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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la se- guente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3213/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.35/2023 del Giudice di Pace di Torre Annunziata. TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1
Posillipo n.382, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sarnataro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione APPELLANTE E
in persona del leg. Rapp. P.t., Controparte_1 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente al Corso Vittorio Ema- nuele III, 293, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Francesco Caro- tenuto giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO NONCHE'
rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Ciaravolo con studio in CP_2
Torre del Greco (NA) alla Via Alcide De Gasperi n°124 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostitu- zione dell'udienza del 17.12.2024, parte appellante e l'appellata
[...] hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti CP_2
e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.6.2023 Parte_1
proponeva gravame al fine di ottenere la riforma della sentenza n.
[...]
35/2023 emessa dal giudice di pace di Torre Annunziata che rigettava la domanda dell'attore proposta contro il per i Controparte_1 danni da lui patiti in conseguenza del sinistro occorso in Torre Annunzia- ta alla Via Principio, alle 18,30 circa del 6.10.2016.
1 1.1. In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato il 19.7.2017, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata il chiedendo la Controparte_1 condanna dell'Ente al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà, l'auto FORD tg. BN 576 NW, in conseguenza del sinistro stradale sopraindicato. A tal fine l'istante premetteva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre il veicolo di sua proprietà era in sosta subiva danni da allagamento ed inondazione a causa del malfunzionamento del sistema fognario in cui non riuscivano a defluire le copiose piogge del giorno 6.10.2016, assumendo che, anzi, da queste sarebbe uscito ulteriore liquame. L'attore, quindi, a sostegno della domanda invocava la responsa- bilità del ai sensi degli articoli 2043 e 2051 Controparte_1 del codice civile per la mancata manutenzione delle grate di scolo e raccolta delle acque piovane delle strade cittadine. Veniva, pertanto, incardinato il giudizio in primo grado recante R.G.N. 12858/2017 in cui si costituiva il che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità della citazione per carenze deduttive dell'atto, mentre, nel merito, contestava tanto il fatto storico quanto la responsabilità dell'Ente e chiedeva, pertanto, l'autorizzazione per la chiamata in causa (sub specie chiamata in garanzia) ex artt. 106 e 269 c.p.c. della società che a suo giudizio era tenuta alla manu- CP_2 tenzione del sistema fognario, compresa la manutenzione delle grate di scolo dell'acqua piovana. Nel corso della prima udienza, tenutasi il giorno 13.11.2017, l'attore deduceva un presunto errore materiale nella stesura dell'atto di citazione al punto B) dello stesso, assumendo che l'auto danneggiata non fosse in sosta, ma che fosse “regolarmente in transito nella medesima via”. Autorizzata dal giudice di prime cure la chiamata in causa della
[...]
quest'ultima si costituiva all'udienza del 7.11.2018 contestando la CP_2 chiamata in causa in quanto asseriva che la manutenzione di grate e tombini nonché lo smaltimento delle acque piovane non fosse a suo carico e, nel respingere ogni responsabilità, chiedeva l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. In subordine, contestava la doman- da attrice ed aderiva alle eccezioni preliminari e di merito sostenute dalla difesa del . Controparte_1
Sulle preliminari eccezioni di nullità sollevate il giudice, con ordinanza del 12.11.2018, riteneva ammissibile la modifica della domanda attrice e rinviava la causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
2 All'udienza del 19. 6.2018 la difesa dell'Ente evidenziava che le copiose piogge del 6.10.2016 costituivano evento eccezionale e imprevedibile che aveva coinvolto numerosi comuni e provocato vasti allagamenti non riconducibili alla manutenzione di strade e tombini, rappresentando una causa di forza maggiore esimente di qualsivoglia responsabilità per il ed a riprova di quanto dedotto depositava Controparte_1 una copia dell'articolo pubblicato dalla testata giornalistica “ ” CP_3 estratto dal web. La causa, dopo esser stata istruita con l'escussione di due testi di parte attrice, veniva decisa con sentenza n. 35/2023 del 4.01.2023, ove il giudice rigettava la domanda attorea, nonché quella avanzata dall'Ente di chiamata in garanzia, con compensazione delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza l'odierna parte appellante proponeva grava- me con atto ritualmente notificato al fine di ottenerne l'integrale riforma, segnatamente, denunciando l'erronea e arbitraria valutazione dei mezzi istruttori. Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio il , che, resistendo alle Controparte_1 avverse difese, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del gravame e, nel merito, contestava i fatti ex adverso dedotti, chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello, segnatamente dolendosi della tardiva introduzione di una nuova causa petendi nel giudizio di appello individuata nella presunta presenza di una buca sul manto stradale, che sarebbe nel presente grado di giudizio del tutto inammissibile, in virtù del disposto dell'art. 345 c.c.. Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta, altresì, la che, dopo avere evidenziato che il CP_2 Controparte_1
non aveva proposto appello avverso la sentenza la quale,
[...] aveva rigettato la domanda di manleva formulata dall'ente nei confronti della società chiamata in causa, eccepiva la formazione del giudicato parziale sul punto. In subordine, reiterava l'eccezione sollevata in primo grado relativa alla propria carenza di legittimazione passiva nonché, in via ulteriormente gradata, instava per il rigetto della domanda contestandone l'infondatezza nel merito. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa ex art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza cartolare del 17.12.2024, è stata trattenuta in decisione. 2. Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Sempre in limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
3 dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudica- to interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.2. Ancora in via preliminare deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacra- mentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risulta- no ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. In diritto, la domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale
4 carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disci- plina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne conse- gue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22-2-2023, in . CP_4
Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversa- mente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comporta-
5 mento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso com- portamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12- 4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fatti- specie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7- 2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi CP_1 ad un pedone a seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
3.1. Alla luce dei principi enunciati, l'impugnazione spiegata da Parte_1
è infondata e va, pertanto, rigettata.
[...]
6 La sentenza di primo grado va, infatti, integralmente confermata sulla base delle stesse considerazioni già esplicitate dal giudice di prime cure ed alla luce delle ulteriori ragioni di seguito illustrate. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il fatto storico così come descritto nell'atto introduttivo, attesa la mancanza di un riscontro obiettivo al medesimo, non potendo ritenersi idonea a comprovare l'assunto di parte attrice le prove orali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, che, anzi, hanno evidenziato come l'imputabilità dell'evento fosse da ricondursi alla colpa esclusiva del conducente dell'auto che, incurante dell'allagamento del sottopasso e della pioggia torrenziale, anziché fermare l'auto in una zona sicura, proseguiva il suo tragitto. Il giudice, inoltre, riconosceva che le copiose piogge del 16.10.2016 costituivano evento meteorico eccezionale e, quindi, in ogni caso, causa di forza maggiore esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.
3.2. In primo luogo, in merito all'eccezione sollevata dal di CP_1 inammissibilità della domanda attorea, stante l'introduzione di una domanda nuova, si deve rilevare come, attesa l'autorizzazione dell'emendatio libelli ritenuta ammissibile dal giudice di prime cure, la relativa modifica aveva ad oggetto soltanto quanto espressamente richie- sto e specificato in quella sede, ovverosia meramente la circostanza che l'auto non fosse ferma bensì in movimento. In contrario, appare inammissibile, in quanto tardivamente allegata solo in sede di gravame, l'ulteriore circostanza relativa alla supposta presenza di un'insidia sul manto stradale rappresentata da una buca: circostanza nuova in quanto della stessa non si fa alcuna menzione né nell'atto di citazione in primo grado, né alla prima udienza in sede di emendatio libelli ove, come detto, si modifica la dinamica solo adducendo che il veicolo non era fermo bensì in movimento al momento del sinistro. L'ulteriore circo- stanza, invece, allegata per la prima volta in appello, si risolve nell'individuazione di una nuova causa petendi che, stante il disposto dell'art. 345 c.p.c., risulta inammissibile e non suscettibile di esame da parte del tribunale. Sul punto, si deve ribadire quanto unanimemente e costantemente afferma la giurisprudenza di legittimità in merito al divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello da interpretarsi come riguardante non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello
7 quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. Pertanto, l'intervenuta prospettazione in appello di una insidia diversa si risolve nel mutamento della causa petendi e, quindi, nella proposizione in secondo grado di una pretesa oggettivamente diversa da quella azionata in origine, così incorrendo nel citato divieto dei nova in sede di gravame.
3.3. Attenendosi, dunque, all'istruttoria svolta in primo grado, emerge con certezza che il conducente, avvedutosi della situazione di eccezionale pericolo rappresentata dall'allagamento del sottopassaggio, procedeva nonostante ciò; in tal senso, militano, d'altronde, le dichiarazioni rese dagli stessi testi di parte attrice, alla luce delle quali risulta confermata tanto la condotta imprudente del conducente, che non avrebbe dovuto attraversare quell'area stando alle comuni regole di cautela ed esperienza, tanto la presenza di una condizione atmosferica tale da integrare il caso fortuito, corroborata altresì dalla documentazione allegata dall'ente convenuto (v. articoli giornalistici prodotti) riguardo l'avverso evento meteorologico e la presenza di un sottopasso, di per sé pericoloso in caso di abbondanti piogge, che avrebbero dovuto dissuadere il conducente dall'attraversare detta strada. In particolare, i testi e escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'11.10.2021 del giudizio di primo grado, che si trovavano al momento del fatto a bordo del veicolo attoreo quali trasportati, dichiaravano, rispettivamente: “eravamo in transito in Via Principio allorquando giunti in prossimità del sottopasso della Circumvesuviana, attesa la copiosa pioggia, rallentavamo e vedevo che in prossimità dello stesso vi era un leggero allagamento […] ricordo che nei pressi del sottopasso vi è posta la grata per lo scolo dell'acqua piovana che era coperta d'acqua” (Cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di causa); “giunti presso il ponte che Testimone_1 si trova in Via Principio sulla strada vi era dell'acqua e ricordo che in quel particolare punto vi era un allagamento ed in tale occasione mio padre ha cercato di attraversare tale tratto di strada”(Cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di causa). Testimone_2
Dunque, alla luce delle esposte considerazioni, si impone il rigetto del presente gravame stante l'accertamento della copiosità delle precipitazioni in questione nonché della colposa condotta del da ritenersi Parte_1 esclusivo responsabile dell'evento lesivo del quale si duole, elementi fattuali che integrano quell'evento eccezionale tale da recidere il nesso eziologico con la supposta insidia, da ritenersi rappresentata unicamente dall'allagamento del sottopassaggio in virtù della rilevata inammissibilità dell'ulteriore circostanza dedotta per la prima volta nel presente giudizio
8 (presenza di una buca sul tratto di strada allagato), e tale da rendere esente da colpa il convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_5
Tutto quanto sopra precisato, si deve, infine, rilevare che ogni ulteriore domanda rimane assorbita nel rigetto della domanda principale.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in mancanza della nota spese in atti, ma con esclusione della fase istruttoria non svolta nel presente grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00).
5.1. Stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussi- stenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta l'appello; B. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello in favore del che liquida in euro Controparte_1
2.552,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%; C. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello in favore della che liquida in euro 2.552,00 per CP_2 compenso, oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%; D. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Torre Annunziata, il 4 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1
Posillipo n.382, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sarnataro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione APPELLANTE E
in persona del leg. Rapp. P.t., Controparte_1 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente al Corso Vittorio Ema- nuele III, 293, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Francesco Caro- tenuto giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO NONCHE'
rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Ciaravolo con studio in CP_2
Torre del Greco (NA) alla Via Alcide De Gasperi n°124 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostitu- zione dell'udienza del 17.12.2024, parte appellante e l'appellata
[...] hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti CP_2
e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.6.2023 Parte_1
proponeva gravame al fine di ottenere la riforma della sentenza n.
[...]
35/2023 emessa dal giudice di pace di Torre Annunziata che rigettava la domanda dell'attore proposta contro il per i Controparte_1 danni da lui patiti in conseguenza del sinistro occorso in Torre Annunzia- ta alla Via Principio, alle 18,30 circa del 6.10.2016.
1 1.1. In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato il 19.7.2017, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata il chiedendo la Controparte_1 condanna dell'Ente al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà, l'auto FORD tg. BN 576 NW, in conseguenza del sinistro stradale sopraindicato. A tal fine l'istante premetteva che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre il veicolo di sua proprietà era in sosta subiva danni da allagamento ed inondazione a causa del malfunzionamento del sistema fognario in cui non riuscivano a defluire le copiose piogge del giorno 6.10.2016, assumendo che, anzi, da queste sarebbe uscito ulteriore liquame. L'attore, quindi, a sostegno della domanda invocava la responsa- bilità del ai sensi degli articoli 2043 e 2051 Controparte_1 del codice civile per la mancata manutenzione delle grate di scolo e raccolta delle acque piovane delle strade cittadine. Veniva, pertanto, incardinato il giudizio in primo grado recante R.G.N. 12858/2017 in cui si costituiva il che, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva la nullità della citazione per carenze deduttive dell'atto, mentre, nel merito, contestava tanto il fatto storico quanto la responsabilità dell'Ente e chiedeva, pertanto, l'autorizzazione per la chiamata in causa (sub specie chiamata in garanzia) ex artt. 106 e 269 c.p.c. della società che a suo giudizio era tenuta alla manu- CP_2 tenzione del sistema fognario, compresa la manutenzione delle grate di scolo dell'acqua piovana. Nel corso della prima udienza, tenutasi il giorno 13.11.2017, l'attore deduceva un presunto errore materiale nella stesura dell'atto di citazione al punto B) dello stesso, assumendo che l'auto danneggiata non fosse in sosta, ma che fosse “regolarmente in transito nella medesima via”. Autorizzata dal giudice di prime cure la chiamata in causa della
[...]
quest'ultima si costituiva all'udienza del 7.11.2018 contestando la CP_2 chiamata in causa in quanto asseriva che la manutenzione di grate e tombini nonché lo smaltimento delle acque piovane non fosse a suo carico e, nel respingere ogni responsabilità, chiedeva l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva. In subordine, contestava la doman- da attrice ed aderiva alle eccezioni preliminari e di merito sostenute dalla difesa del . Controparte_1
Sulle preliminari eccezioni di nullità sollevate il giudice, con ordinanza del 12.11.2018, riteneva ammissibile la modifica della domanda attrice e rinviava la causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
2 All'udienza del 19. 6.2018 la difesa dell'Ente evidenziava che le copiose piogge del 6.10.2016 costituivano evento eccezionale e imprevedibile che aveva coinvolto numerosi comuni e provocato vasti allagamenti non riconducibili alla manutenzione di strade e tombini, rappresentando una causa di forza maggiore esimente di qualsivoglia responsabilità per il ed a riprova di quanto dedotto depositava Controparte_1 una copia dell'articolo pubblicato dalla testata giornalistica “ ” CP_3 estratto dal web. La causa, dopo esser stata istruita con l'escussione di due testi di parte attrice, veniva decisa con sentenza n. 35/2023 del 4.01.2023, ove il giudice rigettava la domanda attorea, nonché quella avanzata dall'Ente di chiamata in garanzia, con compensazione delle spese di lite. Avverso la suddetta sentenza l'odierna parte appellante proponeva grava- me con atto ritualmente notificato al fine di ottenerne l'integrale riforma, segnatamente, denunciando l'erronea e arbitraria valutazione dei mezzi istruttori. Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio il , che, resistendo alle Controparte_1 avverse difese, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del gravame e, nel merito, contestava i fatti ex adverso dedotti, chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello, segnatamente dolendosi della tardiva introduzione di una nuova causa petendi nel giudizio di appello individuata nella presunta presenza di una buca sul manto stradale, che sarebbe nel presente grado di giudizio del tutto inammissibile, in virtù del disposto dell'art. 345 c.c.. Si costituiva ritualmente con propria comparsa di costituzione e risposta, altresì, la che, dopo avere evidenziato che il CP_2 Controparte_1
non aveva proposto appello avverso la sentenza la quale,
[...] aveva rigettato la domanda di manleva formulata dall'ente nei confronti della società chiamata in causa, eccepiva la formazione del giudicato parziale sul punto. In subordine, reiterava l'eccezione sollevata in primo grado relativa alla propria carenza di legittimazione passiva nonché, in via ulteriormente gradata, instava per il rigetto della domanda contestandone l'infondatezza nel merito. Acquisito il fascicolo di primo grado la causa ex art. 352 ultimo comma c.p.c., all'udienza cartolare del 17.12.2024, è stata trattenuta in decisione. 2. Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
2.1. Sempre in limine litis va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
3 dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudica- to interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.2. Ancora in via preliminare deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione, atteso che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., non sono richieste formule sacra- mentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie, nell'atto di appello risulta- no ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione. L'appello va, pertanto, dichiarato ammissibile ai sensi e per gli effetti delle norme richiamate.
3. In diritto, la domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In particolare, giova rammentare che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. civ., sez. VI, 4-3-2022, n. 7172). In generale, si ritiene che la responsabilità per i danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., si fonda sulla presunzione di responsabilità di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull'oggetto che ha prodotto il danno. Orbene, poiché la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda su detto rapporto oggettivo del custode con la cosa custodita, essa prescinde dal carattere insidioso di questa, ossia dalla imprevedibilità e invisibilità della cosa dannosa, sicché il danneggiato non deve dimostrare tale
4 carattere, come invece è necessario se agisce, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per la generale responsabilità da fatto illecito. Detto altrimenti, l'art. 2051 c.c. configurerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva per il fatto di potersi stimare sufficiente, ai fini dell'applicazione della medesima disci- plina, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di vigilare sulla cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal configurarsi del caso fortuito. Ne conse- gue che sul danneggiato grava, a differenza che nell'ipotesi di azione ex art. 2043 c.c., il solo onere di provare l'effettiva verificazione del fatto lesivo. Mentre spetta al custode, per liberarsi dalla presunzione ex lege, dimostrare l'evenienza del “caso fortuito”, ossia l'esistenza di un fattore, estraneo alla sfera oggettiva, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, fattore che può identificarsi anche nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato. In definitiva, l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno è il solo onere che rimane a carico del danneggiato (Cass. civ., n. 25460/2020; Cass. Civ., n.2405/2017; C. Appello Napoli, Sez. IV, Sent., 22-2-2023, in . CP_4
Può dirsi, in proposito, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. civ., 1064/2018, 11526/2017). In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversa- mente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comporta-
5 mento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso com- portamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., 2480/2018). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 11794 del 12- 4-2022 in cui è stato escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, nella fatti- specie, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile;
Cass, civ., sez. un., ordinanza n. 20943 del 30-6-2022 nonché Cass, civ., sez. VI, n. 22121 del 13-7- 2022: “Deve escludersi la responsabilità del per i danni occorsi CP_1 ad un pedone a seguito di caduta dovuta alla presenza di una buca sul manto stradale allorché sia accertata l'incidenza della condotta altamente imprudente della vittima che nell'attraversamento della strada, non avendo evitato una buca risultata tuttavia ben visibile ed evitabile dal pedone stesso”). Pertanto, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
3.1. Alla luce dei principi enunciati, l'impugnazione spiegata da Parte_1
è infondata e va, pertanto, rigettata.
[...]
6 La sentenza di primo grado va, infatti, integralmente confermata sulla base delle stesse considerazioni già esplicitate dal giudice di prime cure ed alla luce delle ulteriori ragioni di seguito illustrate. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo non provato il fatto storico così come descritto nell'atto introduttivo, attesa la mancanza di un riscontro obiettivo al medesimo, non potendo ritenersi idonea a comprovare l'assunto di parte attrice le prove orali raccolte nel corso del giudizio di primo grado, che, anzi, hanno evidenziato come l'imputabilità dell'evento fosse da ricondursi alla colpa esclusiva del conducente dell'auto che, incurante dell'allagamento del sottopasso e della pioggia torrenziale, anziché fermare l'auto in una zona sicura, proseguiva il suo tragitto. Il giudice, inoltre, riconosceva che le copiose piogge del 16.10.2016 costituivano evento meteorico eccezionale e, quindi, in ogni caso, causa di forza maggiore esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c.
3.2. In primo luogo, in merito all'eccezione sollevata dal di CP_1 inammissibilità della domanda attorea, stante l'introduzione di una domanda nuova, si deve rilevare come, attesa l'autorizzazione dell'emendatio libelli ritenuta ammissibile dal giudice di prime cure, la relativa modifica aveva ad oggetto soltanto quanto espressamente richie- sto e specificato in quella sede, ovverosia meramente la circostanza che l'auto non fosse ferma bensì in movimento. In contrario, appare inammissibile, in quanto tardivamente allegata solo in sede di gravame, l'ulteriore circostanza relativa alla supposta presenza di un'insidia sul manto stradale rappresentata da una buca: circostanza nuova in quanto della stessa non si fa alcuna menzione né nell'atto di citazione in primo grado, né alla prima udienza in sede di emendatio libelli ove, come detto, si modifica la dinamica solo adducendo che il veicolo non era fermo bensì in movimento al momento del sinistro. L'ulteriore circo- stanza, invece, allegata per la prima volta in appello, si risolve nell'individuazione di una nuova causa petendi che, stante il disposto dell'art. 345 c.p.c., risulta inammissibile e non suscettibile di esame da parte del tribunale. Sul punto, si deve ribadire quanto unanimemente e costantemente afferma la giurisprudenza di legittimità in merito al divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello da interpretarsi come riguardante non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello
7 quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale. Pertanto, l'intervenuta prospettazione in appello di una insidia diversa si risolve nel mutamento della causa petendi e, quindi, nella proposizione in secondo grado di una pretesa oggettivamente diversa da quella azionata in origine, così incorrendo nel citato divieto dei nova in sede di gravame.
3.3. Attenendosi, dunque, all'istruttoria svolta in primo grado, emerge con certezza che il conducente, avvedutosi della situazione di eccezionale pericolo rappresentata dall'allagamento del sottopassaggio, procedeva nonostante ciò; in tal senso, militano, d'altronde, le dichiarazioni rese dagli stessi testi di parte attrice, alla luce delle quali risulta confermata tanto la condotta imprudente del conducente, che non avrebbe dovuto attraversare quell'area stando alle comuni regole di cautela ed esperienza, tanto la presenza di una condizione atmosferica tale da integrare il caso fortuito, corroborata altresì dalla documentazione allegata dall'ente convenuto (v. articoli giornalistici prodotti) riguardo l'avverso evento meteorologico e la presenza di un sottopasso, di per sé pericoloso in caso di abbondanti piogge, che avrebbero dovuto dissuadere il conducente dall'attraversare detta strada. In particolare, i testi e escussi all'udienza Testimone_1 Testimone_2 dell'11.10.2021 del giudizio di primo grado, che si trovavano al momento del fatto a bordo del veicolo attoreo quali trasportati, dichiaravano, rispettivamente: “eravamo in transito in Via Principio allorquando giunti in prossimità del sottopasso della Circumvesuviana, attesa la copiosa pioggia, rallentavamo e vedevo che in prossimità dello stesso vi era un leggero allagamento […] ricordo che nei pressi del sottopasso vi è posta la grata per lo scolo dell'acqua piovana che era coperta d'acqua” (Cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di causa); “giunti presso il ponte che Testimone_1 si trova in Via Principio sulla strada vi era dell'acqua e ricordo che in quel particolare punto vi era un allagamento ed in tale occasione mio padre ha cercato di attraversare tale tratto di strada”(Cfr. dichiarazioni del teste di cui al verbale di causa). Testimone_2
Dunque, alla luce delle esposte considerazioni, si impone il rigetto del presente gravame stante l'accertamento della copiosità delle precipitazioni in questione nonché della colposa condotta del da ritenersi Parte_1 esclusivo responsabile dell'evento lesivo del quale si duole, elementi fattuali che integrano quell'evento eccezionale tale da recidere il nesso eziologico con la supposta insidia, da ritenersi rappresentata unicamente dall'allagamento del sottopassaggio in virtù della rilevata inammissibilità dell'ulteriore circostanza dedotta per la prima volta nel presente giudizio
8 (presenza di una buca sul tratto di strada allagato), e tale da rendere esente da colpa il convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_5
Tutto quanto sopra precisato, si deve, infine, rilevare che ogni ulteriore domanda rimane assorbita nel rigetto della domanda principale.
4. Le spese di lite del giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in mancanza della nota spese in atti, ma con esclusione della fase istruttoria non svolta nel presente grado di giudizio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 0,00; fase decisionale, euro 851,00).
5.1. Stante l'integrale rigetto dell'appello, ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussi- stenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni contra- ria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta l'appello; B. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello in favore del che liquida in euro Controparte_1
2.552,00 per compenso, oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%; C. condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 appello in favore della che liquida in euro 2.552,00 per CP_2 compenso, oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%; D. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Torre Annunziata, il 4 febbraio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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