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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9049/2023
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9049 /2023
All'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9049/2023 promossa da:
(P.I. Parte_1
) in persona del liquidatore Sig. con il patrocinio dell'avv. Paolo P.IVA_1 Parte_1
Grassi del Foro di Roma e dell'avv. Michele Guidugli, domiciliata presso lo studio dell'avv.
Filippo Rondani del foro di Brescia, sito in 25121 - Brescia, via Carlo Cattaneo 25
RICORRENTE contro
(C.F. /P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gerardo Villanacci, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani del foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), via Roma n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27 giugno 2018 la società Parte_1
, depositava presso il Tribunale di Roma, R.G. 43799/2018, Ricorso ex art. 702
[...] bis c.p.c. contro deducendo che: essa gestiva un impianto di Controparte_1 distribuzione di carburante di proprietà di sito in Livorno, via dell'Ardenza 80, ceduto da CP_2 quest'ultima a IF AT in data 12 gennaio 2017 in virtù del contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, del contratto di affitto e del pagina 2 di 13 contratto di fornitura di carburante già esistente con la (docc. 1, 2 e 3); che la fornitura di CP_2 carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs.
n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 che prevede che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti;
sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative CP_2
a livello Nazionale (FAIB, FEGICA e FIGISC), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della (doc. 4); che tale accordo confermava il Controparte_3 precedente Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione Carburanti della sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 5) dalla e le 3 Controparte_3 CP_2
Associazioni di categoria dei gestori (FAIB, e ); il predetto accordo aveva CP_4 Per_1 rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; al punto 4 dell'accordo era stabilito che “A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti a marchio , per effetto del comma 6 dell'art. 1 del CP_2
D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L.
1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
l'accordo del 16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante che continuano CP_2 ad essere vincolanti nei confronti dei gestori;
che in data 12 gennaio 2017, per atto a rogito pagina 3 di 13 Notaio Dott. di Roma, la cedeva a IF AT il ramo d'azienda Persona_2 CP_2 comprendente la proprietà di 97 punti vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello gestito dal ricorrente (doc. 6 comunicazione ramo azienda); con tale contratto, la trasferiva CP_2 all'acquirente IF AT, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni economiche della fornitura di carburante dell'Accordo
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 Controparte_3 luglio 2014, in vigore tra la e i propri gestori, antecedentemente alla cessione alla CP_2
IF AT della proprietà degli impianti;
tale contratto di cessione di ramo d'azienda era sottoposto a condizioni sospensive che si verificavano favorevolmente, con perfezionamento del contratto, in data 27 aprile 2017 con atto a rogito Notaio Dott.
[...] di Roma (doc. 7); per effetto della cessione di ramo d'azienda e dei contratti di Per_2 comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della
[...] del 16 luglio 2014, la ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di carburante Controparte_3
Esso acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda IF AT;
IF
AT rifiutava l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale già previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del
2011 e confermate dall'Accordo del 2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni FAIB,
e promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei CP_4 Per_1 confronti di IF AT richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinasse, in via d'urgenza, a IF AT di rispettare, nell'approvvigionamento dei gestori dei propri impianti, il predetto Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014; che successivamente, il ricorso veniva trasmesso, per Controparte_3 ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del 29.10.2017 (doc. 8) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che “sarebbe stata ammissibile (a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di pagina 4 di 13 ; che nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la Parte_2 carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L.
n. 57/2001; 1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. [….]Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi”(doc. 9); in data 6 giugno 2018, la ricorrente, per mezzo del proprio difensore, inviava a mezzo pec (doc. 10) a IF AT una formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere, con cui chiedeva l'applicazione dell'accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti intercorso tra le parti ed il pagamento delle somme maturate a titolo di quota fissa non corrisposta e differenziali nell'approvvigionamento del carburante;
nessuna risposta positiva perveniva da IF AT nel termine accordato;
che al fine della quantificazione dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo
e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da IF AT nelle somministrazioni effettuate, la ricorrente incaricava il Ragioniere Commercialista Dott. CP_5 di asseverare il mancato pagamento del premio fisso di periodicità trimestrale previsto
[...] dall'Accordo del 2011 e confermato dall'Accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio 2017, e le perdite economiche di margine mensili del gestore CP_2 derivanti, parimenti, dalla mancanza di applicazione, da parte di IF AT, dell'Accordo del 16 luglio 2014 alle somministrazioni di carburante;
il Commercialista CP_2
Dott. provvedeva a tale incarico, sulla base della documentazione contabile di CP_5 supporto (doc. 12), e formalmente asseverava che il premio fisso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio CP_2
pagina 5 di 13 2017, e non corrisposto da IF AT alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre
2017 e 20 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 11.100,00,
e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro 1.182,87 a titolo di differenziali per il periodo maggio - dicembre
2017 e di Euro 1.164,63 per differenziali per il periodo gennaio - febbraio 2018, per complessivi
Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della
IF AT.
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1. ordinare a IF
AT, di applicare nelle somministrazioni di carburante ESSO, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della
[...] del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo Controparte_3 con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate e sino a che non intervenga detto nuovo accordo;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, IF AT è debitrice, nei confronti del ricorrente: A. delle quote fisse previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo dei 16 luglio 2014 non corrisposte da IF AT alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro
11.100,00, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da
IF AT nelle somministrazioni di carburante ad oggi effettuate per CP_2 complessivi Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della IF AT;
E, per effetto degli accertamenti di cui sopra, 3. condannare la IF AT a pagare alla ricorrente i predetti importi di Euro 11.100,00 e Euro
2.347,50 iva esclusa da aggiungere. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1 territoriale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia.
Con ordinanza del 12/03/2020 (Doc.13), il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda Contr di condannava : - ad applicare nelle somministrazioni di carburante nei Parte_1 confronti della , le condizioni economiche previste Pt_1 Parte_1
pagina 6 di 13 dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di Distribuzioni della Controparte_3 del 16/7/2014 sino a che non intervenga nuovo Accordo - a pagare in favore della prima la complessiva somma di € 13.963,95 interponeva appello avverso l'ordinanza. Controparte_1
Nelle more otteneva il pagamento dell'importo liquidato nell'ordinanza Parte_1 emessa dal tribunale.
Con sentenza N° 4326/2023 (doc.14), pubblicata il 15/06/2023, la Corte di Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza di primo grado dichiarava l'incompetenza del tribunale di Roma in favore del tribunale di Brescia, disponendo la relativa riassunzione.
Pertanto, la società depositava ricorso in riassunzione ex art. 281 Parte_1 decies cpc presso il Tribunale di Brescia, chiedendo di:
1. accertare e dichiarare che
[...]
, nelle somministrazioni di carburante ESSO intercorse con la ricorrente, era CP_1 obbligata ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità
Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, ancora vigente, Controparte_3 non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, è debitrice, nei confronti della Controparte_1 ricorrente: A. delle quote fisse previste e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 Controparte_1 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, per complessivi Euro 11.100,00; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di Controparte_1 carburante ESSO ad oggi effettuate per complessivi Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere;
3. Per effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare la , a pagare alla Controparte_1 ricorrente i predetti importi di Euro 11.100,00 e Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze all'effettivo saldo, nei limiti di quanto già versato e non ripetuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
si costituiva in questa sede con comparsa depositata in data 1° dicembre Controparte_1
2023, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate.
In particolare, deduceva che: l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni FAIB, e CP_4 Per_1 stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su questione identica a quella in esame, statuiva che la non subentrava Controparte_1
pagina 7 di 13 negli accordi aziendali della non rientrando quest'ultimi nell'ambito di operatività CP_3 dell'art. 2558 cod. civ;
con la dismissione della “rete ” veniva meno la finalità e la logica CP_2 sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali (nel caso di specie la veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed economico che lo CP_3 caratterizzava posto che la era innegabilmente un soggetto diverso dalla Controparte_1
che l'operazione commerciale attraverso la quale la cedeva alla CP_3 CP_3 [...] alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava con atto notarile Controparte_1 del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 4); la e la IF erano società CP_2 completamente diverse tra loro e, di conseguenza IF non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla CP_3 quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni;
La convenuta, infine, ritenuta la necessità di istruttoria non compatibile con il rito sommario di cognizione, chiedeva il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
Tutto ciò premesso, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Brescia, contrariis reiectis, previa conversione del rito, rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dalla soc.
[...]
, in persona del liquidatore sig. Parte_1 Pt_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore sig. con ricorso in riassunzione notificato, tramite pec, a Controparte_6 quest'ultima in data 26.07.2023. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza, il Giudice concedeva i termini ex art. 281 duodecies quarto comma cpc e fissava nuova udienza.
Con ordinanza del 27.3.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc.
All'esito, il Giudice si riservava la decisione.
***
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per IF AT delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta. pagina 8 di 13 È incontroverso che IF AT è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 11 maggio 2016 con il gestore CP_3 [...]
(docc.1, 2 e 3 fasc. ricorrente). Parte_1
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a CP_3 Parte_1 quanto prescritto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello CP_2 nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra e le associazioni rappresentative dei gestori, CP_3 avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che IF AT ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017 (doc.
6 e 7 fasc. ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra e IF AT e comprendente 97 punti vendita al CP_3 dettaglio, fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale. È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile. Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria IF AT subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al Controparte_3 momento del rifornimento.
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non pagina 9 di 13 rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci
(irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge
57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo pagina 10 di 13 aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda del ricorrente di accertamento e dichiarazione della Cont validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile” (quote fisse), parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote Cont quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x
3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia nei confronti di IF AT dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per IF AT di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
pagina 11 di 13 A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere CP_2 immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il medesimo periodo sopra indicato va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni della perizia asseverata dal Dott.
Commercialista dott. incaricato dalla ricorrente. Il medesimo perito, Per_3 CP_5 sulla base della documentazione contabile (doc. 12) ha formalmente asseverato che “ il premio fìsso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio 2017, e non corrisposto da IF AT alle scadenze CP_2 del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 11.100,00, e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro 1.182,87 a titolo di differenziali per il periodo maggio - dicembre 2017 e di Euro 1.164,63 per differenziali per il periodo gennaio - febbraio 2018, per complessivi Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della IF AT.”.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 per totale importo di € 11.100,00, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
pagina 12 di 13 Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da IF nelle somministrazioni di carburante
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della IF AT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
2.547,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimo per fase decisoria in ragione del rito, omessa la fase istruttoria non tenuta), oltre a spese generali, accessori e €
118,50 per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- accerta e dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda e nel rapporto con il gestore ceduto Controparte_7 [...]
, delle condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale Parte_1 sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione concluso il 16 luglio 2014, Controparte_3 sino a conclusione di nuovo accordo collettivo;
2- condanna per l'effetto al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
della somma di € 11.100,00, oltre a Parte_1 interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile (quote fisse) non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 maturate alla data della domanda;
3- condanna IF AT al pagamento in favore di Parte_3 della somma di euro € 2.347,50 oltre IVA, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002
[...] dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenziai tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da IF;
4- condanna IF AT al pagamento di favore di Parte_3 delle spese di lite, che liquida in € 2.547,00 per compenso e € 118,50 per anticipazioni,
[...] oltre rimborso forfettario spese Generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27.6.2025 Il Giudice Elisabetta Arrigoni pagina 13 di 13
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9049 /2023
All'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, nella quale le parti precisavano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9049/2023 promossa da:
(P.I. Parte_1
) in persona del liquidatore Sig. con il patrocinio dell'avv. Paolo P.IVA_1 Parte_1
Grassi del Foro di Roma e dell'avv. Michele Guidugli, domiciliata presso lo studio dell'avv.
Filippo Rondani del foro di Brescia, sito in 25121 - Brescia, via Carlo Cattaneo 25
RICORRENTE contro
(C.F. /P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gerardo Villanacci, domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Torresani del foro di Brescia, sito in Orzinuovi (BS), via Roma n. 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 27 giugno 2018 la società Parte_1
, depositava presso il Tribunale di Roma, R.G. 43799/2018, Ricorso ex art. 702
[...] bis c.p.c. contro deducendo che: essa gestiva un impianto di Controparte_1 distribuzione di carburante di proprietà di sito in Livorno, via dell'Ardenza 80, ceduto da CP_2 quest'ultima a IF AT in data 12 gennaio 2017 in virtù del contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, del contratto di affitto e del pagina 2 di 13 contratto di fornitura di carburante già esistente con la (docc. 1, 2 e 3); che la fornitura di CP_2 carburante e la gestione dell'impianto erano regolati dal sesto comma dell'articolo 1 del D.Lgs.
n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 che prevede che, tra i gestori degli impianti di distribuzione di carburante per la viabilità ordinaria e i proprietari di detti impianti, i rapporti economici siano disciplinati “dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione” e i proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti;
sulla base di tale normativa, in data 16 luglio 2014 la stipulava con le tre Associazioni di Categoria dei Gestori maggiormente rappresentative CP_2
a livello Nazionale (FAIB, FEGICA e FIGISC), l'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della
Rete di Distribuzioni della (doc. 4); che tale accordo confermava il Controparte_3 precedente Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione Carburanti della sottoscritto in data 19 dicembre 2011 (doc. 5) dalla e le 3 Controparte_3 CP_2
Associazioni di categoria dei gestori (FAIB, e ); il predetto accordo aveva CP_4 Per_1 rilevanza specifica in merito al cosiddetto “sconto variabile”; al punto 4 dell'accordo era stabilito che “A tutti i gestori continuerà ad applicarsi l'ULTERIORE SCONTO VARIABILE, così come disciplinato e determinato nell'accordo del 19/12/2011”; l'Accordo del 2011, a pagina 3, determinava tale sconto variabile con liquidazione effettuata in 3 tranches da Euro 3.700,00 cadauna, con scadenze fissate entro il 20 febbraio di ogni anno, entro il 20 giugno di ogni anno e entro il 20 ottobre di ogni anno;
l'accordo del 16 luglio 2014 era da applicarsi a tutti i Gestori degli impianti di rifornimento carburanti a marchio , per effetto del comma 6 dell'art. 1 del CP_2
D.Lgs. n. 32/1998 così come modificato e integrato dall'articolo 19 della L. 57/2001 e dal D.L.
1/2012 convertito con L. n. 27/2012 fino all'intervento di nuovo Accordo tra proprietari degli impianti e le predette Associazioni di categoria;
a conferma di tale vigenza, pur avendo formalmente l'Accordo del 16 luglio 2014 una scadenza fissata al 31 dicembre 2015, il medesimo, prevedeva espressamente, all'articolo 1, che “alla scadenza manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”, essendo irrilevanti ai fini della vigenza del medesimo, sia la scadenza del termine, sia le disdette unilaterali effettuate da una delle parti;
l'accordo del 16 luglio 2014, non essendo intervenuto nuovo Accordo, disciplinava ancora le condizioni economiche di fornitura di carburante ESSO da parte dei proprietari degli impianti nei confronti dei gestori degli impianti medesimi, sulla base di contratti di comodato degli impianti e di somministrazione e vendita al dettaglio di carburante che continuano CP_2 ad essere vincolanti nei confronti dei gestori;
che in data 12 gennaio 2017, per atto a rogito pagina 3 di 13 Notaio Dott. di Roma, la cedeva a IF AT il ramo d'azienda Persona_2 CP_2 comprendente la proprietà di 97 punti vendita di carburante al dettaglio, tra cui quello gestito dal ricorrente (doc. 6 comunicazione ramo azienda); con tale contratto, la trasferiva CP_2 all'acquirente IF AT, la proprietà degli impianti di distribuzione di carburante e di tutti i contratti relativi ai punti vendita in questione, tra cui il contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi, il contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti, e ogni altro contratto ad essi ancillare, connesso o comunque collegato, con applicazione, in ordine alle condizioni economiche della fornitura di carburante dell'Accordo
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 Controparte_3 luglio 2014, in vigore tra la e i propri gestori, antecedentemente alla cessione alla CP_2
IF AT della proprietà degli impianti;
tale contratto di cessione di ramo d'azienda era sottoposto a condizioni sospensive che si verificavano favorevolmente, con perfezionamento del contratto, in data 27 aprile 2017 con atto a rogito Notaio Dott.
[...] di Roma (doc. 7); per effetto della cessione di ramo d'azienda e dei contratti di Per_2 comodato gratuito e di somministrazione di carburante, regolato dalle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della
[...] del 16 luglio 2014, la ricorrente iniziava, quindi, ad approvvigionarsi di carburante Controparte_3
Esso acquistandolo tramite la cessionaria di ramo d'azienda IF AT;
IF
AT rifiutava l'applicazione delle condizioni economiche che già regolavano il rapporto contrattuale già previste dall'Accordo Aziendale del 16 luglio 2014 e applicava, con decisioni unilaterali, condizioni dissimili e peggiorative rispetto all'Accordo e, in particolare, si rifiutava di corrispondere le quote fisse (sconto variabile) espressamente quantificate dall'Accordo del
2011 e confermate dall'Accordo del 2014 vigente;
contro tale rifiuto, le tre associazioni FAIB,
e promuovevano dapprima un ricorso al Giudice del Lavoro di Roma nei CP_4 Per_1 confronti di IF AT richiedendo un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinasse, in via d'urgenza, a IF AT di rispettare, nell'approvvigionamento dei gestori dei propri impianti, il predetto Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014; che successivamente, il ricorso veniva trasmesso, per Controparte_3 ragioni di incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, al Tribunale Ordinario di Roma, il quale con ordinanza del 29.10.2017 (doc. 8) rigettava il ricorso, in particolare per carenza di legittimazione delle ricorrenti Associazioni di categoria, affermando, in particolare che “sarebbe stata ammissibile (a differenza di quanto occorso) la partecipazione ad adiuvandum delle associazioni di riferimento in relazione a richieste attivate dai singoli gestori di servizi di pagina 4 di 13 ; che nel reclamo avverso detta ordinanza, il Collegio adito, nel confermare la Parte_2 carenza di legittimazione delle Associazioni ricorrenti, affermava che “E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L.
n. 57/2001; 1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. [….]Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi”(doc. 9); in data 6 giugno 2018, la ricorrente, per mezzo del proprio difensore, inviava a mezzo pec (doc. 10) a IF AT una formale lettera di contestazione e diffida ad adempiere, con cui chiedeva l'applicazione dell'accordo del 16 luglio 2014 nell'ambito del contratto di somministrazione di carburanti intercorso tra le parti ed il pagamento delle somme maturate a titolo di quota fissa non corrisposta e differenziali nell'approvvigionamento del carburante;
nessuna risposta positiva perveniva da IF AT nel termine accordato;
che al fine della quantificazione dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo
e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da IF AT nelle somministrazioni effettuate, la ricorrente incaricava il Ragioniere Commercialista Dott. CP_5 di asseverare il mancato pagamento del premio fisso di periodicità trimestrale previsto
[...] dall'Accordo del 2011 e confermato dall'Accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio 2017, e le perdite economiche di margine mensili del gestore CP_2 derivanti, parimenti, dalla mancanza di applicazione, da parte di IF AT, dell'Accordo del 16 luglio 2014 alle somministrazioni di carburante;
il Commercialista CP_2
Dott. provvedeva a tale incarico, sulla base della documentazione contabile di CP_5 supporto (doc. 12), e formalmente asseverava che il premio fisso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio CP_2
pagina 5 di 13 2017, e non corrisposto da IF AT alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre
2017 e 20 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 11.100,00,
e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro 1.182,87 a titolo di differenziali per il periodo maggio - dicembre
2017 e di Euro 1.164,63 per differenziali per il periodo gennaio - febbraio 2018, per complessivi
Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della
IF AT.
Tutto ciò premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
1. ordinare a IF
AT, di applicare nelle somministrazioni di carburante ESSO, le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzioni della
[...] del 16 luglio 2014, ancora vigente, non essendo intervenuto alcun nuovo accordo Controparte_3 con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate e sino a che non intervenga detto nuovo accordo;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, IF AT è debitrice, nei confronti del ricorrente: A. delle quote fisse previste dall'accordo e non corrisposte e rilevabili direttamente dall'Accordo dei 16 luglio 2014 non corrisposte da IF AT alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro
11.100,00, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da
IF AT nelle somministrazioni di carburante ad oggi effettuate per CP_2 complessivi Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della IF AT;
E, per effetto degli accertamenti di cui sopra, 3. condannare la IF AT a pagare alla ricorrente i predetti importi di Euro 11.100,00 e Euro
2.347,50 iva esclusa da aggiungere. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_1 territoriale, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia.
Con ordinanza del 12/03/2020 (Doc.13), il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda Contr di condannava : - ad applicare nelle somministrazioni di carburante nei Parte_1 confronti della , le condizioni economiche previste Pt_1 Parte_1
pagina 6 di 13 dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di Distribuzioni della Controparte_3 del 16/7/2014 sino a che non intervenga nuovo Accordo - a pagare in favore della prima la complessiva somma di € 13.963,95 interponeva appello avverso l'ordinanza. Controparte_1
Nelle more otteneva il pagamento dell'importo liquidato nell'ordinanza Parte_1 emessa dal tribunale.
Con sentenza N° 4326/2023 (doc.14), pubblicata il 15/06/2023, la Corte di Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza di primo grado dichiarava l'incompetenza del tribunale di Roma in favore del tribunale di Brescia, disponendo la relativa riassunzione.
Pertanto, la società depositava ricorso in riassunzione ex art. 281 Parte_1 decies cpc presso il Tribunale di Brescia, chiedendo di:
1. accertare e dichiarare che
[...]
, nelle somministrazioni di carburante ESSO intercorse con la ricorrente, era CP_1 obbligata ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità
Ordinaria della Rete di Distribuzioni della del 16 luglio 2014, ancora vigente, Controparte_3 non essendo intervenuto alcun nuovo accordo con le tre Associazioni di categoria rappresentative dei gestori, sopra indicate;
2. accertare che per effetto della mancata applicazione dell'Accordo in questione, è debitrice, nei confronti della Controparte_1 ricorrente: A. delle quote fisse previste e rilevabili direttamente dall'Accordo del 16 luglio 2014 non corrisposte da alle scadenze del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 Controparte_1 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, per complessivi Euro 11.100,00; B. dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da nelle somministrazioni di Controparte_1 carburante ESSO ad oggi effettuate per complessivi Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere;
3. Per effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare la , a pagare alla Controparte_1 ricorrente i predetti importi di Euro 11.100,00 e Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze all'effettivo saldo, nei limiti di quanto già versato e non ripetuto. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
si costituiva in questa sede con comparsa depositata in data 1° dicembre Controparte_1
2023, con la quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente in quanto infondate.
In particolare, deduceva che: l'art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione all'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 intercorso tra Esso e le associazioni FAIB, e CP_4 Per_1 stante l'efficacia meramente soggettiva del predetto accordo la cui valenza è vincolante unicamente per gli originali sottoscrittori;
il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi su questione identica a quella in esame, statuiva che la non subentrava Controparte_1
pagina 7 di 13 negli accordi aziendali della non rientrando quest'ultimi nell'ambito di operatività CP_3 dell'art. 2558 cod. civ;
con la dismissione della “rete ” veniva meno la finalità e la logica CP_2 sottesa all'Accordo Aziendale del 16.07.2014 e, in ogni caso, mutando le parti contrattuali (nel caso di specie la veniva altresì meno l'equilibrio negoziale ed economico che lo CP_3 caratterizzava posto che la era innegabilmente un soggetto diverso dalla Controparte_1
che l'operazione commerciale attraverso la quale la cedeva alla CP_3 CP_3 [...] alcuni degli impianti di cui era proprietaria si perfezionava con atto notarile Controparte_1 del 12.01.2017 e riguardava 128 distributori (all. 4); la e la IF erano società CP_2 completamente diverse tra loro e, di conseguenza IF non poteva essere obbligata a rispettare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nell'art. 2558 cod. civ., un regolamento negoziale redatto in linea con le necessità di una parte (la dalla CP_3 quale era ontologicamente e ineludibilmente diversa;
la clausola di ultrattività secondo cui l'efficacia era prorogata sino a sottoscrizione di nuovo accordo era illegittima e inefficace in quanto contraria al principio della naturale temporaneità delle obbligazioni;
La convenuta, infine, ritenuta la necessità di istruttoria non compatibile con il rito sommario di cognizione, chiedeva il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.
Tutto ciò premesso, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Brescia, contrariis reiectis, previa conversione del rito, rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui s'intendono richiamate, le domande formulate dalla soc.
[...]
, in persona del liquidatore sig. Parte_1 Pt_1
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1 tempore sig. con ricorso in riassunzione notificato, tramite pec, a Controparte_6 quest'ultima in data 26.07.2023. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Alla prima udienza, il Giudice concedeva i termini ex art. 281 duodecies quarto comma cpc e fissava nuova udienza.
Con ordinanza del 27.3.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies cpc.
All'esito, il Giudice si riservava la decisione.
***
La domanda del gestore di accertare l'efficacia vincolante per IF AT delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale 16 luglio 2014 sottoscritto da Esso è fondata e, pertanto, va accolta. pagina 8 di 13 È incontroverso che IF AT è subentrata, per acquisto di ramo d'azienda, nei contratti di cessione gratuita d'uso di impianto e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti che la cedente ha stipulato il 11 maggio 2016 con il gestore CP_3 [...]
(docc.1, 2 e 3 fasc. ricorrente). Parte_1
All'epoca della cessione, efficace dal 27 aprile 2017, le condizioni economiche del rapporto di fornitura tra e in ottemperanza a CP_3 Parte_1 quanto prescritto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 32/1998 come modificato dall'art. 19 della legge n. 57/2001 oltre che per esplicito richiamo contrattuale (art. 5.1: “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei criteri definiti dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello CP_2 nazionale, valido al momento del rifornimento”), erano regolate dall'Accordo aziendale sottoscritto il 16 luglio 2014 tra e le associazioni rappresentative dei gestori, CP_3 avente scadenza al 31 dicembre 2015 ma efficace in forza della clausola di ultrattività prevista dall'art. 1 (“resta inteso che alla scadenza l'Accordo manterrà la sua efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti”).
Come da comunicazione che IF AT ha inviato al gestore il 12 gennaio 2017 (doc.
6 e 7 fasc. ricorrente), il 27 aprile 2017, è divenuto efficace il contratto di vendita di ramo d'azienda concluso tra e IF AT e comprendente 97 punti vendita al CP_3 dettaglio, fra i quali quello gestito dal ricorrente, e la cessionaria ha comunicato di essere subentrata ex art. 2558 c.p.c. nella titolarità dei rapporti contrattuali relativi all'impianto ceduto, incluso quello di fornitura esclusiva regolato nelle condizioni economiche dall'Accordo aziendale. È certo e non controverso che la società cessionaria non ha applicato le condizioni economiche di cui all'accordo collettivo, e non ha quindi riconosciuto al gestore né lo sconto unico né lo sconto variabile. Tanto premesso, non è necessario stabilire se l'acquirente di ramo d'azienda subentri ex art. 2558 c.c., oltre che nei rapporti contrattuali attinenti i beni aziendali e l'organizzazione di impresa, anche negli accordi collettivi aziendali, in quanto è certo che nella fattispecie in esame la cessionaria IF AT subentra nella titolarità del contratto di fornitura di carburante al gestore e che è l'art.
5.1 di detto contratto a determinare le condizioni di prezzo praticate dal fornitore con richiamo esplicito ai criteri fissati dall'accordo collettivo aziendale concluso da con le associazioni di categoria e valido al Controparte_3 momento del rifornimento.
Non vi è dubbio che, alla data del 27 aprile 2017, in cui la cessione del ramo d'azienda è divenuta efficace, l'accordo collettivo 16 luglio 2014, scaduto il 31 dicembre 2015 e ancora non pagina 9 di 13 rinnovato, continuava a produrre effetto per espressa previsione di ultrattività sino a nuovo accordo.
Tale pattuizione è, in primo luogo, pienamente ammissibile (e coerente anzi con la finalità dell'art. 1 d. lgs. n. 32/1998 n. 32 e dell'art. 19 legge n. 57/2001 di assicurare nell'interesse pubblico uniforme regolamentazione collettiva delle condizioni del servizio di distribuzione dei carburanti, anche oltre la scadenza del singolo accordo collettivo) e, inoltre, senz'altro opponibile alla cessionaria, che consapevolmente è subentrata nel ramo d'azienda e nei contratti di fornitura inerenti l'esercizio dell'impresa vincolandosi (nel pieno e libero esercizio della sua autonomia negoziale, in nessun modo violata dall'efficacia vincolante della pattuizione nelle quale volontariamente subentra) alle condizioni sottoscritte dalla sua dante causa incluse quelle determinate per espresso richiamo agli accordi collettivi vigenti, che restano efficaci
(irrilevanti le differenze di dimensione e forza economica del cedente e del cessionario subentrato nel rapporto di fornitura) sino alla sottoscrizione di nuovo accordo collettivo tra cessionario e rappresentanze dei gestori (o al più tardi, ove questo non sia mai concluso, sino alla risoluzione o scadenza – prevista al 30 aprile 2020 - del contratto di fornitura e del collegato contratto di comodato).
Infine, benché sia nella fattispecie superfluo ai fini della decisione, è il caso di aggiungere che, qualora anche il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sulla efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbe probabilmente diversa: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 e l'art. 19 legge 5 marzo 2001 n. 57 sanciscono l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante, e in particolare dei criteri di formazione dei prezzi di vendita (e dei margini per i gestori), e - in attuazione della dichiarata finalità generale dell'intervento normativo, volto ad “assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti” – al contenuto di tali accordi deve attribuirsi efficacia vincolante rispetto al contenuto dei contratti individuali, da attuarsi anch'essa mediante la sanzione di nullità con sostituzione delle eventuali clausole difformi volute dalle parti, come stabilita dall'art. 1 comma 10 d.lgs. n. 32/1998; ebbene, la tesi del convenuto si risolve nella sostanza nella pretesa che la cessione di ramo d'azienda ponga nel nulla l'accordo collettivo e legittimi il cessionario, che a propria volta non abbia concluso accordo collettivo ex art. 19 legge
57/2001 e fino a quando non lo stipuli, a sottrarsi alla disciplina vincolata fissata dall'accordo pagina 10 di 13 aziendale vigente al momento della cessione e a rideterminare unilateralmente e separatamente le condizioni economiche di ogni singolo rapporto di fornitura con i gestori ceduti, il cui intero margine sulla vendita al dettaglio del carburante acquistato con vincolo d'esclusiva dal comodante e fornitore finirebbe così per essere rimesso alla volontà del cessionario medesimo o ad accordi individuali, con elusione o vanificazione comunque del principio normativo e della sua finalità.
Pertanto, deve accogliersi la domanda del ricorrente di accertamento e dichiarazione della Cont validità ed efficacia nei rapporti con dell'accordo collettivo 16 luglio 2014, e dell'obbligo dunque della convenuta di riconoscere al gestore lo sconto unico di gestione e l'ulteriore sconto variabile come previsti dall'accordo collettivo medesimo.
Ciò posto, e venendo all'esame della domanda di ripetizione, si osserva che, quanto al c.d.
“ulteriore sconto variabile” (quote fisse), parte ricorrente agisce per il pagamento delle quote Cont quadrimestrali fisse che ha unilateralmente deciso di non essere tenuta a versare, e che in applicazione dei criteri fissati dalla clausola 2 dell'accordo collettivo 19 dicembre 2011 richiamati e confermati dall'accordo collettivo 16 luglio 2014, si quantifica in € 3.700,00 per ciascuna rata quadrimestrale a partire dalla scadenza del 20 giugno 2017, prima successiva agli effetti della cessione di ramo d'azienda.
Al riguardo va osservato che lo sconto ulteriore variabile è da liquidarsi “alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note di credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno” – ai dichiarati fini di “semplificazione del processo di amministrazione e di controllo” sia da corrispondersi (con note di credito a favore del somministrato) in 3 rate quadrimestrali di importo fisso (3.700,00 x
3 = 11.100,00) al 20 febbraio, al 20 giugno e al 20 ottobre, salvo conguaglio finale positivo o negativo qualora lo sconto così percepito sia inferiore o superiore a quello spettante sulla base del carburante effettivamente percepito.
Ebbene, la ricorrente chiede in questa sede - oltre all'accertamento di validità ed efficacia nei confronti di IF AT dell'accordo collettivo aziendale sino a conclusione di nuovo accordo e all'accertamento conseguente dell'obbligo per IF AT di osservarne le condizioni economiche – la condanna al pagamento dello sconto variabile limitatamente ai ratei quadrimestrali maturati e non corrisposti dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 e specificamente ne chiede la liquidazione nell'esatta misura delle rate fisse di € 3.700,00 (per importo pari a quello spettante per 100 metri cubi annui, come da quantità e sconto unitario concordati), senza chiedere conguagli aggiuntivi.
pagina 11 di 13 A tale calcolo, elementare e coerente con la previsione dell'accordo collettivo, la resistente – che non nega la mancata emissione delle note di credito per l'importo fisso quadrimestralmente dovuto salvo l'eventuale conguaglio a fine anno - oppone contestazione del tutto generica in ordine a circostanze delle quali, quale società proprietaria dell'impianto e fornitrice esclusiva del carburante alla ricorrente, per necessità logica ha o può autonomamente avere CP_2 immediata e piena contezza (tipo di impianto gestito dal proprio comodatario/somministrato, se post-pay o servito;
quantità di carburante dallo stesso per ogni anno ritirata, superiore o inferiore al quantitativo – 100 mc – per il quale lo sconto variabile è concordato, e presupposti dunque dell'eventuale conguaglio finale a favore del fornitore, che è logicamente lo stesso fornitore a misurare e liquidare in addebito): è dunque suo onere contestare in modo specifico, senza limitarsi alla generica obiezione di mancata prova da parte del ricorrente circa il tipo di impianto a lui comodato e l'assenza dei presupposti eventuali di un conguaglio finale a proprio favore, in riduzione rispetto all'importo fisso che la stessa è per contratto tenuta ad accreditare e non ha accreditato. Quanto invece alla domanda di pagamento di importo pari al margine differenziale spettante al gestore per il medesimo periodo sopra indicato va pure pronunciato l'accoglimento, richiamandosi le considerazioni e conclusioni della perizia asseverata dal Dott.
Commercialista dott. incaricato dalla ricorrente. Il medesimo perito, Per_3 CP_5 sulla base della documentazione contabile (doc. 12) ha formalmente asseverato che “ il premio fìsso a periodicità trimestrale previsto dall'accordo del 16 luglio 2014, in passato corrisposto dalla sino al 18 febbraio 2017, e non corrisposto da IF AT alle scadenze CP_2 del 20 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e 20 febbraio 2018, per Euro 3.700,00 cadauno, ammonta a complessivi Euro 11.100,00, e che la perdita economica di margine mensile del gestore, derivante dalla mancata applicazione dell'Accordo del 16 luglio 2014, determina una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro 1.182,87 a titolo di differenziali per il periodo maggio - dicembre 2017 e di Euro 1.164,63 per differenziali per il periodo gennaio - febbraio 2018, per complessivi Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi a partire da marzo 2018, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della IF AT.”.
Parte resistente va perciò condannata al pagamento, come da domanda, dei ratei fissi scaduti dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 per totale importo di € 11.100,00, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 al saldo, salvo il diritto a percepire le ulteriori quote fisse successive sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo.
pagina 12 di 13 Parte resistente va altresì condannata al pagamento dei differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da IF nelle somministrazioni di carburante
Esso effettuate per una differenza complessiva di margine spettante al gestore di Euro 2.347,50 iva esclusa da aggiungere, salvo il diritto a percepire gli ulteriori differenziali per i mesi successivi, sino alla ripresa di applicazione dell'Accordo da parte della IF AT.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/2022, in €
2.547,00 per compenso (valori medi per fasi studio e introduttiva, minimo per fase decisoria in ragione del rito, omessa la fase istruttoria non tenuta), oltre a spese generali, accessori e €
118,50 per anticipazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- accerta e dichiara la validità ed efficacia, nei confronti della cessionaria di ramo d'azienda e nel rapporto con il gestore ceduto Controparte_7 [...]
, delle condizioni economiche previste dall'Accordo aziendale Parte_1 sulla viabilità ordinaria della rete di distruzione concluso il 16 luglio 2014, Controparte_3 sino a conclusione di nuovo accordo collettivo;
2- condanna per l'effetto al pagamento in favore di Controparte_7 [...]
della somma di € 11.100,00, oltre a Parte_1 interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, a titolo di sconto ulteriore variabile (quote fisse) non corrisposto per le scadenze quadrimestrali dal 20 giugno 2017 al 20 febbraio 2018 maturate alla data della domanda;
3- condanna IF AT al pagamento in favore di Parte_3 della somma di euro € 2.347,50 oltre IVA, oltre a interessi di mora ex d.lgs. 231/2002
[...] dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenziai tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da IF;
4- condanna IF AT al pagamento di favore di Parte_3 delle spese di lite, che liquida in € 2.547,00 per compenso e € 118,50 per anticipazioni,
[...] oltre rimborso forfettario spese Generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 27.6.2025 Il Giudice Elisabetta Arrigoni pagina 13 di 13