Decreto cautelare 15 giugno 2022
Ordinanza collegiale 22 marzo 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2025REG.PROV.COLL.
N. 02331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2331 del 2024, proposto dal dott. Pierluigi Fantin, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Maretto e Elvira Matarozzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Duilio, n. 7 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis ) n. 12173/2023, pubblicata in data 19 luglio 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il Cons. Brunella Bruno e udito per la parte appellante l’avvocato Elvira Matarozzi;
Viste, altresì, le conclusioni del Ministero appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha partecipato alla procedura indetta con DD 21 aprile 2020 n. 499 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, presentando domanda relativamente alla classe di concorso A019 (filosofia e storia) per la Regione Lazio e sostenendo, in data 17 marzo 2022, la prova scritta, nella quale ha riportato il punteggio di 64\100, inferiore alla soglia minima stabilita nel punteggio di 70/100, con conseguente non ammissione alla successiva prova orale.
2. Con ricorso proposto innanzi al competente TAR Lazio, l’odierno appellante ha impugnato il bando di indizione della selezione, con riferimento al quale ha censurato la previsione della soglia minima prevista per il superamento della prova scritta, nonché ulteriori atti prodromici, articolando deduzioni incentrate sulla sostenuta erroneità della valutazione, inficiata da vizi relativi ai quesiti somministrati e dalla violazione dei criteri di proporzionalità contenuti nel quadro di riferimento afferente alla specifica classe di concorso per la quale ha sostenuto la prova.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, stante l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso in oggetto, con riguardo alla classe e alla Regione che vengono in rilievo, profilo, questo, in relazione al quale, in conformità alle previsioni dell’art. 73, comma 3 c.p.a. è stato previamente sollecitato il contraddittorio con ordinanza n. 4994 del 22 marzo 2023.
4. L’appellante critica la sentenza impugnata, sostenendo che erroneamente il primo giudice ha proceduto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, avendo costituito oggetto della domanda di annullamento formulata con il ricorso originario gli atti “ presupposti, preparatori, connessi e conseguenti ”, con conseguente estensione del giudizio a tutti gli atti inficiati da illegittimità derivata, dovendosi escludere la necessità di procedere all’autonoma e specifica impugnazione della graduatoria finale. Su tali basi, l’appellante ha, quindi, insistito per l’accoglimento delle censure proposte con il ricorso originario, non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dalla pronuncia in rito.
5. Il Ministero appellato si è costituito solo formalmente in giudizio.
6. In data 24 ottobre 2024, l’appellante ha depositato memoria con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate.
7. Con atto depositato in data 19 novembre 2024, il Ministero appellato ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione in udienza.
8. All’udienza pubblica del 26 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
10. Non è in contestazione che nella fattispecie non venga in rilievo l’impugnazione di una clausola immediatamente escludente del bando di indizione della selezione, tanto che l’appellante ha sostenuto la prova scritta nella quale, tuttavia, ha riportato un punteggio inferiore a quello minimo previsto per l’ammissione alla prova successiva.
10.1. Con riferimento alle procedure concorsuali è univoco l’orientamento in base al quale " l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell'esclusione dalla prova orale non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; Sez. V, 11 agosto 2010, n. 5618, e 10 maggio 2010, n. 2766, con i molteplici precedenti ivi richiamati) " (C.d.S., Sez. II, 14 maggio 2021, n. 3792; ibidem , Sez. VI, 23 marzo 2022, n. 2119).
10.2. Deve anche rilevarsi che nella fattispecie non sono stati presentati motivi aggiunti o ricorsi autonomi né avverso la graduatoria finale, approvata dal Direttore generale preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio con decreto prot. n. 1497 del 27 settembre 2022 e pubblicata in pari data, né avverso le successive rettifiche.
10.3. Risulta dirimente, peraltro, la circostanza che parte appellante nel ricorso di primo grado non ha enunciato alcun tipo di censura che giustificherebbe l’annullamento della graduatoria finale. Occorre rammentare, al riguardo, che il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, temperato dal metodo acquisitivo solo relativamente all’onere di produrre la documentazione in possesso dell’Amministrazione: il principio dispositivo implica che l’ambito della cognizione devoluta al giudice amministrativo è delimitato dai vizi dedotti dalle parti, e che il giudice non può porre a base della decisione vizi non indicati dalla parte ricorrente, sollevati d’ufficio. Pertanto, anche la censura di illegittimità derivata deve essere specificamente indicata dalla parte che pretende l’annullamento di un atto, non essendo sufficienti mere formule di stile contenute nell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
10.4. Neppure può essere condiviso l’assunto di parte appellante secondo cui, una volta che siano stati impugnati gli atti prodromici di una procedura concorsuale, non dovrebbe ritenersi necessaria la specifica impugnazione della graduatoria finale: il Collegio non vede ragione per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria definitiva comporta di per sé la dichiarazione di improcedibilità, per difetto di interesse, del ricorso del candidato volto all'annullamento degli atti della procedura concorsuale (Cons. Stato, Sez. IV n. 8420/2020), non potendosi ravvisare tra gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria definitiva un legame di tipo caducante: quest’ultimo è infatti ravvisabile solo quando l’atto annullato costituisca l’unico presupposto che fonda l’atto successivo, che pertanto viene travolto automaticamente dall’annullamento dell’atto presupposto. La graduatoria definitiva che chiude una procedura concorsuale, tuttavia, ha a presupposto una molteplicità di atti che la precedono, e quindi il vizio di alcuni di essi non si traduce nel travolgimento automatico dell’atto finale, costituito appunto dalla graduatoria finale, che può essere annullato solo su istanza di parte e solo sulla base dei vizi dedotti: gli atti presupposti si atteggiano, quindi, nei confronti dell’atto conclusivo, come atti vizianti/invalidanti, ma non anche caducanti. Da qui la necessità che la parte interessata coltivi anche l’impugnazione specifica della graduatoria finale, all’occorrenza proponendo motivi aggiunti nel giudizio già pendente per l’annullamento di atti presupposti.
11. Ferma la portata dirimente delle considerazioni sopra svolte, il Collegio, ritiene, esclusivamente per completezza e sinteticamente, di rilevare l’infondatezza delle censure dedotte. Come chiarito in numerose pronunce di questo Consiglio: “ Le modalità di espletamento delle prove preselettive – la cui funzione è quella di ammettere alla fase successiva un numero limitato di candidati in possesso di maggiori competenze, rispondendo ad esigenze di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale – rientrano (…) nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, dovendosi escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, nella specie da escludere ” (cfr. Cons. St., Sez. VII, nn. 7072 e 7074 del 2022). Nella fattispecie, le argomentazioni alla base delle censure proposte non consentono di rilevare né la violazione del generale canone di ragionevolezza né una compromissione del principio della par condicio tra i candidati. Quanto alla soglia di sbarramento, non può che ribadirsi, che l’art. 400, comma 11, d.P.R. n. 297/1994, si limita a stabilire una soglia minima non raggiunta la quale non è mai consentito l'accesso alla prova successiva. La citata disposizione, mentre preclude di scendere sotto la soglia dei 6/10, non impedisce, invece, la possibilità che, per concorsi come quello in esame, sia stabilita una soglia minima più alta, che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole e apprezzabile favorevolmente, di effettuare una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’ art. 97 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 novembre 2021, n. 7386). Tale esigenza risulta valere tanto più in rapporto ad una prova la cui funzione è quella di selezionare i candidati più meritevoli di passare alle successive prove del concorso così da assicurare al contempo l’efficienza e la ragionevole durata della procedura, dovendosi anche considerare la particolare pregnanza che, stante la situazione emergenziale provocata dalla pandemia, la prova preselettiva ha assunto nella procedura in esame nell’accertamento della competenza dei concorrenti. A quanto esposto va anche soggiunto che i quesiti somministrati risultano pertinenti al fine di valutare le competenze richieste e coerenti rispetto al quadro di riferimento pubblicato in data 8 marzo 2022, a nulla rilevando le contestazioni dedotte in ordine alla proporzionalità in rapporto al programma.
12. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.
13. Si valutano, nondimeno, sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, tenuto in specie conto della costituzione solo formale dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 2331 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO