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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4956/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 11.12.2024
TRA
(c.f. e P. IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. FRANCESCO PAURA (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , Via Unità Italiana n. 28; Pt_1
APPELLANTE
E
P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti ANDREA FERRARO (c.f. ) e VINCENZO MIRRA (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Santa Maria C.F._3
Capua Vetere, alla via Melorio n. 21;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018, l' (d'ora innanzi solo ) Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1925/2018 pubblicato il 25.7.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Controparte_1
(d'ora in poi solo ”) per l'importo di € 113.013,95, oltre interessi commerciali
[...] CP_1
ex artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 231/2002, quale saldo per le prestazioni da questo erogate nella branca di radiologia nell'anno 2017, sul presupposto (dedotto nel ricorso monitorio) che a fronte di un Parte fatturato del Centro di € 382.909,84, l' aveva corrisposto solo € 269.895,89. A fondamento Parte dell'opposizione l' deduceva la non debenza di quanto richiesto, evidenziando che, per una parte del credito (pari ad € 319.764,48) era intervenuto il pagamento e che, per la restante parte, nulla era dovuto, stante l'avvenuto superamento del tetto di spesa della branca di radiologia relativamente all'anno 2017. Precisava in proposito che l'importo di € 30.514,04 non era dovuto, afferendo a prestazioni rese oltre la data di monitoraggio relativa al I trimestre (cfr. nota prot. n.
123138 del 23.5.2018), mentre l'importo di € 31.182,03 corrispondeva all'applicazione della R.T.U. per la branca in questione. Concludeva, quindi, che il Centro, all'esito delle decurtazioni dovute
(tra cui anche € 239,11, in ragione delle revisioni operate sull'impegnative trasmesse dal Centro), era creditore solo della residua somma di € 1.719,96, liquidabile solo previa emissione in favore
Part dell' ella relativa nota di credito.
Con sentenza n. 1494/2021 del 3.5.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il D.I. opposto, condannando, Parte altresì, l' al pagamento delle spese processuali. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarata la propria giurisdizione e premesso che l'opposizione verteva unicamente sul quantum Parte creditorio e che gravava in capo all' l'onere probatorio del fatto impeditivo, rilevava che quest'ultima non aveva né allegato, né provato il limite di spesa violato e “il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta” (pag. 5 sentenza impugnata). Parte Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data 3.12.2021, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la non debenza dell'importo ingiunto, con condanna del Centro alla restituzione di tutte le somme già incassate, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo. In particolare, con Parte il primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario;
con il secondo motivo, ha rilevato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta in primo grado a dimostrazione dello sforamento del tetto di
2 spesa e, quindi, della legittimità della R.T.U. applicata e delle altre decurtazioni contrattualmente previste;
e, con il terzo motivo, richiamando le singole note e le Determine Dirigenziali già depositate in primo grado, ha dedotto l'errore di fatto, nonché l'errata valutazione delle prove in ordine allo sforamento del tetto di spesa e alla sussistenza dei monitoraggi trimestrali.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 impugnata, ribadendo l'inidoneità della documentazione prodotta, in gran parte tardiva e Parte unilateralmente formata dall' a dimostrare il pagamento delle somme indicate in sede di opposizione, nonché a determinare la Regressione Tariffaria applicata e la mancata remunerazione delle altre prestazioni, così come invocate dall'azienda sanitaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale dell'11.12.2024, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente essere respinto il primo motivo di appello, inerente alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che, come già correttamente ritenuto dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante, nella fattispecie in esame si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della P.A. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30963/2022 e
Cass. n. 372/2021).
Parte Nel merito, con il secondo motivo di appello, l' ha rilevato l'erroneità del rigetto dell'opposizione per omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, dalla quale emergeva chiaramente il superamento del tetto di spesa, la legittimità dell'applicazione della R.T.U. e il rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e monitoraggio previsti dal contratto stipulato tra le parti.
Parte Con il terzo motivo, poi, di fatto specificando quanto già lamentato nel secondo motivo, l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in primo grado, analiticamente richiamata nel suddetto motivo. In
Parte particolare, premettendo che le determine dell' costituiscono atti pubblici, l'appellante ha richiamato specificamente: la nota prot. n. 131975/2018, con la quale aveva comunicato al Centro il consuntivo dell'anno 2017 relativo alla branca radiologia;
nonché i monitoraggi di cui all'art. 5, comma 3, del contratto sottoscritto tra le parti (allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.), con i quali aveva comunicato mensilmente al Centro il tetto di spesa e la data presuntiva di sforamento (cfr. nota prot. n. 67985 del 13.3.2017 relativa ai tetti di gennaio 2017; nota prot. 81720 del 29.3.2017 relativa ai tetti di febbraio 2017; nota prot. n. 98720 del 18.4.2017 inerente ai tetti di
3 marzo 2017; nota prot. n. 169347 del 11.7.2017 per i tetti di maggio 2017; nota prot. n. 210996 del
13.9.2017 relativa ai tetti di agosto 2017; nota prot. n. 247882 del 20.10.2017 relativa ai tetti di settembre 2017, nota prot. n. 276916 del 24.11. 2017 relativa ai tetti di ottobre 2017). Nell'ambito del medesimo motivo, precisava, altresì, da un lato, che con nota prot. n. 123138 del 23.5.2018 aveva richiesto al Centro l'emissione di una nota di credito per l'importo di € 30.514,04 in quanto risultava l'esaurimento del budget relativo al primo trimestre dell'anno 2017, come già debitamente comunicato con nota prot. n. 67985 del 13.3.2017; e, dall'altro lato, che, comunque, aveva dimostrato, attraverso la produzione delle determine dirigenziali di liquidazione, di aver corrisposto al Centro la somma di € 319.764,48. Precisava, infine, che, in ogni caso, il monitoraggio “non può assurgere a requisito di validità, legittimità o efficacia del procedimento di determinazione della regressione tariffaria, che rappresenta un'attività vincolata” (pag. 13 atto di appello).
I due motivi, che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, sono solo parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati.
Occorre premettere che non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura accreditata incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni rese, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità ha tratto, quale necessario corollario, il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa,
Part non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis Part non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_2
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
4 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28053/2018, hanno, altresì,
Parte affermato che le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa, ne assumono la stessa natura e, quindi, hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché dirette ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, specificando che: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica”.
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n.
25184/2024 e Cass. n. 4375/2023).
Alla luce di tali principi, pertanto, appaiono prive di rilievo tutte quelle difese svolte dal CP_1
in primo grado e riproposte nel presente grado di appello, volte ad evidenziare, ai fine di ottenere l'integrale remunerazione delle prestazioni rese, la tardiva sottoscrizione dei contratti e la tardività Parte delle informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, atteso che dette violazioni non potrebbero, comunque, consentire lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti. Parimenti devono ritenersi inammissibili nel giudizio in corso le contestazioni relative alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, alle risultanze del tavolo tecnico e alle percentuali ivi fissate, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O.
Va, tuttavia, evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile Parte sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data le è, invece, possibile rifiutare il
Parte pagamento delle prestazioni rese, giammai per affermare che, in mancanza della stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato.
5 Ciò che appare rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte del centro agente e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria (soprattutto nel caso in cui le comunicazioni delle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa siano successive
Parte alle date di esaurimento dei budget), il cui onere probatorio è da ritenersi a carico dell' opponente.
Ciò premesso in linea generale, va osservato che, nel caso in esame, il non ha negato, né CP_1 in primo grado, né nell'odierno grado di giudizio, di avere superato il suddetto limite di spesa, essendosi limitato a dedurre che nel proprio ricorso monitorio aveva già detratto l'importo di €
239,11 dalla somma richiesta. Peraltro, tale prova emerge, comunque, dalle Determine Dirigenziali Parte depositate dall' e comunicate al Centro (circostanza anch'essa non contestata) al fine di ottenere l'emissione delle relative note di credito. Parte Va, quindi, accolto il motivo di appello dell' nella parte in cui ha chiesto di decurtare dall'importo ingiunto la somma di € 31.182,03, relativa all'applicazione della R.T.U., attesa la prova del superamento del tetto di spesa e dell'applicazione della regressione tariffaria nelle Parte percentuali analiticamente indicate negli scritti difensivi dell' attesa la mancata impugnazione delle risultanze del tavolo tecnico davanti al giudice amministrativo così come sarebbe stato necessario per inficiarne il contenuto (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018, secondo cui “il giudice ordinario non può essere adito con una domanda che postuli la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi previo annullamento dell'eventuale deliberazione autoritativa Parte della p.a. che abbia inciso in qualche modo sulla loro relativa debenza”). L infatti, a tale fine ha prodotto la determinazione dirigenziale n. 4063 del 29.5.2018 (comunicata al Centro e non contestata), con cui era stato definito il consuntivo per l'anno 2017, era stato confermato il superamento dei tetti di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria e il Centro era stato invitato ad emettere note di credito per l'importo corrispondente.
Per completezza, va evidenziato che l'eventuale eccezione per cui le prestazioni rese extra Parte budget potevano essere remunerate con i risparmi eventualmente conseguiti dall' in seguito a riduzioni di spese riscontrate negli altri trimestri, è circostanza che deve essere dedotta e provata dal centro sanitario (cfr. Cass. n. 25514/2024, secondo cui “questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3,
06/07/2020, n. 13884)”.
6 Il motivo di appello, invece, non può essere accolto con riferimento all'accertamento della non debenza dell'ulteriore importo di € 30.514,04, riferito alle prestazioni eseguite nel I trimestre 2017 oltre la presunta data di esaurimento del budget.
Sul punto il Centro appellato ha eccepito la mancata e/o la tardiva comunicazione dei monitoraggi e della data presuntiva di esaurimento del budget nel I trimestre, richiamando le previsioni (pacifiche) di cui all'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, per cui le comunicazioni dovevano avvenire ogni mese.
Parte Dalla documentazione prodotta dall' sin dal primo grado di giudizio emerge effettivamente che per il primo trimestre 2017 la data previsionale di sforamento del tetto è stata comunicata al centro tardivamente, ossia quando il termine ivi indicato era già decorso, con conseguente impossibilità per il Centro di programmare le proprie attività. Pertanto, non essendo stata comunicata tempestivamente la data di previsione di superamento del budget non è possibile negare integralmente il pagamento delle prestazioni rese in eccedenza, ma anche ad esse andava applicata la regressione tariffaria.
Non essendo stata determinata la quota di regressione da applicare al Centro appellato per tali prestazioni e, comunque, non essendo stato neppure dedotto e provato quali e quante delle prestazioni riferite al suddetto importo sono state rese dopo la data di presunto sforamento del budget ma prima della data di comunicazione della stessa e quante, invece, sono state eventualmente rese dopo la data dell'effettiva comunicazione del monitoraggio, la relativa pretesa va riconosciuta al per intero. CP_1
Parte La Corte, infine, ritiene infondato il motivo di appello in esame nella parte in cui l' ha genericamente dedotto di aver corrisposto al per l'anno 2017 l'importo di € 319.764,48, CP_1 anziché il minor importo di € 269.895,89 indicato dal Centro nel ricorso monitorio, atteso che agli atti non vi è nessun documento idoneo a provare l'effettivo pagamento di tale maggiore somma (ad esempio, mandati di pagamento e/o estratti conto bancari): la scheda contabile allegata alla determina dirigenziale n. 4063 del 29.5.2018 relativa al consuntivo per l'anno 2017, richiamata dall'appellante a fondamento della propria eccezione, con la quale è stato determinato l'ammontare dovuto al nell'importo di € 319.764,48, con autorizzazione al relativo pagamento, non ha CP_1
alcun valore probatorio in tal senso.
Ritiene, quindi, la Corte, in parziale accoglimento del motivo di appello in esame, che dalla somma ingiunta di € 113.013,95 vada detratto, in quanto non dovuto, il solo importo di € 31.182,03,
Parte relativo all'applicazione della regressione tariffaria. L deve, invece, ritenersi ancora debitrice del del residuo importo di € 81.832,46, non essendo stata fornita la prova né del pagamento CP_1
7 di somme maggiori di quelle allegate dal creditore, né delle condizioni per il rifiuto di pagamento con riferimento alle prestazioni rese dopo la data presunta di superamento del budget.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1925/2018 emesso in data 25.7.2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Parte Vetere va revocato e l' va condannata a pagare, in favore del Centro appellato, quale saldo delle prestazioni rese nell'anno 2017, l'importo di € 81.832,46, oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002 dalla data della debenza al saldo.
Non merita, infine, accoglimento la domanda di restituzione delle somme “eventualmente” pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che essa è stata genericamente formulata Parte solo nelle conclusioni dell'atto di appello e l non ha dedotto, né provato, l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte con il decreto monitorio n. 1925/2018.
Con riferimento al regime delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, la Corte, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale e del parziale accoglimento dell'atto di appello, ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensarle nella misura di 1/3 per ciascun grado;
i restanti 2/3 seguono, invece, la soccombenza, nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso dei 2/3 delle spese documentate sostenute dal Centro appellato e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1494/2021 del 3.5.2021, nei confronti del in parziale Controparte_1 accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1925/2018 emesso in data 25.7.2018 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e condanna l' di a pagare, in favore del Pt_1 Pt_1 [...]
l'importo di € 81.832,46, oltre interessi commerciali Controparte_1
ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data della debenza al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del processo e condanna l' Parte_3
, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore del
[...] [...]
dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 per il primo grado di giudizio, in € 4.702,00 per compensi professionali e, per il presente grado di giudizio, in € 4.774,00 per compensi professionali, per entrambi i gradi oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarre, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
8 Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 4956/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 11.12.2024
TRA
(c.f. e P. IVA ), in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. FRANCESCO PAURA (c.f. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in , Via Unità Italiana n. 28; Pt_1
APPELLANTE
E
P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti ANDREA FERRARO (c.f. ) e VINCENZO MIRRA (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Santa Maria C.F._3
Capua Vetere, alla via Melorio n. 21;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018, l' (d'ora innanzi solo ) Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1925/2018 pubblicato il 25.7.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Controparte_1
(d'ora in poi solo ”) per l'importo di € 113.013,95, oltre interessi commerciali
[...] CP_1
ex artt. 4, 5 e 6 d.lgs. 231/2002, quale saldo per le prestazioni da questo erogate nella branca di radiologia nell'anno 2017, sul presupposto (dedotto nel ricorso monitorio) che a fronte di un Parte fatturato del Centro di € 382.909,84, l' aveva corrisposto solo € 269.895,89. A fondamento Parte dell'opposizione l' deduceva la non debenza di quanto richiesto, evidenziando che, per una parte del credito (pari ad € 319.764,48) era intervenuto il pagamento e che, per la restante parte, nulla era dovuto, stante l'avvenuto superamento del tetto di spesa della branca di radiologia relativamente all'anno 2017. Precisava in proposito che l'importo di € 30.514,04 non era dovuto, afferendo a prestazioni rese oltre la data di monitoraggio relativa al I trimestre (cfr. nota prot. n.
123138 del 23.5.2018), mentre l'importo di € 31.182,03 corrispondeva all'applicazione della R.T.U. per la branca in questione. Concludeva, quindi, che il Centro, all'esito delle decurtazioni dovute
(tra cui anche € 239,11, in ragione delle revisioni operate sull'impegnative trasmesse dal Centro), era creditore solo della residua somma di € 1.719,96, liquidabile solo previa emissione in favore
Part dell' ella relativa nota di credito.
Con sentenza n. 1494/2021 del 3.5.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il D.I. opposto, condannando, Parte altresì, l' al pagamento delle spese processuali. A fondamento della decisione, il Tribunale, dichiarata la propria giurisdizione e premesso che l'opposizione verteva unicamente sul quantum Parte creditorio e che gravava in capo all' l'onere probatorio del fatto impeditivo, rilevava che quest'ultima non aveva né allegato, né provato il limite di spesa violato e “il totale delle prestazioni erogate oltre il suddetto limite e l'importo non rimborsabile al centro opposto per effetto di tale condotta” (pag. 5 sentenza impugnata). Parte Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello l' con atto di citazione notificato in data 3.12.2021, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, la non debenza dell'importo ingiunto, con condanna del Centro alla restituzione di tutte le somme già incassate, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo. In particolare, con Parte il primo motivo di appello, l' ha lamentato l'erroneo riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario;
con il secondo motivo, ha rilevato l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta in primo grado a dimostrazione dello sforamento del tetto di
2 spesa e, quindi, della legittimità della R.T.U. applicata e delle altre decurtazioni contrattualmente previste;
e, con il terzo motivo, richiamando le singole note e le Determine Dirigenziali già depositate in primo grado, ha dedotto l'errore di fatto, nonché l'errata valutazione delle prove in ordine allo sforamento del tetto di spesa e alla sussistenza dei monitoraggi trimestrali.
Costituendosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1 impugnata, ribadendo l'inidoneità della documentazione prodotta, in gran parte tardiva e Parte unilateralmente formata dall' a dimostrare il pagamento delle somme indicate in sede di opposizione, nonché a determinare la Regressione Tariffaria applicata e la mancata remunerazione delle altre prestazioni, così come invocate dall'azienda sanitaria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza collegiale dell'11.12.2024, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve preliminarmente essere respinto il primo motivo di appello, inerente alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che, come già correttamente ritenuto dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante, nella fattispecie in esame si controverte sull'esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della P.A. (cfr., da ultimo, Cass. n. 30963/2022 e
Cass. n. 372/2021).
Parte Nel merito, con il secondo motivo di appello, l' ha rilevato l'erroneità del rigetto dell'opposizione per omessa valutazione della documentazione prodotta nel giudizio di opposizione, dalla quale emergeva chiaramente il superamento del tetto di spesa, la legittimità dell'applicazione della R.T.U. e il rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e monitoraggio previsti dal contratto stipulato tra le parti.
Parte Con il terzo motivo, poi, di fatto specificando quanto già lamentato nel secondo motivo, l' ha sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver attribuito efficacia probatoria alla documentazione prodotta in primo grado, analiticamente richiamata nel suddetto motivo. In
Parte particolare, premettendo che le determine dell' costituiscono atti pubblici, l'appellante ha richiamato specificamente: la nota prot. n. 131975/2018, con la quale aveva comunicato al Centro il consuntivo dell'anno 2017 relativo alla branca radiologia;
nonché i monitoraggi di cui all'art. 5, comma 3, del contratto sottoscritto tra le parti (allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.), con i quali aveva comunicato mensilmente al Centro il tetto di spesa e la data presuntiva di sforamento (cfr. nota prot. n. 67985 del 13.3.2017 relativa ai tetti di gennaio 2017; nota prot. 81720 del 29.3.2017 relativa ai tetti di febbraio 2017; nota prot. n. 98720 del 18.4.2017 inerente ai tetti di
3 marzo 2017; nota prot. n. 169347 del 11.7.2017 per i tetti di maggio 2017; nota prot. n. 210996 del
13.9.2017 relativa ai tetti di agosto 2017; nota prot. n. 247882 del 20.10.2017 relativa ai tetti di settembre 2017, nota prot. n. 276916 del 24.11. 2017 relativa ai tetti di ottobre 2017). Nell'ambito del medesimo motivo, precisava, altresì, da un lato, che con nota prot. n. 123138 del 23.5.2018 aveva richiesto al Centro l'emissione di una nota di credito per l'importo di € 30.514,04 in quanto risultava l'esaurimento del budget relativo al primo trimestre dell'anno 2017, come già debitamente comunicato con nota prot. n. 67985 del 13.3.2017; e, dall'altro lato, che, comunque, aveva dimostrato, attraverso la produzione delle determine dirigenziali di liquidazione, di aver corrisposto al Centro la somma di € 319.764,48. Precisava, infine, che, in ogni caso, il monitoraggio “non può assurgere a requisito di validità, legittimità o efficacia del procedimento di determinazione della regressione tariffaria, che rappresenta un'attività vincolata” (pag. 13 atto di appello).
I due motivi, che per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, sono solo parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di seguito indicati.
Occorre premettere che non vi è dubbio che il diritto di credito della struttura accreditata incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni rese, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità ha tratto, quale necessario corollario, il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez. III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa,
Part non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Part dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis Part non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_2
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
4 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28053/2018, hanno, altresì,
Parte affermato che le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa, ne assumono la stessa natura e, quindi, hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorché dirette ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, specificando che: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica”.
Ancora recentemente, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n.
25184/2024 e Cass. n. 4375/2023).
Alla luce di tali principi, pertanto, appaiono prive di rilievo tutte quelle difese svolte dal CP_1
in primo grado e riproposte nel presente grado di appello, volte ad evidenziare, ai fine di ottenere l'integrale remunerazione delle prestazioni rese, la tardiva sottoscrizione dei contratti e la tardività Parte delle informazioni rese dalle in violazione delle norme contrattuali, atteso che dette violazioni non potrebbero, comunque, consentire lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti. Parimenti devono ritenersi inammissibili nel giudizio in corso le contestazioni relative alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, alle risultanze del tavolo tecnico e alle percentuali ivi fissate, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O.
Va, tuttavia, evidenziato che la mancata o la tardiva comunicazione della data di presumibile Parte sforamento dei tetti di spesa, acquista rilievo solo al fine di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione tariffaria e da quale data le è, invece, possibile rifiutare il
Parte pagamento delle prestazioni rese, giammai per affermare che, in mancanza della stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento integrale delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato.
5 Ciò che appare rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa da parte del centro agente e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria (soprattutto nel caso in cui le comunicazioni delle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa siano successive
Parte alle date di esaurimento dei budget), il cui onere probatorio è da ritenersi a carico dell' opponente.
Ciò premesso in linea generale, va osservato che, nel caso in esame, il non ha negato, né CP_1 in primo grado, né nell'odierno grado di giudizio, di avere superato il suddetto limite di spesa, essendosi limitato a dedurre che nel proprio ricorso monitorio aveva già detratto l'importo di €
239,11 dalla somma richiesta. Peraltro, tale prova emerge, comunque, dalle Determine Dirigenziali Parte depositate dall' e comunicate al Centro (circostanza anch'essa non contestata) al fine di ottenere l'emissione delle relative note di credito. Parte Va, quindi, accolto il motivo di appello dell' nella parte in cui ha chiesto di decurtare dall'importo ingiunto la somma di € 31.182,03, relativa all'applicazione della R.T.U., attesa la prova del superamento del tetto di spesa e dell'applicazione della regressione tariffaria nelle Parte percentuali analiticamente indicate negli scritti difensivi dell' attesa la mancata impugnazione delle risultanze del tavolo tecnico davanti al giudice amministrativo così come sarebbe stato necessario per inficiarne il contenuto (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018, secondo cui “il giudice ordinario non può essere adito con una domanda che postuli la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi previo annullamento dell'eventuale deliberazione autoritativa Parte della p.a. che abbia inciso in qualche modo sulla loro relativa debenza”). L infatti, a tale fine ha prodotto la determinazione dirigenziale n. 4063 del 29.5.2018 (comunicata al Centro e non contestata), con cui era stato definito il consuntivo per l'anno 2017, era stato confermato il superamento dei tetti di spesa e l'applicazione della regressione tariffaria e il Centro era stato invitato ad emettere note di credito per l'importo corrispondente.
Per completezza, va evidenziato che l'eventuale eccezione per cui le prestazioni rese extra Parte budget potevano essere remunerate con i risparmi eventualmente conseguiti dall' in seguito a riduzioni di spese riscontrate negli altri trimestri, è circostanza che deve essere dedotta e provata dal centro sanitario (cfr. Cass. n. 25514/2024, secondo cui “questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3,
06/07/2020, n. 13884)”.
6 Il motivo di appello, invece, non può essere accolto con riferimento all'accertamento della non debenza dell'ulteriore importo di € 30.514,04, riferito alle prestazioni eseguite nel I trimestre 2017 oltre la presunta data di esaurimento del budget.
Sul punto il Centro appellato ha eccepito la mancata e/o la tardiva comunicazione dei monitoraggi e della data presuntiva di esaurimento del budget nel I trimestre, richiamando le previsioni (pacifiche) di cui all'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti, per cui le comunicazioni dovevano avvenire ogni mese.
Parte Dalla documentazione prodotta dall' sin dal primo grado di giudizio emerge effettivamente che per il primo trimestre 2017 la data previsionale di sforamento del tetto è stata comunicata al centro tardivamente, ossia quando il termine ivi indicato era già decorso, con conseguente impossibilità per il Centro di programmare le proprie attività. Pertanto, non essendo stata comunicata tempestivamente la data di previsione di superamento del budget non è possibile negare integralmente il pagamento delle prestazioni rese in eccedenza, ma anche ad esse andava applicata la regressione tariffaria.
Non essendo stata determinata la quota di regressione da applicare al Centro appellato per tali prestazioni e, comunque, non essendo stato neppure dedotto e provato quali e quante delle prestazioni riferite al suddetto importo sono state rese dopo la data di presunto sforamento del budget ma prima della data di comunicazione della stessa e quante, invece, sono state eventualmente rese dopo la data dell'effettiva comunicazione del monitoraggio, la relativa pretesa va riconosciuta al per intero. CP_1
Parte La Corte, infine, ritiene infondato il motivo di appello in esame nella parte in cui l' ha genericamente dedotto di aver corrisposto al per l'anno 2017 l'importo di € 319.764,48, CP_1 anziché il minor importo di € 269.895,89 indicato dal Centro nel ricorso monitorio, atteso che agli atti non vi è nessun documento idoneo a provare l'effettivo pagamento di tale maggiore somma (ad esempio, mandati di pagamento e/o estratti conto bancari): la scheda contabile allegata alla determina dirigenziale n. 4063 del 29.5.2018 relativa al consuntivo per l'anno 2017, richiamata dall'appellante a fondamento della propria eccezione, con la quale è stato determinato l'ammontare dovuto al nell'importo di € 319.764,48, con autorizzazione al relativo pagamento, non ha CP_1
alcun valore probatorio in tal senso.
Ritiene, quindi, la Corte, in parziale accoglimento del motivo di appello in esame, che dalla somma ingiunta di € 113.013,95 vada detratto, in quanto non dovuto, il solo importo di € 31.182,03,
Parte relativo all'applicazione della regressione tariffaria. L deve, invece, ritenersi ancora debitrice del del residuo importo di € 81.832,46, non essendo stata fornita la prova né del pagamento CP_1
7 di somme maggiori di quelle allegate dal creditore, né delle condizioni per il rifiuto di pagamento con riferimento alle prestazioni rese dopo la data presunta di superamento del budget.
In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, quindi, il decreto ingiuntivo n. 1925/2018 emesso in data 25.7.2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Parte Vetere va revocato e l' va condannata a pagare, in favore del Centro appellato, quale saldo delle prestazioni rese nell'anno 2017, l'importo di € 81.832,46, oltre interessi ai sensi del d.lgs.
231/2002 dalla data della debenza al saldo.
Non merita, infine, accoglimento la domanda di restituzione delle somme “eventualmente” pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che essa è stata genericamente formulata Parte solo nelle conclusioni dell'atto di appello e l non ha dedotto, né provato, l'intervenuto pagamento delle somme ingiunte con il decreto monitorio n. 1925/2018.
Con riferimento al regime delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, la Corte, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale e del parziale accoglimento dell'atto di appello, ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensarle nella misura di 1/3 per ciascun grado;
i restanti 2/3 seguono, invece, la soccombenza, nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, con rimborso dei 2/3 delle spese documentate sostenute dal Centro appellato e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv.ti Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, nella misura di metà ciascuno, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1494/2021 del 3.5.2021, nei confronti del in parziale Controparte_1 accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1925/2018 emesso in data 25.7.2018 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere e condanna l' di a pagare, in favore del Pt_1 Pt_1 [...]
l'importo di € 81.832,46, oltre interessi commerciali Controparte_1
ai sensi del d.lgs. 231/2002 dalla data della debenza al saldo;
2) compensa per 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del processo e condanna l' Parte_3
, in persona del Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore del
[...] [...]
dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 per il primo grado di giudizio, in € 4.702,00 per compensi professionali e, per il presente grado di giudizio, in € 4.774,00 per compensi professionali, per entrambi i gradi oltre rimborso forfettario al
15%, iva e cpa come per legge, da distrarre, nella misura di metà ciascuno, in favore degli avv.ti
8 Andrea Ferraro e Vincenzo Mirra, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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