Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato all'udienza del 01.04.2025, all'esito dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21202/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nato il [...], Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Sergio Ciannella.
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: contributi Gestione Commerciati conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha agito nei confronti dell formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare insussistente l'obbligo di assicurazione CP_1 di nella Gestione Commercianti per tutto il periodo di iscrizione a decorrere, Parte_1 cioè dall' 1.1.2015 .“ A sostegno della domanda formulata, egli ha esposto di avere costituito nel
2013 in qualità di titolare e socio unico, in seguito alla suddivisione del patrimonio immobiliare della
GE RL, la società EP Immobiliare S.r.l. per la gestione in via esclusiva degli immobili di sua proprietà; che l nel 2015 ha provveduto erroneamente ad iscriverlo nella Gestione CP_1
Commercianti assoggettandolo all'obbligo assicurativo e contributivo malgrado la insussistenza dei requisiti di legge. Il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità della legge n.662 del 23/12/1966 precisando che la società EP si limiti ad amministrare il patrimonio dell'unico socio (
[...]
); evidenzia che egli si limita a incassare i canoni, mentre si avvale della collaborazione Parte_1 esterna di professionisti (commercialisti, fiscalisti, mediatori) per le pratiche di locazione;
che
1
che egli con istanza del 2.7.2024 ha richiesto all'ente l'annullamento degli addebiti previa cancellazione dalla Gestione Commercianti a far data dall'1.1.2015; che la suddetta istanza è stata rigettata escludendo dall'obbligo assicurativo solamente le persone fisiche e non anche le società nell'attività di gestione di locazioni immobiliari.
L , costituitosi, ha dedotto che il risulta iscritto in gestione dall'1.1.2004 per CP_1 Parte_1 la GEMA RL, società di cui dichiara di essere socio amministratore e che dichiara essere la sua attività prevalente nel quadro RO nel modello 760 2004, denunciandone i redditi di partecipazione nello stesso anno;
che egli ha provveduto a regolarizzare quanto dovuto e a pagare regolarmente i contributi fissi ed eccedenti il minimale dovuti. L'ente evidenzia che il contribuente ha richiesto con domanda del 28.2.2016 l'adesione al regime L.208/15; che negli anni successivi la società ha continuato a svolgere attività commerciale, come da dichiarazioni dei redditi liquidate dall'Agenzia delle Entrate e dal quadro RR (cfr. UNI 2015 al 2022); che, in particolare, dagli atti registrati della società per l'anno 2006 estratti da Punto Fisco, database Agenzia delle Entrate, emerge la non veridicità della dichiarazione relativa di compiere unicamente riscossioni canoni immobiliari (cfr. atti registrati del 2004, 2006 e i modelli 760); che la società è attualmente attiva in CCIAA;
infine, ha rilevato che il ricorrente risulta socio e amministratore unico della s.r.l. Gepa e della s.r.l. Gema, come da visure camerali e ha concluso chiedendo “previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Entrate come dedotto per le ragioni esposte, nel merito rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma del provvedimento impugnato. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Acquisite note difensive, il Giudicante in data odierna, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Sul piano generale, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, alla stregua dei criteri definitori forniti dall'art. 2195 cc. Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
2 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
Il comma 203 dell'art. 1 della L.662/96, ha dunque esteso l'obbligo assicurativo alla gestione commercianti anche ai soci di società a responsabilità limitata (in precedenza esclusi in considerazione dell'assenza di rischio nella conduzione d'impresa) a condizione che “partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Inoltre, va tenuto conto che l'art. 2, L. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, L. n.
45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, per cui
“risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 –
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Vi civ., ord. 8.10.2019, n. 25192).
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17076/2011, hanno riconosciuto, per un verso, la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale (cfr. conf. Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) e per altro verso, hanno escluso che la normativa in questione, a cagione della sua portata interpretativa, contrasti con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla
Convenzione EDU;
fissando nella stessa sentenza i seguenti principi di diritto: "Il D.L. 31 maggio
2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, art. 1, comma 1 - che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell , CP_1 mentre restano esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, - costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente
3 di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.. b) In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma
26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208"; la norma di interpretazione autentica è stata poi scrutinata positivamente anche dalla Corte Cost. (sentenza n. 15/2012) adita dai giudici di merito, ed anche tale sentenza ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale riconoscendo alla norma una portata effettivamente interpretativa e come tale un'efficacia naturalmente retroattiva”.
Ciò posto, il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale;
occorre altresì la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. (v. in tal senso Cass. sez.
6 - Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013).
La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17328 del 25.08 e n. 17370 del 26.08.2016 ha ancora evidenziato che il requisito imprescindibile per l'iscrizione consiste nella prestazione da parte del socio di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa e ciò perché
l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma accomunare i commercianti (così anche i coltivatori e artigiani) ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 3240/2010).
In base ai principi richiamati anche nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010, nella ordinanza n. 845/2010 e nella successiva sentenza n. 2138/2014, è possibile evincere che l'onere della prova dei caratteri di abitualità e prevalenza nel senso sopra chiarito, è a carico dell in quanto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., 20 CP_1 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600).
Tanto esposto, nel caso in esame, il ricorrente ha sostenuto di essere stato iscritto d'ufficio dal 2015 in seguito alla costituzione della EP AR RL (costituita invece nel 2023), società di cui socio unico e amministratore unico, nata in [...] alla suddivisione del patrimonio immobiliare della GE RL (costituita nel 2011), quest'ultima società costituita insieme a
[...]
per la gestione di un patrimonio immobiliare ereditato e sostiene che la EP Controparte_2 svolgerebbe attività di gestione in via esclusiva degli immobili di sua proprietà per cui sarebbe
4 sottratta all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, secondo consolidati principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
Orbene, sul piano generale, nel caso di socio di una società commerciale dedita alla gestione e locazione immobiliare, vanno richiamati i principi affermati dalla Corte di Cassazione in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6/9/2016 n. 17643, Cass. 25/8/2016 n. 17328, Cass. 31/3/2017 n. 8454, Cass.
24/5/2018 n. 12981). Nella sentenza del 12/02/2020 n.3479 i Giudici di legittimità hanno osservato che “Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale. Si è poi soggiunto che la società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass.
n. 3145/2013, Cass. n. 17643/2016, Cass. ord. n. 25017/2016) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale
(Cass. ord. n. 25017/2016). Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016)”. Pertanto, non bastano gli indizi della natura commerciale dell'attività (forma societaria, personale dipendente ridotto o assente, dichiarazioni fiscali, reddito, ruolo organizzativo e di responsabilità), ma è necessaria la prova da parte dell CP_1 di un'attività aggiuntiva veramente commerciale, come ad esempio l'assunzione di un ruolo attivo di intermediazione immobiliare, la predisposizione e il conferimento di servizi a terzi o comunque un'attività ulteriore rispetto alla riscossione dei canoni.
Tuttavia, il caso in esame, è differente e non giova al ricorrente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero svolgere attività di riscossione dei canoni di un immobile affittato, non costituisce attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che detta attività sia esercitata da una società commerciale (cfr. Cass. sent. n. 3145/2013), salvo si dia prova che costituisca attività di intermediazione immobiliare, onere della prova a carico dell'Istituto, dal momento che la società in cui egli è socio, non è una società di persone bensì di capitali e la sua costituzione risale al 2023 e non già al 2013 come erroneamente detto in ricorso.
A tanto va aggiunto che la comunicazione dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti è datata 29.08.2007 e risulta decorrere dal 2004 in seguito ad un accertamento d'ufficio del 09.07.2007 riguardante la GEMA RL, società di cui dichiara di essere socio amministratore e che dichiara essere la sua attività prevalente nel quadro RO nel modello 760 2004; inoltre, per quanto documentato dall , il ricorrente a seguito di tale comunicazione, ha CP_1 provveduto a regolarizzare quanto dovuto e a pagare regolarmente i contributi fissi ed eccedenti il
5 minimale dovuti;
dopo il 01/01/2015 non risulta alcuna modifica che possa incidere sulla situazione preesistente, peraltro neanche dedotta dal ricorrente il quale anzi risulta avere richiesto sulla stessa contribuzione, con domanda del 28/02/2016 l'adesione al regime L.208/15, ossia l'agevolazione contributiva consistente in una riduzione del 35% della somma dovuta ai fini previdenziali e negli anni successivi la società per cui iscritto ha continuato a svolgere attività commerciale, come dimostrano le dichiarazioni dei redditi liquidate dall'Agenzia delle Entrate e il contribuente ha continuato a compilare il quadro RR delle proprie dichiarazioni dei redditi (vedi UNI 2015 al 2022).
Pertanto, quanto rappresentato e documentato dall dà sufficientemente conto della CP_1 sussistenza dell'obbligo del ricorrente di versare i contributi nella gestione commercianti in cui è iscritto fin dal 2004, anche nel periodo di causa, ossia dal 2015 fino all'anno 2022.
Quanto al periodo decorrente dal 2023 in cui risulta costituita la EP IMMOBILIARE RL società di cui il ricorrente è socio ed amministratore unico, va detto che dalla visura camerale prodotta è indicato come oggetto sociale “la locazione di beni propri o in leasing (affitto)” ma la società non risulta avere dipendenti e non è comprovata la prospettata collaborazione esterna di professionisti (commercialisti, fiscalisti, mediatori) per le pratiche di locazione;
inoltre, la veste giuridica della società, di capitali e non di persone, impedisce di valorizzare l'assenza di fini commerciali dell'attività di impresa.
Il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento all delle spese di lite in favore dell liquidate CP_1 CP_1 in € 1.518,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute.
Napoli, 01.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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