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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6499/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6499/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
23/09/2025 ai sensi dell'art. 281quinquies, co. II, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA SISTINA N. 121 ROMA Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. TIRABASSI FRANCESCO, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA D. ALIGHIERI N. 26 Controparte_1 P.IVA_2
40125 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. PESCATORE GIACOMO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la debenza delle somme così come richieste da e condannare Parte_1 quindi in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice, delle Controparte_1 somme dovute a titolo di compenso del contratto per cui è causa, come da fatture emesse, e per il complessivo importo di € 269.356,49, oltre IVA se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi di mora come per legge;
- in subordine ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare la debenza delle somme così come richieste da e condannare quindi in persona del suo l.r.p.t., al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice, delle somme dovute a titolo di compenso del contratto per cui è causa, come da fatture emesse per € 89.132,00 nonché per le note di debito (emesse in revoca di note di credito) per € 189.224,49 e così complessivamente, per € 269.356,49 oltre IVA se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi di mora come per legge;
- in ulteriore subordine e per i motivi indicati in narrativa, condannare al Controparte_1 pagamento a favore di a titolo di risarcimento del danno subito ovvero per Parte_1 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., della somma di a € 269.356,49;
In ogni caso:
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al Controparte_1 mancato pagamento, per tutti i titoli cambiari per cui era stata richiesta e ottenuta l'emissione delle note di credito;
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al Controparte_1 mancato pagamento, per tutti i titoli cambiari per cui da oggi in poi sarà richiesta e ottenuta
l'emissione delle note di credito, subordinando la sua emissione a detta prova;
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che sino a oggi, sono Controparte_1 tornati insoluti e/o protestati e per cui era stata già richiesta ovvero sarà poi richiesta, l'emissione di una nota di credito e per l'effetto, condannare a riconsegnare e restituire i Controparte_2 titoli de quo in originale, onde consentire a la facoltà di rinegoziarli o farli sostituire Parte_1 dai debitori;
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che torneranno Controparte_1 insoluti ovvero protestati in futuro, per cui sarà richiesta l'emissione delle note di credito, subordinando l'emissione di quest'ultima alla loro produzione;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
***
Al fine di evitare preclusioni o decadenze, la scrivente difesa insiste nelle seguenti
Istanze istruttorie
- si insiste affinché l'Ill.mo G.I. voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito dei contratti di cessione dei crediti il cui recupero era stato affidato a (doc.ti 33 e 34), Parte_1
- 2 - onde consentire alla Società attrice di conoscere le condizioni delle cessioni di credito intervenute fra , Banca IFIS, e anche al fine di verificare se Controparte_1 CP_3 Controparte_4 nelle stesse, è stato disciplinato il rapporto fra Cedente/Committente, Cessionaria e appaltatrice.
- si insiste affinché che l'Ill.mo G.I. voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito dell'accordo sottoscritto fra e in data 22/12/2020, a chiusura Parte_1 Controparte_5 della controversia sorta in ordine ai crediti da quest'ultima acquistati da . Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito in via principale respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale di una
o più domande avversarie determinare la minore somma eventualmente dovuta alla luce delle cessioni dei crediti affidati ad e delle disposizioni contrattuali;
rigettare le Parte_1 richieste di esibizione e deposito ex art. 210 c.p.c. in quanto giuridicamente infondate e comunque non rilevanti ai fini della presente causa per tutti i motivi esposti in narrativa nonché, per ciò che concerne gli originali dei titoli di credito, inapplicabili ad stante la Controparte_1 cessione dei crediti rappresentati dai suddetti titoli;
rigettare la richiesta di c.t.u. contabile in quanto esplorativa e comunque non necessaria ai fini nel merito in subordine: in ogni caso: condannare per tutti i motivi esposti, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
a favore di nella misura che risulterà dovuta alla definizione della causa, Controparte_1 ovvero anche con liquidazione in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società in qualità di appaltatrice, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
quale committente, al fine di ottenere dal Tribunale adito, previo accertamento del diritto
[...] contrattualmente previsto in capo ad di ottenere da la Parte_1 Controparte_1 prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al mancato pagamento, per tutti i
- 3 - titoli cambiari per cui era stata richiesta e ottenuta l'emissione delle note di credito riportate nel prospetto allegato all'atto di citazione (doc. 23 attrice), emesse a favore di nei Controparte_1 giorni 27-29 novembre 2019 e 22-29 settembre 2020 e relative ai titoli indicati nell'elenco allegato all'atto di integrazione della citazione (doc. 27 attrice), la condanna della convenuta alla restituzione dei titoli di credito tempo per tempo consegnati a e da essa accettati, Controparte_2 protestati o tornati indietro non pagati, per cui erano state emesse dall'attrice le suddette note di credito, nonché la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che torneranno insoluti ovvero protestati in futuro, per cui sarà richiesta l'emissione delle note di credito, subordinando l'emissione di quest'ultima alla loro produzione. Ancora, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 269.356,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, in quanto dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti, svolta dalla parte attrice per conto della convenuta in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 03/12/2013, (doc.ti da 1 a 4 attrice) e nel tempo concordemente modificato prima con un addendum del 24/01/2014 (doc. 3 attrice), poi, con una ulteriore integrazione in data 01/04/2015
(doc. 4 attrice).
1.1.
In primo luogo, l'attrice ha dedotto l'errata interpretazione ed esecuzione da parte della convenuta dell'art. 14.1 del contratto, in forza del quale graverebbe sulla banca un vero e proprio obbligo di restituzione degli originali di tutti gli effetti cambiari insoluti o protestati, così da permettere alla stessa di rinegoziarli con i debitori, garantendole la facoltà di far sostituire i titoli di Parte_1 credito rilasciati dai clienti debitori, in modo da prevenire lo storno dei pagamenti delle proprie provvigioni, ponendo di conseguenza un onere probatorio a carico della banca circa l'avvenuto protesto o mancato pagamento dei titoli cambiari per cui sarebbe avvenuta la richiesta di emissione delle note di credito.
A detta di parte attrice, tale facoltà era stata infatti prevista dalle parti per consentire all'appaltatrice di prodigarsi al fine di conservare il proprio diritto al pagamento della prestazione, così per altro preservando la possibilità per la banca appaltante di recuperare il proprio credito presso il debitore/cliente.
Ha affermato, parte attrice, che nessun debitore emetterebbe nuovi titoli o effettuerebbe nuovi pagamenti in assenza degli originali delle cambiali già rilasciate e che sarebbe dunque a causa di tale errata interpretazione del contratto da parte della convenuta, che non è stata posta Parte_1 nelle condizioni di poter rinegoziare il pagamento, da parte dei debitori/clienti, dei titoli cambiari
- 4 - rimasti insoluti o protestati, perdendo così il proprio diritto alle relative provvigioni dei propri agenti, nonostante l'utile attività svolta in favore della convenuta.
1.2.
In secondo luogo, l'attrice ha contestato la violazione da parte della convenuta delle obbligazioni fiduciarie a suo carico contenute all'art. 15 del Contratto, nonché l'impossibilità di accedere al sistema informativo della banca come prescritto dall'art. 16 del Contratto, omettendo di rendere il conto delle somme incassate ad per tutti gli incassi perfezionatisi nel corso dell'anno CP_6
2021, nonché per il primo quadrimestre dell'anno 2022, in aperta violazione delle disposizioni contrattuali, in ordine alla regolare tenuta della contabilità nei rapporti dare/avere tra le parti, oltre a disattendere l'obbligo di trasparenza che avrebbe dovuto caratterizzare l'intero rapporto.
L'attrice ha dedotto di aver pertanto deciso di revocare le note di credito emesse, per cui non era pervenuta né la restituzione dei titoli di credito (cambiali) da rinegoziare, né tantomeno la prova che i medesimi titoli, fossero andati protestati o fossero tornati indietro non pagati ed aver di conseguenza provveduto ad emettere fatture per il recupero delle provvigioni maturate negli anni
2019, 2020 e 2021 (doc. 25 attrice), calcolate in ragione dei titoli di credito regolarmente consegnati a , di cui quest'ultima non aveva fornito prova del mancato incasso poiché tornati Controparte_1 indietro insoluti o protestati ed, in ogni caso, non aveva messo in condizione di far Parte_1 salve le sue provvigioni, facendo sostituire detti titoli di credito.
2.
La convenuta si è costituita chiedendo: in via preliminare, l'accertamento della Controparte_2 nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. IV, c.p.c., in relazione all'indeterminatezza delle posizioni (titoli di credito) azionate dall'attrice; nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale di una o più domande avversarie, la determinazione della minore somma eventualmente dovuta a alla luce delle disposizioni Parte_1 contrattuali;
in ogni caso, la condanna di controparte al risarcimento ex art. 96, co. III, c.p.c. a favore di . Controparte_1
2.1.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla controparte a titolo di corrispettivo, in quanto privo di giustificazione contrattuale, non avendo l'attrice dimostrato in alcun modo il verificarsi delle condizioni previste dal contratto perché sia dovuta una provvigione a Parte_1
- 5 - 2.2.
Ancora, ha contestato la fondatezza delle domande attoree volte ad ottenere dalla convenuta la prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al mancato pagamento, per tutti i titoli cambiari per cui era stata e sarà richiesta e ottenuta l'emissione di note di credito, nonché la restituzione degli originali dei titoli di credito protestati o tornati indietro non pagati, per cui erano state e saranno emesse dall'attrice note di credito. Ciò in forza di una diversa interpretazione dell'art. 14.1 del contratto secondo la quale tale articolo stabilirebbe la possibilità per l'appaltatrice, all'interno del periodo di affidamento della pratica e su autorizzazione della banca, di tentare la sostituzione dei titoli senza però porre in capo alla committente veri e propri doveri di produzione o di consegna di documentazione.
2.3.
Inoltre, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, in quanto infondata sia per quanto riguarda l'an sia per quanto riguarda il quantum, giacché in alcun modo argomentata o provata dall'attrice, così pure come la domanda di ingiustificato arricchimento.
2.4.
Infine, ha contestato le deduzioni attoree circa l'asserita violazione da parte della banca degli artt.
15 e 16 del contratto di appalto, evidenziando, quanto all'art. 15, come le numerose contestazioni da parte dell'attrice circa la mancata consegna di titoli di credito in originale non rispecchino le disposizioni dell'art. 15.1 del Contratto, sulla base del quale “(...) le Parti si impegnano a tenere sotto costante controllo l'andamento dei servizi, adoperandosi in buona fede, a far sì che detti servizi vengano erogati nelle condizioni migliori ed operando con la massima flessibilità per salvaguardare l'utilità reciproca (...)” e, quanto all'art. 16, che alcun inadempimento può essere imputato alla banca, posto che le stesse generiche contestazioni di hanno impedito alla Parte_1 banca di fornire specifiche informazioni su determinate posizioni affidate (mai precisamente indicate da . Parte_1
Peraltro, anche in ipotesi di accertamento di tali violazioni, la convenuta ha rilevato l'assoluta mancanza di prova circa il danno eventualmente cagionato ad Parte_1
3.
Con ordinanza del 27 settembre 2022, il Giudice ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Banca nel proprio atto introduttivo, assegnando a termine sino Parte_1 al 4 novembre 2022 per integrare la domanda ai sensi dell'art. 164, co. V, c.p.c., fissando contestualmente nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 20 dicembre 2022.
- 6 - ha provveduto, in data 4 novembre 2022, a notificare ad a mezzo p.e.c. Parte_1 Controparte_1 il proprio atto di citazione debitamente integrato. Conseguentemente, in data 30 novembre 2022, la convenuta ha depositato comparsa di costituzione e risposta integrata alla luce delle modifiche apportate da controparte.
A seguito dell'udienza tenutasi in data 20 dicembre 2022, il Giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie scritte ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 6 aprile 2023 per la discussione sulle memorie depositate.
Con successiva ordinanza in data 5 maggio 2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, che, dopo vari rinvii, si è svolta su istanza delle parti con le modalità di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. in data 11 febbraio
2025.
All'esito dell'udienza il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali e fissato per la discussione orale ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. l'udienza del 20 maggio 2025, poi rinviata al 23 settembre 2025.
***
4.
La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
4.1.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non disporre la C.T.U. contabile, richiesta da parte attrice, per la determinazione dell'esatta quantificazione del corrispettivo dell'appaltatrice per cui è causa.
Parte attrice, difatti, benché onerata in tal senso, come meglio si dirà di seguito, non ha allegato circostanze precise e puntuali in ordine ai diritti di credito vantati. Ne consegue che, in considerazione della genericità delle allegazioni e contestazioni di parte attrice, diventa inammissibile lo svolgimento di un'attività istruttoria nelle forme di una consulenza tecnica di natura contabile, la quale risulterebbe finalizzata a esonerare la parte dall'onere della prova ed avrebbe una finalità meramente esplorativa alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati.
4.2.
Ancora, non vi è spazio per la richiesta di ordine di esibizione ribadita da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (avente ad oggetto i contratti di cessione dei crediti il cui recupero era stato affidato ad dalla convenuta e l'accordo raggiunto tra Parte_1 Controparte_1
- 7 - e il 22 ottobre 2020) in quanto irrilevante ai fini del decidere per le Parte_1 Controparte_5 seguenti ragioni: in corso di causa la convenuta ha fornito prova della corrispondenza tra le posizioni creditorie affidate originariamente all'attrice per il relativo recupero e quelle oggetto di cessioni a terzi;
in contratto non è previsto in favore dell'attrice appaltatrice alcun compenso per ogni eventuale vantaggio derivante dalla cessione di crediti;
l'esistenza dell'accordo raggiunto tra e il 22 ottobre 2020, oltre a riguardare posizioni creditorie diverse Parte_1 Controparte_5 rispetto a quelle di cui si tratta, non è contestata tra le parti.
5.
Quanto all'esito dell'istruttoria, si osserva quanto segue.
5.1.
In primo luogo, si evidenzia che dalle allegazioni delle parti risulta pacifico che dall'inizio del rapporto (2013) fino al 2019, il rapporto contrattuale si è svolto nel seguente modo:
- la banca convenuta dal 2013 affidava all'attrice l'attività di recupero crediti stragiudiziale relativa a finanziamenti rateali erogati da società del gruppo di , affidata massivamente in pacchetti CP_1
(c.d. lotti);
- gli incarichi venivano affidati periodicamente dalla banca convenuta in base alle sue necessità ed esigenze e soggetti ad un termine di durata, fissato con l' addendum del 1 aprile 2015 a 120 giorni;
- il recupero dei crediti si articolava in fasi diverse: attività di sollecito mediante iniziale contatto telefonico con i debitori;
ulteriore fase di recupero (c.d. post DBT – Decadenza dal Beneficio del
Termine) nella quale poteva raccogliere dai debitori proposte di rimborso degli insoluti Parte_1 mediante piani di rientro anche molto dilazionati temporalmente e garantiti da effetti cambiari, alle condizioni indicate nell'addendum del 1 aprile 2015 ; le proposte di rimborso dei debitori venivano quindi trasmesse alla Banca che, previa propria esclusiva valutazione, provvedeva ad accettarle o respingerle;
comunicata l'eventuale accettazione da parte della Banca, doveva Parte_1 provvedere a perfezionare l'accordo così come autorizzato e a raccogliere gli effetti cambiari;
tali effetti venivano poi, tutti e per ciascuna posizione, trasmessi alla Banca che ne curava le successive attività di incasso;
- a seguito del regolare pagamento dei primi effetti, la Banca autorizzava l'anticipazione a delle provvigioni relative agli effetti del successivo quadrimestre che venivano esposte Parte_1 nei proforma del mese di maturazione;
- 8 - - nel caso di insolvenza da parte del debitore provvedeva alla rinegoziazione degli Parte_1 effetti cambiari rimasti insoluti e/o protestati senza mai richiedere a la restituzione Controparte_1 degli originali;
- l' insolvenza del debitore per cui veniva riconosciuto e/o anticipato il riconoscimento delle provvigioni determinava la richiesta della banca di emissione di nota di credito da parte di che provvedeva in tal senso;
Parte_1
- le modalità di incasso, emissione fatture, nonché l'emissione delle note di credito avveniva attraverso l'aggiornamento e la contabilizzazione operata dal sistema informatizzato, fornito e gestito dalla convenuta , che le parti utilizzavano per comunicare e disciplinare la loro CP_1 contabilità interna;
- tramite tale piattaforma, comunicava con cadenza quadrimestrale il totale dei titoli posti CP_1 all'incasso e i relativi importi da fatturare, a titolo di compensi spettanti a la quale Parte_1 emetteva quindi le fatture per il pagamento della sua prestazione, sulla scorta del flusso dei dati comunicati dalla committente;
- su richiesta della banca emetteva note di credito nei giorni del 27 e 29 novembre Parte_1
2019.
5.2.
Ancora, quanto al periodo successivo al 2019, sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate tra le parti, quelle relative al fatto che:
- su richiesta della banca emetteva note di credito nelle date del 22 e 29 settembre Parte_1
2020;
- dal mese di febbraio dell'anno 2021 veniva inibito ad l'accesso al suddetto sistema Parte_1 informatico;
- decideva di revocare le note di credito del 27 e 29 novembre 2019 e del 22 e 29 Parte_1 settembre 2020, tramite l'emissione di 4 note di debito, tutte emesse in data 7 giugno 2021 e comunicate alla convenuta con p.e.c. del 15 giugno 2021 (doc. 11 atto di citazione di , Parte_1 sulla base del rilievo della mancata restituzione dei titoli di credito (effetti cambiari), precedentemente consegnati dalla a e, da quest'ultima accettati, ma Parte_1 Controparte_2 tornarti insoluti e/o protestati.
5.3.
Inoltre, dall'istruttoria documentale è emerso che:
- 9 - - in data 4 dicembre 2013, stipulava con un contratto di Controparte_1 Parte_1 appalto avente ad oggetto il servizio di recupero stragiudiziale di crediti relativi a finanziamenti rateali erogati da società del gruppo di , affidata massivamente in pacchetti (c.d. lotti) ( docc. CP_1
1 e 2 attrice);
- tale contratto veniva successivamente parzialmente modificato con due addendum, datati, rispettivamente, 24 gennaio 2014 ( doc. 4 attrice) e 1 aprile 2015 ( doc. 2 convenuta), con cui, in particolare la durata dell'affidamento delle posizioni ad veniva determinata in 120 Parte_1 giorni;
- il rapporto contrattuale è pacificamente proseguito tra le parti per ben 8 anni, dal 2013 sino al gennaio 2021;
- tra le altre, in contratto si leggono le seguenti clausole, che si reputano rilevanti, come si dirà in seguito, per la definizione della presente causa: art.
4.1 lett. h): “l'Appaltatore dovrà utilizzare per le comunicazioni ai debitori gli standard forniti dalla Società Committente;
non potrà essere inviata alcuna comunicazione (lettere di sollecito, diffide, etc.) senza preventiva autorizzazione da parte della Società Committente”; art 6.2: “contestualmente al conferimento dei singoli incarichi, sarà precisata la durata dell'affidamento delle pratiche. La gestione delle pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale della Società Committente”; art. 13.4: “nessun compenso sarà dovuto per le pratiche aventi esito negativo e per i pagamenti eseguiti dai debitori al di fuori del periodo di affidamento della pratica (cosiddetti fuori lotto)”; art. 14.1: “qualora i titoli di credito rilasciati dal Cliente in esecuzione degli accordi conclusi con
l'Appaltatore dovessero tornare insoluti e/o protestati e l'Appaltatore non fosse in grado di farli sostituire, i compensi già riconosciuti saranno stornati con riferimento, rispettivamente a quanto effettivamente incassato dalla Società Committente ed a quanto a quest'ultima reso insoluto e/o protestato”; art 15.1: “le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo, così come quello degli Allegati, si fonda su di un rapporto fiduciario. Per questo, le Parti si impegnano a tenere sotto costante controllo l'andamento dei servizi, adoperandosi, in buona fede, a far sì che detti servizi vengano erogati nelle condizioni migliori ed operando con la massima flessibilità per salvaguardare l'utilità reciproca (…)”; art. 16: “16.1. Qualora la Società Committente dovesse attivare un collegamento telematico con
l'Appaltatore, quest'ultimo si impegna sin d'ora ad aggiornare tempestivamente ogni singola
- 10 - pratica mediante il predetto collegamento nonché a caricare integralmente e correttamente i dati della stessa, attenendosi alle procedure che gli verranno comunicate. La Società Committente potrà verificare in ogni momento la veridicità dei dati immessi, anche mediante confronto con la documentazione trasmessa. 16.2. L'Appaltatore dovrà dotarsi a sua cura e spese di terminali che, situati presso i propri uffici, saranno collegati al sistema informatico della Società Committente.
Ogni e qualsiasi costo relativo alle linee per la trasmissione dei dati sarà a carico dell'Appaltatore.”
Allegato A, integrazione del 1° aprile 2015: “Terza fascia post decadenza – consumo e carta.
Durata affidamento: 120 gg”.
- A partire dal dicembre 2019 la banca convenuta, al fine dichiarato di ridurre l'incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e per migliorarne la gestione, procedeva a gestire i propri crediti deteriorati tramite la cessione diretta a terzi e le cartolarizzazioni.
- in particolare, le cessioni aventi ad oggetto le posizioni azionate da venivano Parte_1 pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono nella specie: la cessione a (doc 8a Controparte_7 convenuta, la “Cessione in data 20 dicembre 2019); la cessione a (doc CP_3 Controparte_8
9a convenuta, la “Cessione IFIS” in data 11 novembre 2020); la cessione a
[...] doc 7a convenuta, “Cessione in data 25 giugno 2021). Controparte_9 CP_4
6.
Sono, quindi, controversi: l'interpretazione dell'art. 14.1 del contratto di appalto e la sussistenza di un obbligo a carico della convenuta di restituzione dei titoli per cui era stata richiesta e ottenuta l'emissione di note di credito e di dimostrazione del protesto o del mancato pagamento degli stessi;
la sussistenza dei crediti vantati da parte attrice a titolo di provvigioni maturate per l'attività svolta negli anni 2019, 2020 e 2021; la configurabilità di una responsabilità contrattuale risarcitoria in capo alla convenuta;
la sussistenza d'indebito arricchimento della convenuta.
7.
Quanto all'interpretazione dell'art. 14.1 del contratto di appalto, rubricato “ gestione degli insoluti”, si discute del significato da attribuire alla seguente clausola: “ art. 14.1 “qualora i titoli di credito rilasciati dal Cliente in esecuzione degli accordi conclusi con l'Appaltatore dovessero tornare insoluti e/o protestati e l'Appaltatore non fosse in grado di farli sostituire, i compensi già riconosciuti saranno stornati con riferimento, rispettivamente a quanto effettivamente incassato dalla Società Committente ed a quanto a quest'ultima reso insoluto e/o protestato”.
- 11 - Più precisamente, mentre nessuna problematica interpretativa si pone in relazione al meccanismo dello storno dei compensi anticipati all'attrice relativi agli insoluti, che le parti, sin dall'avvio del rapporto, hanno pacificamente ritenuto di dover applicare mediante emissione di nota di credito da parte dell'attrice, controversa è la questione relativa al se tale storno dovesse essere subordinato alla dimostrazione da parte della banca dell'effettiva mancata riscossione dei crediti affidati all'attrice ed alla restituzione da parte della banca in favore di degli originali di tutti gli effetti Parte_1 cambiari insoluti o protestati, così da permettere alla stessa di rinegoziarli con i debitori, garantendole la facoltà di far sostituire i titoli di credito rilasciati dai clienti debitori, in modo da prevenire lo storno dei pagamenti delle proprie provvigioni.
Il tema riguarda, quindi, la gestione degli insoluti, con particolare riferimento al diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione degli originali dei titoli cambiari consegnati alla banca e la dimostrazione del mancato pagamento dei crediti portati dagli stessi per consentire lo svolgimento di ulteriore attività di recupero del credito da parte della società attrice.
7.1.
Ai fini della risoluzione di tale questione, occorre premettere che l'attività di interpretazione del contratto e delle sue clausole consiste nella ricerca e nella individuazione della comune intenzione delle parti. Tale attività non può prescindere dall'osservanza dai canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. c.c. che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorquando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Sicché, proprio secondo quest'ordine gerarchico, è lo stesso art. 1362 c.c.. - che, quale norma di apertura del “Capo” dedicato alla interpretazione del contratto, si assume il compito, prescrittivo, di declinare l'oggetto dell'attività interpretativa (cioè “quale sia stata la comune intenzione delle parti”) - che confina il dato testuale, pur rivestendo esso rilievo centrale, in un ambito di per sé non decisivo, giacché l'interprete non può “limitarsi al senso letterale dalle parole”, ma deve indagare, per l'appunto, quale sia la “comune intenzione” dei contraenti sia attraverso un esame complessivo dell'atto interpretando le clausole “ le une per mezzo delle altre” (
1363 c.c.), sia anche tramite “ il loro comportamento complessivo” (1362, comma 2, c.c.).
7.2.
Ebbene, la tesi attorea risulta smentita dall'applicazione delle suddette regole ermeneutiche, da cui risulta che la volontà delle parti è da interpretare nel senso di attribuire all'attrice, in caso di
- 12 - insolvenza del debitore ed in pendenza del periodo di affidamento, la possibilità di tentare la sostituzione dei titoli, senza porre in capo alla banca alcun obbligo di dimostrazione dell'insoluto e di consegna degli originali di tutti i titoli insoluti o protestati raccolti dall'appaltatrice.
7.3.
In applicazione della regola dell'interpretazione sistematica si richiamano, in particolare: l' art 6.2, secondo cui: “contestualmente al conferimento dei singoli incarichi, sarà precisata la durata dell'affidamento delle pratiche. La gestione delle pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale della Società Committente”, da cui risulta che l'attività di riscossione dei crediti era soggetta a un termine di durata ed al costante controllo della committente;
l'art. 13.4, a mente del quale: “nessun compenso sarà dovuto per le pratiche aventi esito negativo e per i pagamenti eseguiti dai debitori al di fuori del periodo di affidamento della pratica (cosiddetti fuori lotto)”, da cui si evince che i fattori di rilievo ai fini del compenso erano l'esito positivo dell'attività di recupero delle posizioni creditorie e che quest'ultime rientrassero nel periodo di affidamento;
l' art.
4.1 lett. h), che recita: “l'Appaltatore dovrà utilizzare per le comunicazioni ai debitori gli standard forniti dalla Società Committente;
non potrà essere inviata alcuna comunicazione (lettere di sollecito, diffide, etc.) senza preventiva autorizzazione da parte della Società Committente”, da cui risulta che ogni nuova iniziativa nei confronti dei debitori richiedeva la previa autorizzazione della società committente.
Dalla valutazione unitaria delle clausole sopracitate risulta che l'attività di recupero delle posizioni creditorie affidate all'attrice aveva un vincolo di durata, oltre il quale l'appaltatrice, in assenza di espressa autorizzazione della committente, non solo non era tenuta a proseguire la sua attività, ma non maturava nemmeno alcun compenso in caso di pagamenti eseguiti dai debitori al di fuori del periodo di affidamento della pratica. Ciò, indipendentemente dalla fase (iniziale, intermedia o finale) di recupero crediti in cui si trovava la pratica.
Il contratto, infatti, non regola in alcun modo le obbligazioni delle parti oltre il periodo di affidamento, non essendo previsto alcun divieto di cessione dei crediti, né che debba Parte_1 porre in essere ulteriori sforzi di recupero laddove le pratiche abbiano esito negativo. Inoltre, non è previsto nemmeno un volume minimo annuo di posizioni da affidare alla stessa Parte_1
Ne consegue che anche la facoltà dell'appaltatrice di rinegoziare i titoli insoluti ovvero di farli sostituire con altri da parte dei debitori doveva esplicarsi all'interno del periodo contrattualmente stabilito per l'affidamento e non oltre, salvo autorizzazione della committente.
- 13 - Solo in pendenza di tale periodo o in caso di autorizzazione della banca a riprovare un recupero stragiudiziale fuori periodo, insomma, l'appaltatrice avrebbe potuto tentare la sostituzione dei titoli insoluti e, quindi, eventualmente richiedere alla banca la restituzione degli originali relativi alle specifiche posizioni per le quali riteneva di tentare la rinegoziazione con i debitori.
Solo nei limiti sopra esposti si può ritenere, quindi, che sussistesse in capo alla banca l' onere di restituzione degli originali dei titoli rimasti insoluti o protestati.
7.4.
Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro anche nella condotta concretamente posta in essere dalle parti nel corso del rapporto, essendo circostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata tra le parti, quella allegata dall'attrice e relativa al fatto che dall'inizio del rapporto
(2013) fino all'anno 2019, nel caso di insolvenza da parte del debitore, provvedeva alla Parte_1 rinegoziazione degli effetti cambiari rimasti insoluti e/o protestati senza mai richiedere a
[...]
la restituzione degli originali, né tantomeno la produzione della documentazione attestante CP_1 gli insoluti o i protesti.
7.5.
Non vi è spazio, quindi, per il riconoscimento in favore di del diritto di ottenere Parte_1 da la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che sino ad oggi sono Controparte_1 tornati ed in futuro torneranno insoluti e/o protestati per cui è stata richiesta o sarà richiesta emissione di nota di credito.
Né in particolare tale diritto può essere riconosciuto in relazione alle posizioni debitorie di cui alla comunicazione attorea dell'11 gennaio 2021 ( doc. 7 parte attrice), in cui si fa riferimento a note di credito emesse a partire dal novembre 2019 e, quindi, evidentemente relative ad incarichi risalenti, senza una chiara specificazione di quali delle posizioni riportate nelle note di credito rientrassero nel periodo di affidamento ( concordato sin dal 2015 in soli 120 giorni) e quali fossero recuperabili.
Va affermata, pertanto, la corretta interpretazione ed esecuzione, da parte di , Controparte_1 dell'art. 14.1 del Contratto nonché, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia diritto di a ricevere i titoli richiesti e la prova documentale del loro esito. Parte_1
8.
Infondata si reputa, poi, l'ulteriore domanda di accertamento e condanna svolta dall'attrice in relazione all'asserito credito vantato a titolo di provvigioni per l'attività svolta negli anni 2019,
2020 e 2021, non avendo la parte attrice in alcun modo dimostrato né l'attività effettivamente
- 14 - svolta in relazione alle posizioni creditorie a lei affidate, né, soprattutto, l'esito positivo delle pratiche di cui pretende il pagamento.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta circa il sostanziale esito negativo dell'attività affidata all'attrice, infatti, era onere di quest'ultima provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero l'esito positivo dell'attività di recupero credito o che, quantomeno, la banca potesse ancora ricevere i pagamenti relativi ai piani di rientro raccolti dall'attrice.
8.1.
Tali circostanze, infatti, oltre che indimostrate, non essendo utili a tal fine le note di debito e le fatture emesse da parte attrice (trattandosi di atti di formazione unilaterale, specificamente contestati dalla convenuta, ove non vi è alcun riferimento circa la durata dell'affidamento di ciascuna posizione, la possibilità di ulteriore svolgimento di attività di recupero e, quindi, il raggiungimento dei risultati previsti in contratto), risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta, da cui risulta che quasi tutte le posizioni creditorie originariamente affidate all'attrice sono state cedute a terzi come crediti deteriorati e, quindi, evidentemente non riscossi . Le cessioni aventi ad oggetto le posizioni azionate da sono state, infatti, tutte pubblicate in Parte_1
Gazzetta Ufficiale e si riferiscono, nella specie, alla cessione a Controparte_9
(doc. 7a convenuta), a (doc. 8a convenuta), nonché a (doc. 9a Controparte_7 Controparte_8 convenuta).
Né vi sono dubbi circa il collegamento tra le cessioni e le posizioni azionate da posto Parte_1 che vi è corrispondenza tra i crediti indicati in Gazzetta Ufficiale e quelli oggetto di causa. In
Gazzetta Ufficiale, infatti, risultano pubblicati i criteri per l'individuazione dei rapporti ceduti ed all'interno della documentazione pubblicamente disponibile sulle cessioni, si rinvengono anche allegati comprensivi degli elenchi delle posizioni cedute con tanto di numero di pratica di riferimento per (il “Codice Pratica”) che sono i medesimi a cui fa riferimento Controparte_1
Parte_1
In particolare, i suddetti Codici Pratica sono visibili nei docc. 7b, 8b e 9b prodotti da
[...]
con seconda memoria istruttoria. I Codici Pratica indicati in tutti gli allegati relativi alle CP_1 suddette cessioni sono gli stessi presenti non solo nella documentazione di relativa alle Parte_1 singole posizioni azionate (docc. 27 e 28 attrice) ma anche nei docc. 4 e 5 prodotti dalla banca convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
- 15 - In ragione delle predette operazioni, le società cessionarie sono divenute titolari dei crediti oggetto di cessione, tra cui i crediti oggetto di causa e pertanto, a decorrere dalle suddette operazioni di cessione, tali crediti non rientrano più nel perimetro del contratto intercorso tra le parti.
Alla luce delle disposizioni del contratto è dunque evidente che le cessioni abbiano l'effetto di rendere le relative posizioni come aventi definitivamente esito negativo, tenuto conto del contesto delle cessioni che sono operazioni di cartolarizzazione e del fatto che non riceve Controparte_1 più alcun beneficio, né può incassare somme.
Ciò, peraltro, trova conferma anche nella precedente vicenda della transazione tra e Parte_1
riguardante cessioni di crediti della banca convenuta a Controparte_5 Controparte_5 richiamata da parte attrice, da cui emerge che anche in passato il contratto di cui si tratta è stato interpretato nel senso che in caso di cessione delle posizioni affidate per il recupero all'attrice , quest'ultima non potesse richiedere alla banca ulteriori compensi rispetto a quelli già versati prima di una cessione.
8.2.
Per quanto concerne, invece, i crediti non oggetto di cessione si ribadisce la mancata dimostrazione da parte della società attrice del verificarsi delle condizioni previste in contratto perché fosse dovuta una provvigione a ed, in particolare, che la banca possa ancora ricevere i pagamenti Parte_1 relativi ai piani di rientro raccolti dall'attrice. Né, lo si ripete, si ravvisa in contratto il riconoscimento in capo all'attrice del diritto di ottenere il riaffidamento delle stesse pratiche.
Peraltro non risulta in alcun modo che la banca convenuta abbia chiesto ad di riattivarsi Parte_1 per il recupero o che abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione della banca per Parte_1 ricontattare i debitori, come previsto dagli artt.
4.1 lett. h e 6.2 del contratto.
9.
In tale contesto, ininfluenti si reputano le contestazioni sollevate dall'attrice circa la violazione da parte della convenuta degli artt. 15 e 16 del contratto, posto che vi è sostanziale corrispondenza tra il tempo della cessazione dell'accesso di al sistema informatico predisposto dalla Parte_1 convenuta e utilizzato dalle parti per la gestione delle diverse posizioni e le rilevanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, originariamente affidati per il recupero all'attrice. Inoltre, non vi è evidenza del fatto che l'attrice abbia richiesto alla controparte specifiche informazioni circa l'andamento e la gestione delle differenti posizioni, essendosi concentrata nel richiedere la consegna degli originali dei titoli cambiari rimasti insoluti e/o protestati per tentarne la rinegoziazione (vedi docc. da 7 a 12 e 21 e 22 attrice) senza tuttavia allegare e dimostrare,
- 16 - quantomeno in riferimento ai crediti non oggetto di cessione, la pendenza del periodo di affidamento delle relative pratiche o l'autorizzazione ottenuta dalla convenuta a proseguire l' attività anche oltre tale periodo.
Nessuna violazione del contratto, né dell'obbligo di buona fede, può quindi essere imputabile alla banca.
10.
Il mancato accertamento di un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta determina anche il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni che, peraltro, non sono stati neanche specificamente allegati e dimostrati, essendosi la parte attrice limitata a richiamare il medesimo importo di € 269.356,49 preteso a titolo di corrispettivo.
11.
Per quanto concerne, infine, la domanda di indebito arricchimento, formulata in via ulteriormente subordinata dalla società attrice, se ne rileva l'inammissibilità.
Invero, ai sensi dell'art. 2042 c.c. “ l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito”.
Sul punto, notoriamente, si fronteggiano la prevalente tesi della sussidiarietà in astratto, e quella minoritaria della sussidiarietà in concreto. Nel caso di specie, non è tuttavia richiesto al Tribunale di prendere posizione sul punto, giacché è stata la stessa parte attrice a proporre, in via principale e subordinata, domanda di condanna ( di adempimento e risarcitoria) nei confronti del convenuto.
Non è, per vero, precluso a chi agisce in giudizio formulare, in via subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento ma, in tali ipotesi, la domanda subordinata è ammissibile solo ove la principale sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, e non anche nel caso in cui lo sia per difetto di prova (v. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022) o per difetto di un presupposto di ammissibilità.
Senonché tale ipotesi ricorre nel caso di specie, giacché, come sopra argomentato, sia la domanda di adempimento proposta in via principale, sia quella risarcitoria, proposta in via subordinata, risultano infondate. Ne consegue l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice , in via ulteriormente subordinata, di ingiustificato arricchimento.
12.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto
- 17 - alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
24/09/2020, n. 20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attrice, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'azione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire all' orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96
c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord.,
12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019,
n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
13.
- 18 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore da € 260.001 ad €
520.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata in via ulteriormente subordinata, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- rigetta tutte le ulteriori domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna a pagare in favore di le spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 22.457,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.
Bologna, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
- 19 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6499/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'udienza del
23/09/2025 ai sensi dell'art. 281quinquies, co. II, c.p.c.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA SISTINA N. 121 ROMA Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. TIRABASSI FRANCESCO, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.ta in VIA D. ALIGHIERI N. 26 Controparte_1 P.IVA_2
40125 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. PESCATORE GIACOMO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la debenza delle somme così come richieste da e condannare Parte_1 quindi in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attrice, delle Controparte_1 somme dovute a titolo di compenso del contratto per cui è causa, come da fatture emesse, e per il complessivo importo di € 269.356,49, oltre IVA se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi di mora come per legge;
- in subordine ricorrendone i presupposti, accertare e dichiarare la debenza delle somme così come richieste da e condannare quindi in persona del suo l.r.p.t., al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'attrice, delle somme dovute a titolo di compenso del contratto per cui è causa, come da fatture emesse per € 89.132,00 nonché per le note di debito (emesse in revoca di note di credito) per € 189.224,49 e così complessivamente, per € 269.356,49 oltre IVA se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi di mora come per legge;
- in ulteriore subordine e per i motivi indicati in narrativa, condannare al Controparte_1 pagamento a favore di a titolo di risarcimento del danno subito ovvero per Parte_1 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., della somma di a € 269.356,49;
In ogni caso:
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al Controparte_1 mancato pagamento, per tutti i titoli cambiari per cui era stata richiesta e ottenuta l'emissione delle note di credito;
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al Controparte_1 mancato pagamento, per tutti i titoli cambiari per cui da oggi in poi sarà richiesta e ottenuta
l'emissione delle note di credito, subordinando la sua emissione a detta prova;
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che sino a oggi, sono Controparte_1 tornati insoluti e/o protestati e per cui era stata già richiesta ovvero sarà poi richiesta, l'emissione di una nota di credito e per l'effetto, condannare a riconsegnare e restituire i Controparte_2 titoli de quo in originale, onde consentire a la facoltà di rinegoziarli o farli sostituire Parte_1 dai debitori;
- accertare e dichiarare il diritto contrattualmente previsto in capo a a ottenere Parte_1 da la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che torneranno Controparte_1 insoluti ovvero protestati in futuro, per cui sarà richiesta l'emissione delle note di credito, subordinando l'emissione di quest'ultima alla loro produzione;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
***
Al fine di evitare preclusioni o decadenze, la scrivente difesa insiste nelle seguenti
Istanze istruttorie
- si insiste affinché l'Ill.mo G.I. voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito dei contratti di cessione dei crediti il cui recupero era stato affidato a (doc.ti 33 e 34), Parte_1
- 2 - onde consentire alla Società attrice di conoscere le condizioni delle cessioni di credito intervenute fra , Banca IFIS, e anche al fine di verificare se Controparte_1 CP_3 Controparte_4 nelle stesse, è stato disciplinato il rapporto fra Cedente/Committente, Cessionaria e appaltatrice.
- si insiste affinché che l'Ill.mo G.I. voglia ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e il deposito dell'accordo sottoscritto fra e in data 22/12/2020, a chiusura Parte_1 Controparte_5 della controversia sorta in ordine ai crediti da quest'ultima acquistati da . Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito in via principale respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni, difese ed eccezioni esposte in atti;
nel denegato caso di accoglimento anche parziale di una
o più domande avversarie determinare la minore somma eventualmente dovuta alla luce delle cessioni dei crediti affidati ad e delle disposizioni contrattuali;
rigettare le Parte_1 richieste di esibizione e deposito ex art. 210 c.p.c. in quanto giuridicamente infondate e comunque non rilevanti ai fini della presente causa per tutti i motivi esposti in narrativa nonché, per ciò che concerne gli originali dei titoli di credito, inapplicabili ad stante la Controparte_1 cessione dei crediti rappresentati dai suddetti titoli;
rigettare la richiesta di c.t.u. contabile in quanto esplorativa e comunque non necessaria ai fini nel merito in subordine: in ogni caso: condannare per tutti i motivi esposti, al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. Parte_1
a favore di nella misura che risulterà dovuta alla definizione della causa, Controparte_1 ovvero anche con liquidazione in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società in qualità di appaltatrice, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
quale committente, al fine di ottenere dal Tribunale adito, previo accertamento del diritto
[...] contrattualmente previsto in capo ad di ottenere da la Parte_1 Controparte_1 prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al mancato pagamento, per tutti i
- 3 - titoli cambiari per cui era stata richiesta e ottenuta l'emissione delle note di credito riportate nel prospetto allegato all'atto di citazione (doc. 23 attrice), emesse a favore di nei Controparte_1 giorni 27-29 novembre 2019 e 22-29 settembre 2020 e relative ai titoli indicati nell'elenco allegato all'atto di integrazione della citazione (doc. 27 attrice), la condanna della convenuta alla restituzione dei titoli di credito tempo per tempo consegnati a e da essa accettati, Controparte_2 protestati o tornati indietro non pagati, per cui erano state emesse dall'attrice le suddette note di credito, nonché la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che torneranno insoluti ovvero protestati in futuro, per cui sarà richiesta l'emissione delle note di credito, subordinando l'emissione di quest'ultima alla loro produzione. Ancora, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 269.356,49, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora, in quanto dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti, svolta dalla parte attrice per conto della convenuta in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 03/12/2013, (doc.ti da 1 a 4 attrice) e nel tempo concordemente modificato prima con un addendum del 24/01/2014 (doc. 3 attrice), poi, con una ulteriore integrazione in data 01/04/2015
(doc. 4 attrice).
1.1.
In primo luogo, l'attrice ha dedotto l'errata interpretazione ed esecuzione da parte della convenuta dell'art. 14.1 del contratto, in forza del quale graverebbe sulla banca un vero e proprio obbligo di restituzione degli originali di tutti gli effetti cambiari insoluti o protestati, così da permettere alla stessa di rinegoziarli con i debitori, garantendole la facoltà di far sostituire i titoli di Parte_1 credito rilasciati dai clienti debitori, in modo da prevenire lo storno dei pagamenti delle proprie provvigioni, ponendo di conseguenza un onere probatorio a carico della banca circa l'avvenuto protesto o mancato pagamento dei titoli cambiari per cui sarebbe avvenuta la richiesta di emissione delle note di credito.
A detta di parte attrice, tale facoltà era stata infatti prevista dalle parti per consentire all'appaltatrice di prodigarsi al fine di conservare il proprio diritto al pagamento della prestazione, così per altro preservando la possibilità per la banca appaltante di recuperare il proprio credito presso il debitore/cliente.
Ha affermato, parte attrice, che nessun debitore emetterebbe nuovi titoli o effettuerebbe nuovi pagamenti in assenza degli originali delle cambiali già rilasciate e che sarebbe dunque a causa di tale errata interpretazione del contratto da parte della convenuta, che non è stata posta Parte_1 nelle condizioni di poter rinegoziare il pagamento, da parte dei debitori/clienti, dei titoli cambiari
- 4 - rimasti insoluti o protestati, perdendo così il proprio diritto alle relative provvigioni dei propri agenti, nonostante l'utile attività svolta in favore della convenuta.
1.2.
In secondo luogo, l'attrice ha contestato la violazione da parte della convenuta delle obbligazioni fiduciarie a suo carico contenute all'art. 15 del Contratto, nonché l'impossibilità di accedere al sistema informativo della banca come prescritto dall'art. 16 del Contratto, omettendo di rendere il conto delle somme incassate ad per tutti gli incassi perfezionatisi nel corso dell'anno CP_6
2021, nonché per il primo quadrimestre dell'anno 2022, in aperta violazione delle disposizioni contrattuali, in ordine alla regolare tenuta della contabilità nei rapporti dare/avere tra le parti, oltre a disattendere l'obbligo di trasparenza che avrebbe dovuto caratterizzare l'intero rapporto.
L'attrice ha dedotto di aver pertanto deciso di revocare le note di credito emesse, per cui non era pervenuta né la restituzione dei titoli di credito (cambiali) da rinegoziare, né tantomeno la prova che i medesimi titoli, fossero andati protestati o fossero tornati indietro non pagati ed aver di conseguenza provveduto ad emettere fatture per il recupero delle provvigioni maturate negli anni
2019, 2020 e 2021 (doc. 25 attrice), calcolate in ragione dei titoli di credito regolarmente consegnati a , di cui quest'ultima non aveva fornito prova del mancato incasso poiché tornati Controparte_1 indietro insoluti o protestati ed, in ogni caso, non aveva messo in condizione di far Parte_1 salve le sue provvigioni, facendo sostituire detti titoli di credito.
2.
La convenuta si è costituita chiedendo: in via preliminare, l'accertamento della Controparte_2 nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, co. IV, c.p.c., in relazione all'indeterminatezza delle posizioni (titoli di credito) azionate dall'attrice; nel merito, in via principale, il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito, in subordine, nel denegato caso di accoglimento anche parziale di una o più domande avversarie, la determinazione della minore somma eventualmente dovuta a alla luce delle disposizioni Parte_1 contrattuali;
in ogni caso, la condanna di controparte al risarcimento ex art. 96, co. III, c.p.c. a favore di . Controparte_1
2.1.
In particolare, la convenuta ha eccepito l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla controparte a titolo di corrispettivo, in quanto privo di giustificazione contrattuale, non avendo l'attrice dimostrato in alcun modo il verificarsi delle condizioni previste dal contratto perché sia dovuta una provvigione a Parte_1
- 5 - 2.2.
Ancora, ha contestato la fondatezza delle domande attoree volte ad ottenere dalla convenuta la prova documentale relativa all'effettivo e reale protesto ovvero al mancato pagamento, per tutti i titoli cambiari per cui era stata e sarà richiesta e ottenuta l'emissione di note di credito, nonché la restituzione degli originali dei titoli di credito protestati o tornati indietro non pagati, per cui erano state e saranno emesse dall'attrice note di credito. Ciò in forza di una diversa interpretazione dell'art. 14.1 del contratto secondo la quale tale articolo stabilirebbe la possibilità per l'appaltatrice, all'interno del periodo di affidamento della pratica e su autorizzazione della banca, di tentare la sostituzione dei titoli senza però porre in capo alla committente veri e propri doveri di produzione o di consegna di documentazione.
2.3.
Inoltre, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice, in quanto infondata sia per quanto riguarda l'an sia per quanto riguarda il quantum, giacché in alcun modo argomentata o provata dall'attrice, così pure come la domanda di ingiustificato arricchimento.
2.4.
Infine, ha contestato le deduzioni attoree circa l'asserita violazione da parte della banca degli artt.
15 e 16 del contratto di appalto, evidenziando, quanto all'art. 15, come le numerose contestazioni da parte dell'attrice circa la mancata consegna di titoli di credito in originale non rispecchino le disposizioni dell'art. 15.1 del Contratto, sulla base del quale “(...) le Parti si impegnano a tenere sotto costante controllo l'andamento dei servizi, adoperandosi in buona fede, a far sì che detti servizi vengano erogati nelle condizioni migliori ed operando con la massima flessibilità per salvaguardare l'utilità reciproca (...)” e, quanto all'art. 16, che alcun inadempimento può essere imputato alla banca, posto che le stesse generiche contestazioni di hanno impedito alla Parte_1 banca di fornire specifiche informazioni su determinate posizioni affidate (mai precisamente indicate da . Parte_1
Peraltro, anche in ipotesi di accertamento di tali violazioni, la convenuta ha rilevato l'assoluta mancanza di prova circa il danno eventualmente cagionato ad Parte_1
3.
Con ordinanza del 27 settembre 2022, il Giudice ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Banca nel proprio atto introduttivo, assegnando a termine sino Parte_1 al 4 novembre 2022 per integrare la domanda ai sensi dell'art. 164, co. V, c.p.c., fissando contestualmente nuova udienza ex art. 183 c.p.c. al 20 dicembre 2022.
- 6 - ha provveduto, in data 4 novembre 2022, a notificare ad a mezzo p.e.c. Parte_1 Controparte_1 il proprio atto di citazione debitamente integrato. Conseguentemente, in data 30 novembre 2022, la convenuta ha depositato comparsa di costituzione e risposta integrata alla luce delle modifiche apportate da controparte.
A seguito dell'udienza tenutasi in data 20 dicembre 2022, il Giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie scritte ex art. 183, co. 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 6 aprile 2023 per la discussione sulle memorie depositate.
Con successiva ordinanza in data 5 maggio 2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, che, dopo vari rinvii, si è svolta su istanza delle parti con le modalità di cui all'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. in data 11 febbraio
2025.
All'esito dell'udienza il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle sole comparse conclusionali e fissato per la discussione orale ex art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. l'udienza del 20 maggio 2025, poi rinviata al 23 settembre 2025.
***
4.
La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
4.1.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non disporre la C.T.U. contabile, richiesta da parte attrice, per la determinazione dell'esatta quantificazione del corrispettivo dell'appaltatrice per cui è causa.
Parte attrice, difatti, benché onerata in tal senso, come meglio si dirà di seguito, non ha allegato circostanze precise e puntuali in ordine ai diritti di credito vantati. Ne consegue che, in considerazione della genericità delle allegazioni e contestazioni di parte attrice, diventa inammissibile lo svolgimento di un'attività istruttoria nelle forme di una consulenza tecnica di natura contabile, la quale risulterebbe finalizzata a esonerare la parte dall'onere della prova ed avrebbe una finalità meramente esplorativa alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati.
4.2.
Ancora, non vi è spazio per la richiesta di ordine di esibizione ribadita da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni (avente ad oggetto i contratti di cessione dei crediti il cui recupero era stato affidato ad dalla convenuta e l'accordo raggiunto tra Parte_1 Controparte_1
- 7 - e il 22 ottobre 2020) in quanto irrilevante ai fini del decidere per le Parte_1 Controparte_5 seguenti ragioni: in corso di causa la convenuta ha fornito prova della corrispondenza tra le posizioni creditorie affidate originariamente all'attrice per il relativo recupero e quelle oggetto di cessioni a terzi;
in contratto non è previsto in favore dell'attrice appaltatrice alcun compenso per ogni eventuale vantaggio derivante dalla cessione di crediti;
l'esistenza dell'accordo raggiunto tra e il 22 ottobre 2020, oltre a riguardare posizioni creditorie diverse Parte_1 Controparte_5 rispetto a quelle di cui si tratta, non è contestata tra le parti.
5.
Quanto all'esito dell'istruttoria, si osserva quanto segue.
5.1.
In primo luogo, si evidenzia che dalle allegazioni delle parti risulta pacifico che dall'inizio del rapporto (2013) fino al 2019, il rapporto contrattuale si è svolto nel seguente modo:
- la banca convenuta dal 2013 affidava all'attrice l'attività di recupero crediti stragiudiziale relativa a finanziamenti rateali erogati da società del gruppo di , affidata massivamente in pacchetti CP_1
(c.d. lotti);
- gli incarichi venivano affidati periodicamente dalla banca convenuta in base alle sue necessità ed esigenze e soggetti ad un termine di durata, fissato con l' addendum del 1 aprile 2015 a 120 giorni;
- il recupero dei crediti si articolava in fasi diverse: attività di sollecito mediante iniziale contatto telefonico con i debitori;
ulteriore fase di recupero (c.d. post DBT – Decadenza dal Beneficio del
Termine) nella quale poteva raccogliere dai debitori proposte di rimborso degli insoluti Parte_1 mediante piani di rientro anche molto dilazionati temporalmente e garantiti da effetti cambiari, alle condizioni indicate nell'addendum del 1 aprile 2015 ; le proposte di rimborso dei debitori venivano quindi trasmesse alla Banca che, previa propria esclusiva valutazione, provvedeva ad accettarle o respingerle;
comunicata l'eventuale accettazione da parte della Banca, doveva Parte_1 provvedere a perfezionare l'accordo così come autorizzato e a raccogliere gli effetti cambiari;
tali effetti venivano poi, tutti e per ciascuna posizione, trasmessi alla Banca che ne curava le successive attività di incasso;
- a seguito del regolare pagamento dei primi effetti, la Banca autorizzava l'anticipazione a delle provvigioni relative agli effetti del successivo quadrimestre che venivano esposte Parte_1 nei proforma del mese di maturazione;
- 8 - - nel caso di insolvenza da parte del debitore provvedeva alla rinegoziazione degli Parte_1 effetti cambiari rimasti insoluti e/o protestati senza mai richiedere a la restituzione Controparte_1 degli originali;
- l' insolvenza del debitore per cui veniva riconosciuto e/o anticipato il riconoscimento delle provvigioni determinava la richiesta della banca di emissione di nota di credito da parte di che provvedeva in tal senso;
Parte_1
- le modalità di incasso, emissione fatture, nonché l'emissione delle note di credito avveniva attraverso l'aggiornamento e la contabilizzazione operata dal sistema informatizzato, fornito e gestito dalla convenuta , che le parti utilizzavano per comunicare e disciplinare la loro CP_1 contabilità interna;
- tramite tale piattaforma, comunicava con cadenza quadrimestrale il totale dei titoli posti CP_1 all'incasso e i relativi importi da fatturare, a titolo di compensi spettanti a la quale Parte_1 emetteva quindi le fatture per il pagamento della sua prestazione, sulla scorta del flusso dei dati comunicati dalla committente;
- su richiesta della banca emetteva note di credito nei giorni del 27 e 29 novembre Parte_1
2019.
5.2.
Ancora, quanto al periodo successivo al 2019, sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate tra le parti, quelle relative al fatto che:
- su richiesta della banca emetteva note di credito nelle date del 22 e 29 settembre Parte_1
2020;
- dal mese di febbraio dell'anno 2021 veniva inibito ad l'accesso al suddetto sistema Parte_1 informatico;
- decideva di revocare le note di credito del 27 e 29 novembre 2019 e del 22 e 29 Parte_1 settembre 2020, tramite l'emissione di 4 note di debito, tutte emesse in data 7 giugno 2021 e comunicate alla convenuta con p.e.c. del 15 giugno 2021 (doc. 11 atto di citazione di , Parte_1 sulla base del rilievo della mancata restituzione dei titoli di credito (effetti cambiari), precedentemente consegnati dalla a e, da quest'ultima accettati, ma Parte_1 Controparte_2 tornarti insoluti e/o protestati.
5.3.
Inoltre, dall'istruttoria documentale è emerso che:
- 9 - - in data 4 dicembre 2013, stipulava con un contratto di Controparte_1 Parte_1 appalto avente ad oggetto il servizio di recupero stragiudiziale di crediti relativi a finanziamenti rateali erogati da società del gruppo di , affidata massivamente in pacchetti (c.d. lotti) ( docc. CP_1
1 e 2 attrice);
- tale contratto veniva successivamente parzialmente modificato con due addendum, datati, rispettivamente, 24 gennaio 2014 ( doc. 4 attrice) e 1 aprile 2015 ( doc. 2 convenuta), con cui, in particolare la durata dell'affidamento delle posizioni ad veniva determinata in 120 Parte_1 giorni;
- il rapporto contrattuale è pacificamente proseguito tra le parti per ben 8 anni, dal 2013 sino al gennaio 2021;
- tra le altre, in contratto si leggono le seguenti clausole, che si reputano rilevanti, come si dirà in seguito, per la definizione della presente causa: art.
4.1 lett. h): “l'Appaltatore dovrà utilizzare per le comunicazioni ai debitori gli standard forniti dalla Società Committente;
non potrà essere inviata alcuna comunicazione (lettere di sollecito, diffide, etc.) senza preventiva autorizzazione da parte della Società Committente”; art 6.2: “contestualmente al conferimento dei singoli incarichi, sarà precisata la durata dell'affidamento delle pratiche. La gestione delle pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale della Società Committente”; art. 13.4: “nessun compenso sarà dovuto per le pratiche aventi esito negativo e per i pagamenti eseguiti dai debitori al di fuori del periodo di affidamento della pratica (cosiddetti fuori lotto)”; art. 14.1: “qualora i titoli di credito rilasciati dal Cliente in esecuzione degli accordi conclusi con
l'Appaltatore dovessero tornare insoluti e/o protestati e l'Appaltatore non fosse in grado di farli sostituire, i compensi già riconosciuti saranno stornati con riferimento, rispettivamente a quanto effettivamente incassato dalla Società Committente ed a quanto a quest'ultima reso insoluto e/o protestato”; art 15.1: “le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo, così come quello degli Allegati, si fonda su di un rapporto fiduciario. Per questo, le Parti si impegnano a tenere sotto costante controllo l'andamento dei servizi, adoperandosi, in buona fede, a far sì che detti servizi vengano erogati nelle condizioni migliori ed operando con la massima flessibilità per salvaguardare l'utilità reciproca (…)”; art. 16: “16.1. Qualora la Società Committente dovesse attivare un collegamento telematico con
l'Appaltatore, quest'ultimo si impegna sin d'ora ad aggiornare tempestivamente ogni singola
- 10 - pratica mediante il predetto collegamento nonché a caricare integralmente e correttamente i dati della stessa, attenendosi alle procedure che gli verranno comunicate. La Società Committente potrà verificare in ogni momento la veridicità dei dati immessi, anche mediante confronto con la documentazione trasmessa. 16.2. L'Appaltatore dovrà dotarsi a sua cura e spese di terminali che, situati presso i propri uffici, saranno collegati al sistema informatico della Società Committente.
Ogni e qualsiasi costo relativo alle linee per la trasmissione dei dati sarà a carico dell'Appaltatore.”
Allegato A, integrazione del 1° aprile 2015: “Terza fascia post decadenza – consumo e carta.
Durata affidamento: 120 gg”.
- A partire dal dicembre 2019 la banca convenuta, al fine dichiarato di ridurre l'incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e per migliorarne la gestione, procedeva a gestire i propri crediti deteriorati tramite la cessione diretta a terzi e le cartolarizzazioni.
- in particolare, le cessioni aventi ad oggetto le posizioni azionate da venivano Parte_1 pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sono nella specie: la cessione a (doc 8a Controparte_7 convenuta, la “Cessione in data 20 dicembre 2019); la cessione a (doc CP_3 Controparte_8
9a convenuta, la “Cessione IFIS” in data 11 novembre 2020); la cessione a
[...] doc 7a convenuta, “Cessione in data 25 giugno 2021). Controparte_9 CP_4
6.
Sono, quindi, controversi: l'interpretazione dell'art. 14.1 del contratto di appalto e la sussistenza di un obbligo a carico della convenuta di restituzione dei titoli per cui era stata richiesta e ottenuta l'emissione di note di credito e di dimostrazione del protesto o del mancato pagamento degli stessi;
la sussistenza dei crediti vantati da parte attrice a titolo di provvigioni maturate per l'attività svolta negli anni 2019, 2020 e 2021; la configurabilità di una responsabilità contrattuale risarcitoria in capo alla convenuta;
la sussistenza d'indebito arricchimento della convenuta.
7.
Quanto all'interpretazione dell'art. 14.1 del contratto di appalto, rubricato “ gestione degli insoluti”, si discute del significato da attribuire alla seguente clausola: “ art. 14.1 “qualora i titoli di credito rilasciati dal Cliente in esecuzione degli accordi conclusi con l'Appaltatore dovessero tornare insoluti e/o protestati e l'Appaltatore non fosse in grado di farli sostituire, i compensi già riconosciuti saranno stornati con riferimento, rispettivamente a quanto effettivamente incassato dalla Società Committente ed a quanto a quest'ultima reso insoluto e/o protestato”.
- 11 - Più precisamente, mentre nessuna problematica interpretativa si pone in relazione al meccanismo dello storno dei compensi anticipati all'attrice relativi agli insoluti, che le parti, sin dall'avvio del rapporto, hanno pacificamente ritenuto di dover applicare mediante emissione di nota di credito da parte dell'attrice, controversa è la questione relativa al se tale storno dovesse essere subordinato alla dimostrazione da parte della banca dell'effettiva mancata riscossione dei crediti affidati all'attrice ed alla restituzione da parte della banca in favore di degli originali di tutti gli effetti Parte_1 cambiari insoluti o protestati, così da permettere alla stessa di rinegoziarli con i debitori, garantendole la facoltà di far sostituire i titoli di credito rilasciati dai clienti debitori, in modo da prevenire lo storno dei pagamenti delle proprie provvigioni.
Il tema riguarda, quindi, la gestione degli insoluti, con particolare riferimento al diritto dell'attrice ad ottenere la restituzione degli originali dei titoli cambiari consegnati alla banca e la dimostrazione del mancato pagamento dei crediti portati dagli stessi per consentire lo svolgimento di ulteriore attività di recupero del credito da parte della società attrice.
7.1.
Ai fini della risoluzione di tale questione, occorre premettere che l'attività di interpretazione del contratto e delle sue clausole consiste nella ricerca e nella individuazione della comune intenzione delle parti. Tale attività non può prescindere dall'osservanza dai canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. c.c. che rappresentano delle vere e proprie norme cogenti, le quali sono ordinate secondo un principio di gerarchia interna, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività allorquando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Sicché, proprio secondo quest'ordine gerarchico, è lo stesso art. 1362 c.c.. - che, quale norma di apertura del “Capo” dedicato alla interpretazione del contratto, si assume il compito, prescrittivo, di declinare l'oggetto dell'attività interpretativa (cioè “quale sia stata la comune intenzione delle parti”) - che confina il dato testuale, pur rivestendo esso rilievo centrale, in un ambito di per sé non decisivo, giacché l'interprete non può “limitarsi al senso letterale dalle parole”, ma deve indagare, per l'appunto, quale sia la “comune intenzione” dei contraenti sia attraverso un esame complessivo dell'atto interpretando le clausole “ le une per mezzo delle altre” (
1363 c.c.), sia anche tramite “ il loro comportamento complessivo” (1362, comma 2, c.c.).
7.2.
Ebbene, la tesi attorea risulta smentita dall'applicazione delle suddette regole ermeneutiche, da cui risulta che la volontà delle parti è da interpretare nel senso di attribuire all'attrice, in caso di
- 12 - insolvenza del debitore ed in pendenza del periodo di affidamento, la possibilità di tentare la sostituzione dei titoli, senza porre in capo alla banca alcun obbligo di dimostrazione dell'insoluto e di consegna degli originali di tutti i titoli insoluti o protestati raccolti dall'appaltatrice.
7.3.
In applicazione della regola dell'interpretazione sistematica si richiamano, in particolare: l' art 6.2, secondo cui: “contestualmente al conferimento dei singoli incarichi, sarà precisata la durata dell'affidamento delle pratiche. La gestione delle pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale della Società Committente”, da cui risulta che l'attività di riscossione dei crediti era soggetta a un termine di durata ed al costante controllo della committente;
l'art. 13.4, a mente del quale: “nessun compenso sarà dovuto per le pratiche aventi esito negativo e per i pagamenti eseguiti dai debitori al di fuori del periodo di affidamento della pratica (cosiddetti fuori lotto)”, da cui si evince che i fattori di rilievo ai fini del compenso erano l'esito positivo dell'attività di recupero delle posizioni creditorie e che quest'ultime rientrassero nel periodo di affidamento;
l' art.
4.1 lett. h), che recita: “l'Appaltatore dovrà utilizzare per le comunicazioni ai debitori gli standard forniti dalla Società Committente;
non potrà essere inviata alcuna comunicazione (lettere di sollecito, diffide, etc.) senza preventiva autorizzazione da parte della Società Committente”, da cui risulta che ogni nuova iniziativa nei confronti dei debitori richiedeva la previa autorizzazione della società committente.
Dalla valutazione unitaria delle clausole sopracitate risulta che l'attività di recupero delle posizioni creditorie affidate all'attrice aveva un vincolo di durata, oltre il quale l'appaltatrice, in assenza di espressa autorizzazione della committente, non solo non era tenuta a proseguire la sua attività, ma non maturava nemmeno alcun compenso in caso di pagamenti eseguiti dai debitori al di fuori del periodo di affidamento della pratica. Ciò, indipendentemente dalla fase (iniziale, intermedia o finale) di recupero crediti in cui si trovava la pratica.
Il contratto, infatti, non regola in alcun modo le obbligazioni delle parti oltre il periodo di affidamento, non essendo previsto alcun divieto di cessione dei crediti, né che debba Parte_1 porre in essere ulteriori sforzi di recupero laddove le pratiche abbiano esito negativo. Inoltre, non è previsto nemmeno un volume minimo annuo di posizioni da affidare alla stessa Parte_1
Ne consegue che anche la facoltà dell'appaltatrice di rinegoziare i titoli insoluti ovvero di farli sostituire con altri da parte dei debitori doveva esplicarsi all'interno del periodo contrattualmente stabilito per l'affidamento e non oltre, salvo autorizzazione della committente.
- 13 - Solo in pendenza di tale periodo o in caso di autorizzazione della banca a riprovare un recupero stragiudiziale fuori periodo, insomma, l'appaltatrice avrebbe potuto tentare la sostituzione dei titoli insoluti e, quindi, eventualmente richiedere alla banca la restituzione degli originali relativi alle specifiche posizioni per le quali riteneva di tentare la rinegoziazione con i debitori.
Solo nei limiti sopra esposti si può ritenere, quindi, che sussistesse in capo alla banca l' onere di restituzione degli originali dei titoli rimasti insoluti o protestati.
7.4.
Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro anche nella condotta concretamente posta in essere dalle parti nel corso del rapporto, essendo circostanza pacifica, in quanto non specificamente contestata tra le parti, quella allegata dall'attrice e relativa al fatto che dall'inizio del rapporto
(2013) fino all'anno 2019, nel caso di insolvenza da parte del debitore, provvedeva alla Parte_1 rinegoziazione degli effetti cambiari rimasti insoluti e/o protestati senza mai richiedere a
[...]
la restituzione degli originali, né tantomeno la produzione della documentazione attestante CP_1 gli insoluti o i protesti.
7.5.
Non vi è spazio, quindi, per il riconoscimento in favore di del diritto di ottenere Parte_1 da la consegna di tutti gli originali dei titoli cambiari che sino ad oggi sono Controparte_1 tornati ed in futuro torneranno insoluti e/o protestati per cui è stata richiesta o sarà richiesta emissione di nota di credito.
Né in particolare tale diritto può essere riconosciuto in relazione alle posizioni debitorie di cui alla comunicazione attorea dell'11 gennaio 2021 ( doc. 7 parte attrice), in cui si fa riferimento a note di credito emesse a partire dal novembre 2019 e, quindi, evidentemente relative ad incarichi risalenti, senza una chiara specificazione di quali delle posizioni riportate nelle note di credito rientrassero nel periodo di affidamento ( concordato sin dal 2015 in soli 120 giorni) e quali fossero recuperabili.
Va affermata, pertanto, la corretta interpretazione ed esecuzione, da parte di , Controparte_1 dell'art. 14.1 del Contratto nonché, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia diritto di a ricevere i titoli richiesti e la prova documentale del loro esito. Parte_1
8.
Infondata si reputa, poi, l'ulteriore domanda di accertamento e condanna svolta dall'attrice in relazione all'asserito credito vantato a titolo di provvigioni per l'attività svolta negli anni 2019,
2020 e 2021, non avendo la parte attrice in alcun modo dimostrato né l'attività effettivamente
- 14 - svolta in relazione alle posizioni creditorie a lei affidate, né, soprattutto, l'esito positivo delle pratiche di cui pretende il pagamento.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla convenuta circa il sostanziale esito negativo dell'attività affidata all'attrice, infatti, era onere di quest'ultima provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero l'esito positivo dell'attività di recupero credito o che, quantomeno, la banca potesse ancora ricevere i pagamenti relativi ai piani di rientro raccolti dall'attrice.
8.1.
Tali circostanze, infatti, oltre che indimostrate, non essendo utili a tal fine le note di debito e le fatture emesse da parte attrice (trattandosi di atti di formazione unilaterale, specificamente contestati dalla convenuta, ove non vi è alcun riferimento circa la durata dell'affidamento di ciascuna posizione, la possibilità di ulteriore svolgimento di attività di recupero e, quindi, il raggiungimento dei risultati previsti in contratto), risultano smentite dalla documentazione prodotta dalla convenuta, da cui risulta che quasi tutte le posizioni creditorie originariamente affidate all'attrice sono state cedute a terzi come crediti deteriorati e, quindi, evidentemente non riscossi . Le cessioni aventi ad oggetto le posizioni azionate da sono state, infatti, tutte pubblicate in Parte_1
Gazzetta Ufficiale e si riferiscono, nella specie, alla cessione a Controparte_9
(doc. 7a convenuta), a (doc. 8a convenuta), nonché a (doc. 9a Controparte_7 Controparte_8 convenuta).
Né vi sono dubbi circa il collegamento tra le cessioni e le posizioni azionate da posto Parte_1 che vi è corrispondenza tra i crediti indicati in Gazzetta Ufficiale e quelli oggetto di causa. In
Gazzetta Ufficiale, infatti, risultano pubblicati i criteri per l'individuazione dei rapporti ceduti ed all'interno della documentazione pubblicamente disponibile sulle cessioni, si rinvengono anche allegati comprensivi degli elenchi delle posizioni cedute con tanto di numero di pratica di riferimento per (il “Codice Pratica”) che sono i medesimi a cui fa riferimento Controparte_1
Parte_1
In particolare, i suddetti Codici Pratica sono visibili nei docc. 7b, 8b e 9b prodotti da
[...]
con seconda memoria istruttoria. I Codici Pratica indicati in tutti gli allegati relativi alle CP_1 suddette cessioni sono gli stessi presenti non solo nella documentazione di relativa alle Parte_1 singole posizioni azionate (docc. 27 e 28 attrice) ma anche nei docc. 4 e 5 prodotti dalla banca convenuta con la comparsa di costituzione e risposta.
- 15 - In ragione delle predette operazioni, le società cessionarie sono divenute titolari dei crediti oggetto di cessione, tra cui i crediti oggetto di causa e pertanto, a decorrere dalle suddette operazioni di cessione, tali crediti non rientrano più nel perimetro del contratto intercorso tra le parti.
Alla luce delle disposizioni del contratto è dunque evidente che le cessioni abbiano l'effetto di rendere le relative posizioni come aventi definitivamente esito negativo, tenuto conto del contesto delle cessioni che sono operazioni di cartolarizzazione e del fatto che non riceve Controparte_1 più alcun beneficio, né può incassare somme.
Ciò, peraltro, trova conferma anche nella precedente vicenda della transazione tra e Parte_1
riguardante cessioni di crediti della banca convenuta a Controparte_5 Controparte_5 richiamata da parte attrice, da cui emerge che anche in passato il contratto di cui si tratta è stato interpretato nel senso che in caso di cessione delle posizioni affidate per il recupero all'attrice , quest'ultima non potesse richiedere alla banca ulteriori compensi rispetto a quelli già versati prima di una cessione.
8.2.
Per quanto concerne, invece, i crediti non oggetto di cessione si ribadisce la mancata dimostrazione da parte della società attrice del verificarsi delle condizioni previste in contratto perché fosse dovuta una provvigione a ed, in particolare, che la banca possa ancora ricevere i pagamenti Parte_1 relativi ai piani di rientro raccolti dall'attrice. Né, lo si ripete, si ravvisa in contratto il riconoscimento in capo all'attrice del diritto di ottenere il riaffidamento delle stesse pratiche.
Peraltro non risulta in alcun modo che la banca convenuta abbia chiesto ad di riattivarsi Parte_1 per il recupero o che abbia chiesto ed ottenuto l'autorizzazione della banca per Parte_1 ricontattare i debitori, come previsto dagli artt.
4.1 lett. h e 6.2 del contratto.
9.
In tale contesto, ininfluenti si reputano le contestazioni sollevate dall'attrice circa la violazione da parte della convenuta degli artt. 15 e 16 del contratto, posto che vi è sostanziale corrispondenza tra il tempo della cessazione dell'accesso di al sistema informatico predisposto dalla Parte_1 convenuta e utilizzato dalle parti per la gestione delle diverse posizioni e le rilevanti operazioni di cessione dei crediti deteriorati, originariamente affidati per il recupero all'attrice. Inoltre, non vi è evidenza del fatto che l'attrice abbia richiesto alla controparte specifiche informazioni circa l'andamento e la gestione delle differenti posizioni, essendosi concentrata nel richiedere la consegna degli originali dei titoli cambiari rimasti insoluti e/o protestati per tentarne la rinegoziazione (vedi docc. da 7 a 12 e 21 e 22 attrice) senza tuttavia allegare e dimostrare,
- 16 - quantomeno in riferimento ai crediti non oggetto di cessione, la pendenza del periodo di affidamento delle relative pratiche o l'autorizzazione ottenuta dalla convenuta a proseguire l' attività anche oltre tale periodo.
Nessuna violazione del contratto, né dell'obbligo di buona fede, può quindi essere imputabile alla banca.
10.
Il mancato accertamento di un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta determina anche il rigetto della domanda attorea di risarcimento dei danni che, peraltro, non sono stati neanche specificamente allegati e dimostrati, essendosi la parte attrice limitata a richiamare il medesimo importo di € 269.356,49 preteso a titolo di corrispettivo.
11.
Per quanto concerne, infine, la domanda di indebito arricchimento, formulata in via ulteriormente subordinata dalla società attrice, se ne rileva l'inammissibilità.
Invero, ai sensi dell'art. 2042 c.c. “ l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito”.
Sul punto, notoriamente, si fronteggiano la prevalente tesi della sussidiarietà in astratto, e quella minoritaria della sussidiarietà in concreto. Nel caso di specie, non è tuttavia richiesto al Tribunale di prendere posizione sul punto, giacché è stata la stessa parte attrice a proporre, in via principale e subordinata, domanda di condanna ( di adempimento e risarcitoria) nei confronti del convenuto.
Non è, per vero, precluso a chi agisce in giudizio formulare, in via subordinata, la domanda di ingiustificato arricchimento ma, in tali ipotesi, la domanda subordinata è ammissibile solo ove la principale sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, e non anche nel caso in cui lo sia per difetto di prova (v. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 14944 del 11/05/2022) o per difetto di un presupposto di ammissibilità.
Senonché tale ipotesi ricorre nel caso di specie, giacché, come sopra argomentato, sia la domanda di adempimento proposta in via principale, sia quella risarcitoria, proposta in via subordinata, risultano infondate. Ne consegue l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice , in via ulteriormente subordinata, di ingiustificato arricchimento.
12.
Infine, si rileva che parte convenuta ha chiesto condannarsi l'attrice ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Come noto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto
- 17 - alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cfr. Cassazione civile, sez. VI,
24/09/2020, n. 20018).
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno.
Nel caso in esame, non appare riscontrabile un comportamento pretestuoso da parte dell'attrice, né è stata accertata una sua colpa grave nell'agire/resistere in giudizio;
infatti, pur essendo risultata l'azione infondata, lo strumento processuale non è stato abusivamente attivato dalla medesima, ovvero distorto rispetto alla sua finalità propria.
Infatti, diversamente argomentando, si giungerebbe a ritenere configurabili i presupposti ex art. 96
c.p.c. ogni qual volta si perviene ad una pronuncia di rigetto o di accoglimento totale della domanda.
Ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire all' orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96
c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass., ord.,
12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019,
n.22952).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta e di rigetto di tutte le domande ed eccezioni di parte attrice non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
Di conseguenza, la parte attrice va ritenuta totalmente soccombente.
13.
- 18 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, previsti per le cause di valore da € 260.001 ad €
520.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento, formulata in via ulteriormente subordinata, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- rigetta tutte le ulteriori domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
- condanna a pagare in favore di le spese processuali, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 22.457,00 per compenso, oltre C.P.A. e I.V.A., oltre il 15% del compenso per spese forfettarie.
Bologna, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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