Art. 2. Attribuzioni relative al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria
Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonche' i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole universita' o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
Sono altresi' devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e (lei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 , e dagli articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157 .
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;
b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;
c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;
d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonche' la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;
e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;
f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16 , 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ;
g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;
i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.
I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
Tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonche' i bandi di concorso e le nomine per la copertura dei posti disponibili presso le singole universita' o istituti di istruzione universitaria, relativi al personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, con esclusione di quelli di cui al successivo terzo comma, sono devoluti alla competenza dei rettori e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.
Sono altresi' devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e (lei direttori degli istituti di istruzione universitaria gli inquadramenti nella categoria immediatamente superiore previsti dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 , e dagli articoli 13, lettera b) e 25 della legge 13 maggio 1975, n. 157 .
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) la ripartizione ed il trasferimento dei posti in organico;
b) le autorizzazioni a bandire i concorsi;
c) i concorsi per il reclutamento del personale delle carriere direttive, amministrativa, di ragioneria e delle biblioteche universitarie;
d) il conferimento della nomina in ruolo, i trasferimenti e le promozioni del personale appartenente alle carriere direttive di cui alla precedente lettera c), nonche' la formulazione del giudizio complessivo per il personale delle carriere medesime con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifiche equiparate;
e) le promozioni del personale delle altre carriere per le quali le norme vigenti prevedono la competenza del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione o procedure concorsuali su base nazionale;
f) i concorsi riservati alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale e di coadiutore principale, o alle qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 16 , 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ;
g) i trasferimenti da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, di cui all'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
h) le autorizzazioni alle concessioni delle aspettative per motivi sindacali;
i) i comandi ed i collocamenti fuori ruolo.
I bandi relativi ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale non docente sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, anche se attribuiti alla competenza dei rettori delle universita' e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria.