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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1864/2024
da: , nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], Int. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra DE LEO (c.f. ) del foro di Palmi, elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Polistena (RC) alla Via Giuseppe Impastato, n. 37, nonché al domicilio digitale pec: come da procura alle liti allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
contro
:
, Agente della Riscossione dei Tributi per la Controparte_1
Provincia di Treviso, in persona del suo l.r. pro-tempore (c.f. , con sede legale in P.IVA_1
Roma (00142), Via Giuseppe Grezar, n. 14, domicilio digitale:
t, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guida Email_2
( del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Milano alla Via Giulio Uberti n. 12 come da procura alle liti in atti;
RESISTENTE
nonché nei confronti di:
, in persona del suo l.r. pro-tempore Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Roma (00144), Via Ciro il Grande, n. 21, pec: P.IVA_1 Tribunale di Treviso
t, rappresentato e difeso nel presente Email_3
giudizio dall'avv. Filippo Doni del Foro di Padova, c.f. , in forza di procura C.F._4
ad lites del Presidente dell' , a rogito del Notaio in Fiumicino, rep. n. 337875, CP_3 Persona_1
racc. n. 7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE
"in via pregiudiziale, concedere la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in forza
dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provoca la procedura esecutiva in
accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto;
nel merito accertare e dichiarare la
inesistenza giuridica e/o la nullità e/o l'inefficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, dichiarare la
illegittimità dell'eseguita iscrizione a ruolo per contributi IVS, ordinandone la cancellazione, nei
limiti di valore e di competenza dell'odierno giudice adito, per le ragioni suesposte;
nel merito,
ancora, accertare e dichiarare estinto il diritto dell'ente creditore a pretendere il pagamento dei
crediti opposti in quanto non dovuti e/o prescritti e, comunque, poiché tutti contenuti in cartelle
affette da insanabili vizi di forma, nonché adottare i relativi provvedimenti di legge in ordine
all'annullamento delle cartelle esattoriali di riferimento, ordinandone la cancellazione dei ruoli
esattoriali anche presso l;
condannare i resistenti in solido, in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., CP_4
alla cancellazione, a proprie cure e spese, dell'iscrizione a ruolo impugnata, con ogni
consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario. Si
richiede, inoltre, ove gli adempimenti di causa lo permettano, lo svolgimento in forma telematica
delle fissande udienze con la sostituzione di deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc."
PER : Controparte_5
- 2 - Tribunale di Treviso
"in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività dell'azione promossa per non essere stata
impugnata l'intimazione di pagamento nei termini di legge, come argomentato in atti;
in via
preliminare, revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per
insussistenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alle eccezioni relative alla notifica
e prescrizione ex adverso sollevate in relazione agli avvisi di addebito ed a tutte le eccezioni
relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, come dedotto in atti, con
conseguente estromissione dal giudizio di sempre in via preliminare, accertare e dichiarare CP_4
l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato gli avvisi di addebito nel termine di
legge dalla loro notifica, come argomentato in atti;
ancora in via preliminare, accertare e
dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso circa i doluti vizi di notifica e formali degli
avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 617 c.p.c.; nel merito,
dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto
l'opposizione proposta, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la
legittimità dei provvedimenti opposti da parte di nel merito, in via subordinata, nella CP_4
denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata
responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di
lite. con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito avv.
Roberto Guida.”
PER : CP_3
"PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per quanto riguarda CP_3
le questioni di validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento del Concessionario per la
riscossione; PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente
giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica
degli AVA e dell'intimazione di pagamento;
NEL MERITO: rigettarsi ogni ulteriore avversa
- 3 - Tribunale di Treviso
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui agli AVA opposti.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di ordinarsi al Concessionario per la riscossione di Treviso il
deposito degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dallo stesso."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 11320249000530479000, notificatale mediante depositato del relativo plico presso la casa comunale di Treviso, nonché avverso tutti gli atti prodromici che ne costituiscono il presupposto o l'antecedente, compresi i ruoli esattoriali nella medesima richiamati.
La ricorrente ha dedotto di aver ritirato in data 12 novembre 2024 presso il Comune di Treviso
l'intimazione di pagamento n. 11320249000530479000 con il quale l' Controparte_1
di Treviso la invitava a versare l'importo di Euro 14.419,63 in relazione a cartelle
[...]
iscritte a ruolo per crediti di varia natura, alcuni dei quali riguardanti contributi previdenziali (cfr.
All. A).
La ricorrente ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo di aver cessato ogni attività commerciale nell'anno 2018 e chiuso la partita Iva, come dimostrato dalla documentazione prodotta (cfr. All.ti B-C-D fasc. parte ricorrente).
Nello specifico, la sig.ra lamenta di non aver mai ricevuto le preventive notifiche degli Pt_1
avvisi di accertamento o delle cartelle esattoriali da parte dell' , il quale sarebbe quindi incorso CP_3
nella decadenza prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 46/1999.
Dal punto di vista della regolarità formale, l'attrice ha eccepito la violazione della Legge 241/1990
e dell'artt. 7 e 8 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), in ragione della omessa indicazione nell'atto impugnato del responsabile del procedimento e del difetto di idonea motivazione ex art. 7
della L. 212/2000, che impone agli atti dell'amministrazione finanziaria di indicare i presupposti di
- 4 - Tribunale di Treviso
fatto e le ragioni giuridiche della decisione. L'opponente ha altresì contestato l'assenza nell'intimazione di pagamento dei riferimenti alle date di notifica degli avvisi di addebito,
ribadendo di averne avuto contezza solo in data 12 novembre 2024, in occasione del ritiro del provvedimento impugnato.
In ogni caso, parte opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione dei contribuiti oggetto della pretesa avversaria, essendo decorso, prima della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta nel novembre 2024, il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della L. 335/1995.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento o la declaratoria di inefficacia e/o la cancellazione dell'intimazione di pagamento n. 11320249000530479000, compresi, per quanto di pertinenza, le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito iscritti per contributi previdenziali, previa sospensione dei relativi ruoli, nonché di tutti gli atti o provvedimenti che ne costituiscono il presupposto o l'antecedente.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' resistendo all'opposizione Controparte_5 CP_3
e deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, con decreto del 28.4.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 8.5.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali, data la natura documentale del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla sig.ra non può trovare accoglimento. Parte_2
Alla luce degli atti di costituzione delle amministrazioni resistenti e presa visione della documentazione dalle medesime prodotta, risulta destituita di fondamento la principale eccezione svolta da parte opponente, ossia quella di non aver mai ricevuto notifica di alcuno degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento opposta.
- 5 - Tribunale di Treviso
Ed infatti, il patrocinio dell' ha prodotto in giudizio le prove delle notificazioni a mezzo del CP_3
servizio postale degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, così
dimostrandone la consegna presso il domicilio della opponente, di tempo in tempo risultante dalle certificazioni anagrafiche egualmente prodotte in giudizio (doc. 13 e 14 fasc. ). CP_3
Nello specifico, l'AVA 41320180002316590 del 24.11.18 risulta notificato, a mani della destinataria, in data 13.12.2018 (doc. 5 e 6 fasc. ); l'AVA 41320190002269871 del 09.11.19 è CP_3
stato notificato per compiuta giacenza in data 08.01.2020 (doc.
7-8 fasc. ); l'AVA CP_3
41320210000660533 del 09.11.21 è stato regolarmente consegnato in data 17.12.2021 (doc. 9 e 10
fasc. ), mentre anche la notifica dell'AVA 41320220000291849 del 09.07.22 si è perfezionata CP_3
per compiuta giacenza (cfr. doc. 11 e 12 fasc. ). CP_3
Non sussistono, quindi, i presupposti per la valida proposizione di una opposizione “recuperatoria”,
ossia finalizzata a far valere, a fronte della notificazione di atto prodromico all'esecuzione forzata
(nel caso di specie, di una intimazione di pagamento), vizi propri dei titoli e degli atti presupposti, la cui omessa tempestiva impugnazione ne preclude in radice il successivo sindacato.
Residua unicamente la possibilità di contestare la sussistenza del diritto a procedere esecutivamente per fatti estinti posteriori alla definitività del titolo, quali, per l'appunto, la prescrizione maturata dopo la scadenza del termine per l'impugnazione degli avvisi di addebito.
A tale riguardo, è indispensabile richiamare i principi di diritto affermati in Cass. Civ., SU n.
23397/2016 secondo i quali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
- 6 - Tribunale di Treviso
Fermo tale principio, nel caso di specie nessuno dei crediti contributivi vantati dall può dirsi CP_3
estinto per prescrizione.
Ed infatti, con riguardo all'unico avviso di addebito per il quale si poteva astrattamente porre il problema del decorso del quinquennio tra la sua notificazione e l'invio dell'intimazione di pagamento nel novembre del 2024 è l'AVA 41320180002316590 del 24.11.18, ritualmente notificato in data 13.12.2018 (doc. 5 e 6 fasc. ), deve evidenziarsi come il termine CP_3
quinquennale di prescrizione sia stato interessato dalla sospensione ex lege disposta dall'articolo 68
del Decreto Legge n. 18/2020 (noto come "Decreto Cura Italia"), il cui comma 1 ha previsto che
"Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78...".
La disposizione si riferiva anche agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
Successive proroghe hanno esteso tale periodo, e la norma ha richiamato esplicitamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159 che, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali,
prevedeva espressamente che tali sospensioni comportassero altresì, per un corrispondente periodo di tempo, "la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
assistenziali e degli agenti della riscossione".
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di ultima proroga), i termini di pagamento e le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati
- 7 - Tribunale di Treviso
agli Agenti della riscossione, sono stati oggetto di sospensione, con la contestuale proroga dei termini di prescrizione e decadenza per complessivi 541 giorni.
Quanto agli altri tre avvisi di addebito (AVA 41320190002269871 del 09.11.19, AVA
41320210000660533 del 09.11.21 e AVA 41320220000291849 del 09.07.22), la notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento in data 12.11.2024 ha avuto pieno effetto interruttivo,
in quanto – anche a prescindere dalla normativa eccezionale pocanzi richiamata - effettuata prima del decorso dei cinque anni dal perfezionamento della notificazione di ciascuno di essi.
Per quel che concerne i supposti vizi propri dell'intimazione di pagamento, ritiene il tribunale che i motivi di opposizione avanzati dalla ricorrente in merito ai pretesi vizi formali e procedimentali dell'intimazione di pagamento debbano essere parimenti rigettati.
In particolare, per quanto concerne la lamentata assenza di motivazione e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impugnato, occorre rilevare che l'intimazione di pagamento,
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito anche tributaria (Commissione
Tributaria Regionale per il Lazio, sentenza del 09/02/2015 n. 702, non è un atto impositivo, bensì
un atto prodromico all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto civilistico.
Il suo obbligo di motivazione si ritiene assolto mediante il richiamo al titolo esecutivo sottostante, e non necessita di una motivazione analitica come quella richiesta per gli atti impositivi ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
È dunque sufficiente che l'intimazione indichi (come del resto risulta nel caso di specie) gli estremi e il contenuto della cartella di pagamento/avviso che l'ha originata e la data di notifica di quest'ultima.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che le intimazioni di pagamento hanno la precipua funzione di richiamare l'attenzione del contribuente sul carico inevaso e assolvono una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute.
- 8 - Tribunale di Treviso
Per quanto attiene alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, va rammentato che l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che pur prevede in termini generali l'indicazione del responsabile del procedimento, non commina alcuna nullità per l'eventuale omissione negli atti diversi dalla cartella.
Ad ogni buon conto, appare pertinente e pienamente condivisibile il richiamo di parte convenuta opposta all'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale stabilisce che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora,
per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Dovendosi quindi ritenere anche le eccezioni di natura formale e procedimentale infondate e defatigatorie, l'opposizione non può che essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in Parte_3
Mogliano Veneto (TV), alla Via Pietro Mascagni, n. 5 alla rifusione in favore di ciascuna delle convenute costituite delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 2.000,00 oltre a spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, con distrazione, quanto alla posizione di in favore dell'avv. Roberto Guida, dichiaratosi antistatario. CP_4
Così deciso in Treviso, 15/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 с.с.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1864/2024
da: , nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], Int. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra DE LEO (c.f. ) del foro di Palmi, elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Polistena (RC) alla Via Giuseppe Impastato, n. 37, nonché al domicilio digitale pec: come da procura alle liti allegata al ricorso;
Email_1
RICORRENTE
contro
:
, Agente della Riscossione dei Tributi per la Controparte_1
Provincia di Treviso, in persona del suo l.r. pro-tempore (c.f. , con sede legale in P.IVA_1
Roma (00142), Via Giuseppe Grezar, n. 14, domicilio digitale:
t, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guida Email_2
( del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._3
Milano alla Via Giulio Uberti n. 12 come da procura alle liti in atti;
RESISTENTE
nonché nei confronti di:
, in persona del suo l.r. pro-tempore Controparte_2
(c.f. ), con sede legale in Roma (00144), Via Ciro il Grande, n. 21, pec: P.IVA_1 Tribunale di Treviso
t, rappresentato e difeso nel presente Email_3
giudizio dall'avv. Filippo Doni del Foro di Padova, c.f. , in forza di procura C.F._4
ad lites del Presidente dell' , a rogito del Notaio in Fiumicino, rep. n. 337875, CP_3 Persona_1
racc. n. 7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale Trento e Trieste, 6;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE
"in via pregiudiziale, concedere la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, in forza
dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provoca la procedura esecutiva in
accoglimento delle argomentazioni in punto di mero diritto;
nel merito accertare e dichiarare la
inesistenza giuridica e/o la nullità e/o l'inefficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, dichiarare la
illegittimità dell'eseguita iscrizione a ruolo per contributi IVS, ordinandone la cancellazione, nei
limiti di valore e di competenza dell'odierno giudice adito, per le ragioni suesposte;
nel merito,
ancora, accertare e dichiarare estinto il diritto dell'ente creditore a pretendere il pagamento dei
crediti opposti in quanto non dovuti e/o prescritti e, comunque, poiché tutti contenuti in cartelle
affette da insanabili vizi di forma, nonché adottare i relativi provvedimenti di legge in ordine
all'annullamento delle cartelle esattoriali di riferimento, ordinandone la cancellazione dei ruoli
esattoriali anche presso l;
condannare i resistenti in solido, in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., CP_4
alla cancellazione, a proprie cure e spese, dell'iscrizione a ruolo impugnata, con ogni
consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario. Si
richiede, inoltre, ove gli adempimenti di causa lo permettano, lo svolgimento in forma telematica
delle fissande udienze con la sostituzione di deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc."
PER : Controparte_5
- 2 - Tribunale di Treviso
"in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività dell'azione promossa per non essere stata
impugnata l'intimazione di pagamento nei termini di legge, come argomentato in atti;
in via
preliminare, revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività degli atti impugnati per
insussistenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in relazione alle eccezioni relative alla notifica
e prescrizione ex adverso sollevate in relazione agli avvisi di addebito ed a tutte le eccezioni
relative a detti atti di competenza esclusiva dell'Ente Impositore, come dedotto in atti, con
conseguente estromissione dal giudizio di sempre in via preliminare, accertare e dichiarare CP_4
l'inammissibilità del ricorso avversario per non aver impugnato gli avvisi di addebito nel termine di
legge dalla loro notifica, come argomentato in atti;
ancora in via preliminare, accertare e
dichiarare l'inammissibilità dell'azione ex adverso circa i doluti vizi di notifica e formali degli
avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 617 c.p.c.; nel merito,
dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto
l'opposizione proposta, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accertare e dichiarare la
legittimità dei provvedimenti opposti da parte di nel merito, in via subordinata, nella CP_4
denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata
responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di
lite. con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito avv.
Roberto Guida.”
PER : CP_3
"PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di per quanto riguarda CP_3
le questioni di validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento del Concessionario per la
riscossione; PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente
giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica
degli AVA e dell'intimazione di pagamento;
NEL MERITO: rigettarsi ogni ulteriore avversa
- 3 - Tribunale di Treviso
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. NEL MERITO, IN VIA
SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme di cui agli AVA opposti.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede di ordinarsi al Concessionario per la riscossione di Treviso il
deposito degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dallo stesso."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, la sig.ra ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 11320249000530479000, notificatale mediante depositato del relativo plico presso la casa comunale di Treviso, nonché avverso tutti gli atti prodromici che ne costituiscono il presupposto o l'antecedente, compresi i ruoli esattoriali nella medesima richiamati.
La ricorrente ha dedotto di aver ritirato in data 12 novembre 2024 presso il Comune di Treviso
l'intimazione di pagamento n. 11320249000530479000 con il quale l' Controparte_1
di Treviso la invitava a versare l'importo di Euro 14.419,63 in relazione a cartelle
[...]
iscritte a ruolo per crediti di varia natura, alcuni dei quali riguardanti contributi previdenziali (cfr.
All. A).
La ricorrente ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva, deducendo di aver cessato ogni attività commerciale nell'anno 2018 e chiuso la partita Iva, come dimostrato dalla documentazione prodotta (cfr. All.ti B-C-D fasc. parte ricorrente).
Nello specifico, la sig.ra lamenta di non aver mai ricevuto le preventive notifiche degli Pt_1
avvisi di accertamento o delle cartelle esattoriali da parte dell' , il quale sarebbe quindi incorso CP_3
nella decadenza prevista dall'art. 25 del D.Lgs. 46/1999.
Dal punto di vista della regolarità formale, l'attrice ha eccepito la violazione della Legge 241/1990
e dell'artt. 7 e 8 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), in ragione della omessa indicazione nell'atto impugnato del responsabile del procedimento e del difetto di idonea motivazione ex art. 7
della L. 212/2000, che impone agli atti dell'amministrazione finanziaria di indicare i presupposti di
- 4 - Tribunale di Treviso
fatto e le ragioni giuridiche della decisione. L'opponente ha altresì contestato l'assenza nell'intimazione di pagamento dei riferimenti alle date di notifica degli avvisi di addebito,
ribadendo di averne avuto contezza solo in data 12 novembre 2024, in occasione del ritiro del provvedimento impugnato.
In ogni caso, parte opponente ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione dei contribuiti oggetto della pretesa avversaria, essendo decorso, prima della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta nel novembre 2024, il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della L. 335/1995.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento o la declaratoria di inefficacia e/o la cancellazione dell'intimazione di pagamento n. 11320249000530479000, compresi, per quanto di pertinenza, le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito iscritti per contributi previdenziali, previa sospensione dei relativi ruoli, nonché di tutti gli atti o provvedimenti che ne costituiscono il presupposto o l'antecedente.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' resistendo all'opposizione Controparte_5 CP_3
e deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, con decreto del 28.4.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 8.5.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali, data la natura documentale del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla sig.ra non può trovare accoglimento. Parte_2
Alla luce degli atti di costituzione delle amministrazioni resistenti e presa visione della documentazione dalle medesime prodotta, risulta destituita di fondamento la principale eccezione svolta da parte opponente, ossia quella di non aver mai ricevuto notifica di alcuno degli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento opposta.
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Ed infatti, il patrocinio dell' ha prodotto in giudizio le prove delle notificazioni a mezzo del CP_3
servizio postale degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione di pagamento, così
dimostrandone la consegna presso il domicilio della opponente, di tempo in tempo risultante dalle certificazioni anagrafiche egualmente prodotte in giudizio (doc. 13 e 14 fasc. ). CP_3
Nello specifico, l'AVA 41320180002316590 del 24.11.18 risulta notificato, a mani della destinataria, in data 13.12.2018 (doc. 5 e 6 fasc. ); l'AVA 41320190002269871 del 09.11.19 è CP_3
stato notificato per compiuta giacenza in data 08.01.2020 (doc.
7-8 fasc. ); l'AVA CP_3
41320210000660533 del 09.11.21 è stato regolarmente consegnato in data 17.12.2021 (doc. 9 e 10
fasc. ), mentre anche la notifica dell'AVA 41320220000291849 del 09.07.22 si è perfezionata CP_3
per compiuta giacenza (cfr. doc. 11 e 12 fasc. ). CP_3
Non sussistono, quindi, i presupposti per la valida proposizione di una opposizione “recuperatoria”,
ossia finalizzata a far valere, a fronte della notificazione di atto prodromico all'esecuzione forzata
(nel caso di specie, di una intimazione di pagamento), vizi propri dei titoli e degli atti presupposti, la cui omessa tempestiva impugnazione ne preclude in radice il successivo sindacato.
Residua unicamente la possibilità di contestare la sussistenza del diritto a procedere esecutivamente per fatti estinti posteriori alla definitività del titolo, quali, per l'appunto, la prescrizione maturata dopo la scadenza del termine per l'impugnazione degli avvisi di addebito.
A tale riguardo, è indispensabile richiamare i principi di diritto affermati in Cass. Civ., SU n.
23397/2016 secondo i quali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
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Fermo tale principio, nel caso di specie nessuno dei crediti contributivi vantati dall può dirsi CP_3
estinto per prescrizione.
Ed infatti, con riguardo all'unico avviso di addebito per il quale si poteva astrattamente porre il problema del decorso del quinquennio tra la sua notificazione e l'invio dell'intimazione di pagamento nel novembre del 2024 è l'AVA 41320180002316590 del 24.11.18, ritualmente notificato in data 13.12.2018 (doc. 5 e 6 fasc. ), deve evidenziarsi come il termine CP_3
quinquennale di prescrizione sia stato interessato dalla sospensione ex lege disposta dall'articolo 68
del Decreto Legge n. 18/2020 (noto come "Decreto Cura Italia"), il cui comma 1 ha previsto che
"Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in
scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78...".
La disposizione si riferiva anche agli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.
Successive proroghe hanno esteso tale periodo, e la norma ha richiamato esplicitamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159 che, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali,
prevedeva espressamente che tali sospensioni comportassero altresì, per un corrispondente periodo di tempo, "la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e
assistenziali e degli agenti della riscossione".
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (data di ultima proroga), i termini di pagamento e le attività di recupero, anche coattivo, relative ai carichi affidati
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agli Agenti della riscossione, sono stati oggetto di sospensione, con la contestuale proroga dei termini di prescrizione e decadenza per complessivi 541 giorni.
Quanto agli altri tre avvisi di addebito (AVA 41320190002269871 del 09.11.19, AVA
41320210000660533 del 09.11.21 e AVA 41320220000291849 del 09.07.22), la notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento in data 12.11.2024 ha avuto pieno effetto interruttivo,
in quanto – anche a prescindere dalla normativa eccezionale pocanzi richiamata - effettuata prima del decorso dei cinque anni dal perfezionamento della notificazione di ciascuno di essi.
Per quel che concerne i supposti vizi propri dell'intimazione di pagamento, ritiene il tribunale che i motivi di opposizione avanzati dalla ricorrente in merito ai pretesi vizi formali e procedimentali dell'intimazione di pagamento debbano essere parimenti rigettati.
In particolare, per quanto concerne la lamentata assenza di motivazione e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impugnato, occorre rilevare che l'intimazione di pagamento,
come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito anche tributaria (Commissione
Tributaria Regionale per il Lazio, sentenza del 09/02/2015 n. 702, non è un atto impositivo, bensì
un atto prodromico all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto civilistico.
Il suo obbligo di motivazione si ritiene assolto mediante il richiamo al titolo esecutivo sottostante, e non necessita di una motivazione analitica come quella richiesta per gli atti impositivi ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
È dunque sufficiente che l'intimazione indichi (come del resto risulta nel caso di specie) gli estremi e il contenuto della cartella di pagamento/avviso che l'ha originata e la data di notifica di quest'ultima.
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che le intimazioni di pagamento hanno la precipua funzione di richiamare l'attenzione del contribuente sul carico inevaso e assolvono una funzione meramente ingiuntiva del pagamento delle somme dovute.
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Per quanto attiene alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, va rammentato che l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che pur prevede in termini generali l'indicazione del responsabile del procedimento, non commina alcuna nullità per l'eventuale omissione negli atti diversi dalla cartella.
Ad ogni buon conto, appare pertinente e pienamente condivisibile il richiamo di parte convenuta opposta all'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale stabilisce che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora,
per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Dovendosi quindi ritenere anche le eccezioni di natura formale e procedimentale infondate e defatigatorie, l'opposizione non può che essere integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna la sig.ra , nata a [...] il [...], residente in Parte_3
Mogliano Veneto (TV), alla Via Pietro Mascagni, n. 5 alla rifusione in favore di ciascuna delle convenute costituite delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, in € 2.000,00 oltre a spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, con distrazione, quanto alla posizione di in favore dell'avv. Roberto Guida, dichiaratosi antistatario. CP_4
Così deciso in Treviso, 15/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 с.с.