TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 197/2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 10/07/1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Serafina Cavaliere;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RIZZUTO (KR), il 30/03/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Buonopane;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto il 25.04.2015 in Isola di Capo Rizzuto (KR) con (trascritto Controparte_1
nel registro degli atti matrimonio del predetto Comune al n. 8 – parte II – serie A – 2015).
Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli , nato a [...] il [...] ed , nata a [...] il [...], con Per_1 Per_2
1 collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
disciplinare le frequentazioni tra il padre ed i figli;
porre a carico del convenuto un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre assegni familiari e oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché il riconoscimento del diritto alla percezione del 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente. ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la ricorrente e disciplina del diritto di visita del padre;
ha chiesto altresì confermarsi l'assegno di mantenimento dei figli a suo carico nella misura di € 300,00.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del
09.02.2023 pubblicato in data 14.02.2023. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, ed in particolare al regime dell'affidamento, si osserva quanto segue.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale
2 cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie, non sono emersi profili di grave conflittualità tra i coniugi né altri elementi indicativi di un possibile pregiudizio per i minori in caso di affido condiviso.
L'inadempimento da parte del genitore non collocatario all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (in parte giustificabile in ragione delle difficoltà economiche occorse), per quanto sintomatico di trascuratezza circa aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risulta tuttavia gravemente indicativo di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per i minori. Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo dei minori, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare il convenuto e compromettere irreversibilmente i rapporti tra padre e figli, ostacolando il pieno godimento da parte dei minori del diritto alla bigenitorialità.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che una concentrazione della genitorialità in capo alla madre – seppur richiesta dalla ricorrente sulla base di talune evidenziate carenze da
3 parte del convenuto – non risulti allo stato giustificata.
Ne deriva che deve essere confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso la madre.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli minori.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e i minori può essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario e considerato che il convenuto è ritornato a vivere in Calabria, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli concordata dalle parti all'udienza del 13.06.2024 che di seguito si riporta: il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini il sabato mattina e la domenica mattina, più un pomeriggio infrasettimanale da determinare, dalle 16.00 alle 20.00/20.30, con preavviso di almeno 48 ore.
Con riferimento al periodo estivo nonché alle festività natalizie e pasquali deve essere recepita la regolamentazione delle visite tra i minori ed il padre, già concordata tra le parti in sede di separazione, da ritenersi senz'altro equa e confacente all'interesse dei minori, secondo cui: durante il periodo estivo il padre potrà trascorrerle con i figli per 15 giorni nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto mentre, per le vacanza natalizie e pasquali, i periodi di permanenza dei minori con i genitori saranno alternati.
Con riferimento alla richiesta avanzata dalla ricorrente di introdurre il pernottamento dei minori presso il padre, si ritiene allo stato di escludere tale previsione in quanto, come emerso, il convenuto non ha una propria abitazione, ma vive presso la propria madre.
Quanto all'assegno da porsi a carico del convenuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, si osserva che in sede di separazione le parti hanno concordato l'importo di € 300,00.
Anzitutto si osserva che gli accordi della separazione, seppur non vincolanti nel procedimento di divorzio, costituiscono, comunque, un parametro di riferimento - nella specie l'unico - per valutare il pregresso tenore di vita del nucleo familiare, la cui conservazione deve essere tendenzialmente assicurata alla prole anche a seguito del divorzio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che possa essere confermato l'importo di € 300,00 concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, tenuto conto delle presumibili esigenze dei minori, connesse alla loro età e considerato lo stato di disoccupazione del convenuto, che dal un lato non consente di prevedere un importo maggiore e dall'altro non
4 può giustificare, ove non determinato da assoluta inabilità al lavoro, l'esonero dall'obbligo contributivo. Il dovere dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli implica infatti anche un onere di attivazione nella ricerca di un'occupazione dalla quale trarre le risorse finanziarie necessarie allo scopo. L'assegno dovrà essere versato personalmente nelle mani della Sig.ra o su richiesta di quest'ultima a mezzo vaglia postale o Parte_1
bonifico bancario.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale ed il parziale accordo raggiunto dalle parti, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.04.2015 in Isola di
Capo Rizzuto (KR) da e (trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti matrimonio del predetto Comune al n. 8 – parte II – serie A – 2015);
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
- pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 300,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 197/2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 10/07/1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Serafina Cavaliere;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
RIZZUTO (KR), il 30/03/1981, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Buonopane;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contratto il 25.04.2015 in Isola di Capo Rizzuto (KR) con (trascritto Controparte_1
nel registro degli atti matrimonio del predetto Comune al n. 8 – parte II – serie A – 2015).
Con riferimento alle questioni accessorie, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli , nato a [...] il [...] ed , nata a [...] il [...], con Per_1 Per_2
1 collocamento presso la madre e assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
disciplinare le frequentazioni tra il padre ed i figli;
porre a carico del convenuto un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre assegni familiari e oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché il riconoscimento del diritto alla percezione del 100% dell'assegno unico in favore della ricorrente. ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la ricorrente e disciplina del diritto di visita del padre;
ha chiesto altresì confermarsi l'assegno di mantenimento dei figli a suo carico nella misura di € 300,00.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono consensualmente separati come da decreto di omologa del
09.02.2023 pubblicato in data 14.02.2023. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, ed in particolare al regime dell'affidamento, si osserva quanto segue.
Come noto, deve essere affermato il diritto, ove possibile, di ogni figlio alla piena, integrale genitorialità, considerato il favor legis per l'affidamento condiviso, cui è possibile derogare solo in presenza di gravi ragioni ostative, che il Tribunale è chiamato a valutare nel preminente interesse del minore.
Infatti, l'art. 337 ter c.c. pone il principio generale dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, sul presupposto che tale sia il regime normalmente più adeguato alla crescita equilibrata dei minori ed allo sviluppo del rapporto genitoriale. Ai sensi dell'art. 337 quater c.c. il Tribunale può disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori nelle ipotesi eccezionali in cui rilevi che l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. In tale valutazione, il criterio fondamentale
2 cui il giudice deve attenersi è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass. n. 14728/2016). Posto che l'unico criterio orientativo è rappresentato dal preminente interesse della prole, si è ritenuto ad esempio che l'affido condiviso non è di per sé impedito nemmeno dall'esistenza di una conflittualità anche aspra tra i genitori, salvi i casi in cui ciò crei in concreto effetti pregiudizievoli sui figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (Cass. n. 27/2017, secondo cui la scelta di affidare i minori in via esclusiva a uno solo dei genitori deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore).
Nella specie, non sono emersi profili di grave conflittualità tra i coniugi né altri elementi indicativi di un possibile pregiudizio per i minori in caso di affido condiviso.
L'inadempimento da parte del genitore non collocatario all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli (in parte giustificabile in ragione delle difficoltà economiche occorse), per quanto sintomatico di trascuratezza circa aspetti importanti del proprio ruolo genitoriale, non risulta tuttavia gravemente indicativo di inidoneità o di mancanza di competenze genitoriali tali da indurre a ritenere che il regime dell'affido condiviso sia pregiudizievole per i minori. Il convenuto, inoltre, non risulta tenere condotte illecite o diseducative né risulta avere ostacolato l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, cosicché devono escludersi i presupposti per l'affido esclusivo dei minori, il quale, anzi, potrebbe avere l'effetto di deresponsabilizzare il convenuto e compromettere irreversibilmente i rapporti tra padre e figli, ostacolando il pieno godimento da parte dei minori del diritto alla bigenitorialità.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che una concentrazione della genitorialità in capo alla madre – seppur richiesta dalla ricorrente sulla base di talune evidenziate carenze da
3 parte del convenuto – non risulti allo stato giustificata.
Ne deriva che deve essere confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario, con collocamento prevalente presso la madre.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli minori.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e i minori può essere recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario e considerato che il convenuto è ritornato a vivere in Calabria, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli concordata dalle parti all'udienza del 13.06.2024 che di seguito si riporta: il padre potrà vedere e tenere con sé i bambini il sabato mattina e la domenica mattina, più un pomeriggio infrasettimanale da determinare, dalle 16.00 alle 20.00/20.30, con preavviso di almeno 48 ore.
Con riferimento al periodo estivo nonché alle festività natalizie e pasquali deve essere recepita la regolamentazione delle visite tra i minori ed il padre, già concordata tra le parti in sede di separazione, da ritenersi senz'altro equa e confacente all'interesse dei minori, secondo cui: durante il periodo estivo il padre potrà trascorrerle con i figli per 15 giorni nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto mentre, per le vacanza natalizie e pasquali, i periodi di permanenza dei minori con i genitori saranno alternati.
Con riferimento alla richiesta avanzata dalla ricorrente di introdurre il pernottamento dei minori presso il padre, si ritiene allo stato di escludere tale previsione in quanto, come emerso, il convenuto non ha una propria abitazione, ma vive presso la propria madre.
Quanto all'assegno da porsi a carico del convenuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, si osserva che in sede di separazione le parti hanno concordato l'importo di € 300,00.
Anzitutto si osserva che gli accordi della separazione, seppur non vincolanti nel procedimento di divorzio, costituiscono, comunque, un parametro di riferimento - nella specie l'unico - per valutare il pregresso tenore di vita del nucleo familiare, la cui conservazione deve essere tendenzialmente assicurata alla prole anche a seguito del divorzio.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che possa essere confermato l'importo di € 300,00 concordato tra le parti in sede di separazione consensuale, tenuto conto delle presumibili esigenze dei minori, connesse alla loro età e considerato lo stato di disoccupazione del convenuto, che dal un lato non consente di prevedere un importo maggiore e dall'altro non
4 può giustificare, ove non determinato da assoluta inabilità al lavoro, l'esonero dall'obbligo contributivo. Il dovere dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli implica infatti anche un onere di attivazione nella ricerca di un'occupazione dalla quale trarre le risorse finanziarie necessarie allo scopo. L'assegno dovrà essere versato personalmente nelle mani della Sig.ra o su richiesta di quest'ultima a mezzo vaglia postale o Parte_1
bonifico bancario.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale ed il parziale accordo raggiunto dalle parti, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25.04.2015 in Isola di
Capo Rizzuto (KR) da e (trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
degli atti matrimonio del predetto Comune al n. 8 – parte II – serie A – 2015);
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- assegna la casa familiare alla ricorrente, affinché vi abiti con i figli;
- pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 300,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
5