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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3874/2023 in data 7.7.2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZOMO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MOCENIGO 9,
ROSÀ (VI), attrice opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANATO CP_1 P.IVA_2
MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA GIAN MATTEO
GIBERTI N. 7, VERONA, convenuta opposta
*** avente per oggetto: Vendita,
***
CONCLUSIONI
- per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione, anche in via istruttoria e incidentale e premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie, di legge e/o opportune, impregiudicata ogni argomentazione, difesa ed eccezione, sia di merito sia istruttoria, con salvezza di ogni altro diritto così giudicare per i motivi in atti:
Nel merito in principalità: In accoglimento della proposta opposizione, previo ogni necessario accertamento, anche in punto alla mancanza di legittimazione attiva in capo alla società Yas 14 S.r.l. in liquidazione e passiva in capo all'opponente - difetto di titolarità passiva - revocare e/o dichiarare nullo, inammissibile, illegittimo in ogni sua parte il decreto ingiuntivo interposto in opposizione n. 1317/2023, del 23 maggio 2023 -
R.G. n. 2845/2023 - (doc. n. 1) emesso dal tribunale di Treviso (TV), nella persona del
Giudice dott. Marco Saran, nonché rigettare la domanda e/o eventuali diverse conclusioni di merito che la convenuta/opposta andrà eventualmente a rassegnare in sede di costituzione, siccome inaccoglibili e infondate in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto dichiararsi che la società nulla deve alla Parte_1 società per le causali dedotte in fattura azionata in decreto ingiuntivo. CP_1
- In accoglimento della coltivata riconvenzionale, previo tutti i necessari accertamenti del caso e per le cause in narrativa esplicitate, condannare la società a CP_1 pagare alla società la somma i) d'euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre Parte_1
I.V.A. e interessi da liquidarsi ex art. 5 D.Lgs 231/2002 e ii) euro 25.949,89
(venticinquemilanovecentoquarantanove/89) oltre interessi al saggio legale composto, ex art. 1284, comma 1 e 4 c.c. - dal singolo pagamento, alla domanda e da questa al saldo effettivo -.
- In accoglimento della coltivata richiesta avanzata ex art. 96, comma 1, sussistendone i presupposti tutti, adottate le necessarie determinazioni, condannare la società CP_1 al risarcimento dei danni, per i motivi tutti di cui in narrativa, patiti dalla società
[...]
anche e non solo in punto danno non patrimoniale e così per il turbamento Parte_1 psicologico patito e patendo, che s'indicano in euro 10.000,00 (diecimila/00) o, a ogni modo, nella somma anche minore ritenuta di giustizia da liquidarsi così in via equitativa.
- In accoglimento della coltivata richiesta avanzata ex art. 96, comma 3, sussistendone i presupposti tutti, adottate le necessarie determinazioni, condannare la società CP_1 al pagamento, a favore della società della somma ritenuta di giustizia
[...] Parte_1 da liquidarsi in via equitativa.
A ogni modo: ON vittoria di spese e compensi, ex art. 91 c.p.c., rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
- per CP_1
“Nel merito
Rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1317/2023 del 23 maggio 2023, r.g. 2845/2025, dal Tribunale di Treviso, per la somma di € 183.000,00, in linea capitale, oltre agli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, alle spese e competenze;
in ogni caso accertarsi e dichiararsi, anche previa revoca del decreto ingiuntivo già emesso, il diritto di credito di per € 180.000,00, oltre interessi di mora, o CP_1 nella diversa misura che dovesse emergere in corso di causa, e, conseguentemente, condannarsi controparte al pagamento del relativo importo.
In ogni caso
ON vittoria di spese e compensi di causa.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 1317/2023 con cui era CP_1 stato ingiunto a di pagare la somma di € 183.000,00, oltre ad interessi e Parte_1 spese, quale corrispettivo per i servizi di sponsorizzazione prestati in occasione di gare automobilistiche svoltesi in circuiti internazionali nell'anno 2020.
Pag. 2 di 6 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'inesistenza del Pt_1 rapporto contrattuale, avendo sponsorizzato nel 2020 un'unica gara, per la quale il corrispettivo era già stato pacificamente pagato. L'attrice ha altresì proposto una domanda riconvenzionale fondata sul contratto di noleggio concluso con
[...]
(a cui sarebbe subentrata avente ad oggetto l'autovettura NTroparte_2 CP_1
Lamborghini Huracan GT3 con numero di telaio ALSCGT20160052, chiedendo la condanna di al pagamento di € 39.000,00 a titolo di canoni e di € 25.949,89 a CP_1 titolo di rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo.
L'attrice ha infine chiesto la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 CPC. NT 14 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale (eccependo anzi in via preliminare l'inammissibilità di quest'ultima, in quanto non connessa con la domanda proposta in via principale).
La causa viene in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di prove testimoniali.
***
L'opposizione al decreto aggiuntivo merita accoglimento, non ritenendosi provata la conclusione del contratto di sponsorizzazione.
L'unico accordo pacificamente concluso dalle parti è quello relativo alla gara disputatasi all'Hungaroring di DA l'8.8.2020, per la quale era stata anche predisposta un'apposita livrea c.d. “on-off” (ossia solo per quella competizione).
Pacificamente non vi è alcun contratto scritto per tutte le ulteriori competizioni del
2020, a differenza di quanto avvenuto in tutti gli anni precedenti, in cui le parti avevano sempre provveduto a consacrare in forma scritta i loro accordi.
Le allegazioni svolte dalla convenuta al fine di giustificare l'assenza del contratto scritto e le differenze nel modus operandi delle parti appaiono in realtà generiche e, soprattutto, contraddittorie: da un lato si afferma che le parti non avrebbero concluso un contratto scritto poiché, a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative restrizioni, sarebbero state impossibili la pianificazione degli eventi sportivi e la correlata attività di sponsorizzazione e che quindi le parti avrebbero concluso gli accordi di volta in volta, procedendo per singola gara (cfr. pag. 2 comparsa); dall'altro, invece, si afferma che già il 3.8.2020, prima quindi della prima gara (quella di DA), le parti avrebbero già raggiunto l'accordo per l'intera stagione (cfr. la dizione riportata sulla fattura azionata in via monitoria: “sponsorizzazione Stagione sportiva 2020 come da accordi pattuiti in data 03 agosto 2020”). NT Ulteriore contraddittorietà si rinviene nella condotta tenuta da Se davvero fossero intercorse diverse pattuizioni, in relazione ad ogni singola gara man mano disputata, NT non si comprende per quale ragione non avesse anche di volta in volta emesso la relativa fattura (così come invece fatto per la gara di DA), ma avesse invece emesso un'unica fattura omnicomprensiva solo diversi mesi dopo la fine del campionato
(l'ultima gara fu quella di EL del 28.10.2020, mentre la fattura venne emessa NT solo il 9.1.2021). Inoltre, afferma che ad ottobre 2020 erano intercorse delle ON trattative tra le parti, che però erano naufragate ( 14 si è vista destinataria di un'offerta irricevibile, che in alcun modo poteva compensare il lavoro già svolto e tanto NT meno il valore dell'azienda”), e che ciò nonostante “non si è sottratta agli impegni assunti” ed ha seguito la successiva gara del 28.10.2020 a EL (punti 33 – 35
Pag. 3 di 6 conclusionale), il che è però contraddittorio rispetto alla tesi dell'accordo concluso gara per gara. Se invece già ad agosto 2020 fosse stato raggiunto l'accordo relativamente all'intera stagione, allora non si comprende la ragione per cui le parti non avessero semplicemente redatto già in quel momento un contratto scritto, come fatto negli anni precedenti (magari parametrando il compenso al numero di gare effettivamente disputate). NT La partecipazione alle gare da parte di con la livrea di , pur laddove Pt_1 dimostrata dalle foto e dai video prodotti in giudizio, è in realtà irrilevante, dato che la stessa non è di per sé indicativa del raggiungimento di un accordo di sponsorizzazione per l'intera stagione (tanto più essendo pacifico l'accordo per la livrea c.d. on-off per la prima gara di DA).
Nemmeno gli scambi di messaggi WhatsApp consentono di ritenere provata la conclusione del contratto, considerato che:
- in via assorbente, i soggetti coinvolti non avevano il potere di impegnare le parti in causa e, in particolare, la , posto che nessuno degli ne era Pt_1 Pt_2 all'epoca legale rappresentante;
di tale circostanza era peraltro ben conoscenza NT
considerato che tutti i precedenti contratti scritti erano stati conclusi da un diverso soggetto, ; Persona_1
- in nessuna delle conversazioni emerge in modo chiaro e diretto l'esistenza di un contratto di sponsorizzazione;
- la quasi totalità dei messaggi riguarda in realtà la gara di DA (per la quale, lo si ricorda, è pacifica l'esistenza di un contratto ad hoc ed il corrispettivo è già stato pagato);
- gli unici messaggi valorizzati dalla convenuta e astrattamente aventi una qualche rilevanza nella vicenda oggetto di causa sarebbero quelli del 22.8.2020 (doc. 13 conv.) e del 26.9.2020 (doc. 15 conv.) in cui si limitava a Persona_2 complimentarsi per i risultati della seconda e della terza gara;
l'esistenza del contratto dovrebbe quindi desumersi per presunzioni, il che però concretizzerebbe una violazione del combinato disposto degli artt. 2729 co. 2 e
2721 CC;
in ogni caso, gli scarni messaggi in esame comunque non potrebbero costituire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (tanto più che nemmeno riguardano tutte le gare disputate).
Infine, l'esistenza del contratto non può ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni, stante il divieto di cui all'art. 2721 CC. Non può infatti essere condivisa l'osservazione della convenuta per cui la disposizione in esame non verrebbe in rilievo dal momento che “nessuno dei capitoli di prova ammessi dal Giudice Istruttore si è riferito alla conclusione di contratti di un certo importo”: indipendentemente dal contenuto dei singoli capitoli, è evidente che la prova testimoniale avrebbe avuto lo scopo di dimostrare proprio l'esistenza del contratto NT oggetto di causa, in relazione al quale sarebbe stato pattuito (s'intende, nelle tesi di un corrispettivo di importo sicuramente ingente (€ 30.000,00 laddove si considerasse la singola gara ed € 183.000,00 considerando l'intera stagione) e non essendo stata valorizzata alcuna circostanza che giustificasse la deroga di cui all'art. 2721 co. 2 CC, ossia che rendesse plausibile la conclusione del contratto in forma orale, tanto più se si
Pag. 4 di 6 considera che per le annate precedenti il contratto era sempre stato fatto in forma scritta e non apparendo idonee a giustificare un diverso modus operandi le allegazioni della convenuta circa le peculiarità della situazione storica stante la pandemia da Covid-19 (si NT richiamano a tal proposito le contraddizioni nelle allegazioni di di cui si è già detto sopra). Si sottolinea che la relativa eccezione ex art. 2721 CC era stata tempestivamente sollevata dall'attrice, la quale aveva anche ritualmente eccepito la nullità della prova immediatamente dopo l'assunzione della stessa, mentre il sottoscritto giudice aveva provveduto a sentire i testimoni espressamente con riserva di valutarne (evidentemente, in questa sede decisoria) ammissibilità e rilevanza.
In ogni caso, anche laddove la prova fosse stata ammissibile, comunque le dichiarazioni dei testimoni non consentirebbero di ritenere provato il contratto.
Il teste appare assai poco attendibile, sia in relazione agli interessi Tes_1 indirettamente portati nella vicenda (essendo egli legale rappresentante di che CP_2 NT aveva affittato a il ramo d'azienda in cui si inserisce il rapporto oggetto di causa), sia in relazione ai rapporti a dir poco conflittuali tra le parti (si vedano le reciproche denunce penali tra e , sia infine in considerazione del fatto che , Tes_1 Pt_2 Tes_1 in una conversazione con aveva affermato che sarebbe stato necessario “creare Pt_2 un vestito” (ossia, deve intendersi, dare una parvenza di esistenza o quanto meno di legittimità) al fine di giustificare di fronte alla Guardia di Finanza talune operazioni economiche (cfr. doc. 18 att., foglio 478). Per di più, secondo l'accordo sarebbe Tes_1 stato concluso oralmente da lui e da (non è stato nemmeno specificato Persona_2 in quale momento), ossia da soggetti privi del potere di impegnare le società parti del presente giudizio (come già osservato).
Il teste ha reso dichiarazioni sostanzialmente irrilevanti, dicendo di non sapere Tes_2 NT nulla circa gli accordi tra e nemmeno le dichiarazioni circa la presenza Pt_1 sull'automobile degli adesivi col marchio di possono essere valorizzate, poiché Pt_1 diversamente l'accertamento circa l'esistenza del contratto avverrebbe per presunzioni, in violazione del divieto di cui all'art. 2729 CC.
Il teste ha parimenti affermato di non essere a conoscenza degli accordi tra Tes_3 NT e e le ulteriori dichiarazioni rese sembrerebbero anzi confermare l'assenza di Pt_1 un contratto di sponsorizzazione per tutta la stagione, essendo state notate dal teste numerose differenze nella gestione del rapporto tra il 2020 e gli anni precedenti (“negli anni precedenti (2018-2019), invece, c'era una collaborazione molto più intensa con ON
in alcune occasioni andavo anche in pista, facevo delle foto (non quelle di gara) e ON pubblicavo dei post;
soprattutto, al termine di ogni gara mi inviava il comunicato stampa con le notizie della gara e le relative fotografie e io poi provvedevo a fare i post sui social sulla base di questo materiale”).
Per tutto quanto sinora esposto, deve quindi essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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La domanda riconvenzionale spiegata dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile, sulla scorta dell'orientamento espresso da Cass. 5484/2024, per cui “l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene
Pag. 5 di 6 alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo”, laddove nel presente caso la riconvenzionale ha ad oggetto un rapporto (contratto di noleggio di un'autovettura) affatto diverso da quello oggetto della domanda principale, né vi è alcun collegamento oggettivo tra le due domande che giustifichi il simultaneus processus.
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Stante la reciproca soccombenza delle parti, si giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo, mentre la quota rimanente deve essere posta a carico della convenuta, maggiormente soccombente (in considerazione del valore delle rispettive domande e della maggior complessità della domanda principale). La liquidazione segue in dispositivo secondo valori medi.
Alla luce della soccombenza reciproca, va all'evidenza rigettata la domanda formulata dall'attrice ex art. 96 CPC.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1317/2023;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'attrice;
3. condanna la convenuta a rifondere all'attrice i due terzi CP_1 Parte_1 delle spese di lite del presente procedimento, liquidate (già considerata la predetta quota) in € 271,00 per esborsi ed € 9.402,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 27 marzo 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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