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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SONIA FRANZESE E Parte_1
RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel cui ambito il medesimo aveva richiesto al Giudice di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. n.
118/71, nonché di una condizione di grave disabilità ai sensi dell' art. 3 c. 3
L.104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3060/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il signor per le causali in premessa, è in possesso dei requisiti che Parte_1
danno diritto al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100%, ai fini della corresponsione della pensione di inabilità (ex art. 12 L.118/71), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.04.2023, ovvero da quell'altra data, dalla quale risulterà dovuta;
2) accertare e dichiarare che il signor per Parte_1
le causali in premessa, è in possesso dei requisiti che danno diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92, quale Portatore di Handicap in
Situazione di Gravità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.04.2023, ovvero da quell'altra data, dalla quale risulterà dovuta.”
Con memoria del 23.12.2024, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, comunque, l'infondatezza della domanda nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente)
e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo al ricorrente né le condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità né il riconoscimento di una condizione di disabilità con connotazione di gravità, essendo stato il medesimo riconosciuto invalido nella misura dell'85%.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, la pensione di inabilità spetta agli “invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”.
Per quanto concerne la disabilità, invece, l'art. 3, comma 3, L.104/92 dispone che
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Persona_1
, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la
[...]
documentazione medica versata in atti, ha escluso la sussistenza delle suddette condizioni sanitarie, evidenziando come “Nella valutazione totale del complesso delle infermità valutabili di cui è risultato essere affetto il Ricorrente, applicando il previsto calcolo mediante l'utilizzazione della formula a scalare di AL ( menomazioni coesistenti) ed, in ultimo, considerando come il danno globale possa incidere in concreto sulla validità complessiva del soggetto periziato, il sottoscritto ritiene congrua una valutazione dell'invalidità complessiva nell'ordine del 85 % ( ottantacinque percento) a far data dalla domanda amministrativa.”.
L'ausiliario del giudice, analizzando analiticamente il complesso afflittivo del ricorrente in diretto raffronto con la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio
1992, ha fornito puntuali e circostanziati apprezzamenti circa l'incidenza di ogni elemento sul quadro clinico complessivo, argomentandone gli esiti raggiunti anche a fronte delle note critiche del CTP dott. Persona_2
In particolare, quanto all'asserita erronea valutazione della patologia cardiaca - la quale, secondo parte ricorrente, andrebbe inquadrata nella classe NYHA III, come da certificazione cardiologica del 31.03.2023, con conseguente riconoscimento della voce 6443 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave”) - il
CTU, dopo aver premesso che “la relazione anamnestica del paziente sul proprio grado percepito di dispnea, affaticamento, ecc., debba necessariamente essere oggettivata attraverso un processo diagnostico clinico-strumentale in grado di rilevare la presenza ed il grado di insufficienza cardiaca da cui discendono gli ulteriori, eventuali, approfondimenti ed i correlati procedimenti terapeutici da un punto di vista clinico e, per quanto attiene alla valutazione medico-legale,
l'attribuzione della prevista percentuale di invalidità”, ha evidenziato come “Nel caso di specie non sono presenti indici clinicostrumentali di insufficienza cardiaca grave come è chiaramente rilevabile dalla stesso referto del 31.03.2023 “Ritmo sinusale, FC 68 b/min. Asse elettrico equilibrato. Conclusioni: Blocco di branca Contr destra ( ecg invariato). ss 2/6. Buon compenso emodinamico… Esami ematici del 3/23 in ordine. Ecocardio 2022: rimodellamento concentrico, FE
66%. “ e quindi si ritiene che la valutazione espressa in sede di prima stesura corrisponda in maniera congrua all'effettivo grado di invalidità attribuibile per la componente cardiologica della valutazione”.
Con riferimento, poi, alla dedotta condizione di disabilità grave, il CTU ha evidenziato come” il pur significativo complesso polipatologico di cui è risultato essere affetto il Ricorrente non risulta di grado tale da ridurne l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale”, specificando ulteriormente che ” il quadro psicopatologico non è risultato di tale entità da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale in quanto il sig. ( in terapia con duloxetina 30 mg Parte_1
per due volte al giorno e Xanax gocce al bisogno) mantiene capacità intellettive, volitive e una complessiva struttura di personalità che non richiedono un'assistenza permanente in quanto, a parere dello scrivente, mantiene una sufficiente autonomia personale correlata all'età.”
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Rispetto a tali conclusioni, del resto, le doglianze di parte ricorrente, non rilevando una palese devianza delle conclusioni del CTU dalle nozioni correnti della scienza medica, configurano mere deduzioni di parte, non sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della presente opposizione.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP, già liquidate in quella sede, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP iscritto n.rg. 3060/2023.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1552 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SONIA FRANZESE E Parte_1
RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_1 proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel cui ambito il medesimo aveva richiesto al Giudice di verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. n.
118/71, nonché di una condizione di grave disabilità ai sensi dell' art. 3 c. 3
L.104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 3060/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza delle predette condizioni. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare che il signor per le causali in premessa, è in possesso dei requisiti che Parte_1
danno diritto al riconoscimento della invalidità civile nella misura del 100%, ai fini della corresponsione della pensione di inabilità (ex art. 12 L.118/71), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.04.2023, ovvero da quell'altra data, dalla quale risulterà dovuta;
2) accertare e dichiarare che il signor per Parte_1
le causali in premessa, è in possesso dei requisiti che danno diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92, quale Portatore di Handicap in
Situazione di Gravità, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.04.2023, ovvero da quell'altra data, dalla quale risulterà dovuta.”
Con memoria del 23.12.2024, si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, comunque, l'infondatezza della domanda nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico- legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritta ex art. 127 ter (nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente)
e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo al ricorrente né le condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità né il riconoscimento di una condizione di disabilità con connotazione di gravità, essendo stato il medesimo riconosciuto invalido nella misura dell'85%.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, la pensione di inabilità spetta agli “invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”.
Per quanto concerne la disabilità, invece, l'art. 3, comma 3, L.104/92 dispone che
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott. Persona_1
, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la
[...]
documentazione medica versata in atti, ha escluso la sussistenza delle suddette condizioni sanitarie, evidenziando come “Nella valutazione totale del complesso delle infermità valutabili di cui è risultato essere affetto il Ricorrente, applicando il previsto calcolo mediante l'utilizzazione della formula a scalare di AL ( menomazioni coesistenti) ed, in ultimo, considerando come il danno globale possa incidere in concreto sulla validità complessiva del soggetto periziato, il sottoscritto ritiene congrua una valutazione dell'invalidità complessiva nell'ordine del 85 % ( ottantacinque percento) a far data dalla domanda amministrativa.”.
L'ausiliario del giudice, analizzando analiticamente il complesso afflittivo del ricorrente in diretto raffronto con la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio
1992, ha fornito puntuali e circostanziati apprezzamenti circa l'incidenza di ogni elemento sul quadro clinico complessivo, argomentandone gli esiti raggiunti anche a fronte delle note critiche del CTP dott. Persona_2
In particolare, quanto all'asserita erronea valutazione della patologia cardiaca - la quale, secondo parte ricorrente, andrebbe inquadrata nella classe NYHA III, come da certificazione cardiologica del 31.03.2023, con conseguente riconoscimento della voce 6443 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave”) - il
CTU, dopo aver premesso che “la relazione anamnestica del paziente sul proprio grado percepito di dispnea, affaticamento, ecc., debba necessariamente essere oggettivata attraverso un processo diagnostico clinico-strumentale in grado di rilevare la presenza ed il grado di insufficienza cardiaca da cui discendono gli ulteriori, eventuali, approfondimenti ed i correlati procedimenti terapeutici da un punto di vista clinico e, per quanto attiene alla valutazione medico-legale,
l'attribuzione della prevista percentuale di invalidità”, ha evidenziato come “Nel caso di specie non sono presenti indici clinicostrumentali di insufficienza cardiaca grave come è chiaramente rilevabile dalla stesso referto del 31.03.2023 “Ritmo sinusale, FC 68 b/min. Asse elettrico equilibrato. Conclusioni: Blocco di branca Contr destra ( ecg invariato). ss 2/6. Buon compenso emodinamico… Esami ematici del 3/23 in ordine. Ecocardio 2022: rimodellamento concentrico, FE
66%. “ e quindi si ritiene che la valutazione espressa in sede di prima stesura corrisponda in maniera congrua all'effettivo grado di invalidità attribuibile per la componente cardiologica della valutazione”.
Con riferimento, poi, alla dedotta condizione di disabilità grave, il CTU ha evidenziato come” il pur significativo complesso polipatologico di cui è risultato essere affetto il Ricorrente non risulta di grado tale da ridurne l'autonomia personale rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale”, specificando ulteriormente che ” il quadro psicopatologico non è risultato di tale entità da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale in quanto il sig. ( in terapia con duloxetina 30 mg Parte_1
per due volte al giorno e Xanax gocce al bisogno) mantiene capacità intellettive, volitive e una complessiva struttura di personalità che non richiedono un'assistenza permanente in quanto, a parere dello scrivente, mantiene una sufficiente autonomia personale correlata all'età.”
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante. Rispetto a tali conclusioni, del resto, le doglianze di parte ricorrente, non rilevando una palese devianza delle conclusioni del CTU dalle nozioni correnti della scienza medica, configurano mere deduzioni di parte, non sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della presente opposizione.
Rinvenendosi negli atti allegati al ricorso la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Per lo stesso motivo, le spese della CTU espletata nell'ambito dell'ATP, già liquidate in quella sede, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata nell'ambito del CP_1
procedimento di ATP iscritto n.rg. 3060/2023.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli