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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale e all'esito di camera di consiglio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12806/2023 RG trattata all'udienza del 21/03/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
SCARASCIA GIOVANNI
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. SPANO SALVATORE, dall'avv. Controparte_1
SPANO CLAUDIO e dall'avv. VALENTINI MAURIZIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) accertare e dichiarare come veri i fatti descritti in premessa, ed in accoglimento dei motivi ivi esposti dichiarare come insussistente, discriminatorio, illegittimo, illecito, nullo ed inefficace il licenziamento per “giustificato motivo soggettivo” comminato dalla in danno del ricorrente con nota CP_1 del 26.04.2023;
2) per l'effetto condannare la alla immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro a CP_1 decorrere dalla data delle illegittima interruzione, con contestuale condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura massima di mensilità, ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo sig. Giudice, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi, dalla maturazione di ciascun importo sino al soddisfo;
1 3) condannare sempre la alla corresponsione di tutto quanto dovuto al ricorrente a titolo CP_1
di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4) ed ancora, condannare la al versamento – con gli accessori di legge – di tutti i CP_1
contributi assistenziali e previdenziali dovuti al ricorrente, dalla data del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione;
5) in ogni caso condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario ed anticipatario;
6) in estremo subordine, piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro - previo accertamento ed opportuna valutazione delle condotte “consapevolmente” assunte dal lavoratore, valutata la legittimità dell'iter disciplinare attuato dalla parte datoriale - sanzionare l'illecito con sanzione conservativa, con ogni conseguente statuizione.
In punto di fatto ha fatto presente che:
- Con contratto 27.10.2017 (n. 2319 di Rep.) l' ha affidato alla il CP_2 Controparte_1
servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi nei comuni di propria competenza, tra i quali si annovera il Comune di Tricase;
- La ha occupato, e tuttora occupa stabilmente, anche nel solo impianto produttivo di Controparte_1
Tricase, più di 15 dipendenti: personale adibito, a tempo indeterminato, dalla precedente impresa appaltatrice ( e che ha effettuato il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrato, Parte_2 con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto (nel rispetto del relativo art. 6 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali);
- Risoltosi il rapporto col precedente gestore ( , l'assunzione del sig. - Parte_2 Parte_1 facente parte dei lavoratori cantierizzati e/o stabilizzati nel Comune di Tricase - è avvenuto da parte della il 12.04.2018 con decorrenza dal 16.04.2018, ovvero con effetto immediato Controparte_1 dal giorno del subentro nel servizio integrato dei rifiuti presso il Comune di Tricase;
- L'assunzione diretta da parte della sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle mansioni Controparte_1
precedentemente svolte dal lavoratore (presso la , salvo migliorarle;
Parte_2
- E, tuttavia, il sig. è stato sin da subito fatto oggetto di una forte azione e condotta Parte_1
discriminatoria aziendale che, nel tempo e dopo vari tentativi, ha portato al licenziamento del
26.04.2023. L'odierno ricorrente:
2 a. ha lavorato in tutte le giornate della settimana dal lunedì al sabato compresi e, precisamente, dal lunedì al sabato dalle ore 04 del mattino fino alle ore 10,30; il martedì di tutte le settimane (in occasione del mercato rionale) pure dalle ore 13,30 alle ore 15,30; quindi, ha lavorato per oltre 42 ore alla settimana, mentre sulle buste paga risultava un numero di ore di gran lunga inferiore rispetto a quelle effettivamente lavorate in ogni mese;
b. addetto alla raccolta e conferimento nell'autocompattatore dei rifiuti domestici, non ha mai goduto dell'alternanza con altri operatori (nonostante le ripetute richieste, in ragione dell'insorta lombosciatalgia cronica);
c. è stato inquadrato in un livello più basso (liv. 1) rispetto al livello che, per le mansioni svolte, gli competeva;
d. non ha mai ricevuto quanto gli competeva per tredicesima e quattordicesima mensilità;
e. non ha mai goduto le ferie e non ha percepito l'indennità sostitutiva;
f. nulla ha mai ricevuto per indennità notturna;
g. nulla ha mai ricevuto per il lavoro svolto nelle festività;
h. nulla ha mai ricevuto per il lavoro straordinario, straordinario notturno e lavoro straordinario festivo;
i. ha ricevuto retribuzioni del tutto inferiori a quelle stabilite dai Contratti e dagli Accordi Collettivi stipulati per la categoria dalle contrapposte Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti;
e, comunque, ha ricevuto retribuzioni in violazione della disposizione dettata dall'art. 36 della Costituzione della Repubblica, la quale prevede l'obbligo di corrispondere al lavoratore una retribuzione adeguata alla qualità e quantità di lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;
j. ha visto ignorarsi (rectius, rifiutarsi) dalla nonostante le numerose richieste, il Controparte_1 pagamento delle differenze retributive, della retribuzione per il tempo pieno, delle ore di straordinario, dell'indennità per il lavoro festivo, lavoro notturno, nonché il pagamento delle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità (cfr. allegata nota 19.01.2021, trasmessa a mezzo p.e.c.);
- Eppure, sin dal maggio 2011 (data di originaria assunzione da parte della ed anche a Parte_2 seguito del passaggio diretto alla il sig. ha diligentemente svolto la propria Controparte_1 Pt_1 attività lavorativa, soggiacendo a tutte le direttive impartitegli da parte datoriale e senza essere stato mai destinatario di alcuna contestazione e/o sanzione disciplinare;
e ciò nonostante la specificità delle attività/mansioni di “operatore ecologico raccoglitore” abbiano determinato l'insorgenza di una forte
3 lomboscatalgia, progressivamente aggravatasi e divenuta cronica, compromettendone la capacità lavorativa;
- In quanto convivente con la propria madre, sig.ra - affetta da gravi patologie Parte_3 necessitanti di trattamento emodialico ambulatoriale, nonché di una assistenza continua in casa per lo svolgimento dei compiti primari e necessari della vita - con provvedimento 26.09.2019, l'
[...]
ha comunicato l'accoglimento (per complessivi 727 giorni) Controparte_3
“con decorrenza dal 05/08/2019 al 31/07/2021 … della domanda, presentata dal sig. in data 02/08/2019, volta ad ottenere il Congedo per assistere il familiare (la Parte_1 propria madre, sig.ra con disabilità grave (art. 42, comma 5, D. Lgs. n. Parte_3
151/2001) …” - cfr. allegato provvedimento 26.09.19;
- Tuttavia, adducendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, la di fatto, Controparte_1 ha “consentito” al sig. il “congedo straordinario” solo dopo il termine della stagione estiva, a Pt_1 far data dal 07.10.2019 e fino a tutto il 27.09.2021 (per complessivi 721 giorni), salvo poi, con nota del 29.11.2021, pretendere la restituzione dal lavoratore delle “somme accreditate dal
01.08.2021 al 27.09.2021 … in merito alla scadenza del congedo straordinario D. Lgs
151/2001 da Lei fruito fino al 27.09.2021 ma avente cessazione il 31.07.2021” - cfr. allegata nota 29.11.2021;
- Il sig. nell'autunno 2021 ha, comunque, ripreso la propria prestazione lavorativa continuandola, Pt_1 diligentemente ed in maniera irreprensibile, fino al dicembre 2022, unitamente all'assistenza materiale e morale della propria madre (sig. ; Parte_3
- La lombosciatalgia, riacutizzatasi in ragione della persistente assegnazione alla “raccolta” dei rifiuti dalla pedana posteriore dell'autocompattatore, ha certamente reso maggiormente gravosa l'attività lavorativa e peggiorato la condizione fisica del sig. La serenità psichica del lavoratore (già Pt_1 vessato persistentemente da parte datoriale) veniva poi ulteriormente compromessa dall'evidente declino delle condizioni fisiche della madre;
- Alla data del 03.12.2022 è deceduta la sig.ra Conseguentemente (e Parte_3 comprensibilmente) la condizione psicofisica del sig. è letteralmente precipitata!; Pt_1
- Il dolore alla schiena all'altezza dei lombi, molto intenso e per tutto il percorso del nervo sciatico, scendendo dalla schiena alle anche e ai glutei, e lungo la gamba, fino ad arrivare al piede
(lombosciatalgia), lo stato ansioso-depressivo conseguente al decesso della madre, hanno generato nel sig. l'ulteriore e frequente stato di insonnia (difficoltà nell'iniziare e mantenere il sonno), Pt_1 determinandone talvolta l'assoluta incapacità alla prestazione lavorativa;
4 - Allorquando, approssimandosi l'ora d'inizio, il sig. si rendeva conto dell'incapacità fisica di Pt_1 levarsi e recarsi a lavoro, consapevole della necessità di darne avviso a parte datoriale, infruttuosamente ha cercato di contattare al recapito di telefonia mobile (cellulare spento), prima il coordinatore (sig. e poi il collega Tes_1 Tes_2
- In ogni caso, nelle ore pomeridiane dello stesso giorno dell'assenza lavorativa (o, tutt'al più, il mattino seguente, di ritorno dal lavoro), il sig. si è sempre recato in Tricase (LE), alla via Pirandello, Pt_1 presso lo studio del proprio medico curante (dott. - o lo ha contattato Persona_1 telefonicamente per una visita domiciliare - pregandolo al contempo di provvedere alla conseguente refertazione/certificazione medica;
- Sorprendentemente, però, il dott. verificato che l'indisposizione fisica del sig. era stata Per_1 Pt_1 comunque circoscritta/superata nell'arco delle 24h, ha sempre rifiutato ogni certificazione (online e/o cartacea) adducendo che, vista la breve durata, ogni onere dell'astensione lavorativa sarebbe comunque ricaduto sulla sola parte datoriale, rendendo superfluo ogni certificato;
- Né parte datoriale ha mai espresso/sollecitato al lavoratore la necessità di ricevere una “giustificazione” medica, o di altro genere, per l'assenza lavorativa del giorno prima;
- E, però, alle date del 10/13.03.2023, il sig. ha ricevuto all'indirizzo di residenza, la consegna: Pt_1
- della nota 08.03.2023 prot. n. 1465 di “contestazione infrazione disciplinare” del seguente contenuto letterale: “… la scrivente è venuta a conoscenza per il tramite dal Responsabile ing.
[...] che Lei in data 04.02.2023 e 10.02.2023 e non si è presentato sul posto di lavoro, senza CP_4 avvertire della Sua assenza in modo tempestivo, così come previsto dalla contrattazione collettiva. Il suo comportamento denota una particolare disaffezione e disattenzione rispetto alle esigenze del servizio, delle comunità cui dobbiamo assicurare un servizio efficiente e dei suoi colleghi chiamati a sopperire alle Sue mancanze. Si ribadisce che le assenze devono essere comunicate in modo tempestivo al Responsabile prima dell'inizio della prestazione lavorativa, in modo tale da permettere l'adozione delle adeguate misure organizzative …”;
- della nota 08.03.2023 prot. n. 1498 di “applicazione di sanzione disciplinare … riferita alla mancata comunicazione della Sua assenza da lavoro del giorno 16.12.2022 … preso atto che Lei non ha fornito alcuna giustificazione … venga sanzionata MULTA DISCIPLINARE pari a 1 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023 …”;
- della nota 08.03.2023 prot. n. 1499 di “applicazione di sanzione disciplinare … riferita alla mancata comunicazione della Sua assenza da lavoro del giorno 04.01.2023 … preso atto che Lei
5 non ha fornito alcuna giustificazione … venga sanzionata MULTA DISCIPLINARE pari a 2 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023 …”;
- della nota 08.03.2023 prot. n. 1500 di “applicazione di sanzione disciplinare … riferita alla mancata comunicazione della Sua assenza da lavoro del giorno 13.01.2023 … venga sanzionata
MULTA DISCIPLINARE pari a 3 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023 …”;
- della nota 08.03.2023 prot. n. 1501 di “applicazione di sanzione disciplinare … riferita alla mancata comunicazione della Sua assenza da lavoro del giorno 18.01.2023 … venga sanzionata
MULTA DISCIPLINARE pari a 4 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023 …”;
- della nota 08.03.2023 prot. n. 1555 di “contestazione infrazione disciplinare … del seguente contenuto letterale: “… la scrivente è venuta a conoscenza per il tramite dal Responsabile ing.
[...] che Lei in data 04.03.2023 terminato il servizio rientrava il mezzo tg GH083 VH con CP_4 lo pneumatico rotto. Le conseguenze della sua negligenza hanno procurato delle difficoltà all'azienda nonché un danno economico in fase di verifica …”;
- Il sig. pur NON avendo mai ricevuto la consegna delle “contestazioni infrazioni disciplinari” Pt_1 che avrebbero dovuto precedere le “applicazioni di sanzioni disciplinari” 08.03.2023 prot. n. 1498-
1499-1500-1501, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970, ha presentato:
- con nota 13.03.2023 le “giustificazioni” del seguente letterale tenore:
- “… l'assenza del 04.02.2023 (contestatami con nota 08.03.23 prot. 1465) è stata determinata dall'insorgenza di un malessere (pressione bassa e giramenti di testa) relativamente al quale il mio medico di base, dal quale mi sono recato in visita, non ha voluto certificare perché rimasto circoscritto alle sole 24 ore;
- l'assenza del 10.02.2023 (contestatami con nota 08.03.23 prot. 1465) è stata determinata dall'insorgenza di un malessere (forte mal di schiena) relativamente al quale il mio medico di base, dal quale mi sono recato in visita, non ha voluto certificare perché rimasto circoscritto alle sole 24 ore;
- la “sanzione disciplinare” (multa pari a 1 ora, da applicare nella mensilità di Marzo 2023) mi è stata applicata con nota 08.03.2023 prot. 1498 senza che io abbia ricevuto alcuna preventiva contestazione;
peraltro ho infruttuosamente cercato di comunicare telefonicamente l'assenza dal lavoro del 16.12.2022 (dovuto a malessere fisico) già intorno alle ore 04.00 ma le utenze telefoniche dei sig.ri (coordinatore) ed (collega) risultavano spente;
il mio medico di base, Tes_1 Tes_2 dal quale mi sono recato in visita, inoltre, non ha voluto certificare il mio malessere fisico perché rimasto circoscritto alle sole 24 ore;
6 - la “sanzione disciplinare” (multa pari a 2 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023) mi è stata applicata con nota 08.03.2023 prot. 1499 senza che io abbia ricevuto alcuna preventiva contestazione;
peraltro ho infruttuosamente cercato di comunicare telefonicamente l'assenza dal lavoro del 04.01.2023 (dovuto a malessere fisico) già intorno alle ore 04.00 ma le utenze telefoniche dei sig.ri (coordinatore) ed (collega) risultavano spente;
il mio medico di base, Tes_1 Tes_2 dal quale mi sono recato in visita, inoltre, non ha voluto certificare il mio malessere fisico perché rimasto circoscritto alle sole 24 ore;
- la “sanzione disciplinare” (multa pari a 3 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023) mi è stata applicata con nota 08.03.2023 prot. 1500 senza che io abbia ricevuto alcuna preventiva contestazione;
peraltro ho infruttuosamente cercato di comunicare telefonicamente l'assenza dal lavoro del 13.01.2023 (dovuto a malessere fisico) già intorno alle ore 04.00 ma le utenze telefoniche dei sig.ri (coordinatore) ed (collega) risultavano spente;
il mio medico di base, Tes_1 Tes_2 dal quale mi sono recato in visita, inoltre, non ha voluto certificare il mio malessere fisico perché rimasto circoscritto alle sole 24 ore;
- la “sanzione disciplinare” (multa pari a 4 ore, da applicare nella mensilità di Marzo 2023) mi è stata applicata con nota 08.03.2023 prot. 1501 senza che io abbia ricevuto alcuna preventiva contestazione;
peraltro ho infruttuosamente cercato di comunicare telefonicamente l'assenza dal lavoro del 18.01.2023 (dovuto a malessere fisico) già intorno alle ore 04.00 ma le utenze telefoniche dei sig.ri (coordinatore) ed (collega) risultavano spente;
il mio medico di base, Tes_1 Tes_2 dal quale mi sono recato in visita, inoltre, non ha voluto certificare il mio malessere fisico perché rimasto circoscritto alle sole 24 ore;
Alla stregua di quanto precede, al fine di chiarire definitivamente la mia posizione, faccio richiesta di essere sentito personalmente "con l'assistenza del mio rappresentante sindacale …";
- Relativamente, invece, alla “contestazione infrazione disciplinare” 08.03.2023 prot. n. 1555, con nota di riscontro del 14.03.2023 il sig. ha potuto “giustificare” che: “… il 04.03.2023 la mia Pt_1 prestazione lavorativa è avvenuta senza che io abbia fatto uso del mezzo tg. GH083VH poiché mi era stato assegnato l'Ape Porter;
sono, pertanto, estraneo ad ogni addebito mossomi. Al fine di chiarire definitivamente la mia posizione, faccio richiesta di essere sentito personalmente "con l'assistenza del mio rappresentante sindacale" e Vi invito ad effettuare ogni ulteriore verifica mediante esame dei “rapportini …”;
- Alla data del 12.04.2023, presso la sede ammnistrativa della in Taviano (LE), il Controparte_1 sig. ha partecipato - assistito dal Segretario Provinciale della (dott. - Pt_1 CP_5 Persona_2
7 all'incontro “al fine di discutere le contestazioni disciplinari aventi prot. 1456 e Prot 1555”, all'uopo dichiarando:
- PROT 1465 “… per l'assenza del 04 e del 10 febbraio non è stato emesso nessun certificato dal mio medico, in quanto quest'ultimo asseriva che non serviva poiché la malattia dovuta ad un malessere (assenza del 04.02: pressione bassa e giramenti di testa - assenza del 10.02 forte mal di testa) è rimasta circoscritta alle 24 ore”;
- PROT 1555 “in data 04.03.2023 la mia prestazione lavorativa è avvenuta senza che abbia fatto uso del mezzo targato GH083VK, poiché mi era stato assegnato L'APE con TG CP_6
FL456JW, pertanto sono estraneo ad ogni addebito” …; e concludendo, “alla luce di quanto sopra dichiarato … che non venga esperita alcuna sanzione disciplinare”;
- Le determinazioni assunte dall'azienda datoriale sono state comunicate al sig. con la nota del Pt_1
26.04.2023:
“… le relative Sue giustificazioni sono da noi disattese perché da un lato le Sue assenze del 4 e 10 febbraio 2023 sono rimaste del tutto ingiustificate e da altro lato abbiamo accertato che Lei il giorno
4.3.2023 ha effettivamente condotto il mezzo sopra individuato e non altro, tantomeno quello da Lei indicato … in ragione di tanto - e debitamente apprezzata la recidiva pure fatta oggetto di espressa contestazione e sostanziatasi nella già avvenuta adozione nei Suoi confronti delle sanzioni della multa per due ore per la Sua assenza ingiustificata del 4.1.2023 (cfr. ns. nota 8.3.2023 prot. 1499), della multa per tre ore per la Sua assenza ingiustificata del 13.1.2023 (cfr. ns. nota 8.3.2023 prot.
1500) e della multa per quattro ore per la Sua assenza ingiustificata del 18.1.2023 (cfr. ns. nota
8.3.2023 prot. 1501) – tenuto conto delle plurime condotte addebitateLe, valutate tanto nell'assieme quanto singolarmente, Le partecipiamo di aver assunto la determinazione di procedere al suo licenziamento per giustificato motivo soggettivo alla stregua di quanto disposto dall'art. 68, lett. F), del CCNL di cat. inserito con il verbale di accordo di rinnovo
18.05.2022 che, anche a prescindere dall'episodio del quale è stato protagonista il 4.3.2022, include espressamente alla sua lett. D) nella tipizzazione delle condotte sanzionabili con il provvedimento espulsivo del licenziamento con preavviso quello della “assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi”. Siffatta ns. decisione si radica sulla constatazione della marcata gravità dei fatti contestatiLe, fiorieri di difficoltà operative ed organizzative sul luogo di lavoro ed indicativi della mancanza di affidabilità nella Sua prestazione lavorativa – tali da aver dissolto quel vincolo fiduciario che deve invece necessariamente sussistere in seno ad un rapporto sinallagmatico qual è quello di lavoro …”.
8
In punto di diritto ha eccepito in primis mancata e tempestiva contestazione degli addebiti disciplinari prodromici all'applicazione delle sanzioni ivi applicategli;
in secondo luogo mancata applicazione di sanzione di natura conservativa in luogo di quella irrogategli
(licenziamento per g.m.o.).
Parte convenuta nel costituirsi ha contestato tutto quando ex adverso dedotto ed in particolare, con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogategli ha fatto presente che l'iter procedurale è stato rispettato;
con riferimento, invece, alla contestata proporzionalità del licenziamento disciplinare ha precisato che esso è scaturito quale automatica applicazione dell'art. 68 lett. F del CCNL richiamato ove è indicato che “si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso in ipotesi quali: a) … b) … c) ….
d) assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi”; ha anche fatto che presente che tale sanzione disciplinare non sarebbe passibile di
“derubricazione” in sanzione di natura conservativa poiché lo stesso [istituto della derubricazione n.d.r.] ha spettro operativo che esula dal rapporto di lavoro privato perché limitato, ai sensi dall'art. 63, co. 2 bis, D. Lgs. 165/01, esclusivamente al rapporto di lavoro pubblico.
***
Questo giudice, fissata la prima udienza di discussione in data 26.01.24 e formulata in tale sede proposta conciliativa, disponeva rinvio al 16.02.24 per le conseguenti valutazioni.
In tale udienza, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ammette le richieste istruttorie e rinvio per gli incombenti al 24.05.24.
A tale udienza veniva escusso il primo teste di parte ricorrente, il medico curante dott.
, che ha dichiarato quanto segue. Persona_1
ADR: conosco il sig. Pt_1
ADR: sono il medico curante del Pt_1
ADR: ho redatto certificati di malattia del Pt_1
ADR: mi chiamava perché essendo lavoratore notturno mi contattava dicendomi di non essere andato a lavoro e lo convocavo a studio per la visita e il certificato.
9 ADR: se il lavoratore non deve andare a lavoro il sabato notte si deve rivolgere alla continuità assistenziale.
ADR: se l'assenza è di un solo giorno e viene a visita io il certificato lo faccio.
ADR: non ho mai detto al ricorrente che il certificato non serviva
ADR: nego di aver mai rifiutato un certificato sulla base di quanto contenuto nel capitolo di prova lettomi.
ADR: io non ho mai detto che la certificazione non serviva. Se il mio paziente mi chiama per una certificazione io lo chiamo presso il mio studio.
ADR: è venuto una volta in studio il SS con il difensore a chiedermi un certificato o una relazione, ora non ricordo, relativa ad un'assenza di molto tempo prima e rispetto alla quale non ero stato contattato dal SS.
ADR: io risposi che non potevo farla.
ADR: se il paziente mi chiama per un'assenza già avvenuta, p.es. il lunedì per il venerdì precedente, il programma non consente di redigere il certificato online. In quel caso redigo certificato cartaceo, sempre se mi abbia contattato per tempo il paziente.
ADR: se me lo ha chiesto io lo ho fatto il certificato. Viene in studio, lo visito e lo faccio.
ADR: ogni volta che è venuto a visita se c'èra la necessità di fare il certificato lo facevo.
ADR: tutte le mattine dalle 8.30 alle 11. Eccetto il martedì dalle 15.30 alle 20. Faccio anche due pomeriggi a Depressa il lunedì e il giovedì, sempre 15.30-17
ADR: il a Tricase. Pt_1
[…]
Veniva escusso il teste di parte resistente, che ha dichiarato quanto Controparte_4 segue. Parte ADR: io sono responsabile di commessa 8. Che comprende Tricase, e CP_7 CP_8 CP_9
CP_10
ADR: conosco il Pt_1
ADR: controllo tecnico contabile.
ADR: dal servizio sino alla contabilità dell'appalto.
ADR: per i servizi anche il personale. Per quel che riguarda l'ordine di servizio.
10 ADR: ha fruito di giorni di ferie nel 2018. Noi davamo a tutti periodicamente giorni di ferie e rol.
Anche nel periodo estivo.
ADR: credo che abbia fruito di ferie anche nel 2019. Si faceva un giro ferie uno invernale e uno estivo.
ADR: ha fruito anche di congedo per assistenza a familiare disabile per un anno se non sbaglio.
ADR: io sono arrivato nel 2018. Sono ancora in forze.
ADR: partì da un'estate, forse luglio 2019 e non sono quanto mancò per il congedo 151. Non ricordo se uno o due anni. Diversi operatori sono andati in congedo.
ADR: andò forse oltre quello che aveva richiesto non per quale motivo.
ADR: gli fecero delle trattenute sullo stipendio per qualche mese. Io non faccio le buste paga.
ADR: al rientro fecero dei conteggi all'ufficio personale e dissero che era rientrato oltre il tempo. Ci fu un problema da quando arrivò l'avviso dell'accoglimento della domanda a quando andò in congedo.
ADR: fu una verifica amministrativa dell'Ufficio personale.
ADR: a me non risulta una richiesta di alternanza con altri operatori. essendo un primo livello poteva essere messo solo dietro il mezzo.
ADR: alcune volte comunicava al gestore del servizio di mattina l'assenza, alcune volte no.
ADR: è il coordinatore di cantiere. è il caposquadra che attuava l'ordine di servizio Tes_1 Tes_2 scritto o lo rettificava in caso di problematiche, se qualcuno non si presentava o un mezzo si rompeva.
ADR: c'era un cerchio storto e dissero i colleghi che il mezzo lo aveva preso il Pt_1
ADR: noi verificammo che il mezzo lo aveva preso lui attraverso le dichiarazioni di più colleghi.
ADR: non ricordo come si giustificò il Pt_1
ADR: che io ricordi non svolsi alcuna attività in questo accertamento
ADR: c'è un rapportino di consegno di un mezzo per inizio e fine servizio.
ADR: funziona così da noi, c'è un badge automatico che registra la presenza. Io giornalmente invio al personale il quadro presenze e loro in automatico fanno la verifica. Se non vedono la presenza chiedono la causale dell'assenza. E se non c'è causale parte in automatico la contestazione. Verificano se c'è certificato o se c'è richiesta ferie compilata. Se c'è infortunio. Controllano i giustificativi.
ADR: mi avvertivano che non c'era certificato e non aveva ferie. Alcune volte abbiamo messo ferie se c'era possibilità. Quando era in negativo in ferie.
ADR: io ricordo che mi avvertivano dall'ufficio che c'era assenza ingiustificata.
ADR: i giorni esatti non riesco a ricordarli.
ADR: ricordo che ci sono stati.
11 ADR: molte volte noi le assenze le coprivamo con ferie se aveva ferie non consumate. Coprivamo nel cantiere stesso. Quando questa possibilità non c'è più stata e io non potevo più sostituirla entrava nel campo dell'assenza ingiustificata.
ADR: qualche assenza saltuaria c'è sempre stata, poi aveva i tre giorni di congedo che non poteva più fruire.
ADR: dopo la morte della madre le assenze sono diventate più frequenti
L'udienza del 5.10.2024 e del 17.12.2024 sono state di mero rinvio per assenza dei testi citati.
All'udienza del 17.02.25 veniva escusso il secondo teste di parte ricorrente, Tes_3
, che ha dichiarato quanto segue.
[...]
ADR: conosco il sig. era dipendente Gialplast. Pt_1
ADR: io sono dipendente. Sono coordinatore del cantiere di Tricase dove lavorava il . Pt_1
ADR: io non ho avuto comunicazioni ufficiali ma so che è stato licenziato per assenze. Se ci sono altre motivazioni non le conosco.
ADR: a seconda dell'ordine di servizio. Lui era full time. Montava alle 5 e poi smontava dopo 6 ore e
20.
ADR: operatore. A volte dietro al camion a volte aveva una zona assegnata e col porter svolgeva la raccolta porta a porta.
ADR: non succedeva quasi mai di fare straordinaria. Forse l'estate dove c'è più pressione di lavoro. non era fenomeno ordinario lo straordinario.
ADR: anche l'attività del mercato e cimiteri fa parte dell'ordine di servizio. Non c'è nulla che viene svolto al di fuori dell'appalto e del già previsto.
ADR: faceva le ferie. C'era il giro ferie per tutti l'estate.
ADR: gli aspetti economici non erano di mia competenza
ADR: non so dire di istanze per il pagamento di maggiori compensi fatte dal ricorrente.
ADR: lui ha usufruito del congedo straordinario. Non ricordo i periodi. Era per la madre.
ADR: forse ci fu un problema di interpretazione del periodo ma non me ne occupai io e non so dire di preciso.
ADR: non ricordo se questo problema di interpretazione portò a problemi con assenze o presenze. Questa
è una comunicazione tra e azienda più che altro. CP_3
12 ADR: le assenze le comunicava anche a me ma dopo perché sono amministrativo e inizio dopo il servizio.
Comunicava dopo il servizio. Comunicava ai colleghi, a me e all'ing. , responsabile di CP_4 commessa.
ADR: il certificato si fa la comunicazione direttamente in azienda. Non vengono gestiti direttamente sul cantiere. A volte mandano il numero di protocollo al cantiere e uno lo gira in azienda ma non è prassi. La prassi è che loro devono comunicare direttamente in azienda tramite fax o comunicazione ufficiale. L'unica cortesia che si chiede è quella di avvisare in cantiere per le sostituzioni.
ADR: sapevo di ritardi nelle comunicazioni ufficiali dell'assenza. È passato un po' di tempo, a me non arrivavano le comunicazioni ufficiali. A me arrivavano le comunicazioni del SS, a volte prima dell'inizio del servizio a volte dopo.
ADR: ci tengo a precisare che il in quel periodo aveva il problema della madre e mi diceva che per Pt_1 ragioni di soccorso e assistenza della madre alle volte mi avvertiva che non era potuto venire o era venuto in ritardo.
ADR: le assenze per malattie personali di preciso non ricordo questo evento. Ricordo questo periodo che era nero per per via della madre. Parte_1
ADR: problemi con le certificazioni del medico curante del non so dire. Non era mia materia. Pt_1
ADR: non escludo che il possa avermi chiesto l'alternanza dietro al compattatore per motivi di Pt_1 lombosciatalgia. Ma noi per evitare disagi di solito facciamo la turnazione sulle zone e dietro al camion.
ADR: anche il ruotava, tutti ruotavano. Lo preferivo sulla zona perché era un bravissimo Pt_1 lavoratore sulla zona
Veniva escussa la seconda teste di parte resistente, che ha dichiarato Testimone_4 quanto segue.
ADR: io sono un professionista esterno, consulente del lavoro iscritta all'ordine di Lecce.
ADR: io sono responsabile dell'ufficio del personale. Nonché di tutte le procedure disciplinari tra le altre cose che potrebbero essere avviate nella società. L'ing. mi fa pervenire delle relazioni nel caso di CP_4 negligenze di qualsivoglia tipo. Nel caso del sig. ho ricevuto delle relazioni di servizio da parte Pt_1 dell'ingegnere.
ADR: da lì sono state avviate delle procedure disciplinari a carico del Pt_1
ADR: assenze ingiustificate, l'ultima, una delle ultime, la rottura della gomma di un automezzo. Di un'ape. Adesso non ricordo la tipologia. Assenze ingiustificate e questa rottura.
13 ADR: sono state avviate queste procedure. Il persistere di questo comportamento ha portato al licenziamento con espletamento di tutta la procedura prevista. Ciò ha portato al licenziamento.
ADR: io sul cantiere giro in modo sporadico e non su tutti i cantieri. Su Tricase poco e niente. Per la vicenda SS io ho avuto una conoscenza documentale dei fatti.
ADR: mi occupo anche delle buste paga.
ADR: dal collocamento alla cessazione me ne occupo.
ADR: per le assenze io verificavo la presenza o meno della certificazione sul sito CP_3
ADR: nel caso di ho fatto la verifica della presenza, o meno, della certificazione. Ed erano Pt_1 mancanti questi certificati.
ADR: se ci sono lamentele del lavoratore per servizi o altro possono anche pervenire a mia conoscenza. Di
SS non me ne sono pervenute.
ADR: la verifica del soggetto alla guida del mezzo è stata fatta tramite la visualizza dei rapportini.
Perché il sig. vado a memoria, sosteneva per l'evento della gomma sosteneva di aver guidato un Pt_1 altro mezzo. Io ho controllato il report di quel mezzo che sosteneva il aver guidato e tale mezzo era Pt_1 guidato da . Controparte_11
ADR: ho fatto io una verifica sui report giornalieri.
ADR: il report è un foglio scritto che sta su ogni mezzo e ogni autista lo deve compilare a fine servizio questo report. Il sig. per la data contestata e la targa comunicata dal era lui a guidare CP_11 Pt_1 quel mezzo.
ADR: per quella stessa giornata non c'è un report del per il mezzo con la targa contestata. Pt_1
ADR: disse di aver guidato un mezzo diverso da quello che aveva subito il danno. Pt_1
ADR: per il mezzo che ha subito il danno mancava il report ed era l'unico mancante e per questo per esclusione è stato ricondotto al Pt_1
ADR: per il mezzo che ha invece indicato il c'è un report giornaliere compilato da Pt_1 CP_11
[...]
ADR: l'ordine di servizio del giorno riportava il nome di associato alla targa del mezzo Pt_1 danneggiato
ADR: noi abbiamo controllato l'ordine di servizio e poi il report, che sono due documenti cartacei.
L'ordine di servizio è pubblicato in bacheca.
ADR: il sig. ha fatto varie assenze a livello anche di 151. Se ci cono state giornate di assenza per Pt_1 malattia e quelle giornate non sono state contestate vuol dire che c'era il certificato.
14 Veniva introdotto il terzo teste di parte ricorrente, , che ha reso le Testimone_5 seguenti dichiarazioni.
ADR: conosco Collega prima del padre e poi di Pt_1 Parte_1
ADR: stava dietro al camion a volte anche con a motoape. O se mancava qualcuno sostituiva. La maggior parte delle volte da solo col motocarro.
ADR: prima dalle 4.30 poi dopo dalle 5.30/6 e 6 ore al giorno.
ADR: io no straordinario. Lui penso neanche.
ADR: anche l'attività mercatale.
ADR: due ore di mercato.
ADR: le mansioni del giorno erano esposte con ordine di servizio.
ADR: io stavo sempre col mio collega a Lucugnano. Lui a volte faceva il giro o sul camion o su un altro o sul motocarro. Faceva la differenziata da solo.
ADR: non ricordo di lamentele del sullo stare dietro il camion. Non so dire su lamentele su Pt_1 mancate turnazioni tra i vari servizi.
ADR: faceva le ferie come tutti. rispettava il turno ferie.
ADR: di questioni economiche non so dire.
ADR: qualche volta è stato con me sul camion. Sono autista guido il Daily 35.
ADR: quando mancava c'era scritto assente sull'ordine di servizio.
ADR: non ricordo di sue comunicazioni di assenza in ritardo.
ADR: le assenze si comunicavano all'ing. e al coordinatore. CP_4
ADR: bisognava comunicare anche alla sede centrale.
ADR: non ho mai sentito parlare della questione delle assenze ingiustificate del Pt_1
ADR: so che il rapporto è cessato perché dicono che faceva assenze ingiustificate.
ADR: io vedevo solo l'ordine di servizio e poi l'assenza non erano affari miei.
ADR: non so di problemi con un congedo lungo.
ADR: quando una volta stava con me era con cinque minuti di ritardo. lo ho chiamato ed è arrivato.
ADR: la prassi quando uno manca è di avvisare sia il coordinatore sia la sede. Ed anche l'ing. . CP_4
ADR: può capitare che si contatti il solo coordinatore e gli si chieda di fare lui le altre comunicazioni.
ADR: non mi risultano comunicazioni di assenza del fatte dopo l'inizio del servizio. Pt_1
ADR: è capitato anche a me di avvisare solo il coordinatore e poi lui avvisasse gli altri.
15 Il terzo teste di parte resistente, , ha dichiarato quando segue. Tes_6
ADR: conosco il Eravamo colleghi. Pt_1
ADR: io autista.
ADR: era operatore.
ADR: non capitava sempre che lavorassimo assieme.
ADR: lui stava sia dietro il camion sia con il motocarro per la raccolta differenziata. Col motocarro era da solo.
ADR: so per sentito dire che il rapporto è cessato per le assenze.
ADR: non avevo conoscenza diretta della giustifica delle sue assenze.
ADR: c'è un ordine di servizio la sera prima per la mattina dopo. Io guardavo l'ordine di servizio e guardava il suo nome.
ADR: sull'ordine di servizio non compariva l'assenza. Non veniva messo il sostituto sull'ordine di servizio.
ADR: se uno mancava la mattina stessa magari sapevamo la mattina stessa della zona scoperta e dell'assenza di qualcuno.
ADR: le zone scoperta poi venivano coperte dai presenti, suddivise tra i presenti per disposizione del coordinatore. A volte rimaneva pure scoperta la zona. Non si riusciva a coprire.
ADR: il coordinatore ci diceva che c'era un'assenza e dava le istruzioni per coprirla ove possibile. Non ci diceva il motivo dell'assenza.
ADR: delle assenze del ricorrente so solo per sentito dire.
ADR: nulla so dire di un danno fatto a un veicolo.
ADR: io di lamentele del rispetto a lombosciatalgie o rispetto allo stare dietro sul camion non so Pt_1 nulla
ADR: non sono a conoscenza. Non stavo a sentire se ci sono problemi. Io facevo il mio e basta.
All'esito, a modifica della ordinanza istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione, veniva disposto rinvio al 7.03.25 e poi alla presente udienza del 21.3.25.
***
Il ricorso è infondato per le motivazioni che seguono.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento per g.m.o. irrogatogli dalla resistente adducendo ragioni di ritorsività nei confronti del medesimo lavoratore e prospettando
16 altresì non correttezza del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari sotto il profilo della preventiva contestazione inteso quale requisito di legittimità in senso stretto del licenziamento irrogato.
Con riferimento a quest'ultimo elemento occorre delineare un quadro generale della vicenda per meglio capire la questione.
Il lavoratore, secondo quanto sostenuto nell'atto introduttivo, è stato destinatario in totale di 7 procedimenti disciplinari, di cui 2 espressamente qualificati come “contestazione”
(nota prot. 1465 relativa all'assenza del 12.04.23 e prot. 1555 relativa al danneggiamento del mezzo utilizzato), 4 qualificati come “applicazione” diretta di sanzione disciplinare
(note prot. 1498, 1499, 1500 e 1501, relative ad assenze rispettivamente del 16.12.22,
4.01.23, 13.01.23 e 18.01.23), un altro “menzionato” in sede di audizione all'incontro del
12.04.23 (nota prot. 1546).
Parte resistente, d'altro canto, sostiene che i procedimenti di applicazione delle sanzioni disciplinari siano stati diligentemente osservati secondo quanto stabilito dagli artt. 40 e 73 del CCNL richiamato.
Ed invero, parte resistente ha correttamente confutato quanto sostenuto dal ricorrente producendo in allegato prova di ricezione delle raccomandate a.r. (anche) dei procedimenti disciplinari per i quali ci si lamenta della non contestazione preventiva, nella specie:
- nota prot. n. 1498 dell'8.03.23, di applicazione della sanzione disciplinare di una multa pari ad 1 ora, è stata contestata preventivamente con nota prot. n. 6174 del 23.12.22 (di rettifica della precedente) risultando consegnata in data 11.01.23 (cfr. all. 10 e 11);
- nota prot. n. 1499 dell'8.03.23, di applicazione della sanzione disciplinare di una multa pari ad 2 ore, è stata contestata preventivamente con nota prot. n. 37 del 4.01.23 risultando consegnata in data 11.01.23 (cfr. all. 14 e 15);
- nota prot. n. 1500 dell'8.03.23, di applicazione della sanzione disciplinare di una multa pari ad 3 ore, è stata contestata preventivamente con nota prot. n. 453 del 19.01.23, risultando restituita al mittente per compiuta giacenza (cfr. all. 18 e 19);
- nota prot. n. 1501 dell'8.03.23, di applicazione della sanzione disciplinare di una multa pari ad 4 ore, è stata contestata preventivamente con nota prot. n. 454 del 23.01.23, e
17 anche in tal caso è stata restituita al mittente per compiuta giacenza in data 9.03.23 (cfr. all. 24 e 25);
Le altre due note prot. n. 1465 e 1555 (che assieme alla nota n. 1846 sono alla base del licenziamento) non sono state oggetto di contestazione per irregolarità nel procedimento di contestazione della sanzione disciplinare (anche se parte resistente produce ugualmente riscontro, cfr. all. 30, 31, 33 e 34).
Con riferimento a quella contestata in sede di audizione del 12.04.23 (verosimilmente la nota prot. 1846, invece di quella indicata dal ricorrente con il n. prot. 1546) essa è stata tramessa mediante raccomandata a.r. e restituita al mittente per compiuta giacenza (all. 37
e 38). Gli allegati prodotti attestano l'adempimento di tutte le formalità (avviso lasciato il
23.3, disponibilità dal 29.3 per il ritiro).
Con riferimento alla compiuta giacenza occorre precisare che secondo Cass. n.
20482/2011 “le dichiarazioni recettizie, quali quella oggetto di causa, regolate dall'art. 1335 cod. civ., possono validamente essere portate a conoscenza del destinatario con la procedura della cd compiuta giacenza, così che per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.
Tale principio si completa con quanto affermato da Cass. 6527/2003: essendosi fornita la prova che le dichiarazioni erano pervenute all'indirizzo del destinatario, momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella ipotesi in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (riscontrabile dall'indicazione ricavabile sulla busta e dall'all. 38). Resta irrilevante – così Cass.
22198/2024 - il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (in termini Cass. n. 23859 del 2018, che cita a supporto
Cass. n. 27526 del 2013 e Cass. n. 6527 del 2003; v. pure Cass. n. 29237 del 2017; Cass. n. 6256 del 2016; Cass. n. 2847 del 1997; Cass. n. 8399 del 1996; Cass. n. 4909 del 1981).
Neanche le testimonianze escusse valgono a confutare quanto allegato e prodotto da parte resistente in merito alla correttezza della procedura di applicazione delle sanzioni
18 disciplinari. La nota prot. 1846 si deve quindi ritenere correttamente conosciuta ex art. 1335 cc.
Ed ancora, con riferimento ai procedimenti disciplinari di cui alle note prot. 1465 dell'8.03.23, n. 1846 spedita il 22.03.23 (di cui ricorrente lamenta non contestazione ma di cui risulta la compiuta giacenza e l'ufficiale postale ha dato contezza dell'avviso lasciato il
23.3.23) e n. 1555 del 9.03.23 si precisa che, in base a quanto sostenuto e provato da parte resistente, esse sono confluite nella sanzione disciplinare del licenziamento notificata con nota prot. 2630 del 26.04.23, restituita al mittente per compiuta giacenza (all. 41).
Si richiamano sul punto Cass. 11776/2011; Cass. 21570/2008 e Cass. 13946/2002 che considerano legittima la irrogazione di un'unica sanzione in presenza di plurime tempestive contestazioni.
Anche gli ulteriori elementi da cui il ricorrente prospetta una ipotesi ritorsiva nei suoi confronti culminata nel licenziamento non valgono a confutare quanto accertato in sede istruttoria.
Invero, con riferimento ai certificati medici è stato escusso il dott. il quale ha Per_1 espressamente affermato che il certificato non serviva e ha negato di aver mai rifiutato un certificato sulla base di quanto contenuto nel capitolo di prova lettomi (cfr. capitoli di prova 6.1, 6.2.1
e 6.2.2 dell'atto introduttivo), peraltro affermando che se il lavoratore non deve andare a lavoro il sabato notte si deve rivolgere alla continuità assistenziale (ben potendo dunque il lavoratore procurarsi il certificato presso l'ente di servizio). Ha ancora precisato che se me lo ha chiesto io lo ho fatto il certificato. Viene in studio, lo visito e lo faccio. Ogni volta che è venuto a visita se c'era la necessità di fare il certificato lo facevo. Per cui non è verosimile che il medico curante si sia rifiutato di redigere e trasmettere il certificato di malattia affermando che non vi fosse necessità se l'evento patologico fosse circoscritto alle sole 24 ore.
Con riferimento alle chiamate per avvisare dell'assenza dal servizio nei confronti del coordinatore e del collega , è stato escusso il il quale ha Tes_1 Tes_2 Tes_1 espressamente dichiarato che “le assenze le comunicava ma dopo perché sono amministrativo…”,
“comunicava dopo il servizio”. Anche tali dichiarazioni sono da ritenersi assolutamente attendibili atteso il suo non interesse nella questione e il rivestimento di un ruolo meramente amministrativo.
19 Tali elementi, mancata produzione del certificato medico e mancato avviso preventivo in cantiere per avvisare dell'assenza dal servizio, sono complementari e integrano pienamente la condotta di assenza ingiustificata per il quale il CCNL di riferimento all'art. 68 prevede l'applicazione delle multe retributive (note prot. 1498, 1499, 1500 e 1501) che, si precisa, non sono quelle che hanno portato al licenziamento. Inoltre, gli altri testi Tes_ escussi non hanno saputo riferire nulla circa il motivo delle assenze (es. teste che afferma che “non stavo a sentire se ci sono problemi. Io facevo il mio e basta”).
In punto di diritto si precisa che è intervenuta anche la giurisprudenza di Cassazione, sebbene in un rapporto di pubblico impiego con riferimento al caso di assenze ingiustificate;
tale ragionamento si ritiene sovrapponibile anche al rapporto di tipo privato.
Nella specie ha già chiarito (Cass., Sez. L, n. 17335 del 25 agosto 2016) che, ai sensi dell'art. 55 quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, l'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non se è solo “esistente od è (anche) comunicata”, ma quando è “giustificata” nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55 septies, comma 1, [nel nostro caso nelle forme previste dal CCNL di riferimento ex art 46 co. 1 e 2 relativo ad avviso e comunicazione numero protocollo certificato medico] sicché solo se sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, la procedura prevista dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 può ritenersi conclusa esclusivamente con l'inoltro della prescritta certificazione medica al datore di lavoro da parte dell' con la conseguenza che non CP_3 costituiscono idonea giustificazione i referti ottenuti all'esito della visita fiscale (Cass., Sez. L, n. 18858 del 26 settembre 2016).
Peraltro, sempre secondo orientamento della medesima Corte, neanche le telefonate preannunciative dell'assenza (che nel caso di specie sono comunque giunte dopo l'orario di servizio) avrebbero potuto scriminare la condotta ingiustificata dell'assenza: Nella specie, la S.C. ha confermato il licenziamento, stante la mancata produzione di certificazioni mediche giustificative delle assenze per malattia, certificazioni che, peraltro, avrebbero dovute essere redatte ai sensi dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, reputando insufficiente allo scopo la telefonata meramente predittiva delle assenze effettuata dal lavoratore al datore.
Ed ancora, con riferimento all'evento della rottura del pneumatico occorso il 4.03.23, le testimonianze, in particolare quella della consulente del lavoro Testimone_4 hanno consentito di appurare che tale danno è riconducibile correttamente al lavoratore mediante un procedimento di riscontro incrociato dei dati: nella specie la stessa ha
20 dichiarato che, poiché il in sede di audizione del 12.04.23 ha dichiarato che egli era Pt_1 in realtà alla guida del mezzo targato FL456JW e non quello per cui vi è danneggiamento
(targato GH083VK), il controllo del report giornaliero (all. 35 di parte resistente) ha consentito di appurare che in realtà tale mezzo era condotto da altro soggetto e che “per il mezzo che ha subito il danno mancava il report ed era l'unico mancante e per questo per esclusione è stato ricondotto al . Pt_1
Altresì, con riferimento al congedo straordinario autorizzato da dal 7.10.19 al CP_3
27.09.21, effettivamente esercitato dal 7.10.19 al 31.07.21: tale ultimo termine è stato accorciato per “cessazione dell'autorizzazione al conguaglio del Congedo” cfr. all. “doc da 2 a 19” di parte ricorrente), il primo termine invece si spiega con la comunicazione pervenuta all'ente resistente il 3.10.21 e che pertanto ne ha fatto scattare la decorrenza il 7.10.
Orbene, tali elementi inducono a concludere che i procedimenti attuati dalla resistente sono tutti correttamente espletati e l'asserita ritorsività dello strumento disciplinare del licenziamento sia del tutto inesistente. Né è emerso collegamento alcuno tra rimostranze o doglianze del lavoratore e decisione sul licenziamento.
Peraltro, anche lo strumento disciplinare è stato correttamente applicato in relazione al principio di proporzionalità atteso che le condotte di assenza ingiustificata plurima (oltre a configurare ipotesi automatica di applicazione della sanzione contestata ex art. 68 n. 3 lett.
F del CCNL richiamato) sono dimostrazione di una propensione al non rispetto dell'obbligazione lavorativa tale per cui far venir meno quel rapporto di fiducia che deve connotare le parti di un contratto di lavoro (datore e lavoratore) e che quest'ultimo ne ha sicuramente tenuto conto in fase di applicazione del suo potere discrezionale (cfr. pag. 6 dell'atto di costituzione ove viene precisato “mancanza di affidabilità nella sua prestazione lavorativa…”).
In sintesi, il lavoratore dopo aver ricevuto più sanzioni disciplinari per assenza ingiustificata ha subito l'irrogazione della sanzione del licenziamento per ulteriori assenze e per un danneggiamento, oggetto di contestazioni correttamente comunicate (e per una si applica la presunzione ex art. 1335 cc). Non vi è prova alcuna della natura ritorsiva del licenziamento né i testi escussi hanno fornito argomentazioni a supporto della tesi attorea.
21 Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese si compensano per la complessità della fattispecie e degli accertamenti.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 429 cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12806/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 21/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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