Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 13
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Sentenza 25 gennaio 2025

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La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha pronunciato la sentenza n. 174/2022 R.G. in una controversia di compravendita promossa dall'appellante, il quale impugnava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva accolto la domanda della società appellata, condannando l'appellante al pagamento del prezzo residuo di mobili d'arredo acquistati con due ordini, oltre interessi e spese legali stragiudiziali. L'appellante, che aveva versato acconti per € 1.050,00 e € 4.000,00, lamentava l'inadempimento dell'appellata per aver rifiutato la consegna della merce a fronte della sua offerta di saldare il prezzo originario scontato del 10%, nonostante un ritardo nel ritiro giustificato dalla pandemia. Contestava, inoltre, la validità della clausola contrattuale che prevedeva la perdita dello sconto in caso di mancato pagamento al momento della disponibilità della merce, ritenendola vessatoria ai sensi del Codice del Consumo. L'appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la risoluzione dei contratti per colpa dell'appellata e la restituzione degli acconti versati, o in subordine, l'accertamento del prezzo originario scontato e il rigetto delle pretese dell'appellata, subordinando il pagamento alla consegna. L'appellata, dal canto suo, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, ritenendo infondati entrambi i motivi di impugnazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha interpretato la clausola contrattuale come volta a incentivare il puntuale pagamento del prezzo attraverso la concessione di uno sconto, prevedendo che tale sconto fosse applicabile solo in caso di pagamento "come pattuito nella conferma d'ordine" e che il pagamento fosse comunque dovuto anche in caso di ritardo nella consegna imputabile al cliente. Ha accertato che la merce era disponibile per il ritiro dal maggio 2020 e che l'appellante, nonostante i solleciti, non aveva provveduto al saldo del prezzo scontato, rendendo legittima la pretesa dell'appellata di applicare il prezzo intero. La Corte ha altresì considerato irrilevante la lamentata impossibilità di ritirare la merce a causa dei ritardi nella ristrutturazione dovuti alla pandemia, poiché l'obbligazione di pagare il prezzo era divenuta esigibile al momento della messa a disposizione della merce. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha escluso la natura vessatoria della clausola ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, ritenendo che essa non determinasse un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, ma prevedesse una mera riduzione del prezzo in caso di puntuale adempimento, meccanismo prevedibile e facoltativo per il consumatore. Ha altresì escluso l'applicabilità della presunzione di vessatorietà di cui all'art. 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo, poiché la riduzione del 10% sul prezzo pattuito appare contenuta e proporzionata. Di conseguenza, le doglianze relative all'applicabilità dell'art. 34, comma 2, del Codice del Consumo sono state dichiarate assorbite. La Corte ha condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado di giudizio e ha dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 13
    Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
    Numero : 13
    Data del deposito : 25 gennaio 2025

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