CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/09/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3791/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2017/2020 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 2.10.2020,
TRA
(c.f.: e P.IVA: ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intedersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione in primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Verde, (c.f. ) e Francesco Giuseppe Alfano C.F._1
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali C.F._2
Parte della predetta in Frattamaggiore, alla via Lupoli, n. 27
Appellante
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dalla “Avvocato Antonio
Borraccino ”, ora e per essa CP_2 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
dall'avv. Antonio Borraccino (c.f.: ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Roma al Largo Arrigo VII, 4
Appellata
E
c.f.: ) in persona dell'amministratore unico Controparte_4 P.IVA_4
n.q. di cessionaria dei crediti della rappresentata e Controparte_5 Controparte_1 difesa giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi aposto in calce alla comparsa dalla (P.Iva: e per Controparte_3 P.IVA_5 essa dall'avv. Concetta Sorrentino (c.f.: , elettivamente C.F._4 domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4.
Interventore volontario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la d'ora in poi anche solo Controparte_1
”) premettendo che con atto di cessione, notificato alla debitrice CP_1 Parte_1
Parte
(nel prosieguo anche solo ) in data 20.12.2016, la
[...] Controparte_6
Parte cedeva alla i crediti vantati nei confronti della che
[...] Controparte_7 con contratto stipulato in data 14.11.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.11.2016 cedeva questi crediti alla che, con atto Controparte_7 Controparte_8 di cessione notificato in data 5.1.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.12.2016 la ha ceduto i suddetti crediti alla;
che ai sensi del D.L. Controparte_8 CP_1
n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014 “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”; che l'originaria cedente, l' ha eseguito la fornitura di presidi Controparte_6 medici e chirurgici emettendo una serie di fatture, i cui pagamenti sono intervenuti in ritardo rispetto ai termini indicati dal D. lgs n. 231/02 e successive modifiche;
ha Parte chiesto, quindi, ingiungersi alla il pagamento dell'importo di € 115.673,39 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 come contabilizzato con le fatture nn. 408/10,
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
448/10, 456/10, 465/10, 466/10 del 2016. A fondamento della propria pretesa ha prodotto, unitamente al ricorso, l'atto di cessione notificato il 20.12.2016, la gazzetta
Ufficiale del 17.11.2016, l'atto di cessione del 5.1.2017, la gazzetta Ufficiale del
14.12.2016, nonché le fatture nn. 408/10, 448/10, 456/10, 465/10, 466/10 del 2016 con relativo prospetto contenente il numero di fattura pagata in ritardo, la scadenza della stessa e la data di fine interessi, infine l'estratto del registro fatture certificato dal notaio dr. in Eboli. Persona_1
2. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ed ha emesso in data 14.4.2017 il decreto ingiuntivo n. 11456/2017, pubblicato il 6.5.2017, per l'importo richiesto, poi notificato dalla odierna appellante in data 25.5.2017. Parte
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 3.7.2017, la ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo, con il primo motivo di opposizione, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord, sotto il profilo del foro convenuto, del forum contractus (il contratto è stato sottoscritto in Frattamaggiore) e del forum destinatae solutions (in forza della disciplina della contabilità pubblica che, in deroga alle norme del codice di procedura civile, stabilisce che “la competenza territoriale si radica nel luogo dove ha sede l'ufficio di tesoreria dell' in Pozzuoli”); con il secondo Parte_2 motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva della non avendo CP_1 quest'ultima provato la sua qualità di SPV in ambito dell'operazione di cartolarizzazione del credito ceduto ed azionato e, perciò, in mancanza di tale prova, la società non avrebbe potuto avvalersi della disciplina in materia di cartolarizzazione dei Parte crediti, con la conseguenza che la cessione, per essere opponibile all' come stabilito dalle norme sulla cessione dei crediti vantati nei confronti di una P.A.,
“necessitava di una formale notifica all'ente (non risultante agli atti) che doveva essere seguita dall'accettazione dell'Amministrazione”, mai avvenuta nel caso di specie;
con l'ultimo motivo, l'infondatezza della domanda per non essere il credito certo, liquido ed esigibile per mancata certificazione dei crediti mediante piattaforma elettronica. Per tale ragione ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertare l'inopponibilità della cessione e, per
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente con revoca del provvedimento opposto.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 487/2018 del 2.5.2018, ritenendo fondata Parte l'eccezione sollevata dall' di incompetenza territoriale del Tribunale adito, ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.
5. Con comparsa ex art. 50 c.p.c., notificata in data 7.6.2018, l' ha riassunto la CP_1 causa innanzi al Tribunale di Napoli Nord chiedendo “in via principale, accertato e dichiarato che la è creditrice dell'importo di € 115.673,39, condannare, CP_1 CP_1 per le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in favore della Parte_1 casa di quale cessionaria dei relativi crediti, dell'importo di € CP_1 CP_1
115.673,39, ovvero del diverso importo maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria oltre interessi ex 1284, comma 4cc;
2. In via subordinata, condannare, per le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in favore della Parte_1 casa di quale cessionaria dei relativi crediti, dell'importo di € CP_1
115.673,39, oltre interessi ex 1284, comma 4cc”.
In particolare, la società attrice ha affermato l'applicabilità al caso di specie del D.lgs. n.
231/2002 essendo il rapporto intercorso tra le parti un “normale contratto di fornitura” di presidi ortopedici agli invalidi civili, circostanza che, peraltro, “non è stata in alcun modo contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo” (pag. 8 comparsa in Parte riassunzione). Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla in sede di opposizione al D.I., ha dichiarato la propria legittimazione attiva avendo provato sia la propria qualità di SPV sia le diverse vicende successorie in virtù delle quali il credito Parte originariamente vantato dalla nei confronti dell' è stato Controparte_6 ceduto dapprima a poi alla ed, infine, da quest'ultima è CP_7 CP_8 CP_1 stato trasferito all' ; ha, altresì, rilevato che la cessione del credito controverso CP_1
Parte è opponibile alla essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e comunicata al debitore ceduto, come si evince dalla documentazione depositata e allegata già al fascicolo monitorio, in conformità a quanto previsto dalla disciplina volta a regolare le operazioni di cartolarizzazione del credito;
infine, ha contestato l'eccezione relativa alla mancata certificazione del credito, rilevando che il ricorso a tale procedura è facoltativa e che, nel caso di specie, non vi è stata adesione da parte del creditore originario.
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata il 25.6.2018 si è Parte costituita l' che ha chiesto il rigetto della pretesa della rilevando: in CP_1 primo luogo, l'inapplicabilità al caso di specie del D.lgs. n. 231/2002 avendo il rapporto tra le parti natura concessoria la cui fonte è amministrativa e legale;
in secondo luogo,
l'inapplicabilità della normativa sulla cartolarizzazione non avendo fornito l' CP_1
Parte prova di essere una SPV e, quindi, l'inopponibilità all' della cessione;
inoltre, ha Parte contestato la mancata certificazione dei crediti vantati nei confronti dell' procedura che costituisce “una sorta di condicio sine qua non per il loro recupero” (pag. 8 memoria di costituzione); infine, ha eccepito l'assoluta mancanza di elementi probatori a sostegno della domanda non avendo l' provato il ritardo nel pagamento da CP_1
Parte parte dell'
6. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2017/2020 del 2.10.2020 ha accolto la Parte domanda della , condannando l' al pagamento in favore della società CP_1 attrice della somma di € 115.673,39 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese di lite. In particolare, il primo giudice ha inquadrato il rapporto Parte intercorso tra l' e la società cedente “in un normale Controparte_6 rapporto privatistico di fornitura”, data l'inidoneità probatoria della documentazione Parte depositata in giudizio dalla a dimostrare l'esistenza di una convenzione stipulata con l' “non potendo la stessa essere desunta dalla foto della pagina Controparte_6 web della società ” (pag. 4 sentenza). Con riferimento alla Controparte_6 questione relativa alla natura della società attrice, ha dichiarato che, contrariamente a Parte quanto sostenuto dall' dalla documentazione prodotta dall' (cfr. elenco CP_1 delle società veicolo di cartolarizzazione Banca di Italia e visura camerale), si evince la qualità di SPV e, quindi, trova applicazione la disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti. Per quanto concerne la mancata certificazione del credito a mezzo della piattaforma elettronica ministeriale, il Tribunale, aderendo a quanto argomentato dalla società attrice, ha rilevato che “l'adesione o meno alla procedura di certificazione non rappresenta un obbligo per il creditore né tantomeno un limite al libero esercizio del suo diritto di credito ma è piuttosto da intendersi come una procedura parallela e facoltativa agli strumenti ordinari” (pag. 5 sentenza impugnata); infine, premesso che in tema di responsabilità il creditore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte ed il relativo termine di scadenza, mentre deve solo allegare l'inadempimento,
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
essendo, invece, onere del debitore convenuto provare i fatti estintivi dell'obbligazione, ha ritenuto infondate le contestazioni dell' in ordine alla mancata prova Parte_3 del ritardo nei pagamenti atteso che la società attrice ha “allegato il titolo del diritto azionato;
invece parte convenuta non ha prodotto né provato di aver corrisposto la somma dovuta senza alcun ritardo” (pag. 5 sentenza impugnata).
7. Avverso detta sentenza, mai notificata, l' ha Parte_4 spiegato appello con atto notificato in data 3.11.2020 all' sulla base dei CP_1 seguenti motivi. Parte 7.1. Con il primo motivo di appello, l' ha contestato la sentenza impugnata per Parte avere il Tribunale ritenuto non provata l'eccezione dell' relativa alla natura concessoria del rapporto intercorso tra la stessa e la , Controparte_9
l'appellante ha affermato che tale circostanza non doveva essere provata per tre ordini di ragioni: innanzitutto, perché non essendo stata contestata dalla doveva CP_1 ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.; inoltre, perché è fatto notorio che “per fruire delle prestazioni a carico del SSN… è necessario che sussista un rapporto di concessione, ovvero di convenzione con il SSN”; che, infine, la sussistenza del rapporto di natura concessoria deve ritenersi conosciuta stante la pubblicazione dell'elenco delle ditte ortopediche convenzionate con la Regione Campania sul Pt_5
Parte 7.2. Con il secondo motivo di appello, l' si duole della sentenza gravata per avere il primo giudice dichiarato la natura di SPV dell' sulla base della sua CP_1 indicazione nell'elenco della Banca d'ITALIA delle società veicolo. Ad avviso dell'appellante, invero, quest'ultima circostanza non è sufficiente a dimostrare la natura Cont di di una società, la quale si dovrebbe desumere solo dallo svolgimento effettivo delle attività tipiche di una società veicolo;
pertanto, non avendo l' fornito CP_1
Cont alcune prova in tal senso, il giudice avrebbe dovuto non riconoscerle la qualità di .
7.3. Con il terzo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice “spostato la sua attenzione su un elemento, peraltro non Part rilevante ai fini della decisione, a cui la ha dedicato giusto tre – quattro righe con il capo denominato “… Assoluta mancanza di elementi probatori a sostegno della domanda”, ma non si è pronunciato… sul motivo principale” relativo all'inapplicabilità al caso di specie del D.lgs. n. 231/02 stante la natura pubblica delle prestazioni erogate dalla Controparte_6
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Su tali premesse, l'appellante ha concluso affinché, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita voglia: “… declarare il non riconoscimento di interessi ex D.LGS. 231/02 all'appellata a causa del rapporto pubblicistico concessorio insistente sul proprio dante causa, ”. Controparte_6
7.4. Instaurato il contraddittorio con rituale notifica all'appellata, con comparsa depositata il 5.02.2021 si è costituita in giudizio l' che, Controparte_1 riportandosi integralmente alle eccezioni e difese svolte in primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Con atto depositato in data 28.3.2024, è intervenuta ex artt.105 e 111 c.p.c. la medio tempore subentrata nella titolarità dei diritti per cui è Controparte_4 causa in forza della cessione intervenuta con la a sua volta Controparte_10 cessionaria della , che si è riportata alla comparsa già depositata dall' CP_1 CP_1 società appellata.
In data 7.4.2025, l'avv. Borraccino ha depositato la dichiarazione di rinuncia al mandato conferitogli da CP_1 CP_1
All'udienza del 30.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
E' stata depositata da la comparsa conclusionale. Controparte_4
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, osserva la Corte che l'intervento volontario della , quale CP_4 successore nel diritto controverso a titolo particolare dalla (originaria parte CP_1 processuale e titolare del credito sia al momento della proposizione del ricorso Parte monitorio che al momento della notifica dell'atto di opposizione da parte dell' , Parte non contestato dall' nelle difese successive al predetto intervento, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 111 e 268 c.p.c., deve ritenersi ammissibile e tempestivo, in quanto effettuato in appello in data 28.3.2024, ossia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi effettivamente solo in data 30.4.2024. Pare appena il caso di rammentare che anche il giudice di legittimità si è espresso in questi termini, con ordinanza n. 2812 del 6 febbraio 2018, ritenendo che “L'intervento del successore a titolo particolare nel processo civile, pur essendo ammissibile anche nel giudizio di
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
appello in applicazione dell'articolo 111 del codice di procedura civile, rimane soggetto ai limiti temporali stabiliti dall'articolo 268 del medesimo codice, applicabile al giudizio di secondo grado ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura civile. Il successore a titolo particolare, che assume la medesima posizione processuale del dante causa e pertanto non costituisce terzo rispetto alle altre parti del rapporto processuale, conserva la facoltà di intervenire nel giudizio di appello purché tale intervento avvenga entro il termine di preclusione rappresentato dalla precisazione delle conclusioni”.
9. Nell'ordine logico, delle questioni poste va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, attinente alla legittimazione attiva della . CP_1
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Invero, come correttamente accertato dal Tribunale di Napoli Nord, l' ha CP_1 dimostrato la propria qualità di SPV avendo depositato, nel giudizio di primo grado, sia l'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione della Banca d'Italia dal quale risulta l'inserimento della stessa, sia la visura camerale dalla quale emerge che la stessa ha come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1990, documenti non Parte specificamente contestati dall' la quale si è limitata ad affermare, sia nel giudizio di primo grado che in appello, che la società cessionaria non ha provato di aver emesso titoli e di aver adempiuto agli obblighi trimestrali di comunicazione.
Da ciò discende che la cessione del credito controverso, vantato dal creditore originario Parte verso l' avvenuta nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione), secondo quanto stabilito dalla menzionata legge non è soggetta all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata (cfr. Consiglio di Stato n. 5561/2020; Cass. n. 30658/2017; Cass. n.
32788/2019).
Dunque, alla luce di quanto esposto, le cessioni intervenute sono valide efficaci ed Part opponibili all' avendo l' notificatole a mezzo PEC in data 5.1.2017, il CP_1 contratto di cessione, stipulato in data 6.12.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
14.12.2016, con il quale la ha ceduto i crediti, originariamente Controparte_8 della alla (cfr. docc. nn. 3 e 4 depositati unitamente Controparte_6 CP_1
Parte al ricorso per decreto ingiuntivo); circostanze quest'ultime mai contestate dall' la
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
quale sotto tale profilo si è limitata ad affermare di aver espressamente rifiutato siffatta cessione.
10. Il primo ed il terzo motivo sono fondati e vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La questione dell'inapplicabilità al caso di specie degli interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002, è fondata, per le ragioni di seguito esposte, peraltro già affermate da questa stessa Corte in analoghe fattispecie (cfr. sentenza n. 969/2025, sentenza n. 2332/2023; sentenza n. 4086/2018).
La Corte, in primo luogo, conviene con l'appellante che il Tribunale non si è pronunciato sulla questione già posta in primo grado.
Come noto, l'applicabilità degli interessi moratori di cui al D. lgs. n. 231/2002 nelle Parte controversie con l' è stata ritenuta con riferimento alle prestazioni erogate da strutture accreditate nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed è stata esclusa con riferimento alle forniture di medicinali salvavita anticipate dalle farmacie. Di recente, la
Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 35092/2023, nel ribadire la correttezza di tale distinzione, ha avuto modo di precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è invece normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8 comma 2 d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicché il rapporto resta sottratto all'autonomia privata.
Ma oltre la fonte dell'attività svolta vanno considerate le caratteristiche di tale attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli specifici accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale (limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo all'interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di alcun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore.
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Alla luce dei principi sopra richiamati deve affermarsi che anche nel caso dei dispositivi Parte protesici la fonte del rapporto tra l' ed il centro fornitore è la legge e l'erogazione di Parte detti dispositivi per conto dell' è sottratta alla negoziazione privata.
La fornitura avviene infatti a seguito di una procedura specifica regolata dal d.m.
332/1999, demandando alla legislazione regionale (art. 8) la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori (per i dispositivi di cui Parte all'elenco n. 1) e ad accordi tra Regioni e organizzazioni dei fornitori le modalità
e le condizioni delle forniture. Per quanto riguarda la Regione Campania, modalità e condizioni sono state stabilite con delibera n. 315/2000, con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'erogazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore del d.m..
Così ricostruita la normativa, in assenza di contratti stipulati con i singoli soggetti erogatori circa le modalità delle forniture (già fissate a livello normativo), diversamente da quanto avviene per le strutture sanitarie convenzionate con il S.S.N., deve ritenersi che anche l'erogazione dei presidi di assistenza protesica sia sottratta alla negoziazione privata e che pertanto, analogamente a quanto già più volte stabilito dalla Suprema
Corte in relazione alle farmacie, non possa trovare applicazione il d. lgs. 231/2002, dovendo i fornitori dei presìdi essere qualificati non come controparti contrattuali bensì come componenti, in relazione allo specifico servizio svolto, del servizio sanitario nazionale.
10.1. Né appare in nessun modo fondata la difesa dell'appellata secondo cui CP_1 vi è una transazione commerciale che ha dato luogo ad un vero e proprio contratto di Parte diritto privato (questione affrontata dalla nel primo motivo), avente ad oggetto la fornitura, contratto concluso nelle 4 fasi richiamate in comparsa di costituzione: Part prescrizione medica, autorizzazione della esecuzione della fornitura ed infine collaudo.
Va, di contro, ribadito che a differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi non ha la sua fonte in un contratto, ma trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e che il meccanismo di erogazione del presidio ortopedico non è la stipula di un contratto.
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
L'art. 4 rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura Parte amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico da parte della Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte Parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Inoltre, come già detto, ad escludere la natura di transazione commerciale della fornitura milita la previsione che demanda alla legislazione regionale la fissazione del livello Parte massimo delle tariffe da corrispondere i soggetti erogatori e ad accordi tra Regioni ed organizzazioni dei fornitori le modalità e condizioni delle forniture.
Ciò posto, ritiene la Corte la totale assenza di un contratto a prestazioni corrispettive.
10.2. Del resto, anche a voler dar credito alla costruzione dell'appellata che un CP_1 contratto si concluda – di volta in volta - con il visto di approvazione della fornitura (di cui, si badi bene, nessuna documentazione è stata fornita), mancherebbe la statuizione Parte proveniente dal legale rappresentante della
L'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto Parte dell' in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell''unità operativa riabilitazione' ma di tale potere non vi è né allegazione né prova;
resta, quindi, assodato e non oggetto di alcuna deroga il fatto che la rappresentanza Part legale dell' petta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, comma 6, del D.Lgs.
n. 502 del 1992).
Per tali ragioni l'appello va accolto, con riforma della sentenza impugnata ed accertamento che non spettano alle appellate gli interessi ex D. Lgs. 231/02 sui crediti originariamente vantati dalla verso la in Controparte_6 Parte_1 relazione alle fatture poste a base della domanda monitoria, poi oggetto delle cessioni di credito descritte in premesse.
11. Segue all'accoglimento dell'appello la condanna della al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' Parte_1
appellante, quantificate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM
[...]
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
147/2022, con riferimento al valore della controversia, rientrante nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 con riferimento alle sole attività effettivamente svolte, con esclusione, per il grado di appello, degli onorari previsti per la fase istruttoria;
inoltre va condannata la in solido con al Controparte_4 CP_1 pagamento del spese del presente grado di giudizio in favore dell' Parte_1
appellante; il tutto come da liquidazione in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti dell' , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 2017/2020 emessa in data 2.10.2020 dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
2.10.2020, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara non dovuti dall' gli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002; Parte_1
2) Condanna l' appellata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA
e CPA;
condanna l' e la in solido al CP_1 Controparte_4 pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.165,00 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per onorari oltre, sui soli onorari, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2017/2020 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata il 2.10.2020,
TRA
(c.f.: e P.IVA: ), costituitasi in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intedersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione in primo grado, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Verde, (c.f. ) e Francesco Giuseppe Alfano C.F._1
(c.f.: ), elettivamente domiciliata presso il Servizio Affari Legali C.F._2
Parte della predetta in Frattamaggiore, alla via Lupoli, n. 27
Appellante
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dalla “Avvocato Antonio
Borraccino ”, ora e per essa CP_2 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
dall'avv. Antonio Borraccino (c.f.: ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Roma al Largo Arrigo VII, 4
Appellata
E
c.f.: ) in persona dell'amministratore unico Controparte_4 P.IVA_4
n.q. di cessionaria dei crediti della rappresentata e Controparte_5 Controparte_1 difesa giusta procura rilasciata su foglio separato da ritenersi aposto in calce alla comparsa dalla (P.Iva: e per Controparte_3 P.IVA_5 essa dall'avv. Concetta Sorrentino (c.f.: , elettivamente C.F._4 domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4.
Interventore volontario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la d'ora in poi anche solo Controparte_1
”) premettendo che con atto di cessione, notificato alla debitrice CP_1 Parte_1
Parte
(nel prosieguo anche solo ) in data 20.12.2016, la
[...] Controparte_6
Parte cedeva alla i crediti vantati nei confronti della che
[...] Controparte_7 con contratto stipulato in data 14.11.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.11.2016 cedeva questi crediti alla che, con atto Controparte_7 Controparte_8 di cessione notificato in data 5.1.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14.12.2016 la ha ceduto i suddetti crediti alla;
che ai sensi del D.L. Controparte_8 CP_1
n. 145/2013 convertito in L. n. 9/2014 “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle della presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'art.2, comma 3, lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”; che l'originaria cedente, l' ha eseguito la fornitura di presidi Controparte_6 medici e chirurgici emettendo una serie di fatture, i cui pagamenti sono intervenuti in ritardo rispetto ai termini indicati dal D. lgs n. 231/02 e successive modifiche;
ha Parte chiesto, quindi, ingiungersi alla il pagamento dell'importo di € 115.673,39 a titolo di interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 come contabilizzato con le fatture nn. 408/10,
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
448/10, 456/10, 465/10, 466/10 del 2016. A fondamento della propria pretesa ha prodotto, unitamente al ricorso, l'atto di cessione notificato il 20.12.2016, la gazzetta
Ufficiale del 17.11.2016, l'atto di cessione del 5.1.2017, la gazzetta Ufficiale del
14.12.2016, nonché le fatture nn. 408/10, 448/10, 456/10, 465/10, 466/10 del 2016 con relativo prospetto contenente il numero di fattura pagata in ritardo, la scadenza della stessa e la data di fine interessi, infine l'estratto del registro fatture certificato dal notaio dr. in Eboli. Persona_1
2. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ed ha emesso in data 14.4.2017 il decreto ingiuntivo n. 11456/2017, pubblicato il 6.5.2017, per l'importo richiesto, poi notificato dalla odierna appellante in data 25.5.2017. Parte
3. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 3.7.2017, la ha proposto formale opposizione avverso detta ingiunzione di pagamento, eccependo, con il primo motivo di opposizione, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli Nord, sotto il profilo del foro convenuto, del forum contractus (il contratto è stato sottoscritto in Frattamaggiore) e del forum destinatae solutions (in forza della disciplina della contabilità pubblica che, in deroga alle norme del codice di procedura civile, stabilisce che “la competenza territoriale si radica nel luogo dove ha sede l'ufficio di tesoreria dell' in Pozzuoli”); con il secondo Parte_2 motivo di opposizione, il difetto di legittimazione attiva della non avendo CP_1 quest'ultima provato la sua qualità di SPV in ambito dell'operazione di cartolarizzazione del credito ceduto ed azionato e, perciò, in mancanza di tale prova, la società non avrebbe potuto avvalersi della disciplina in materia di cartolarizzazione dei Parte crediti, con la conseguenza che la cessione, per essere opponibile all' come stabilito dalle norme sulla cessione dei crediti vantati nei confronti di una P.A.,
“necessitava di una formale notifica all'ente (non risultante agli atti) che doveva essere seguita dall'accettazione dell'Amministrazione”, mai avvenuta nel caso di specie;
con l'ultimo motivo, l'infondatezza della domanda per non essere il credito certo, liquido ed esigibile per mancata certificazione dei crediti mediante piattaforma elettronica. Per tale ragione ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, accertare l'inopponibilità della cessione e, per
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente con revoca del provvedimento opposto.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 487/2018 del 2.5.2018, ritenendo fondata Parte l'eccezione sollevata dall' di incompetenza territoriale del Tribunale adito, ha accolto l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo.
5. Con comparsa ex art. 50 c.p.c., notificata in data 7.6.2018, l' ha riassunto la CP_1 causa innanzi al Tribunale di Napoli Nord chiedendo “in via principale, accertato e dichiarato che la è creditrice dell'importo di € 115.673,39, condannare, CP_1 CP_1 per le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in favore della Parte_1 casa di quale cessionaria dei relativi crediti, dell'importo di € CP_1 CP_1
115.673,39, ovvero del diverso importo maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria oltre interessi ex 1284, comma 4cc;
2. In via subordinata, condannare, per le ragioni di cui in premessa, la al pagamento in favore della Parte_1 casa di quale cessionaria dei relativi crediti, dell'importo di € CP_1
115.673,39, oltre interessi ex 1284, comma 4cc”.
In particolare, la società attrice ha affermato l'applicabilità al caso di specie del D.lgs. n.
231/2002 essendo il rapporto intercorso tra le parti un “normale contratto di fornitura” di presidi ortopedici agli invalidi civili, circostanza che, peraltro, “non è stata in alcun modo contestata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo” (pag. 8 comparsa in Parte riassunzione). Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla in sede di opposizione al D.I., ha dichiarato la propria legittimazione attiva avendo provato sia la propria qualità di SPV sia le diverse vicende successorie in virtù delle quali il credito Parte originariamente vantato dalla nei confronti dell' è stato Controparte_6 ceduto dapprima a poi alla ed, infine, da quest'ultima è CP_7 CP_8 CP_1 stato trasferito all' ; ha, altresì, rilevato che la cessione del credito controverso CP_1
Parte è opponibile alla essendo stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e comunicata al debitore ceduto, come si evince dalla documentazione depositata e allegata già al fascicolo monitorio, in conformità a quanto previsto dalla disciplina volta a regolare le operazioni di cartolarizzazione del credito;
infine, ha contestato l'eccezione relativa alla mancata certificazione del credito, rilevando che il ricorso a tale procedura è facoltativa e che, nel caso di specie, non vi è stata adesione da parte del creditore originario.
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ritualmente depositata il 25.6.2018 si è Parte costituita l' che ha chiesto il rigetto della pretesa della rilevando: in CP_1 primo luogo, l'inapplicabilità al caso di specie del D.lgs. n. 231/2002 avendo il rapporto tra le parti natura concessoria la cui fonte è amministrativa e legale;
in secondo luogo,
l'inapplicabilità della normativa sulla cartolarizzazione non avendo fornito l' CP_1
Parte prova di essere una SPV e, quindi, l'inopponibilità all' della cessione;
inoltre, ha Parte contestato la mancata certificazione dei crediti vantati nei confronti dell' procedura che costituisce “una sorta di condicio sine qua non per il loro recupero” (pag. 8 memoria di costituzione); infine, ha eccepito l'assoluta mancanza di elementi probatori a sostegno della domanda non avendo l' provato il ritardo nel pagamento da CP_1
Parte parte dell'
6. Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2017/2020 del 2.10.2020 ha accolto la Parte domanda della , condannando l' al pagamento in favore della società CP_1 attrice della somma di € 115.673,39 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese di lite. In particolare, il primo giudice ha inquadrato il rapporto Parte intercorso tra l' e la società cedente “in un normale Controparte_6 rapporto privatistico di fornitura”, data l'inidoneità probatoria della documentazione Parte depositata in giudizio dalla a dimostrare l'esistenza di una convenzione stipulata con l' “non potendo la stessa essere desunta dalla foto della pagina Controparte_6 web della società ” (pag. 4 sentenza). Con riferimento alla Controparte_6 questione relativa alla natura della società attrice, ha dichiarato che, contrariamente a Parte quanto sostenuto dall' dalla documentazione prodotta dall' (cfr. elenco CP_1 delle società veicolo di cartolarizzazione Banca di Italia e visura camerale), si evince la qualità di SPV e, quindi, trova applicazione la disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti. Per quanto concerne la mancata certificazione del credito a mezzo della piattaforma elettronica ministeriale, il Tribunale, aderendo a quanto argomentato dalla società attrice, ha rilevato che “l'adesione o meno alla procedura di certificazione non rappresenta un obbligo per il creditore né tantomeno un limite al libero esercizio del suo diritto di credito ma è piuttosto da intendersi come una procedura parallela e facoltativa agli strumenti ordinari” (pag. 5 sentenza impugnata); infine, premesso che in tema di responsabilità il creditore che agisce per l'adempimento ha l'onere di provare la fonte ed il relativo termine di scadenza, mentre deve solo allegare l'inadempimento,
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
essendo, invece, onere del debitore convenuto provare i fatti estintivi dell'obbligazione, ha ritenuto infondate le contestazioni dell' in ordine alla mancata prova Parte_3 del ritardo nei pagamenti atteso che la società attrice ha “allegato il titolo del diritto azionato;
invece parte convenuta non ha prodotto né provato di aver corrisposto la somma dovuta senza alcun ritardo” (pag. 5 sentenza impugnata).
7. Avverso detta sentenza, mai notificata, l' ha Parte_4 spiegato appello con atto notificato in data 3.11.2020 all' sulla base dei CP_1 seguenti motivi. Parte 7.1. Con il primo motivo di appello, l' ha contestato la sentenza impugnata per Parte avere il Tribunale ritenuto non provata l'eccezione dell' relativa alla natura concessoria del rapporto intercorso tra la stessa e la , Controparte_9
l'appellante ha affermato che tale circostanza non doveva essere provata per tre ordini di ragioni: innanzitutto, perché non essendo stata contestata dalla doveva CP_1 ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.; inoltre, perché è fatto notorio che “per fruire delle prestazioni a carico del SSN… è necessario che sussista un rapporto di concessione, ovvero di convenzione con il SSN”; che, infine, la sussistenza del rapporto di natura concessoria deve ritenersi conosciuta stante la pubblicazione dell'elenco delle ditte ortopediche convenzionate con la Regione Campania sul Pt_5
Parte 7.2. Con il secondo motivo di appello, l' si duole della sentenza gravata per avere il primo giudice dichiarato la natura di SPV dell' sulla base della sua CP_1 indicazione nell'elenco della Banca d'ITALIA delle società veicolo. Ad avviso dell'appellante, invero, quest'ultima circostanza non è sufficiente a dimostrare la natura Cont di di una società, la quale si dovrebbe desumere solo dallo svolgimento effettivo delle attività tipiche di una società veicolo;
pertanto, non avendo l' fornito CP_1
Cont alcune prova in tal senso, il giudice avrebbe dovuto non riconoscerle la qualità di .
7.3. Con il terzo motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice “spostato la sua attenzione su un elemento, peraltro non Part rilevante ai fini della decisione, a cui la ha dedicato giusto tre – quattro righe con il capo denominato “… Assoluta mancanza di elementi probatori a sostegno della domanda”, ma non si è pronunciato… sul motivo principale” relativo all'inapplicabilità al caso di specie del D.lgs. n. 231/02 stante la natura pubblica delle prestazioni erogate dalla Controparte_6
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Su tali premesse, l'appellante ha concluso affinché, in riforma della sentenza impugnata, la Corte adita voglia: “… declarare il non riconoscimento di interessi ex D.LGS. 231/02 all'appellata a causa del rapporto pubblicistico concessorio insistente sul proprio dante causa, ”. Controparte_6
7.4. Instaurato il contraddittorio con rituale notifica all'appellata, con comparsa depositata il 5.02.2021 si è costituita in giudizio l' che, Controparte_1 riportandosi integralmente alle eccezioni e difese svolte in primo grado, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Con atto depositato in data 28.3.2024, è intervenuta ex artt.105 e 111 c.p.c. la medio tempore subentrata nella titolarità dei diritti per cui è Controparte_4 causa in forza della cessione intervenuta con la a sua volta Controparte_10 cessionaria della , che si è riportata alla comparsa già depositata dall' CP_1 CP_1 società appellata.
In data 7.4.2025, l'avv. Borraccino ha depositato la dichiarazione di rinuncia al mandato conferitogli da CP_1 CP_1
All'udienza del 30.4.2025, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
E' stata depositata da la comparsa conclusionale. Controparte_4
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente, osserva la Corte che l'intervento volontario della , quale CP_4 successore nel diritto controverso a titolo particolare dalla (originaria parte CP_1 processuale e titolare del credito sia al momento della proposizione del ricorso Parte monitorio che al momento della notifica dell'atto di opposizione da parte dell' , Parte non contestato dall' nelle difese successive al predetto intervento, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 111 e 268 c.p.c., deve ritenersi ammissibile e tempestivo, in quanto effettuato in appello in data 28.3.2024, ossia prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi effettivamente solo in data 30.4.2024. Pare appena il caso di rammentare che anche il giudice di legittimità si è espresso in questi termini, con ordinanza n. 2812 del 6 febbraio 2018, ritenendo che “L'intervento del successore a titolo particolare nel processo civile, pur essendo ammissibile anche nel giudizio di
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
appello in applicazione dell'articolo 111 del codice di procedura civile, rimane soggetto ai limiti temporali stabiliti dall'articolo 268 del medesimo codice, applicabile al giudizio di secondo grado ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura civile. Il successore a titolo particolare, che assume la medesima posizione processuale del dante causa e pertanto non costituisce terzo rispetto alle altre parti del rapporto processuale, conserva la facoltà di intervenire nel giudizio di appello purché tale intervento avvenga entro il termine di preclusione rappresentato dalla precisazione delle conclusioni”.
9. Nell'ordine logico, delle questioni poste va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, attinente alla legittimazione attiva della . CP_1
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Invero, come correttamente accertato dal Tribunale di Napoli Nord, l' ha CP_1 dimostrato la propria qualità di SPV avendo depositato, nel giudizio di primo grado, sia l'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione della Banca d'Italia dal quale risulta l'inserimento della stessa, sia la visura camerale dalla quale emerge che la stessa ha come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1990, documenti non Parte specificamente contestati dall' la quale si è limitata ad affermare, sia nel giudizio di primo grado che in appello, che la società cessionaria non ha provato di aver emesso titoli e di aver adempiuto agli obblighi trimestrali di comunicazione.
Da ciò discende che la cessione del credito controverso, vantato dal creditore originario Parte verso l' avvenuta nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione), secondo quanto stabilito dalla menzionata legge non è soggetta all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata (cfr. Consiglio di Stato n. 5561/2020; Cass. n. 30658/2017; Cass. n.
32788/2019).
Dunque, alla luce di quanto esposto, le cessioni intervenute sono valide efficaci ed Part opponibili all' avendo l' notificatole a mezzo PEC in data 5.1.2017, il CP_1 contratto di cessione, stipulato in data 6.12.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
14.12.2016, con il quale la ha ceduto i crediti, originariamente Controparte_8 della alla (cfr. docc. nn. 3 e 4 depositati unitamente Controparte_6 CP_1
Parte al ricorso per decreto ingiuntivo); circostanze quest'ultime mai contestate dall' la
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
quale sotto tale profilo si è limitata ad affermare di aver espressamente rifiutato siffatta cessione.
10. Il primo ed il terzo motivo sono fondati e vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La questione dell'inapplicabilità al caso di specie degli interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002, è fondata, per le ragioni di seguito esposte, peraltro già affermate da questa stessa Corte in analoghe fattispecie (cfr. sentenza n. 969/2025, sentenza n. 2332/2023; sentenza n. 4086/2018).
La Corte, in primo luogo, conviene con l'appellante che il Tribunale non si è pronunciato sulla questione già posta in primo grado.
Come noto, l'applicabilità degli interessi moratori di cui al D. lgs. n. 231/2002 nelle Parte controversie con l' è stata ritenuta con riferimento alle prestazioni erogate da strutture accreditate nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed è stata esclusa con riferimento alle forniture di medicinali salvavita anticipate dalle farmacie. Di recente, la
Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 35092/2023, nel ribadire la correttezza di tale distinzione, ha avuto modo di precisare che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è provvedimentale e contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è invece normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8 comma 2 d.lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicché il rapporto resta sottratto all'autonomia privata.
Ma oltre la fonte dell'attività svolta vanno considerate le caratteristiche di tale attività, in quanto le aziende sanitarie mantengono la loro identità di società commerciali che organizzano l'erogazione dei servizi al pubblico sulla base degli specifici accordi contrattuali, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e con prevalenza del profilo pubblicistico su quello imprenditoriale (limitatamente alla erogazione di farmaci di fascia A), agendo all'interno di un tessuto normativo che, non contemplando la conclusione di alcun accordo negoziale, è disciplinato esclusivamente e direttamente dal legislatore.
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 9 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
Alla luce dei principi sopra richiamati deve affermarsi che anche nel caso dei dispositivi Parte protesici la fonte del rapporto tra l' ed il centro fornitore è la legge e l'erogazione di Parte detti dispositivi per conto dell' è sottratta alla negoziazione privata.
La fornitura avviene infatti a seguito di una procedura specifica regolata dal d.m.
332/1999, demandando alla legislazione regionale (art. 8) la fissazione del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogatori (per i dispositivi di cui Parte all'elenco n. 1) e ad accordi tra Regioni e organizzazioni dei fornitori le modalità
e le condizioni delle forniture. Per quanto riguarda la Regione Campania, modalità e condizioni sono state stabilite con delibera n. 315/2000, con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'erogazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore del d.m..
Così ricostruita la normativa, in assenza di contratti stipulati con i singoli soggetti erogatori circa le modalità delle forniture (già fissate a livello normativo), diversamente da quanto avviene per le strutture sanitarie convenzionate con il S.S.N., deve ritenersi che anche l'erogazione dei presidi di assistenza protesica sia sottratta alla negoziazione privata e che pertanto, analogamente a quanto già più volte stabilito dalla Suprema
Corte in relazione alle farmacie, non possa trovare applicazione il d. lgs. 231/2002, dovendo i fornitori dei presìdi essere qualificati non come controparti contrattuali bensì come componenti, in relazione allo specifico servizio svolto, del servizio sanitario nazionale.
10.1. Né appare in nessun modo fondata la difesa dell'appellata secondo cui CP_1 vi è una transazione commerciale che ha dato luogo ad un vero e proprio contratto di Parte diritto privato (questione affrontata dalla nel primo motivo), avente ad oggetto la fornitura, contratto concluso nelle 4 fasi richiamate in comparsa di costituzione: Part prescrizione medica, autorizzazione della esecuzione della fornitura ed infine collaudo.
Va, di contro, ribadito che a differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi non ha la sua fonte in un contratto, ma trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e che il meccanismo di erogazione del presidio ortopedico non è la stipula di un contratto.
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 10 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
L'art. 4 rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura Parte amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico da parte della Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte Parte dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Inoltre, come già detto, ad escludere la natura di transazione commerciale della fornitura milita la previsione che demanda alla legislazione regionale la fissazione del livello Parte massimo delle tariffe da corrispondere i soggetti erogatori e ad accordi tra Regioni ed organizzazioni dei fornitori le modalità e condizioni delle forniture.
Ciò posto, ritiene la Corte la totale assenza di un contratto a prestazioni corrispettive.
10.2. Del resto, anche a voler dar credito alla costruzione dell'appellata che un CP_1 contratto si concluda – di volta in volta - con il visto di approvazione della fornitura (di cui, si badi bene, nessuna documentazione è stata fornita), mancherebbe la statuizione Parte proveniente dal legale rappresentante della
L'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto Parte dell' in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell''unità operativa riabilitazione' ma di tale potere non vi è né allegazione né prova;
resta, quindi, assodato e non oggetto di alcuna deroga il fatto che la rappresentanza Part legale dell' petta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, comma 6, del D.Lgs.
n. 502 del 1992).
Per tali ragioni l'appello va accolto, con riforma della sentenza impugnata ed accertamento che non spettano alle appellate gli interessi ex D. Lgs. 231/02 sui crediti originariamente vantati dalla verso la in Controparte_6 Parte_1 relazione alle fatture poste a base della domanda monitoria, poi oggetto delle cessioni di credito descritte in premesse.
11. Segue all'accoglimento dell'appello la condanna della al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell' Parte_1
appellante, quantificate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM
[...]
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Prima Sezione Civile
147/2022, con riferimento al valore della controversia, rientrante nello scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00 con riferimento alle sole attività effettivamente svolte, con esclusione, per il grado di appello, degli onorari previsti per la fase istruttoria;
inoltre va condannata la in solido con al Controparte_4 CP_1 pagamento del spese del presente grado di giudizio in favore dell' Parte_1
appellante; il tutto come da liquidazione in dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti dell' , avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 2017/2020 emessa in data 2.10.2020 dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
2.10.2020, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara non dovuti dall' gli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002; Parte_1
2) Condanna l' appellata al pagamento in favore CP_1 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA
e CPA;
condanna l' e la in solido al CP_1 Controparte_4 pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.165,00 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per onorari oltre, sui soli onorari, rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
___________________________________________________________________________________
n. 3791/2020 r.g.a.c.c. 12