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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18421/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gili Annarita in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio degli avv.ti Pellerito Federico e Pellerito Giuseppe, in virtù di procura Parte_2 speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori d contraevano matrimonio in TORINO il 20/04/1981. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 460 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12.05.1982. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-la signora si impegna a trasferire a favore del signor che si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquisire, ogni suo diritto di proprietà relativo ai seguenti beni così censiti catastalmente: autorimessa sita a Torino via Sospello n. 115-117, piano S2, foglio 1107, particella 43, sub 163, zona cens. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 26 mq., superficie catastale 31 mq. (precedentemente distinta al N.C.E.U. al foglio 35, particella 1609, sub 163, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4), acquistato dalla signora con decreto di trasferimento del 28/02-09/04/1996 (doc. sub 4); il tutto con i Parte_1 relativi accessori, pertinenze e quote condominiali di spettanza.
-il trasferimento immobiliare dalla signora a favore del signor avverrà alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
-con riserva di ogni migliore verifica e specifica dei dati catastali;
-il trasferimento avverrà per il corrispettivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) in considerazione delle condizioni tutte della separazione, ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
-l'atto definitivo di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dalla omologazione del verbale di separazione consensuale e verrà stipulato presso Notaio scelto dal signor Il termine Parte_2 predetto si intenderà sospeso per il periodo dal 01/08 al 31/08.
-le spese relative per eventuali incombenti di regolarità catastale e urbanistica saranno a carico del signor
Parte_2
-le spese notarili e quelle di trasferimento tutte saranno a carico del signor Parte_2
-il trasferimento avverrà con le garanzie di legge.
-l'immobile di cui sopra verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
DÀ ATTO che le parti concordano che, nelle more e così fino al definitivo trasferimento della proprietà,
pagina 2 di 3 la signora concede in comodato gratuito l'immobile sopra citato al signor Parte_1 Parte_2 che accetta.
DISPONE che il signor versi a favore della signora la somma di euro 250,00 Parte_2 Parte_1 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento di quest'ultima, con decorrenza da agosto 2024. Il pagamento del predetto importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese. L'importo predetto verrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo il 100% degli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il concorso al mantenimento concordato nei termini predetti tiene già conto anche dei possibili costi per la locazione che la signora dovesse sostenere in Parte_1 futuro.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo di separazione consensuale si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della crisi matrimoniale e conseguentemente chiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati tutti i benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74/87, e ss.mm., così come integrato dalle sentenze delle Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e della Corte di Cassazione in materia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18421/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gili Annarita in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio degli avv.ti Pellerito Federico e Pellerito Giuseppe, in virtù di procura Parte_2 speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori d contraevano matrimonio in TORINO il 20/04/1981. Parte_1 Parte_2
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 460 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12.05.1982. Per_1
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano quanto segue:
-la signora si impegna a trasferire a favore del signor che si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquisire, ogni suo diritto di proprietà relativo ai seguenti beni così censiti catastalmente: autorimessa sita a Torino via Sospello n. 115-117, piano S2, foglio 1107, particella 43, sub 163, zona cens. 2, categoria C/6, classe 4, consistenza 26 mq., superficie catastale 31 mq. (precedentemente distinta al N.C.E.U. al foglio 35, particella 1609, sub 163, zona censuaria 2, cat. C/6, classe 4), acquistato dalla signora con decreto di trasferimento del 28/02-09/04/1996 (doc. sub 4); il tutto con i Parte_1 relativi accessori, pertinenze e quote condominiali di spettanza.
-il trasferimento immobiliare dalla signora a favore del signor avverrà alle Parte_1 Parte_2 seguenti condizioni:
-con riserva di ogni migliore verifica e specifica dei dati catastali;
-il trasferimento avverrà per il corrispettivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) in considerazione delle condizioni tutte della separazione, ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
-l'atto definitivo di trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi dalla omologazione del verbale di separazione consensuale e verrà stipulato presso Notaio scelto dal signor Il termine Parte_2 predetto si intenderà sospeso per il periodo dal 01/08 al 31/08.
-le spese relative per eventuali incombenti di regolarità catastale e urbanistica saranno a carico del signor
Parte_2
-le spese notarili e quelle di trasferimento tutte saranno a carico del signor Parte_2
-il trasferimento avverrà con le garanzie di legge.
-l'immobile di cui sopra verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
DÀ ATTO che le parti concordano che, nelle more e così fino al definitivo trasferimento della proprietà,
pagina 2 di 3 la signora concede in comodato gratuito l'immobile sopra citato al signor Parte_1 Parte_2 che accetta.
DISPONE che il signor versi a favore della signora la somma di euro 250,00 Parte_2 Parte_1 (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso al mantenimento di quest'ultima, con decorrenza da agosto 2024. Il pagamento del predetto importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) viene effettuato anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese. L'importo predetto verrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo il 100% degli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il concorso al mantenimento concordato nei termini predetti tiene già conto anche dei possibili costi per la locazione che la signora dovesse sostenere in Parte_1 futuro.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che tutte le clausole patrimoniali di cui al presente accordo di separazione consensuale si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della crisi matrimoniale e conseguentemente chiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati tutti i benefici fiscali di cui all'art. 19 della L. 74/87, e ss.mm., così come integrato dalle sentenze delle Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e della Corte di Cassazione in materia.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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