TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 24/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 188/2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona
Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 24/03/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. COLAIA COVO NICOLA in sostituzione dell'Avv. BIOCCA ANNA LUCIA, per la parte Parte 1
e, l'Avv. CUCCHIELLA, per la parte Pt_2 . I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti e memorie e chiedono che la causa venga decisa
Si dà quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis così decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 188 dell'anno 2024 R. G. A. C. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BIOCCA ANNA LUCIA giusta Parte 1
delega in atti;
Ricorrente
E
Pt 2 in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
Resistente
OGGETTO: ricorso merito a seguito di atp
FATTO E DIRITTO
provvedeva ad impugnare l'esito dell'ATP, ritenendo non esaustiva Parte 1
la esperita CTU e chiedendo la condanna dell' Pt_2 alla concessione dell'accompagnamento e conferma il diritto al beneficio della Legge 104/92, come riconosciuto in sede di atp, dalla data della domanda amministrativa con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' Pt_2, rilevando che la CTU, esperita nella fase ATP, risulta immune da vizi logici e giuridici e chiedendo pertanto il rigetto del presente ricorso.
Con ordinanza, veniva accolta la richiesta di rinnovo CTU e, la causa rinviata per la discussione.
Rileva che il CTU dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alle conclusioni medico-legali, pienamente condivisibili. Conclude il ctu "Per tali patologie si ritiene che Parte 1 già riconosciuta dal CTU pregresso Dr Persona 1 portatrice di handicap grave di cui alla L.104/1992 comma 3
Art 3, è invalida al 100% e ha diritto in modo permanente al riconoscimento della invalidità civile dell'indennità di accompagnamentoL.18/80 (ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art 1 L18/1980 non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, abbisogna di una assistenza continua)
a partire dalla data della domanda del 25.07.2022."
Il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente indicate nell'elaborato peritale e da intendersi qui riportate.
Deve quindi ritenersi che sussistono le condizioni di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici della L. 104/92.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto nell'ATP, restano a carico dell' Pt_2 .
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da Parte 1 | Pt 2 in persona del legale rapp.te p.t. così decide
Accoglie il ricorso
Parte 1Accerta e dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari previsti, percentuale invalidità 100%, per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della
L104/92
Condanna l' Pt 2 al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2.100,00, compresa la fase ATP oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarsi
Pone a definitivo carico dell' Pt_2 le spese di CTU come liquidate in separati decreti
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 24/03/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis