giacenza mod. 26
— N. 13 sacche per contenimento corrispondenza
— N. 72 casse di documenti inerenti le distinte dei portalettere firmate dai destinatari delle raccomandate”.
3.1.1) L'istanza è inammissibile.
7 Il portato semantico delle espressioni utilizzate nel contesto dei capitoli in cui è stato articolato il giuramento deferito da parte appellante evidenzia in modo piuttosto nitido come esso sia stato formulato nei termini di un giuramento “de veritate”, avendo ad oggetto (sul piano dei fatti oggetto dei singoli capitoli) eventi che si assumono essere accaduti sotto l'esperienza diretta del soggetto tenuto a prestare giuramento.
Il giuramento in questione risulta deferito a , in persone del legale CP_2
rappresentante pro tempore, che l'appellante non ha, tuttavia, in alcun modo indicato essere a conoscenza diretta dei fatti in questione, ma che risulta essere stato individuato esclusivamente in funzione della veste formale (appunto, di legale rappresentante dell'ente) ricoperta.
La stessa , in effetti, ha immediatamente evidenziato che “...il deferimento del CP_2
giuramento decisorio al legale rappresentante di , infatti, è assolutamente CP_2
inutile ai fini del decidere. Come già sottolineato, peraltro, il legale rappresentante coincide con l'Amministratore Delegato, che ovviamente non può né potrebbe conoscere i fatti di causa”.
A fronte di ciò, parte appellante ha argomentato che “...l'opposizione di
[...]
non verte sulla ammissibilità o meno del giuramento, ma sulla sua pretesa CP_2
“inutilità”. Questa deriverebbe dalla circostanza - sicuramente vera - che l'Amministratore Delegato di non è a conoscenza dei fatti di causa. Controparte_2
Vorrà dire che l'A.D. conferirà procura speciale notarile a Dirigente di CP_2 CP_2
a conoscenza dei fatti di causa, oppure anche ignaro, che verrà a giurare...”.
[...]
Risulta dunque incontestato che l'attuale legale rappresentante di , ed CP_2
Amministratore Delegato di quest'ultima, nulla sappia direttamente in ordine ai fatti per cui è causa.
Il giuramento decisorio, dunque, avrebbe dovuto essere formulato non come giuramento “de veritate” ma come giuramento “de scientia” e cioè avendo a riferimento fatti conosciuti solo in via indiretta dal soggetto chiamato a prestare giuramento.
La questione non è meramente terminologica, dal momento che la formulazione del giuramento in questione nei termini di un giuramento “de veritate”, in luogo di un giuramento “de scientia”, comporta l'inammissibile del giuramento stesso.
In questo senso, in effetti, è attestata la giurisprudenza di legittimità, ritenendosi che “Il giuramento decisorio deferito al legale rappresentante di una persona giuridica su fatti inerenti all'attività della stessa non può configurarsi come giuramento "de veritate" se non quando verta su fatti propri della persona fisica che nella detta qualità è chiamato a prestarlo” (così Cass. 21080 del 28.10.2005) e che “Il giuramento da deferire alla controparte difetta del requisito della decisorietà allorquando non attenga a fatti di cui il
8 soggetto chiamato a prestarlo sia stato autore o partecipe (giuramento cosiddetto "de veritate") ovvero non contenga la specificazione che il fatto altrui sia stato, in qualche modo, inequivocabilmente appreso o constatato da chi debba prestarlo (giuramento cosiddetto "de scientia"), cosìcche la solenne affermazione o negazione finirebbe con l'esprimere una mera valutazione personale” (cfr Cass. 647 del 15.1.2008).
Dunque, il giuramento de quo deve ritenersi privo del carattere della decisorietà e, come tale, deve ritenersi inammissibile.
3.2) Passando all'analisi del gravame, si rileva come con il primo motivo dello stesso sia stata contestata, sotto plurimi profili, la complessiva valutazione fornita dal giudice di prime cure in ordine alle risultanze istruttorie disponibili.
3.2.1) In primo luogo è stato censurato il giudizio del Tribunale fornito con riferimento alle deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2
A) Il Tribunale, in proposito, ha ritenuto che “Taluni testimoni, infatti, hanno dichiarato circostanze del tutto irrilevanti: il signor indotto dalla parte Controparte_4
attrice (vedi verbale di udienza del 16.3.2021), nulla ha saputo riferire in merito alla presenza, a partire dal 2014, dei materiali di cui si tratta, avendo “[…]precis[ato] che non sono mai stato nei locali dell' ove avrebbero dovuto essere questi Controparte_1 materiali;
[e di aver] lasciato gli uffici di Livorno nel 2010”. Analogamente, i testimoni indotti dalla parte convenuta, ed escussi alla medesima udienza, signor Testimone_6
il quale ha dichiarato di nulla sapere con riferimento al periodo successivo al 2013 e signor che ha precisato di esser stato soltanto una volta all'interno Persona_2 dei locali, nel periodo 2011/2012 (cfr. verbale di udienza del 16.3.2021, cit.)”.
B) L'appellante ha stigmatizzato tale valutazione, adducendo:
− quanto al teste che egli “...avrebbe potuto riferire sullo stato dei luoghi già Tes_1
al 2010 (atteso che la convenuta non ne ha mai eccepito il mutamento limitandosi ad asserire che i beni non sono di sua proprietà)” e, inoltre, che era presente in atti una e-mail (datata 08.10.2014) in cui era lo stesso sig. che “...evidentemente Tes_1
ben a conoscenza dei fatti, interagisce con i funzionari di dando indicazioni CP_2
sulle cautele da operare in relazione alla richiesta di indennità di occupazione avanzata dalla e in merito alla gestione dell'archivio Controparte_1 raccomandate”;
− quanto al teste che egli aveva confermato “...la consegna da parte di Tes_2
delle cassette/contenitori gialli rappresentati nella documentazione CP_2
fotografica di cui ai docc. 2 e 5; così come, rispondendo al capitolo 2, conferma che nei locali dell' vi erano il mobilio e le attrezzature di cui ai Controparte_1 docc.
6-9 prodotti da parte attrice”.
9 C) I rilievi dell'appellante non sono condivisibili.
Il teste infatti, ha espressamente dichiarato: “...preciso che non sono mai Tes_1 stato nei locali dell' ove avrebbero dovuto essere questi materiali;
Controparte_1 preciso che ho lasciato gli uffici di Livorno nel 2010”, onde ben si giustifica la valutazione del Tribunale di non attribuire rilievo – in termini generali – al teste predetto.
Il teste parimenti, ha reso dichiarazioni (“non so di chi fosse la proprietà Tes_2
dei computer;
materiali con sopra scritto non ricordo di averne visto, se poi CP_2
fossero stati materiali di dismessi precedentemente non sono in grado di CP_2 dirlo”, “non so di chi fossero i carrelli, né di quali carrelli si parli”, “non posso dire se questi materiali che vedo nelle foto erano presenti in loco nel 2013 e per alcuni oggetti che vedo escludo che ci fossero (tipo i roller, e il materiale rotabile); le cassette gialle andavano da ma poi dovevano tornare da noi;
i tavoli e le sedie c'erano, le CP_1 stampanti e i computer c'erano, le attività non prevedevano che ci fossero i carrelli”,
“...c'erano questi materiali, non so se fossero di ”) inidonee a costituire una CP_2
congrua base di giudizio, per genericità ed incertezza del loro contenuto, peraltro dopo aver puntualizzato di non essersi più recato in loco dopo il 2013, in tal modo fornendo fondamento alla valutazione del Tribunale circa l'assenza del teste al momento del venir meno del rapporto, nel 2014.
3.2.2) In secondo luogo è stata contestata la conclusione del Tribunale in ordine all'inattendibilità del ricordo espresso dalla teste Tes_4
A) In proposito è stato indicato, nella sentenza impugnata, che la predetta Tes_4
“...impiegata presso (v. verbale di causa del 16.3.2021), ha Controparte_1
confermato la presenza nei locali della posti in Livorno, Via delle Controparte_1
Cateratte n.84, di materiale di proprietà di contenitori cd. roller, Controparte_2
videoterminali, stampanti, cassette gialle, materiali da ufficio, tavoli e sedie come da documentazione fotografica mostrata. La teste ha anche espressamente ribadito che “[…]
i terminali sono stati posizionati da e mai tolti;
l'unica cosa che è stata CP_2 portata via sono tre pistoline da banco” (v. ibidem).”, ma che tali dichiarazioni risultano in contrasto con la documentazione dimessa da “...unitamente alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta (doc. n. 6 e seguenti nel fascicolo), e non contestata dalla società attrice, in ordine all'avvenuto ritiro – ad opera di tecnici dipendenti di Controparte_2
e a seguito della comunicazione del 25/09/2014 (v. doc. 3 fascicolo parte attrice) – dei terminali ivi presenti. Tale circostanza è stata peraltro anche espressamente confermata dal teste di signor (escusso all'udienza del 28.9.2021), il CP_2 Testimone_7 quale ha dichiarato di aver “[…] ritirato personalmente del materiale, rilasciando quietanza via mail;
ricordo di aver ritirato dei computer, dei monitor e degli scanner, due
10 o tre postazioni complete;
ho ricollocato sicuramente una postazione a Pisa, gli altri materiali non ricordo dove;
non so se questi materiali siano stati poi dismessi […]”.”.
Il giudice di prime cure ha quindi ulteriormente rilevato che “... pur a fronte della conferma dei capitoli articolati dalla società attrice, da parte della teste, non appare esservi in causa adeguata prova della proprietà dei beni di cui si tratta in capo a
[...]
, tenuto conto in particolare della previsione contrattuale di cui all'Accordo CP_2
Quadro che ha disciplinato l'esecuzione del rapporto intercorso tra le parti e che al punto
9.1 testualmente recita “Le imprese dovranno garantire la disponibilità di idonee attrezzature (carrelli di diversa tipologia , transpallet, ecc) per le operazioni di movimentazione dei carichi”. circostanza peraltro non contestata in causa da
[...]
Sul punto, va allora sottolineato che, se il teste Controparte_1 signor (indotto dalla parte attrice ed escusso all'udienza del Testimone_8
28.9.2021) ha dichiarato che “[…] aveva fornito all' CP_2 Controparte_1 materiale per lo svolgimento del lavoro […]” e ha precisato di essere stato ogni tanto in questo ufficio, anche nell'ultimo anno di lavoro (i.e. nel 2018, secondo le dichiarazioni rese), tuttavia, per un verso, egli ha dichiarato di “[aver] fatto dei controlli ogni tanto, ma controllavo essenzialmente i plichi e non i carrelli o altro materiale[…]” e di “[…] non s[aper] dire se vi fossero dei roller, io mi occupavo delle raccomandate e posso solo dire che a volte si sono fatte delle spedizioni con i roller ma non so se questi fossero lì fissi o se fossero poi spostati sul momento” e, per altro verso, visionando le fotografie, ha tuttavia precisato di non poter confermare la corrispondenza tra quanto rappresentato nelle immagini e il materiale presente nell'ufficio, “[…] anche perché vedo scritte sulle foto delle date sulle quali non posso riferire;
c'erano videoterminali;
c'erano anche carrelli, ma non posso dire se quello che c'era all'epoca è quello che vedo nelle fotografie;
[…]”. Visionando i documenti mostratigli (doc. allegati sub n. da 6 a 9 al fascicolo della parte convenuta), il teste ha anche sottolineato che “[…] vi erano lì dei
PC, delle stampanti, erano materiali necessari, ma non posso riferire sulla presenza specificamente degli oggetti indicati, di alcuni non so neanche spiegare di cosa di tratta
(esempio decodificatore, interfaccia seriale), non erano cose che trattavo io”. Infine, il signor ha significativamente dichiarato di non saper rispondere alla Testimone_8 domanda diretta “Vero che da ottobre 2014 ad oggi il materiale indicato nei cap. 1 e 2 si trova nei locali di Via delle Cateratte 84”. Come appare evidente dalla lettura delle dichiarazioni rese, le stesse in quanto tali risultano del tutto inidonee a fondare con adeguatezza le allegazioni della parte attrice, in quanto in parte generiche e in parte intrinsecamente in contrasto tra loro. Con riguardo, infine, alla situazione dell'archivio e, in particolare, alle condizioni di ritiro degli archivi contenenti il supporto cartaceo
11 relativo alla consegna della corrispondenza l' vi è da Controparte_1
rilevare che la testimone indotta dalla società convenuta (vedi verbale Testimone_9
di udienza del 28.9.2021, cit.), la quale ha dichiarato di aver conoscenza delle relative circostanze “[…] in quanto al momento della cessazione del contratto tra le parti mi occupavo di tutto quello che era afferente all'ambito della qualità dei processi e dell'assistenza clienti di per il territorio di competenza che al tempo era CP_2
Toscana e Umbria”, ha rappresentato che “In fase di cessazione del contratto esplicitammo all' che tutto ciò che rappresentava documento attestante Controparte_1
le consegne dei prodotti doveva essere custodito per tre anni e quindi doveva essere reso disponibile a per l'ipotesi di un reclamo da parte di un cliente;
CP_2 [...]
non richiedeva la riconsegna, ma la possibilità di avere disponibilità CP_2 all'occorrenza dei documenti;
ricordo che all'epoca venne effettuata una verifica interna per capire se fosse opportuno rientrare direttamente nella disponibilità dei documenti anche per semplificare le eventuali procedure e all'esito venne stabilito di seguire l'iter già tracciato e quindi non rientrare nella disponibilità dei documenti ma richiederli a necessità”, ciò che pare piuttosto esprimere un accordo tra le parti in ordine alle modalità di gestione della documentazione nella materiale disponibilità della società attrice”.
B) L'odierna appellante ha argomentato, a contrasto della valutazione del
Tribunale di Livorno che “...contrariamente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, tali circostanze si trovano confermate anche nelle dichiarazioni rese dagli altri testi.
Infatti, come già sopra esposto, dalle dichiarazioni testimoniali ( Tes_1 Tes_2
), analizzate compiutamente e nel loro complesso, emerge che il materiale Testimone_8 di cui si discute è di proprietà di e si trova nei locali della appellante”, così CP_2
come emergeva anche dalla deposizione della teste e dalla documentazione in atti. Tes_5
C) Esaminando partitamente gli elementi di riscontro alle dichiarazioni della come valorizzati da parte appellante, si osserva tuttavia come non sia dato Tes_4
ravvisare la valenza dimostrativa postulata dall'appellante stessa, in quanto:
a) le dichiarazioni del teste (“visionando le fotografie, vedo delle Testimone_8 cassette e confermo che effettivamente c'erano cassette in quell'ufficio, ma non posso dire se fossero le stesse anche perché vedo scritte sulle foto delle date sulle quali non posso riferire;
c'erano videoterminali;
c'erano anche carrelli, ma non posso dire se quello che c'era all'epoca è quello che vedo nelle fotografie;
non so dire se vi fossero dei roller, io mi occupavo delle raccomandate e posso solo dire che a volte si sono fatte delle spedizioni con i roller ma non so se questi fossero lì fissi o se fossero poi spostati sul momento”, “visionando i documenti che mi
12 vengono mostrati confermo che vi erano lì dei PC, delle stampanti, erano materiali necessari, ma non posso riferire sulla presenza specificamente degli oggetti indicati, di alcuni non so neanche spiegare di cosa di tratta (esempio decodificatore, interfaccia seriale), non erano cose che trattavo io”) risultano gravate da genericità, non essendo in grado di attestare con apprezzabili margini di certezza cosa vi fosse nel fondo in questione al momento della cessazione del rapporto tra le parti;
b) maggior genericità è dato poi ravvisare nelle dichiarazioni del teste Tes_7
(“visionando le fotografie che mi vengono mostrate posso dire che non ricordo specificamente, ma sicuramente questi materiali dovevano essere lì in quanto l'Agenzia lavorava per ”), non essendo neppure chiaro se il teste CP_2
riferisca di un proprio ricordo o di un proprio ragionamento;
c) quanto al teste già si è detto in precedenza;
Tes_1
d) la teste ha espressamente dichiarato di non essersi mai recata sui luoghi di Tes_5 causa (“non mi sono mai recata presso i locali di Via delle Cataratte in Livorno”) così rendendo irrilevante la deposizione della stessa, al fine di individuare quale materiale vi fosse (e di chi fosse) nei locali in questione;
e) la documentazione valorizzata dall'appellante (mail di cui ai docc. 6, 7 e 8) è parimenti irrilevante ai fini della decisione sui punti in questione, dato che:
→ la mail di cui al doc. 6 attesta il ritiro di tre computer dall'Agenzia, senza che consti, tuttavia, quanti fossero nel complesso i computer da ritirare, sì che, in tal senso, il dato predetto è di pressoché nullo rilievo;
→ lo scambio di comunicazioni di cui al doc. 7 risulta attenere a messaggi scambiati tra i sigg.ri e che, al netto dell'assenza di Tes_1 Tes_7
elementi dirimenti ai fini qui in esame, non possono supplire alle carenze delle deposizioni rese dai testi predetti, nei termini sopra ricordati (peraltro assumendo, in un'ottica processuale, il mero valore di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, non in grado di assurgere a livello di prova);
→ il doc. 8, infine, è costituito da una comunicazione di , con cui veniva CP_2 comunicato all'Agenzia che sarebbe stato dato corso al ritiro del materiale presente nei suoi locali, ciò che – in assenza di una compiuta dimostrazione di cosa vi fosse in tali locali ed essendo dimostrato che qualcosa venne comunque ritirato (ad es., i tre computer sopra menzionati) – risulta irrilevante ai fini della presente causa.
3.2.3) In terzo luogo, l' ha contestato il fatto che “...il Giudice di prime CP_1
cure, ritenendo (ingiustamente) contrastanti le dichiarazioni testimoniali, avrebbe semmai
13 dovuto disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte”, e quindi instando affinché “... sia disposta la rinnovazione della prova testimoniale ex art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, di natura discrezionale ed esercitabile anche di ufficio dal giudice di appello, ai fini del completo riesame delle risultanze processuali, mediante il chiarimento delle stesse”.
L'istanza non è suscettibile di accoglimento.
Premesso che “L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (così Cass. 9322 del 20.4.2010), va infatti rilevato come nel caso di specie non si sia in presenza di testimoni che hanno reso dichiarazioni strutturalmente necessitanti (onde garantirne l'intellegibilità) di integrazioni, chiarimenti o specificazioni di sorta, ma di deposizioni testimoniali che, semplicemente, non hanno fornito adeguati riscontri alle allegazioni dell'attrice in prime cure.
3.2.4) L'appellante ha poi censurato la valutazione fornita dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni della teste che, secondo il giudice di prime cure, “pare piuttosto Tes_5
esprimere un accordo tra le parti in ordine alle modalità di gestione della documentazione nella materiale disponibilità della società attrice”.
Secondo l'appellante, invece, la teste predetta non avrebbe riferito alcunché suscettibile di essere valorizzato nell'ottica prospettata dal giudice di prime cure, e, anzi, aveva “...confermato che l'archivio delle spedizioni era tenuto nei locali dell' CP_1
e che, non essendo mai stato ripreso in consegna da esso si trova ancora
[...] CP_2 nei locali di cui è causa”.
Anche la doglianza in oggetto non può trovare accoglimento.
A prescindere dal fatto che il Tribunale di Livorno risulta aver fatto uso di una formula dubitativa (“...pare piuttosto esprimere...”), va rilevato come il Tribunale predetto abbia specificamente indicato le dichiarazioni testimoniali della che ha inteso Tes_5 valorizzare onde raggiungere la conclusione contestata dall'appellante (nei termini ricordati al pregresso paragrafo 3.2.2), punto A), parte finale, che qui nuovamente si riportano nella parte che specificamente rileva: “In fase di cessazione del contratto esplicitammo all' che tutto ciò che rappresentava documento attestante Controparte_1
le consegne dei prodotti doveva essere custodito per tre anni e quindi doveva essere reso disponibile a per l'ipotesi di un reclamo da parte di un cliente;
CP_2 [...]
non richiedeva la riconsegna, ma la possibilità di avere disponibilità CP_2
14 all'occorrenza dei documenti;
ricordo che all'epoca venne effettuata una verifica interna per capire se fosse opportuno rientrare direttamente nella disponibilità dei documenti anche per semplificare le eventuali procedure e all'esito venne stabilito di seguire l'iter già tracciato e quindi non rientrare nella disponibilità dei documenti ma richiederli a necessità”.
Rilevato che tale è, in effetti, il contenuto della deposizione della teste predetta, va quindi osservato come, effettivamente, il contenuto di tale deposizione si presti ad essere letto nell'ottica della determinazione di un accordo tra le parti in ordine alle modalità di gestione della documentazione in oggetto, non essendo del resto fatto cenno – in tale deposizione – ad alcun rifiuto da parte dell'Agenzia (rilevando come la teste abbia anche riferito, a domanda del giudice: “per quanto ne sappia, fino a che ho gestito io il servizio, non è capitato di richiedere a documenti ottenendo un rifiuto”, come sarebbe CP_1
stato plausibile che fosse accaduto ove la stessa avesse ritenuto non più CP_1
tollerabile il mantenimento presso i propri locali di una documentazione ritenuta preclusiva dell'utilizzo dei locali stessi).
In tale ottica, del resto, si pone anche l'atteggiamento dell'Agenzia, che – a fronte di una cessazione del rapporto nel 2014 – risulta aver intimato di ritirare il materiale CP_2 solamente, per la prima volta, nell'agosto del 2019.
3.2.5) Infine, con il motivo di appello in oggetto, l' ha contestato la CP_1
ritenuta inidoneità – da parte del Tribunale – del materiale fotografico in atti a rappresentare compiutamente lo stato dei luoghi.
La censura è infondata.
La valutazione in questione (“...le fotografie allegate (vedi doc. n 2 e 5 allegati al fascicolo della parte attrice) non appaiono in grado di rappresentare in modo idoneo lo stato dei luoghi, specie a fronte di locali che la parte attrice ha dichiarato avere una dimensione di circa 350 mq e tenuto conto che trattasi per lo più di immagini che ritraggono oggetti, o, meglio, sezioni di oggetti, senza visione di insieme e dunque senza possibilità di rendersi conto della collocazione degli stessi nello spazio e, in particolare, nello spazio di cui si tratta e nel tempo di cui si discute”) risulta infatti pienamente aderente alle raffigurazioni presenti nel materiale fotografico in atti, in cui è dato ravvisare dei gruppi di oggetti (scatole gialle, altri contenitori metallici – alcuni con la dicitura
, altri “Tecnotelai” – scatole di cartone), di cui non è dato in alcun modo Per_1 comprendere l'allocazione sia spaziale che temporale, e, men che meno, la proprietà.
3.3) Con il secondo motivo di gravame è stata censurata la decisione del Tribunale di non dare corso all'ispezione chiesta dalle parti, ritenendola tardiva oltre che irrilevante in considerazione del lasso di tempo decorso.
15 L'appellante ha contestato la fondatezza di tale decisione, evidenziando come l'ispezione fosse stata richiesta ab origine dalla convenuta nella comparsa di costituzione, con adesione poi anche dell' mentre nessuno aveva eccepito il mutamento dello CP_1
stato dei luoghi.
Il motivo è infondato.
L'ispezione, quale strumento istruttorio suscettibile di essere disposto d'ufficio, richiede che il suo espletamento sia indispensabile per conoscere i fatti di causa (ex art. 118 c.p.c.) e non per agevolare gli incombenti istruttori gravanti, strutturalmente, sulle parti.
Nel caso di specie, la prova della fondatezza delle domande attoree ben avrebbe potuto (e dovuto) essere fornita tramite gli ordinari canali di prova rimessi all'iniziativa della parte, senza che sia dato ravvisare il carattere dell'indispensabilità dell'ispezione, come richiesto dalla normativa procedurale, il cui espletamento si sarebbe risolto – nel caso in esame – in un superamento degli oneri istruttori gravanti sulla parte.
3.4) Le considerazioni che precedono determinano l'assorbimento dei rilievi espressi dall'appellante con il terzo motivo di gravame, sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni a supporto della fondatezza della propria domanda, e del quarto, con cui è stata censurata la mancata pronuncia in punto di determinazione dell'indennità di occupazione.
3.5) Infine, per quanto concerne il quinto motivo di gravame, si rileva come in tale contesto l'appellante abbia ritenuto gravata dal vizio di extrapetizione la sentenza in questione, laddove è stato ritenuto che “Solo per completezza argomentativa può allora osservarsi che è del resto mancata, da parte di Controparte_1 un'iniziativa processuale volta all'accertamento, nell'immediato, della situazione
[...] creatasi all'esito del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti, ovvero anche un'intimazione alla controparte di ricevere i beni fatta mediante atto a notificato nelle forme prescritte dal codice di rito, condotte che avrebbero non solo in ogni caso posto l'odierna attrice nella piena disponibilità di elementi adeguati di prova –mancati nel caso di specie –, ma che avrebbero in ipotesi anche consentito all'asserito creditore una cooperativa riduzione dell'eventuale danno subito in ragione delle condotte lamentate a carico dell'odierna convenuta”.
Nei confronti di tale valutazione l'appellante ha dedotto che:
− la stessa era in contrasto con la documentazione in atti;
− il giudice aveva pronunciato su un aspetto mai allegato e/o eccepito da alcuno.
Il motivo non può trovare accoglimento.
16 In proposito va infatti rilevato come non si sia in presenza di un capo di sentenza suscettibile di impugnazione autonoma, ma di un'argomentazione incidentale esposta dal
Tribunale di Livorno, non sfociata in alcuna statuizione formale ma espressa unicamente onde dare conto dell'insufficienza del materiale istruttorio disponibile a fornire conferma alle allegazioni attoree.
Per quanto concerne, poi, il materiale documentale prospettato da parte appellante come idoneo a destituire di fondamento l'argomentazione del Tribunale si osserva che:
− nessun documento in atti può utilmente essere posto a contrasto del rilievo per cui, al momento della cessazione del rapporto (cioè, nel 2014), l' non dette CP_1
corso ad iniziative processuali volte al consolidamento istruttorio della situazione in atto;
− la valenza dei documenti (presenti in atti) al fine di fornire adeguato supporto alle domande dell' è già stata valutata (ed esclusa) nel contesto dell'analisi dei CP_1
motivi di appello che precedono.
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del petitum, stante la richiesta dell'appellante di una condanna nella misura di € 150.000,00) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso sentenza n. 198/2022 del Controparte_1
Tribunale di Livorno, così statuisce:
1) respinge l'appello;
17 2) condanna parte appellante a Controparte_1
rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_2 complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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