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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
MELA ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ugento - Piazza A. Colosso 73059 Ugento LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 123803 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Ugento in data 09.01.2025, ed inviato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado il 13.01.2025 la società soc -C.F. P.IVA_1- rappresentata e difesa per il presente atto dal Dott. Difensore_2 e dal Rag. Difensore_1, entrambi con studio in Indirizzo_1, presso il quale eleggeva domicilio, impugnava l'avviso di pagamento TARI n. 123803, per l'anno 2024, notificato in data 11.11.2024, per 181.903,80 comprensivo di sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Mancanza della pretesa tributaria- Errata indicazione della tariffa;
2) Mancanza della pretesa tributaria - Errato periodo di tassazione;
3) Giudicato esterno;
4) Violazione comma 5 Bis dell'art. 7 del D. Lgs 564/1992.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la tassazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) del villaggio turistico gestito dalla medesima società -che svolge attività per sei mesi- deve avvenire in misura ridotta dell'effettivo utilizzo della struttura avvenuta dall'11 maggio 2024 al 26 ottobre 2024 in relazione anche all'autorizzazione Amministrativa rilasciata dal Comune di Ugento per l'esercizio dell'attività nel periodo dal
1 maggio 2024 al 31 ottobre 2024, come emergeva dalla documentazione in atti.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato anche per la circostanza che la ricorrente aveva già provveduto a pagare il 50% dell'imposta, come rilevato dallo stesso comune, con vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Il Comune di Ugento si costituiva con proprie controdeduzioni in data 24.02.2025 sostenendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le doglianze della ricorrente di cui al primo punto del ricorso non meritano di essere accolte.
Il comune resistente ha provveduto a dimostrare che il proprio Associazione_1 non prevede, tra le differenti tipologie di tariffe, una specifica tariffa per il villaggio turistico, e che dalla mancanza di una previsione in tal senso, non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Come si evince dal Modello
D1 Docfa del fg. 98 p.lla 116 sub. 13 (in atti) presentato dalla società ricorrente il villaggio turistico Robinson
Club, nell' anno di imposta oggetto di accertamento, emerge chiaramente come la struttura sia adibita ad albergo, bar, centro benessere, ristorante, sala ricevimenti e servizi, bazar, boutique, cucina, pizzeria, teatro e depositi, sala conferenze e palestra. Ne deriva che, effettivamente, gran parte della superficie del villaggio
è utilizzata per il pernottamento e la ristorazione, sicchè il Comune resistente ha correttamente applicato la tariffa “albergo con ristorante” in quanto la più aderente alla tipologia di servizio offerto dal villaggio e dalla quale scaturisce la corrispondente potenzialità di rifiuto. D'altro canto, la pretesa applicazione a ciascun luogo di differente tariffa in funzione dell'utilizzo avrebbe determinato una pretesa più gravosa.
Le doglianze della ricorrente di cui al secondo punto non meritano di essere accolte.
Il Comune resistente ha provveduto a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la propria pretesa tributaria e l'irrogazione delle sanzioni.
Inoltre va rilevato che la Corte di Cassazione, in un contenzioso Tributario tra il Comune di Ugento e la Società ricorrente Società_1 Spa, con ordinanza n. 40864/21, ha evidenziato che “la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2” atteso che detta norma “indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che di certo non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 2 (Cfr Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09) ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale.
Si è, infatti, affermato che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti (Cass. n. 33426 del 2018)
Le doglianze della ricorrente di cui al terzo punto non meritano di essere accolte in quanto le sentenze e ordinanze della Cassazione citate nelle memorie illustrative che si riferiscono, piuttosto, a casi di locali fatiscenti per i quali sono necessari lavori straordinari per poter essere utilizzati. Nel caso specifico, al contrario, si tratta di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Inoltre va rilevato che nella specifica materia del contendere si è realizzato un giudicato esterno sul periodo di tassazione della TARI dovuta dalla società appellante al Comune di Ugento. Infatti, la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 22, con decisione n. 2069/2023 del 9/06/2023, depositata in data 06 luglio 2023, nel procedimento incardinato al n. 1425/2018, in cui risultava parte coinvolta la Società
Società_1 Spa, in materia di TARES 2013 veniva emessa la suddetta sentenza che non risulta appellata che conferma il principio secondo il quale l'indisponibilità di un immobile deve dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un'abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all'imposta, mentre un locale che disponga di tali infrastrutture
è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato. Risulta del tutto evidente che il compendio aziendale possa comunque produrre rifiuti nel restante periodo annuale e, in ogni caso, non vi è in atti la prova della concreta inutilizzabilità della struttura.
Parimenti le doglianze della ricorrente di cui al quarto punto sono infondate, in quanto l'avviso di pagamento
Tari è stato emesso per il pagamento della Tassa Rifiuti a seguito di un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui ha usufruito la società ricorrente per l'anno 2024.
Nel caso di specie, (a differenza di quanto sostiene la ricorrente) risulta sufficientemente provata la fondatezza della pretesa del Comune ricorrente.
Il ricorso va rigettato.
La particolarità della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
MELA ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ugento - Piazza A. Colosso 73059 Ugento LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAGAMENTO n. 123803 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Ugento in data 09.01.2025, ed inviato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado il 13.01.2025 la società soc -C.F. P.IVA_1- rappresentata e difesa per il presente atto dal Dott. Difensore_2 e dal Rag. Difensore_1, entrambi con studio in Indirizzo_1, presso il quale eleggeva domicilio, impugnava l'avviso di pagamento TARI n. 123803, per l'anno 2024, notificato in data 11.11.2024, per 181.903,80 comprensivo di sanzioni e interessi.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1) Mancanza della pretesa tributaria- Errata indicazione della tariffa;
2) Mancanza della pretesa tributaria - Errato periodo di tassazione;
3) Giudicato esterno;
4) Violazione comma 5 Bis dell'art. 7 del D. Lgs 564/1992.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la tassazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) del villaggio turistico gestito dalla medesima società -che svolge attività per sei mesi- deve avvenire in misura ridotta dell'effettivo utilizzo della struttura avvenuta dall'11 maggio 2024 al 26 ottobre 2024 in relazione anche all'autorizzazione Amministrativa rilasciata dal Comune di Ugento per l'esercizio dell'attività nel periodo dal
1 maggio 2024 al 31 ottobre 2024, come emergeva dalla documentazione in atti.
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato anche per la circostanza che la ricorrente aveva già provveduto a pagare il 50% dell'imposta, come rilevato dallo stesso comune, con vittoria di spese ed onorari con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Il Comune di Ugento si costituiva con proprie controdeduzioni in data 24.02.2025 sostenendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le doglianze della ricorrente di cui al primo punto del ricorso non meritano di essere accolte.
Il comune resistente ha provveduto a dimostrare che il proprio Associazione_1 non prevede, tra le differenti tipologie di tariffe, una specifica tariffa per il villaggio turistico, e che dalla mancanza di una previsione in tal senso, non discende l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Come si evince dal Modello
D1 Docfa del fg. 98 p.lla 116 sub. 13 (in atti) presentato dalla società ricorrente il villaggio turistico Robinson
Club, nell' anno di imposta oggetto di accertamento, emerge chiaramente come la struttura sia adibita ad albergo, bar, centro benessere, ristorante, sala ricevimenti e servizi, bazar, boutique, cucina, pizzeria, teatro e depositi, sala conferenze e palestra. Ne deriva che, effettivamente, gran parte della superficie del villaggio
è utilizzata per il pernottamento e la ristorazione, sicchè il Comune resistente ha correttamente applicato la tariffa “albergo con ristorante” in quanto la più aderente alla tipologia di servizio offerto dal villaggio e dalla quale scaturisce la corrispondente potenzialità di rifiuto. D'altro canto, la pretesa applicazione a ciascun luogo di differente tariffa in funzione dell'utilizzo avrebbe determinato una pretesa più gravosa.
Le doglianze della ricorrente di cui al secondo punto non meritano di essere accolte.
Il Comune resistente ha provveduto a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive su cui si fonda la propria pretesa tributaria e l'irrogazione delle sanzioni.
Inoltre va rilevato che la Corte di Cassazione, in un contenzioso Tributario tra il Comune di Ugento e la Società ricorrente Società_1 Spa, con ordinanza n. 40864/21, ha evidenziato che “la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno di per sé non può corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2” atteso che detta norma “indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che di certo non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. 18316/04, 17524/09), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 62, comma 2 (Cfr Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012; Cass. 22770/09) ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale.
Si è, infatti, affermato che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio a prescindere dalla fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti (Cass. n. 33426 del 2018)
Le doglianze della ricorrente di cui al terzo punto non meritano di essere accolte in quanto le sentenze e ordinanze della Cassazione citate nelle memorie illustrative che si riferiscono, piuttosto, a casi di locali fatiscenti per i quali sono necessari lavori straordinari per poter essere utilizzati. Nel caso specifico, al contrario, si tratta di locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Inoltre va rilevato che nella specifica materia del contendere si è realizzato un giudicato esterno sul periodo di tassazione della TARI dovuta dalla società appellante al Comune di Ugento. Infatti, la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 22, con decisione n. 2069/2023 del 9/06/2023, depositata in data 06 luglio 2023, nel procedimento incardinato al n. 1425/2018, in cui risultava parte coinvolta la Società
Società_1 Spa, in materia di TARES 2013 veniva emessa la suddetta sentenza che non risulta appellata che conferma il principio secondo il quale l'indisponibilità di un immobile deve dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un'abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all'imposta, mentre un locale che disponga di tali infrastrutture
è comunque tassabile, anche se materialmente inutilizzato. Risulta del tutto evidente che il compendio aziendale possa comunque produrre rifiuti nel restante periodo annuale e, in ogni caso, non vi è in atti la prova della concreta inutilizzabilità della struttura.
Parimenti le doglianze della ricorrente di cui al quarto punto sono infondate, in quanto l'avviso di pagamento
Tari è stato emesso per il pagamento della Tassa Rifiuti a seguito di un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui ha usufruito la società ricorrente per l'anno 2024.
Nel caso di specie, (a differenza di quanto sostiene la ricorrente) risulta sufficientemente provata la fondatezza della pretesa del Comune ricorrente.
Il ricorso va rigettato.
La particolarità della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Spese compensate.