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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 3669/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.40 è presente l'avv. MANNINO MARINA per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa;
rileva di aver già depositato istanza di liquidazione essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Alle ore 9.30 è pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' CP_2
che insiste in memoria di costituzione e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 3669/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Mannino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo Via A. Lo
Bianco 23, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente CP_2
domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
All'udienza del 26 marzo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell . CP_2
❖ Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11marzo 2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
2 - d'avere ricevuto in data 27.06.2023 nota dell' con cui gli veniva CP_2
comunicato che “la pensione n. 044-550007174831 Cat. INVCIV … è stata ricalcolata a decorrere dal 01.11.2022…dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2023, un debito a suo carico di euro 4.738,44”;
- d'aver proposto in data 28.09.2023, avverso tale provvedimento di riliquidazione, ricorso amministrativo che veniva rigettato con successivo provvedimento del
05.12.2023; conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' chiedendo dichiararsi CP_2
l'illegittimità dell'indebito contestato e rassegnando le seguenti domande: “- in via preliminare dichiarare l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione e di indebito, entrambi del 27.06.2023, nonché del successivo provvedimento del
05.12.2023 di rigetto del ricorso amministrativo;
- accertare e dichiarare che le somme corrisposte al ricorrente e per le quali l'Istituto agisce in ripetizione sono spettanti e nulla è dovuto dal ricorrente in relazione alla propria pensione Cat.
INVCIV n. 07174831 in ragione: - in via preliminare dell'insussistenza dell'indebito per tutti i motivi esposti in narrativa;
- della assoluta contraddittorietà di motivazione, della violazione del principio di trasparenza in cui è incorso
l con l'emanazione del provvedimento di recupero di indebito e del CP_1
provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo nei termini di cui in parte motiva;
- solo in subordine dell'irripetibilità del presunto indebito contestato e della assoluta mancanza di dolo da parte del ricorrente per tutti i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via principale condannare l' alla restituzione della CP_2
somma di €1.866,61, sin qui trattenuta, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo ed oltre a quelle che verranno, eventualmente, trattenute in pendenza di giudizio;
- accertare l'illegittimità della sospensione dell'indennità di accompagnamento a far data dall'agosto 2023 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere l' CP_2
indennità di accompagnamento a far data da agosto 2023 e fino al novembre 2023, per tutto quanto superiormente rilevato”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, che il ricorrente, già titolare della prestazione di invalidità civile
INVCIV N. 044-550007174831 dal luglio 2017 (con verbale sanitario n.
3 3930747904267, che accertava una percentuale di invalidità pari al 75%) a seguito della domanda di aggravamento del 18/11/2021, con verbale n. 3930908808369, rilasciato il 03/11/2022, veniva riconosciuto in via definitiva dalla Commissione
Medica “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e
12 L 118/71. Data Decorrenza: 18/11/2021”.
L'ente previdenziale precisava, tuttavia, che “[..] l'indennità di accompagnamento [..]per mero errore veniva erogata a decorrere dal novembre
2022, con ricostituzione del 20/12/2022 (v. correlativo Te08). In data 27/06/2023,
l provvedeva a ricostituire nuovamente la prestazione, revocando CP_1
l'indennità di accompagnamento indebitamente corrisposta nel periodo compreso tra novembre 2022 e luglio 2023, contestando pertanto un indebito pari ad euro
4.738,44. Con successivo verbale n. 6120966000834, emesso in data 23/11/2023, il ricorrente veniva riconosciuto INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua (L.18/80) Data decorrenza:
23/11/2023. Il 5 gennaio 2024, veniva quindi definita una ricostituzione per cambio fascia, con la quale, al fine di dare seguito al suddetto giudizio medico, veniva liquidata l'indennità di accompagnamento, a far data dal mese di dicembre 2023.
Gli arretrati a credito, di importo pari ad euro 1866,61, venivano trattenuti a compensazione del pregresso indebito, estinguendolo parzialmente. [..] Nel caso di specie tale legittimo affidamento deve considerarsi escluso, stante che il verbale del
03.11.2022 non riconosce il requisiti ai fini dell'erogazione della prestazione e tale verbale è stato regolarmente comunicato”.
La causa, istruita documentalmente, esaminate le conclusioni delle parti, viene decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal
Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI
- Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
4 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Pertanto, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. civ sez.
VI Sent. del 16/04/2019, n.10642).
In particolare, nelle fattispecie, come quella che ci occupa, di ripetizione di indebito assistenziale per assenza del requisito sanitario la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. civ., Sez. VI Lavoro, Ord. del 19/12/2019, n. 34013; Cass. civ.,
Sez. lav. Sent del 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. Sent. del 26/4/2002, n.
6091; Cass. civ., Sez. lav. Sent. del 19/09/2013, n. 21453) che «in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n.
537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n.
698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost.,
5 essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta».
Pertanto, in mancanza di una disposizione espressa in tal senso, anche se l' non provvede alla revoca della prestazione nell'esatta osservanza del termine CP_2
temporale indicato, ha comunque diritto, nel silenzio della legge, di ripetere le somme indebitamente versate dal momento della comunicazione dell'esito dell'accertamento, a partire dal quale l'assistibile è consapevole dell'insussistenza del suo diritto alla prestazione.
Orbene, nel caso in esame emerge ex actis che l'indebito de quo scaturisce da un errore dell' che, pur non avendo riconosciuto al ricorrente nella seduta del CP_2
3.11.2022 il requisito sanitario al fine di poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento, aveva ugualmente erogato la prestazione dal mese di novembre
2022 al mese di luglio 2023.
Invero, in detto verbale (comunicato e ricevuto dal ricorrente il 21.11.2022 – cfr. fascicolo telematico ) la valutazione proposta dal CML (e precisamente: CP_2
“INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L
118/71 - Data decorrenza: 18/11/2021 - INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80) - Data decorrenza: 1/10/2022”, non è stata confermata in sede di valutazione definitiva essendogli stato riconosciuto solamente il 100% di invalidità senza necessità di assistenza continua (“Ai soli fini dell'eventuale diritto ad assegni, pensione e indennità a favore degli invalidi civili, si formula il seguente giudizio diagnostico - valutativo: Diagnosi: OMISSIS -
Valutazione: INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71 -Data Decorrenza: 18/11/2021”).
Pertanto, in seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione, il diritto dell'accipiens, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente con la conseguenza che le somme percepite a titolo d'indennità di accompagnamento devono ritenersi indebitamente percepite (tanto più nel caso in
6 esame ove rispetto al pregresso riconoscimento - 75% - non vi era un valutazione in peius).
Né nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente un affidamento incolpevole di parte ricorrente, in quanto, dal verbale del 3.11.2022
(tempestivamente comunicato il 21.11.22) emerge che la valutazione definitiva escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonostante l'iniziale proposta in senso favorevole della
Commissione medica.
E neppure risulta che il ricorrente abbia impugnato giudizialmente il suddetto verbale nel termine decadenziale semestrale.
Pertanto, in termini conclusivi, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto.
In ordine alle spese di lite, nonostante la soccombenza, non segue la condanna, avendo la ricorrente presentato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato, si provvede come da separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 26 marzo 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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