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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 49189/2024 promossa da nato il [...] in [...], (C.F.: Parte_1
C.U.I.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito C.F._1 C.F._2
Colucci, del foro di Nocera Inferiore (Sa), (cod. fisc. ); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21/11/2024 l'odierno ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 17/10/2024 e notificato il 15/11/2024, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo CP_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconosciutogli con ordinanza del Tribunale Civile di Palermo in data 25/03/2022.
Esponeva che il provvedimento della Questura doveva ritenersi illegittimo in quanto l'amministrazione non aveva tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente non aveva più alcun legame con il paese d'origine ed era ormai pienamente integrato sul territorio nazionale, dove aveva un lavoro stabile.
Chiedeva dunque il riconoscimento del diritto a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno depositando a sostegno della domanda documentazione lavorativa, relativa sia al suo attuale impiego che ai precedenti, nonché certificato di residenza. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto un rinvio della causa, Controparte_1 affermando di non avere ricevuto alcuna informazione dall'amministrazione competente in ordine al caso in esame, o in subordine il rigetto del ricorso.
La Commissione Territoriale di Trapani ha invece depositato il parere negativo al rinnovo del permesso trasmesso alla Questura di il 01/08/2024, nonché il CP_1 verbale dell'audizione tenutasi dinanzi alla medesima amministrazione nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente nel 2019.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie il permesso di soggiorno per protezione speciale era stato riconosciuto al ricorrente dal Tribunale di Palermo per motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art.5 co. 6 D.lvo 286/98 (v. provvedimento di diniego impugnato) che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, si ritengono tuttora sussistenti. Infatti, ai sensi dell'art.19 comma 1.1. D.lvo 286/98 il cittadino straniero non è espellibile qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art.5 co.6 D.lvo 286/98, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso quello di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e PA c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente, arrivato in Italia nel 2017 (v. verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale di Trapani prodotto da parte resistente) ha prodotto in giudizio documentazione attestante il suo pieno inserimento lavorativo sul territorio nazionale;
lo stesso, infatti, dopo aver lavorato nel 2022 e nel 2023 con regolari contratti a tempo determinato, risulta attualmente titolare di un contratto a tempo indeterminato decorrente dal 23/07/2024 come operaio alle dipendenze dell'azienda edile “Costruzioni e Restauri S.r.l (cfr. buste paga, comunicazione , copia del contratto). Tale impiego gli consente di CP_3 guadagnare uno stipendio medio di 1.500,00 € mensili, come attestato dalle buste paga prodotte in giudizio, permettendogli di condurre in Italia una vita dignitosa. È dunque indubbio che un rimpatrio in Nigeria, paese che ha lasciato da ormai quasi dieci anni e in cui dovrebbe nuovamente inserirsi dal punto di vista lavorativo, sarebbe in grado di ledere il diritto alla vita privata del ricorrente, che in Italia ha un lavoro e una collocazione abitativa stabili (v. certificato di residenza in atti).
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato il [...] in [...], Parte_1
(C.F.: C.U.I.: ), al rinnovo del permesso di C.F._4 C.F._2 soggiorno per protezione speciale;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2025
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Francesco Frettoni Giudice Silvia Albano Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 49189/2024 promossa da nato il [...] in [...], (C.F.: Parte_1
C.U.I.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vito C.F._1 C.F._2
Colucci, del foro di Nocera Inferiore (Sa), (cod. fisc. ); C.F._3
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: rinnovo permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 21/11/2024 l'odierno ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 17/10/2024 e notificato il 15/11/2024, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rinnovo CP_1 del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconosciutogli con ordinanza del Tribunale Civile di Palermo in data 25/03/2022.
Esponeva che il provvedimento della Questura doveva ritenersi illegittimo in quanto l'amministrazione non aveva tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente non aveva più alcun legame con il paese d'origine ed era ormai pienamente integrato sul territorio nazionale, dove aveva un lavoro stabile.
Chiedeva dunque il riconoscimento del diritto a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno depositando a sostegno della domanda documentazione lavorativa, relativa sia al suo attuale impiego che ai precedenti, nonché certificato di residenza. Il si è costituito in giudizio e ha chiesto un rinvio della causa, Controparte_1 affermando di non avere ricevuto alcuna informazione dall'amministrazione competente in ordine al caso in esame, o in subordine il rigetto del ricorso.
La Commissione Territoriale di Trapani ha invece depositato il parere negativo al rinnovo del permesso trasmesso alla Questura di il 01/08/2024, nonché il CP_1 verbale dell'audizione tenutasi dinanzi alla medesima amministrazione nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente nel 2019.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie il permesso di soggiorno per protezione speciale era stato riconosciuto al ricorrente dal Tribunale di Palermo per motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art.5 co. 6 D.lvo 286/98 (v. provvedimento di diniego impugnato) che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, si ritengono tuttora sussistenti. Infatti, ai sensi dell'art.19 comma 1.1. D.lvo 286/98 il cittadino straniero non è espellibile qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art.5 co.6 D.lvo 286/98, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'ordinamento italiano, compreso quello di rispetto della vita privata e familiare della persona ai sensi dell'art. 8 CEDU, come ribadito anche dalla Suprema Corte: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. Unite 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. (Cass. n. 28162/23).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e PA c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 BĂ c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente, arrivato in Italia nel 2017 (v. verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale di Trapani prodotto da parte resistente) ha prodotto in giudizio documentazione attestante il suo pieno inserimento lavorativo sul territorio nazionale;
lo stesso, infatti, dopo aver lavorato nel 2022 e nel 2023 con regolari contratti a tempo determinato, risulta attualmente titolare di un contratto a tempo indeterminato decorrente dal 23/07/2024 come operaio alle dipendenze dell'azienda edile “Costruzioni e Restauri S.r.l (cfr. buste paga, comunicazione , copia del contratto). Tale impiego gli consente di CP_3 guadagnare uno stipendio medio di 1.500,00 € mensili, come attestato dalle buste paga prodotte in giudizio, permettendogli di condurre in Italia una vita dignitosa. È dunque indubbio che un rimpatrio in Nigeria, paese che ha lasciato da ormai quasi dieci anni e in cui dovrebbe nuovamente inserirsi dal punto di vista lavorativo, sarebbe in grado di ledere il diritto alla vita privata del ricorrente, che in Italia ha un lavoro e una collocazione abitativa stabili (v. certificato di residenza in atti).
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato il [...] in [...], Parte_1
(C.F.: C.U.I.: ), al rinnovo del permesso di C.F._4 C.F._2 soggiorno per protezione speciale;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2025
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli