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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/08/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 596/2023 R.G. (a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 171/2020) promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANTINI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024 il sig. ha proposto Parte_1
opposizione all'avviso di addebito n. 382 2023 00000343 30 000, notificato il
18.05.2023, con cui l' ha richiesto al ricorrente il pagamento di € 27.688,79 CP_2
per recupero degli importi erogati dal 01.11.2020 al 01.11.2021 a titolo di pagina 1 di 9 congedo straordinario, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la propria coniuge, CP_3
Il sig. deduce di aver assunto la moglie con contratto part-time a Pt_1
tempo indeterminato per mansioni amministrative, con orario definito, retribuzione mensile mediante bonifico, e svolgimento delle attività presso la sede coincidente con la residenza familiare. Viene prodotta documentazione probatoria (contratto, prospetti paga, bonifici, report di attività) atta a dimostrare l'effettività e l'onerosità del rapporto
L'istante contesta la presunzione di gratuità del lavoro tra coniugi, ritenuta superata dalla prova documentale. Richiama l'art. 2094 c.c. e la giurisprudenza in tema di subordinazione, evidenziando la presenza di indici quali continuità, orario, retribuzione, inserimento nell'organizzazione aziendale
Il ricorrente afferma inoltre di non essere titolare di impresa commerciale, ma libero professionista iscritto alla Gestione Separata, e quindi non soggetto alla normativa che consente l'iscrizione dei familiari coadiutori. Si richiama la disciplina di cui all'art. 230-bis c.c. e le leggi n. 613/66 e n. 463/59.
Contesta la debenza delle somme aggiuntive, sostenendo che non si tratta di contributi omessi, bensì di prestazioni previdenziali (congedo straordinario) anticipate dal datore e successivamente compensate con debiti fiscali. Richiama
l'art. 116 della L. 388/2000 i evidenziando l'assenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni
Il ricorrente conclude chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, la declaratoria di non debenza delle somme richieste, e l'annullamento dell'iscrizione della coniuge alla Gestione Commercianti, con vittoria di spese.
pagina 2 di 9 L' , costituitosi in giudizio, ne chiede il rigetto del ricorso, CP_1
sostenendo la tardività del ricorso, depositato il 04.07.2023, oltre il termine di legge dalla notifica dell'avviso (18.05.2023)
L' richiama il verbale ispettivo del 19.01.2022, da cui emergerebbe che la CP_2
SI.ra ha svolto attività presso la sede legale coincidente con la CP_3
residenza familiare, senza orario fisso, con mansioni non definite, e prestando assistenza continuativa alla madre non autosufficiente. Richiama la Circolare
n. 179/1989 e la giurisprudenza (Cass. n. 5632/2006) in materia di CP_2
presunzione di gratuità del lavoro tra familiari conviventi
Secondo l' il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di ditta individuale e CP_2
iscritto alla Gestione Commercianti, come risulta da estratto conto previdenziale e anagrafica aziendale Anche se non attivo, potrebbe CP_2
comunque versare contributi per il familiare coadiutore
L' riconosce l'erroneità del calcolo delle sanzioni civili, derivante da errore CP_2
informatico, e ne chiede l'esclusione, mantenendo la richiesta degli interessi legali.
Al procedimento è stata riunita la causa iscritta al n. 171/2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 38220230000900139000, per il pagamento di €
9.733,71 per contributi dovuto alla Gestione commercianti da luglio 2020 a settembre 2022., notificato il 18.01.2024.
***
1. Il ricorso rg 596/2023 è ammissibile. L'avviso di addebito è stato notificato il
18.05.2023 e perciò il termine di gg. 40 per l'opposizione iniziava nel periodo
(01.05.2023 – 31.07.2023) di sospensione dei termini sostanziali e processuali disposto dall'art. 2, comma 4, del d.l. 61/2023, con l'effetto di far decorrere il termine di decadenza dalla fine del periodo di sospensione.
pagina 3 di 9 2. Deve darsi atto che l non ha contestato l'eccezione del ricorrente relativa CP_2
alle somme aggiuntive.
E' contestata la natura del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la moglie, . CP_3
L' non lo ritiene subordinato reputando la moglie del ricorrente una CP_2
coadiuvante familiare della ditta individuale del ricorrente.
Il cuore della controversia è quindi costituito dall'accertamento della natura subordinata, poiché su tale assunto poggia la posizione previdenziale della nella gestione dei lavoratori dipendenti e la fruizione del trattamento CP_3
previdenziale erogato alla dipendente e di cui l' pretende la restituzione. Il CP_2
ricorrente, oltre ad affermare la natura onerosa e subordinata del rapporto con la moglie, contesta il diritto dell' di iscriverla quale coadiutrice nella gestione dei CP_2
commercianti poiché il rapporto di lavoro sarebbe inerente all'attività professionale del marito, privo di alcuna impresa individuale.
3. L'onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro con la CP_3
è del ricorrente. E' principio consolidato che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Cass. 809/2021).
pagina 4 di 9 I parametri giuridici che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato sono costituiti essenzialmente dagli artt. 2094 e 2104 del codice civile. Come noto, nello schema dell'art. 2094 cc. costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. tra le tante, Cass., n. 4500 del 2007).
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., S.U., n. 379 del 1999; n.
9623 del 2002; n. 13935 del 2006; n. 4500 del 2007; n. 9252 del 2010). Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (così Cass. 22634/2019, che richiama Cass., n. 9108 del
2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005;
Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
4. Nel caso in esame, secondo la prospettazione della difesa ricorrente la CP_3
avrebbe svolto mansioni di impiegata amministrativa raccogliendo pagina 5 di 9 documentazione contabile e fiscale, elaborando tabelle excel e tenendo rapporti quotidiani con lo studio del commercialista.
Le evidenze testimoniali sull'attività della sono le seguenti. Il teste CP_3
commercialista del sig. e consulente della società e del Testimone_1 Pt_1
ricorrente, ha riferito che “il sig. in proprio si occupa di consulenza soprattutto Pt_1
per la propria società; Come professionista opera da sempre, almeno 40 anni sulla base di una partita iva distinta da quella della società. Da circa unno o forse più in coincidenza con una crisi depressiva ha assunto la sig.ra sua moglie…si interfacciava con la mia CP_3
impiegata per le consulenza più approfondite, per le scadenze, i bilanci, iva, eccetera…La sig.ra si recava presso il mio studio frequentemente a volte su mia richiesta”. CP_3
La teste impiegata del addetta alla contabilità, Testimone_2 Tes_1
ha dichiarato che “Per un periodo la sig.ra si recava presso il nostro studio CP_3
per istruirla su alcuni adempimenti relativi alla contabilità del marito e per la redazione di prospetti excel relativi alla società del marito. In precedenza queste attività le svolgeva il marito.
Si trattava di elaborazioni non semplici. Si occupava anche di adempimenti più semplici come il pagamento delle imposte per il marito. Al mattina veniva tutti i giorni;
al pomeriggio solo qualche volta. Era affiancata a me che gli indicavo l'attività da svolgere.”.
Infine ha riferito che “Presso lo studio mi sono recato solo per CP_3 Tes_1
qualche mese. Mi dovevo occupare del controllo dei fornitori per poi proporlo ai clienti. Questa attività era funzionale alla cura degli interessi della ND sas.”.
Ulteriori informazioni sull'attività della risultano dai verbali ispettivi. CP_3
Il ricorrente ha dichiarato di essere “titolare di una ditta individuale da anni che svolge
l'attività di procacciamento affari, gestione ordini e amministrativi per la ND sas…ho assunto mia moglie circa metà dell'anno 2020, 8 ore al giorno, lavorava solo a casa dove c'è la mia sede legale, senza un orario fisso si gestiva in base al lavoro…da quando non lavora più mia moglie siamo stati costretti a redistribuire il lavoro all'interno della sas si occupano del mio
pagina 6 di 9 lavoro. Non sono iscritto all'Enasarco e sono iscritto all' alla gestione commercianti e alla gestione separata”.
La sig.ra ha invece dichiarato agli ispettori di essere “ora dipendente presso CP_3
la ditta via flaminia;
lavoro in amministrazione, la ditta fa lavori mobili di Parte_1
ufficio, assistenza tecnica…La ditta è la ND RG snc, dove nella stessa struttura c'è ditta individuale con attività di assistenza mentre la ND RG snc Parte_1
tratta un po' tutto assistenza e altro. Io mi occupo nel ramo amministrativo, front office, accoglienza persone assistenza per macchine di ufficio… Attualmente sono in congedo straordinario per mia madre…Quando lavoravo il mio orario non era preciso, svolgevo 6 ore al dì, qualche volta lavoravo a casa. Percepivo 1350 euro mensili con bonifico”. A tale riguardo la sig. in udienza, ha dichiarato che i riferimenti al lavoro svolto per la CP_3
ditta riguardavano attività lavorativa risalente a trent'anni addietro e che nel periodo oggetto di causa lei non si recava presso la non avendone Pt_1
motivo. Ciò appare scarsamente credibile poiché la dichiarazione “Quando lavoravo il mio orario non era preciso, svolgevo 6 ore al dì, qualche volta lavoravo a casa.
Percepivo 1350 euro mensili con bonifico” fa sicuramente riferimento al rapporto in contestazione, remunerato esattamente con 1350 euro (v. doc. 6).
5. Dalle dichiarazioni, agli ispettori e testimoniali così riassunte, non si evincono elementi che attestino direttamente la subordinazione della non essendo CP_3
descritto l'esercizio di poteri direttivi incidenti sul contenuto della prestazione lavorativa o disciplinari.
Il rapporto di lavoro ha però sicuramente assunto un carattere oneroso, essendo dimostrato il regolare pagamento delle retribuzioni, in misura fissa. Era inoltre previsto un orario di lavoro anche se non a carattere rigido potendo la CP_3
gestirsi “in base al lavoro”. Deve poi ritenersi che disponesse di strumentazioni pagina 7 di 9 messe a disposizione dal marito o comunque a lui riferibili posto che, come dichiarato dai testi e elaborava anche documenti informatici. Tes_1 Tes_2
Queste obiettive evidenze smentiscono e superano la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in favore di familiari conviventi, dimostrando l'inserimento stabile della ricorrente nella struttura produttiva del marito e quindi la natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. Possono nutrirsi dubbi sull'inerenza delle prestazioni della all'attività CP_3
professionale del piuttosto che alla sua attività imprenditoriale (“Sono Pt_1
titolare di una ditta individuale da anni che svolge l'attività di procacciamento affari, gestione ordini e amministrativi per la ND sas”) come pure sulle mansioni e sul luogo di reale svolgimento della prestazione lavorativa della (come si è sopra CP_3
notato). Tuttavia, una volta accertato il vincolo di subordinazione,
l'approfondimento di questi ulteriori aspetti appare superfluo, non incidendo sull'iscrizione della lavoratrice nella gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti e sul diritto al godimento del relativo trattamento previdenziale e contributivo. Anche la figura del collaboratore familiare - e i suoi riflessi previdenziali - ai sensi dell'art. 230bis, è ipotizzabile “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”.
Per le ragioni esposte il ricorso è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
4657,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e per l'effetto non dovute all le somme oggetto degli avvisi di CP_3 CP_2
addebito opposti.
pagina 8 di 9 Spese come in parte motiva.
Pesaro, 08/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 596/2023 R.G. (a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 171/2020) promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. COSTANTINI Parte_1
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LUZI MARCO;
[...]
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024 il sig. ha proposto Parte_1
opposizione all'avviso di addebito n. 382 2023 00000343 30 000, notificato il
18.05.2023, con cui l' ha richiesto al ricorrente il pagamento di € 27.688,79 CP_2
per recupero degli importi erogati dal 01.11.2020 al 01.11.2021 a titolo di pagina 1 di 9 congedo straordinario, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la propria coniuge, CP_3
Il sig. deduce di aver assunto la moglie con contratto part-time a Pt_1
tempo indeterminato per mansioni amministrative, con orario definito, retribuzione mensile mediante bonifico, e svolgimento delle attività presso la sede coincidente con la residenza familiare. Viene prodotta documentazione probatoria (contratto, prospetti paga, bonifici, report di attività) atta a dimostrare l'effettività e l'onerosità del rapporto
L'istante contesta la presunzione di gratuità del lavoro tra coniugi, ritenuta superata dalla prova documentale. Richiama l'art. 2094 c.c. e la giurisprudenza in tema di subordinazione, evidenziando la presenza di indici quali continuità, orario, retribuzione, inserimento nell'organizzazione aziendale
Il ricorrente afferma inoltre di non essere titolare di impresa commerciale, ma libero professionista iscritto alla Gestione Separata, e quindi non soggetto alla normativa che consente l'iscrizione dei familiari coadiutori. Si richiama la disciplina di cui all'art. 230-bis c.c. e le leggi n. 613/66 e n. 463/59.
Contesta la debenza delle somme aggiuntive, sostenendo che non si tratta di contributi omessi, bensì di prestazioni previdenziali (congedo straordinario) anticipate dal datore e successivamente compensate con debiti fiscali. Richiama
l'art. 116 della L. 388/2000 i evidenziando l'assenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni
Il ricorrente conclude chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto, la declaratoria di non debenza delle somme richieste, e l'annullamento dell'iscrizione della coniuge alla Gestione Commercianti, con vittoria di spese.
pagina 2 di 9 L' , costituitosi in giudizio, ne chiede il rigetto del ricorso, CP_1
sostenendo la tardività del ricorso, depositato il 04.07.2023, oltre il termine di legge dalla notifica dell'avviso (18.05.2023)
L' richiama il verbale ispettivo del 19.01.2022, da cui emergerebbe che la CP_2
SI.ra ha svolto attività presso la sede legale coincidente con la CP_3
residenza familiare, senza orario fisso, con mansioni non definite, e prestando assistenza continuativa alla madre non autosufficiente. Richiama la Circolare
n. 179/1989 e la giurisprudenza (Cass. n. 5632/2006) in materia di CP_2
presunzione di gratuità del lavoro tra familiari conviventi
Secondo l' il ricorrente ha dichiarato di essere titolare di ditta individuale e CP_2
iscritto alla Gestione Commercianti, come risulta da estratto conto previdenziale e anagrafica aziendale Anche se non attivo, potrebbe CP_2
comunque versare contributi per il familiare coadiutore
L' riconosce l'erroneità del calcolo delle sanzioni civili, derivante da errore CP_2
informatico, e ne chiede l'esclusione, mantenendo la richiesta degli interessi legali.
Al procedimento è stata riunita la causa iscritta al n. 171/2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 38220230000900139000, per il pagamento di €
9.733,71 per contributi dovuto alla Gestione commercianti da luglio 2020 a settembre 2022., notificato il 18.01.2024.
***
1. Il ricorso rg 596/2023 è ammissibile. L'avviso di addebito è stato notificato il
18.05.2023 e perciò il termine di gg. 40 per l'opposizione iniziava nel periodo
(01.05.2023 – 31.07.2023) di sospensione dei termini sostanziali e processuali disposto dall'art. 2, comma 4, del d.l. 61/2023, con l'effetto di far decorrere il termine di decadenza dalla fine del periodo di sospensione.
pagina 3 di 9 2. Deve darsi atto che l non ha contestato l'eccezione del ricorrente relativa CP_2
alle somme aggiuntive.
E' contestata la natura del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la moglie, . CP_3
L' non lo ritiene subordinato reputando la moglie del ricorrente una CP_2
coadiuvante familiare della ditta individuale del ricorrente.
Il cuore della controversia è quindi costituito dall'accertamento della natura subordinata, poiché su tale assunto poggia la posizione previdenziale della nella gestione dei lavoratori dipendenti e la fruizione del trattamento CP_3
previdenziale erogato alla dipendente e di cui l' pretende la restituzione. Il CP_2
ricorrente, oltre ad affermare la natura onerosa e subordinata del rapporto con la moglie, contesta il diritto dell' di iscriverla quale coadiutrice nella gestione dei CP_2
commercianti poiché il rapporto di lavoro sarebbe inerente all'attività professionale del marito, privo di alcuna impresa individuale.
3. L'onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto di lavoro con la CP_3
è del ricorrente. E' principio consolidato che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.” (Cass. 809/2021).
pagina 4 di 9 I parametri giuridici che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato sono costituiti essenzialmente dagli artt. 2094 e 2104 del codice civile. Come noto, nello schema dell'art. 2094 cc. costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. tra le tante, Cass., n. 4500 del 2007).
Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., S.U., n. 379 del 1999; n.
9623 del 2002; n. 13935 del 2006; n. 4500 del 2007; n. 9252 del 2010). Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (così Cass. 22634/2019, che richiama Cass., n. 9108 del
2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005;
Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
4. Nel caso in esame, secondo la prospettazione della difesa ricorrente la CP_3
avrebbe svolto mansioni di impiegata amministrativa raccogliendo pagina 5 di 9 documentazione contabile e fiscale, elaborando tabelle excel e tenendo rapporti quotidiani con lo studio del commercialista.
Le evidenze testimoniali sull'attività della sono le seguenti. Il teste CP_3
commercialista del sig. e consulente della società e del Testimone_1 Pt_1
ricorrente, ha riferito che “il sig. in proprio si occupa di consulenza soprattutto Pt_1
per la propria società; Come professionista opera da sempre, almeno 40 anni sulla base di una partita iva distinta da quella della società. Da circa unno o forse più in coincidenza con una crisi depressiva ha assunto la sig.ra sua moglie…si interfacciava con la mia CP_3
impiegata per le consulenza più approfondite, per le scadenze, i bilanci, iva, eccetera…La sig.ra si recava presso il mio studio frequentemente a volte su mia richiesta”. CP_3
La teste impiegata del addetta alla contabilità, Testimone_2 Tes_1
ha dichiarato che “Per un periodo la sig.ra si recava presso il nostro studio CP_3
per istruirla su alcuni adempimenti relativi alla contabilità del marito e per la redazione di prospetti excel relativi alla società del marito. In precedenza queste attività le svolgeva il marito.
Si trattava di elaborazioni non semplici. Si occupava anche di adempimenti più semplici come il pagamento delle imposte per il marito. Al mattina veniva tutti i giorni;
al pomeriggio solo qualche volta. Era affiancata a me che gli indicavo l'attività da svolgere.”.
Infine ha riferito che “Presso lo studio mi sono recato solo per CP_3 Tes_1
qualche mese. Mi dovevo occupare del controllo dei fornitori per poi proporlo ai clienti. Questa attività era funzionale alla cura degli interessi della ND sas.”.
Ulteriori informazioni sull'attività della risultano dai verbali ispettivi. CP_3
Il ricorrente ha dichiarato di essere “titolare di una ditta individuale da anni che svolge
l'attività di procacciamento affari, gestione ordini e amministrativi per la ND sas…ho assunto mia moglie circa metà dell'anno 2020, 8 ore al giorno, lavorava solo a casa dove c'è la mia sede legale, senza un orario fisso si gestiva in base al lavoro…da quando non lavora più mia moglie siamo stati costretti a redistribuire il lavoro all'interno della sas si occupano del mio
pagina 6 di 9 lavoro. Non sono iscritto all'Enasarco e sono iscritto all' alla gestione commercianti e alla gestione separata”.
La sig.ra ha invece dichiarato agli ispettori di essere “ora dipendente presso CP_3
la ditta via flaminia;
lavoro in amministrazione, la ditta fa lavori mobili di Parte_1
ufficio, assistenza tecnica…La ditta è la ND RG snc, dove nella stessa struttura c'è ditta individuale con attività di assistenza mentre la ND RG snc Parte_1
tratta un po' tutto assistenza e altro. Io mi occupo nel ramo amministrativo, front office, accoglienza persone assistenza per macchine di ufficio… Attualmente sono in congedo straordinario per mia madre…Quando lavoravo il mio orario non era preciso, svolgevo 6 ore al dì, qualche volta lavoravo a casa. Percepivo 1350 euro mensili con bonifico”. A tale riguardo la sig. in udienza, ha dichiarato che i riferimenti al lavoro svolto per la CP_3
ditta riguardavano attività lavorativa risalente a trent'anni addietro e che nel periodo oggetto di causa lei non si recava presso la non avendone Pt_1
motivo. Ciò appare scarsamente credibile poiché la dichiarazione “Quando lavoravo il mio orario non era preciso, svolgevo 6 ore al dì, qualche volta lavoravo a casa.
Percepivo 1350 euro mensili con bonifico” fa sicuramente riferimento al rapporto in contestazione, remunerato esattamente con 1350 euro (v. doc. 6).
5. Dalle dichiarazioni, agli ispettori e testimoniali così riassunte, non si evincono elementi che attestino direttamente la subordinazione della non essendo CP_3
descritto l'esercizio di poteri direttivi incidenti sul contenuto della prestazione lavorativa o disciplinari.
Il rapporto di lavoro ha però sicuramente assunto un carattere oneroso, essendo dimostrato il regolare pagamento delle retribuzioni, in misura fissa. Era inoltre previsto un orario di lavoro anche se non a carattere rigido potendo la CP_3
gestirsi “in base al lavoro”. Deve poi ritenersi che disponesse di strumentazioni pagina 7 di 9 messe a disposizione dal marito o comunque a lui riferibili posto che, come dichiarato dai testi e elaborava anche documenti informatici. Tes_1 Tes_2
Queste obiettive evidenze smentiscono e superano la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in favore di familiari conviventi, dimostrando l'inserimento stabile della ricorrente nella struttura produttiva del marito e quindi la natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. Possono nutrirsi dubbi sull'inerenza delle prestazioni della all'attività CP_3
professionale del piuttosto che alla sua attività imprenditoriale (“Sono Pt_1
titolare di una ditta individuale da anni che svolge l'attività di procacciamento affari, gestione ordini e amministrativi per la ND sas”) come pure sulle mansioni e sul luogo di reale svolgimento della prestazione lavorativa della (come si è sopra CP_3
notato). Tuttavia, una volta accertato il vincolo di subordinazione,
l'approfondimento di questi ulteriori aspetti appare superfluo, non incidendo sull'iscrizione della lavoratrice nella gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti e sul diritto al godimento del relativo trattamento previdenziale e contributivo. Anche la figura del collaboratore familiare - e i suoi riflessi previdenziali - ai sensi dell'art. 230bis, è ipotizzabile “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”.
Per le ragioni esposte il ricorso è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi €
4657,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e e per l'effetto non dovute all le somme oggetto degli avvisi di CP_3 CP_2
addebito opposti.
pagina 8 di 9 Spese come in parte motiva.
Pesaro, 08/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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