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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/04/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 7/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.3511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1
De Vita, giusta delega in atti – RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Scrocca, Controparte_1
giusta delega in atti – RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO : OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentirne dichiarare Controparte_1
l'abusiva occupazione dell'immobile sito in San Cesareo (RM), Via Antonio
Cantore n. 25 int. 11, per sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare ad effetti anticipati intercorso in data 24.09.2020, in virtù del quale gli era stato trasferito il possesso;
aggiungeva che il prezzo dell'immobile era stato convenuto in Euro 151.500,00 oltre iva ma che il resistente pur continuando a versare la somma di Euro 500,00 mensili (imputati ad indennità di occupazione) si era rifiutato di addivenire alla stipula del rogito notarile il cui termine essenziale era stato fissato al 31.10.2022, senza addurre alcuna valida motivazione e rendendosi moroso nel pagamento degli oneri condominiali per somma pari a Euro 1.238,87.
Con tali premesse, dopo aver precisato che il contratto prevedeva una clausola penale di Euro 70,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, insisteva per la restituzione del cespite previa declaratoria di sopravvenuta inefficacia del contratto per avvenuto esercizio del diritto di recesso della parte promittente venditrice, con condanna del resistente al pagamento della somma di Euro 500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione e di Euro 70,00 giornalieri a titolo di penale per il mancato tempestivo rilascio dell'immobile, per un importo pari a Euro 21.210 dal
16.11.2022 al 15.09.2023, oltre spese di lite.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per il resistente.
Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 07.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante depositando in atti il contratto preliminare di compravendita immobiliare ad effetti anticipati stipulato il giorno 24.09.2020, che costituisce la fonte delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 del suddetto contratto il Sig. Controparte_1
si obbligava ad acquistare l'immobile sito in San Cesareo, Via
[...]
Antonio Cantore n. 25, al prezzo di Euro 151.500,00 oltre iva con le seguenti modalità: - quanto ad € 3.500,00, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla firma del preliminare a mezzo bonifico bancario;
- €
12.000,00, a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, a mezzo di n.
24 rate uguali e costanti di € 500,00 ciascuna aventi scadenza al giorno 5 di ogni mese dal 5.11.2020 fino al 5.10.2022 compreso, con la precisazione della natura essenziale ex art. 1457 c.c. di ciascun termine nell'interesse della promittente venditrice;
- quanto alla somma residua pari ad € 136.000,00 oltre Iva sull'intero prezzo, da versarsi a mezzo assegno circolare intestato alla contestualmente alla firma del rogito definitivo di Parte_1
compravendita da stipularsi presso lo studio del Notaio di Persona_1
Roma entro e non oltre il 31.10.2022, termine pattuito come essenziale ex art. 1457 cod. civ. nell'interesse della promittente venditrice.
Ancora, all'art. 5 del preliminare di compravendita, veniva previsto che “in caso di mancato rispetto di detto termine per il pagamento del saldo e la stipula del rogito potrà recedere dal contratto in danno della parte Pt_1
inadempiente che dovrà rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro
e non oltre quindici giorni dall'inadempimento; in caso di mancato rilascio spontaneo entro il termine indicato, la parte promissaria acquirente, dal giorno successivo, dovrà versare alla a titolo di clausola penale per Pt_1
il ritardo e quindi al fine di risarcimento la somma di Euro 70,00 per ciascun giorno di ritardo”.
Dalla documentazione prodotta in atti non contestata dalla parte resistente risulta altresì che a causa della mancata stipula del rogito definitivo entro il termine del 31.10.2022, espressamente qualificato dalle parti come essenziale, la ebbe ad esercitare il diritto di recesso dal suddetto Parte_1
contratto intimando infruttuosamente la restituzione del cespite (cfr. avvio procedura di mediazione n. r.g. 4082.23).
Alla luce di quanto precede, mancando il versamento del corrispettivo entro il termine stabilito da parte del promissario acquirente, deve ritenersi legittimo il recesso effettuato dalla parte promittente venditrice dovendosi considerare grave ed idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale il comportamento inadempiente del convenuto.
Il Sig. deve pertanto essere condannato Controparte_1
all'immediato rilascio del cespite occupato oltre che al versamento dell'indennità di occupazione di Euro 500,00 mensili per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'unità abitativa.
Valutata altresì la presenza nel dettato contrattuale di una clausola penale
(art. 5) deve essere computato anche l'importo di Euro 70,00 giornalieri a partire dal sedicesimo giorno successivo alla mancata stipula del rogito a titolo di liquidazione anticipata del danno.
Il sig. del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di Controparte_1
circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione e la stessa sua contumacia può agevolmente formare oggetto di valutazione nel senso dell'insussistenza di valide ragioni da opporre al diritto azionato dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di alle Controparte_1
pattuizioni contenute nel contratto preliminare di compravendita del
24.09.2020;
2) Ordina a il rilascio, senza dilazione, Controparte_1
dell'immobile sito in San Cesareo (RM) facente parte del complesso denominato “Condominio dei Cedri” avente accesso da Via Cantore
n. 25 in catasto fabbricati del Comune di San Cesareo al foglio 67, part.lla 2015, sub 45;
3) Accerta e dichiara il diritto della a trattenere a titolo di Parte_1
indennità di occupazione le somme versate dalla parte convenuta con decorrenza novembre 2022 in misura pari a Euro 500,00 mensili, oltre quelle successivamente dovute fino all'effettiva restituzione dell'immobile; 4) Condanna parte resistente al pagamento della penale giornaliera di
Euro 70,00 con decorrenza 16.11.2022 fino al rilascio dell'immobile;
5) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 275,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 7 novembre 2024
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 7/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.3511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1
De Vita, giusta delega in atti – RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Scrocca, Controparte_1
giusta delega in atti – RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO : OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentirne dichiarare Controparte_1
l'abusiva occupazione dell'immobile sito in San Cesareo (RM), Via Antonio
Cantore n. 25 int. 11, per sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare ad effetti anticipati intercorso in data 24.09.2020, in virtù del quale gli era stato trasferito il possesso;
aggiungeva che il prezzo dell'immobile era stato convenuto in Euro 151.500,00 oltre iva ma che il resistente pur continuando a versare la somma di Euro 500,00 mensili (imputati ad indennità di occupazione) si era rifiutato di addivenire alla stipula del rogito notarile il cui termine essenziale era stato fissato al 31.10.2022, senza addurre alcuna valida motivazione e rendendosi moroso nel pagamento degli oneri condominiali per somma pari a Euro 1.238,87.
Con tali premesse, dopo aver precisato che il contratto prevedeva una clausola penale di Euro 70,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile, insisteva per la restituzione del cespite previa declaratoria di sopravvenuta inefficacia del contratto per avvenuto esercizio del diritto di recesso della parte promittente venditrice, con condanna del resistente al pagamento della somma di Euro 500,00 mensili a titolo di indennità di occupazione e di Euro 70,00 giornalieri a titolo di penale per il mancato tempestivo rilascio dell'immobile, per un importo pari a Euro 21.210 dal
16.11.2022 al 15.09.2023, oltre spese di lite.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per il resistente.
Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 07.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova su di essa gravante depositando in atti il contratto preliminare di compravendita immobiliare ad effetti anticipati stipulato il giorno 24.09.2020, che costituisce la fonte delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti.
Orbene, ai sensi dell'art. 2 del suddetto contratto il Sig. Controparte_1
si obbligava ad acquistare l'immobile sito in San Cesareo, Via
[...]
Antonio Cantore n. 25, al prezzo di Euro 151.500,00 oltre iva con le seguenti modalità: - quanto ad € 3.500,00, a titolo di caparra confirmatoria, contestualmente alla firma del preliminare a mezzo bonifico bancario;
- €
12.000,00, a titolo di integrazione della caparra confirmatoria, a mezzo di n.
24 rate uguali e costanti di € 500,00 ciascuna aventi scadenza al giorno 5 di ogni mese dal 5.11.2020 fino al 5.10.2022 compreso, con la precisazione della natura essenziale ex art. 1457 c.c. di ciascun termine nell'interesse della promittente venditrice;
- quanto alla somma residua pari ad € 136.000,00 oltre Iva sull'intero prezzo, da versarsi a mezzo assegno circolare intestato alla contestualmente alla firma del rogito definitivo di Parte_1
compravendita da stipularsi presso lo studio del Notaio di Persona_1
Roma entro e non oltre il 31.10.2022, termine pattuito come essenziale ex art. 1457 cod. civ. nell'interesse della promittente venditrice.
Ancora, all'art. 5 del preliminare di compravendita, veniva previsto che “in caso di mancato rispetto di detto termine per il pagamento del saldo e la stipula del rogito potrà recedere dal contratto in danno della parte Pt_1
inadempiente che dovrà rilasciare l'immobile libero da persone e cose entro
e non oltre quindici giorni dall'inadempimento; in caso di mancato rilascio spontaneo entro il termine indicato, la parte promissaria acquirente, dal giorno successivo, dovrà versare alla a titolo di clausola penale per Pt_1
il ritardo e quindi al fine di risarcimento la somma di Euro 70,00 per ciascun giorno di ritardo”.
Dalla documentazione prodotta in atti non contestata dalla parte resistente risulta altresì che a causa della mancata stipula del rogito definitivo entro il termine del 31.10.2022, espressamente qualificato dalle parti come essenziale, la ebbe ad esercitare il diritto di recesso dal suddetto Parte_1
contratto intimando infruttuosamente la restituzione del cespite (cfr. avvio procedura di mediazione n. r.g. 4082.23).
Alla luce di quanto precede, mancando il versamento del corrispettivo entro il termine stabilito da parte del promissario acquirente, deve ritenersi legittimo il recesso effettuato dalla parte promittente venditrice dovendosi considerare grave ed idoneo ad alterare il sinallagma contrattuale il comportamento inadempiente del convenuto.
Il Sig. deve pertanto essere condannato Controparte_1
all'immediato rilascio del cespite occupato oltre che al versamento dell'indennità di occupazione di Euro 500,00 mensili per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'unità abitativa.
Valutata altresì la presenza nel dettato contrattuale di una clausola penale
(art. 5) deve essere computato anche l'importo di Euro 70,00 giornalieri a partire dal sedicesimo giorno successivo alla mancata stipula del rogito a titolo di liquidazione anticipata del danno.
Il sig. del resto, nulla ha dedotto circa la sussistenza di Controparte_1
circostanze, negative, modificative e/o impeditive della domanda attorea che deve pertanto essere accolta per quanto di ragione e la stessa sua contumacia può agevolmente formare oggetto di valutazione nel senso dell'insussistenza di valide ragioni da opporre al diritto azionato dalla parte ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Accerta e dichiara l'inadempimento di alle Controparte_1
pattuizioni contenute nel contratto preliminare di compravendita del
24.09.2020;
2) Ordina a il rilascio, senza dilazione, Controparte_1
dell'immobile sito in San Cesareo (RM) facente parte del complesso denominato “Condominio dei Cedri” avente accesso da Via Cantore
n. 25 in catasto fabbricati del Comune di San Cesareo al foglio 67, part.lla 2015, sub 45;
3) Accerta e dichiara il diritto della a trattenere a titolo di Parte_1
indennità di occupazione le somme versate dalla parte convenuta con decorrenza novembre 2022 in misura pari a Euro 500,00 mensili, oltre quelle successivamente dovute fino all'effettiva restituzione dell'immobile; 4) Condanna parte resistente al pagamento della penale giornaliera di
Euro 70,00 con decorrenza 16.11.2022 fino al rilascio dell'immobile;
5) Condanna altresì parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 275,00 per esborsi ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 7 novembre 2024
Il Giudice O.P.