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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/07/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico, dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9095 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1289/2024
del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 16.05.2024, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pasquale Spina (c.f. ) presso il cui studio in C.F._2
Aversa alla via E. Corcioni n. 56 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Nerone Giuseppe (c.f.: ) C.F._3
domiciliato in Aversa presso la Casa Comunale sita alla piazza Municipio n. 35;
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1.1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, il sig. ha Parte_1
proposto tempestivo appello avverso la sentenza nr. 1259/2024 del Giudice di
1 Pace di Napoli Nord, pubblicata il 15.05.2024 e non notificata, che ha accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellante annullando il verbale oggetto di giudizio e disponendo la integrale compensazione delle spese di lite.
1.2. L'appellante censura il capo della sentenza che dispone la compensazione delle spese processuali per la violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c. come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132,
conv. in L. n. 162/2014, essendosi il primo Giudice limitato ad affermare che
“sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite” e non avendo,
quindi, esplicitamente indicato nella motivazione quali sarebbero quei giusti motivi posti alla base della compensazione. Ha dedotto che, comunque, non ricorre nella fattispecie alcuna delle tre ipotesi contemplate dalla nuova disposizione di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
1.3. Si è costituito il spiegando le proprie difese e chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'impugnazione.
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, si osserva che l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione modificata dall'art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014 attribuisce al
Giudice il potere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza, nei casi di soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato nel
2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
2 Ebbene, il Giudice quando decide di compensare le spese di lite in deroga al principio generale della soccombenza ha l'obbligo di esplicitare nella motivazione la ragione per la quale ritiene giustificata la compensazione.
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha accolto integralmente l'opposizione proposta dall'odierno appellante annullando il verbale, sicché
avrebbe dovuto esplicitare nella motivazione la ricorrenza di una delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92, comma 2, c.p.c. o di quelle ravvisate altre gravi ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalla regola della soccombenza ed a dichiarare la compensazione, oltretutto totale, delle spese.
Tuttavia, siffatto obbligo di motivazione del capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione è stato del tutto disatteso, giacché l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che “sussistono giusti motivi” per la compensazione si risolve in una mera tautologia.
Le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali il giudice può
compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono sempre riguardare specifiche circostanze o specifici aspetti della controversia che vanno esplicitati,
non potendosi mai risolversi in clausole generiche applicabili ad intere categorie di controversie o, addirittura, a qualsiasi controversia.
Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi nullo il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
Ciò posto, a parere di questo Giudice, non ricorrono nella fattispecie in esame ragioni idonee a giustificare la compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio generale della soccombenza.
2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed - in riforma del capo sulle spese della sentenza nr. 1259/2024 del Giudice di Pace di Napoli
Nord – il va condannato al pagamento delle spese del primo Controparte_1
3 grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Pasquale Spina, anticipatario;
2.2. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all'avv. Pasquale Spina, anticipatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M.,
dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
9095/2024 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr.
1259/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Spina, anticipatario;
2) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 91,50
[...]
per esborsi ed € 462,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Spina, anticipatario;
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 20.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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