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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere estensore
Oggetto: ha pronunciato seguente compravendita
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 174/2022 R.G. promossa
da
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gangemi del Foro di Bolzano giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nella causa n. 4351/2020 TB
Bolzano e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 39100 Bolzano
pagina 1 di 18 (BZ), via Manlio Longon 4
- appellante -
contro
c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in 39022 Lagundo (BZ), Untergandlweg 6 c,
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione dd.
02.12.2020, depositata sub doc. 1 nella causa n. 4351/2020 del Tribunale di
Bolzano (all.1), dall'avv. Gernot Rössler, con domicilio eletto presso il suo studio in 39100 Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio 6
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 741/2022 del Tribunale di Bolzano di data 22.07.2022 / 23.07.2022 – compravendita -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2024 con assegnazione del termine perentorio del 07.10.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 28.10.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
conclude come in atti, con conclusioni che qui si riproducono, con richiesta di
condanna alla restituzione di quanto medio tempore versato dall'appellante in
pagina 2 di 18 esecuzione della sentenza d'appello giusto pignoramento presso terzi già
dichiarata da parte appellata nel proprio foglio di pc del 26/06/2023
2) Nel merito
In riforma della sentenza di primo grado, rigettarsi le domande proposte
dall'appellata in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni
espresse in atti e per l'effetto dichiararsi la risoluzione dei contratti di
compravendita di cui agli ordini n 203 del 01/02/2020 e n. 225 del 08/02/2020
per colpa e causa dell'appellata, condannandosi la stessa a restituire
all'appellante le somme versate a titolo di caparra di € 1.050,00 sull'ordine n.
203 e sull'ordine n. 225 l'acconto di € 4.000,00
3) in via subordinata
Nell'ipotesi in cui non fosse accolta la domanda di risoluzione del contratto,
accertarsi e dichiararsi che il prezzo di vendita per l'ordine n. 203 è di € 3.896,10
e per l'ordine 225 13.555,00 e per l'effetto rigettarsi le ulteriori pretese
dell'appellata, subordinando il pagamento del prezzo da parte dell'appellante al
momento della consegna della merce dedotti gli acconti già versati.
4) in ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
del procuratore di parte appellata:
pagina 3 di 18 Il procuratore della parte appellata precisando che sino al Controparte_2
31.05.2024 sullo stipendio pignorato del debitore è stato versato in rate Pt_1
mensili l'importo minore di € 11.379,89, conclude come da comparsa di
costituzione e risposta dd. 17.01.2023, non accettando il contraddittorio su
eventuali domande nuove, ossia:
“- nel merito: rigettare l'appello proposto nei confronti dell' e Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di primo e secondo grado di
giudizio oltre accessori come per legge e successive incombenze;
- in via subordinata istruttoria e soltanto ove ritenuto necessario si insiste nelle
proprie istanze formulate in primo grado in atto di citazione dd.
2.12.2020 e
memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 dell'1.07.2021 e memoria ex art. 168, co. 6 n.2
dell'01.09.2021, non assolte perché ritenute superflue con ordinanza del
20.01.2022.”
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con atto di citazione notificato il 22/12/2020 conveniva Parte_2
avanti a questo Tribunale di Bolzano il sig. chiedendo il Parte_1
pagina 4 di 18 pagamento del prezzo di vendita di alcuni beni mobili e delle spese legali
stragiudiziali, con condanna del convenuto al ritiro della merce compravenduta
e, se ritenuto, con autorizzazione dell'attrice a depositare la merce per conto e
a spese del convenuto in un locale di pubblico deposito.
L'attrice esponeva che
- il sig. con ordini n. 203 e n. 225 acquistava dalla diversi Pt_1 Parte_2
mobili d'arredo per una casa in fase di costruzione, al prezzo rispettivamente
di € 3.896,10 e € 13.555,00, da saldare al momento del ritiro, previsto per
metà maggio 2020;
- sull'ordine n. 203 versava l'acconto di € 1.050,00 e sull'ordine n. 225 quello
di € 4.000,00;
- a maggio del 2020, essa attrice comunicava al sig. la disponibilita al Pt_1
ritiro dei mobili ordinati, chiedendo il pagamento del saldo del prezzo;
- il sig. giustificava il suo inadempimento con ritardi nella costruzione Pt_1
della casa, legati al corona virus;
- non avendo il convenuto saldato immediatamente il prezzo, la Parte_2
chiedeva al sig. l'ulteriore somma di € 1.714,12, pari allo sconto Pt_1
applicato del 10% sui mobili acquistati, come previsto all'art. 3 [rectius: punto
V] delle condizioni generali del contratto di compravendita;
pagina 5 di 18 - erano stati inviati diversi solleciti di pagamento al convenuto, con
maturazione del diritto al rimborso delle spese legali stragiudiziali;
- il sig. dichiarava espressamente di voler saldare solo il prezzo in Pt_1
origine concordato per l'acquisto dei mobili, quindi con lo sconto del 10%,
nonche di ricevere la merce;
- l'attrice, non essendo disposta ad accettare il pagamento della merce senza
l'ulteriore prezzo del 10% e delle spese legali, e stata costretta a instaurare il
procedimento giudiziale.
Il convenuto si costituiva in giudizio, confermando sostanzialmente
l'esposizione dei fatti da parte dell'attrice, rilevando ed eccependo, in sintesi,
quanto segue:
- in considerazione del ritardo nella consegna dell'immobile esso sig. Pt_1
aveva chiesto il posticipo della consegna della merce e di conseguenza anche
del pagamento;
- a causa di questo imprevisto e nato il disguido fra le parti, che ha portato alla
presente controversia: da una parte la che non si opposta a Parte_2
tardare la consegna dei mobili, ha deciso unilateralmente che per la consegna
della merce il convenuto avrebbe dovuto corrispondere l'ulteriore somma pari al
10% del prezzo già concordato, decurtando cosi lo sconto già effettuato;
pagina 6 di 18 dall'altra il convenuto, che non si e mai opposto al pagamento del prezzo in
origine concordato, ne alla consegna della merce, ritiene di non dover
corrispondere l'ulteriore somma in origine scontata;
- l'oggetto della presente controversia e solo se debba o no essere corrisposto il
maggior prezzo del 10%, ossia l'ulteriore somma di € 1.714,12 (e spese
stragiudiziali), mentre sul resto non vi e mai stata contestazione, ne allora, ne
ora;
- l'importo controverso rientra nella competenza del Giudice di pace e sul resto
manca ogni conflittualità tra le parti, con la conseguenza che manca l'interesse
ad agire in capo all'attrice;
- la parte inadempiente e l'attrice, che a fronte dell'offerta di pagamento del
prezzo scontato da parte del convenuto si è rifiutata di consegnare la merce;
in
considerazione della lieve entità dell'importo controverso (10% del prezzo), il
rifiuto del venditore di adempiere alla propria prestazione deve ritenersi
contrario a buona fede;
il pagamento del prezzo era pattuito solo per il
momento della consegna e pertanto il venditore non poteva unilateralmente
revocare lo sconto pattuito;
- esso convenuto è consumatore e le condizioni generali di contratto non
risultano essere state sottoscritte in conformità alla disciplina di cui agli artt.
pagina 7 di 18 33 e ss. codice del consumo;
in particolare la clausola di cui al punto n. V è da
considerarsi vessatoria, con la conseguenza che la stessa è inefficace, non
essendo stata oggetto di specifica trattativa fra le parti;
inoltre, la stessa
clausola non e chiara nella parte in italiano, prevedendo che lo sconto “viene
riconosciuto esclusivamente completo pagamento come pattuito sulla conferma
d'ordine”;
- il ritardo nel ritiro era giustificato dal blocco dei lavori di costruzione a causa
della normativa emergenziale emanata nel 2020; sul punto 3 del Decreto Legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, dopo il comma 6, ha disposto al co. 6 bis che “Il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente decreto e sempre valutata ai fini dell'esclusione,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del
debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti."
- le spese legali stragiudiziali non sono né provate, né documentate, né
necessarie;
- non è stata espletata la procedura di negoziazione assistita.
Il convenuto chiedeva quindi in via pregiudiziale la dichiarazione di
improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa.
pagina 8 di 18 Nella prima memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c. il convenuto proponeva anche
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, il cui
rifiuto di consegna della merce a fronte dell'offerta del prezzo originario,
scontato, costituirebbe inadempimento di non scarsa importanza per il
convenuto.
All'esito del procedimento di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza gravata, ha disatteso l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda, sollevata dal convenuto, per mancato esperimento della procedura di mediazione assistita.
Il giudice di prime cure ha quindi accolto la domanda attorea, condannando al pagamento del prezzo residuo del mobilio, pari a euro Parte_1
12.091,12, oltre interessi moratori, e a euro 699,50 a titolo di risarcimento del danno. Ha inoltre autorizzato l'attrice, in caso di mancato ritiro della merce compravenduta da parte del convenuto, a depositare la stessa presso un deposito pubblico ai sensi dell'art. 1514 c.c.
Infine, il convenuto soccombente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante, , ha interposto Parte_1
appello articolato in due motivi di impugnazione, così rubricati:
pagina 9 di 18
1. Errata interpretazione e valutazione del regolamento negoziale esistente
fra le parti.
2. Errata applicazione delle disposizione del Codice del consumo e di
valutazione e interpretazione del regolamento negoziale esistente fra le
parti.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 17.1.2023, l'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendone la reiezione. CP_3
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività limitatamente al capo 2 della sentenza impugnata, relativo all'autorizzazione all'attrice al deposito della merce in un deposito pubblico a spese del convenuto, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 26.6.2024, all'esito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura, in sostanza, la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che, sulla base della clausola contrattuale prevista al punto V delle condizioni generali del contratto di compravendita, l'omesso pagamento del saldo del prezzo in caso di mancata consegna della merce per causa imputabile al compratore, giustifica la non applicazione dello sconto del 10%. In particolare, l'appellante contesta tale pagina 10 di 18 interpretazione, sostenendo che il contratto non autorizzerebbe il rifiuto della consegna della merce nel caso in cui il compratore abbia offerto il pagamento del prezzo scontato, sebbene successivamente al termine originariamente pattuito per il ritiro. Rifiutando di adempiere alla propria obbligazione di consegna, il venditore si sarebbe, pertanto, reso inadempiente. L'appellante chiede quindi la riforma della sentenza con il riconoscimento dell'inadempimento del venditore e la risoluzione del contratto.
Il motivo è infondato.
La clausola contrattuale in contestazione accorda lo sconto sul prezzo originariamente convenuto dalle parti unicamente nel caso in cui il pagamento venga effettuato “come pattuito nella conferma d'ordine”. La disposizione contrattuale di cui si discute precisa inoltre che il pagamento è comunque dovuto anche in caso in cui la consegna dovesse ritardare “a causa del cliente”
(docc.
3-4 di parte appellante, punto V, ultima parte delle condizioni generali di compravendita: “Lo sconto pagamento viene riconosciuto esclusivamente
completo pagamento come pattuito sulla conferma d'ordine. Se la data di
consegna dovesse spostarsi a causa del cliente, la merce deve essere ugualmente
pagato”).
Le evidenti imprecisioni linguistiche riscontrabili nel testo della clausola non pagina 11 di 18 impediscono di cogliere la ratio della disposizione contrattuale, nella specie,
incentivare il puntuale rispetto da parte del compratore dei termini pattuiti per il pagamento del prezzo attraverso il riconoscimento di uno sconto.
Nella specie, gli ordini sottoscritti dall'appellante (docc.
3-4 di parte appellante)
prevedono espressamente che il mobilio ordinato sarebbe stato pronto per la consegna nel mese di maggio 2020 e che il pagamento del saldo sarebbe dovuto avvenire “al ritiro”. Nel modulo d'ordine, tra le tre opzioni disponibili – consegna e montaggio, solo consegna e ritiro – risulta barrata la casella relativa al ritiro.
Da ciò si evince che il compratore abbia scelto di prelevare personalmente la merce presso il punto vendita dell'appellata. L'indicazione aggiuntiva sul modulo relativa al prezzo di trasporto e montaggio deve, pertanto, essere interpretata come riferita all'eventualità in cui il compratore avesse successivamente deciso di avvalersi di tale opzione.
Dalla lettura unitaria della clausola contrattuale sopra richiamata e del modulo di conferma d'ordine sottoscritto dall'odierno appellante emerge dunque che le parti hanno individuato il termine di pagamento del saldo del prezzo pattuito
per relationem, con riferimento al momento in cui il mobilio acquistato sarebbe stato reso disponibile per la consegna al compratore, indipendentemente dall'effettivo ritiro della da parte di quest'ultimo.
pagina 12 di 18 Ciò posto, nel caso che occupa, risulta che la ditta appellata informava per iscritto l'acquirente in data 19.6.2020 che la merce, “come comunicato da tanto tempo”, era pronta per il ritiro richiedendo contestualmente il pagamento del saldo del prezzo, scontato del 10% (doc. 7 di parte appellata). Si può pertanto ragionevolmente ritenere che il mobilio giacesse nei magazzini della ditta appellata già dal mese di maggio 2020, essendo del tutto verosimile che il primo sollecito scritto nei confronti dell'appellato sia intervenuto solo dopo qualche settimana dal mancato ritiro.
A fronte dell'inerzia del sig. , nel successivo mese di luglio 2020 la Pt_1 [...]
sollecitava ulteriormente il pagamento a mezzo di lettera CP_4
raccomandata, rappresentando che in caso contrario, l'appellante non avrebbe più potuto beneficiare dello sconto del 10% indicato nel modulo d'ordine (doc. 8
di parte appellata).
Solo nel mese di novembre 2020 l'appellante si rendeva disponibile a ritirare il mobilio offrendo di pagare il prezzo residuo scontato del 10% (doc. 13 di parte appellata).
Emerge dunque che la merce ordinata dal sig. era disponibile per il Pt_1
ritiro almeno dal mese di maggio 2020 e che, nonostante i solleciti, in tale momento l'appellante non ha provveduto a versare il saldo del prezzo, scontato pagina 13 di 18 del 10%, conformemente a quanto pattuito. A fronte del mancato pagamento protrattosi fino all'autunno dello stesso anno, la ditta appellata ha pertanto legittimamente preteso il pagamento dell'intero prezzo, ritenendo non più
applicabile lo sconto originariamente accordato.
È appena il caso di evidenziare che la lamentata impossibilità di ritirare il mobilio a causa dei ritardi nella ristrutturazione dell'immobile nel quale il sig.
intendeva collocarlo, dovuti alla pandemia da COVID-19, risulta del Pt_1
tutto irrilevante, posto che, per le ragioni già evidenziate, l'obbligazione dell'appellante di pagare il prezzo pattuito era divenuta esigibile nel maggio
2020, al momento della messa a disposizione della merce per la consegna, a prescindere dunque dall'effettivo ritiro della stessa.
In tale prospettiva, anche ove temporaneamente impossibilitato a ritirare la merce, ben avrebbe potuto l'appellante saldare il prezzo al fine di poter beneficiare dello sconto concordato.
Da quanto precede, deriva pertanto che non è ravvisabile alcun inadempimento da parte di nei termini prospettati dall'appellante. CP_4
3. Con il secondo e ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente escluso la natura vessatoria della clausola prevista al paragrafo 5 delle condizioni generali di vendita, interpretandola pagina 14 di 18 come una mera determinazione del prezzo. L'appellante sostiene che tale clausola vada intesa come una previsione di aumento del prezzo per il ritardo o inadempimento dell'acquirente, e che debba quindi essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del consumo. Si
contesta inoltre il richiamo operato dal Tribunale all'art. 34, comma 2, dello stesso Codice, ritenuto inconferente, poiché tale disposizione non sarebbe applicabile alle clausole vessatorie presunte ai sensi dell'art. 33, comma 2 del
Codice. Da ciò discenderebbe, secondo l'appellante, l'infondatezza della domanda della controparte e la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, il quale avrebbe illegittimamente rifiutato di adempiere alla propria obbligazione di consegna dei beni acquistati,
in forza di una clausola nulla.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte rileva che la clausola oggetto di esame non può essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Essa, infatti, non determina, in capo al consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, limitandosi a prevedere una riduzione del prezzo pattuito in caso di puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del pagina 15 di 18 consumatore. Tale meccanismo risulta del tutto prevedibile e, peraltro,
subordinato a una condotta attiva che il consumatore ha la facoltà di adottare.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, detta clausola neppure rientra nelle ipotesi di vessatorietà presunta previste dal comma 2. Deve in particolare escludersi l'applicabilità dell'ipotesi di cui alla lettera f), nella specie,
la presunzione di vessatorietà riferita alle clausole che impongono “al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”. L'applicazione di una riduzione del 10% sul prezzo pattuito, prevista per il pagamento entro il termine convenuto, appare contenuta e, pertanto, non tale da alterare in modo sostanziale il sinallagma contrattuale. Essa può considerarsi, inoltre,
giustificata e proporzionata, in ragione dell'evidente e legittimo interesse del venditore ad ottenere un adempimento tempestivo da parte del compratore.
In considerazione delle argomentazioni sopra esposte e, conseguentemente,
dell'esclusione del carattere vessatorio della clausola oggetto di contestazione,
risultano assorbite le doglianze dell'appellante avverso la sentenza impugnata,
dirette a contestare l'applicabilità al caso di specie dell'art. 34, comma 2, del
Codice del consumo.
pagina 16 di 18 4. Le spese del presente grado gravano sull'appellante soccombente e vengono liquidate in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tabella n. 12, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, con aumento del 20%
ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 741/2022 d.d. 22.7.2022 CP_3
del Tribunale di Bolzano così provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_3
presente grado di giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di euro 4.759,20, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP;
3. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. Parte_1
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
pagina 17 di 18 20.11.2024
La Presidente dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore dott. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
pagina 18 di 18