Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2611 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato ex art. 281 sexies III co c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2611/ 2023 , promossa da tra
, con l'avv. CONTI EDOARDO ANDREA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. VALORI VITTORIO Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni PER PARTE RICORRENTE: “All'intestato Tribunale affinché Voglia, per i motivi di cui in premessa, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta tenuta dal dott. nei confronti del Sig. e per l'effetto Controparte_1 Parte_1 condannare il dott. ai sensi degli art. 79 e 82 GDPR, al risarcimento del danno non patrimoniale CP_1 patito dall'odierno ricorrente che si chiede liquidarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria si chiede prova testimoniale del responsabile/direttore del punto vendita Linde Care Point sito in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 60 sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che in data 17.04.2022 avete ricevuto, in copia conoscenza, dal dott. la mail Controparte_1 che vi si mostra (doc. 2) con allegato un file pdf contenente il referto medico del sig. ; Parte_1
2) DCV che avete visionato il suddetto referto, che vi si mostra (doc. 1). PER PARTE RESISTENTE; “affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis previa adozione delle formalità di rito, voglia:
In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare la decadenza del Sig. a promuovere il presente Parte_1 procedimento per violazione del termine di cui. All'art. 10 d. lgs. 150/2011, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
In via pregiudiziale di rito, ipotesi subordinata: accertata la pregiudizialità del processo pendente avanti all'intestato Tribunale R.G.V. 1300/2023 rispetto al presente procedimento sospendere, ex art. 295 c.p.c., questo processo in attesa, del giudicato relativo al procedimento sopra richiamato, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
Nel merito: respingere integralmente la domanda formulata dal Sig. ,in quanto totalmente Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nella premessa del presente atto;
Con ogni consequenziale statuizione di ragione e di legge.
In via istruttoria: in caso di contestazione della scriminante ex art. 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento da parte del resistente ammettersi CTU medica specialistica al fine di determinare, alla luce delle risultanze dell'esame polisonnografico eseguito sul Sig. , l'urgenza e l'essenzialità di procedere Parte_1 con la titolazione e l'acquisto del macchinario ventilatorio per la salute del paziente. Con vittoria di spese e compensi di legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Aesthetic, sito in Prato, via Udine n. 56 per essere sottoposto ad una visita pneumologica ed in particolare ad un esame polisonnografico All'esito della visita in data 17.04.2022 il Dott. inviava a mezzo mail al sig. il relativo CP_1 Parte_1 referto
La difesa del sig. dava conto di come lo stesso, alla ricezione di tale mail, si accorgeva che la Parte_1 mail a lui pervenuta era stata inviata, in copia conoscenza, alla società Linde Care Point, identificata nel corpo della mail pervenuta dal Dr quale soggetto a cui rivolgersi per l'acquisto del macchinario CP_1 atto alla cura della patologia riscontrata nel referto
Dato atto che il Sig mai aveva rilasciato consenso alla trasmissione di tali dati a società terza lo Parte_1 stesso in un primo tempo (id est con mail del 26.04.2022) chiedeva al sanitario spiegazioni in merito all'accaduto,;il Dr rispondeva sottolineando come l'invio del referto alla società si rendeva CP_1 necessario al fine di ottenere in tempi rapidi il macchinario necessario per la terapia;
Il sig. non ritenute le giustificazioni idonee provvedeva quindi ad inoltrare al Dr Parte_1 CP_1 richiesta risarcitoria riscontrata dai difensori del sanitario in termini di negazione di ogni addebito per aver il rilasciato valido consenso e comunque ritenuto scriminato l'eventuale omesso rilascio Parte_1 del consenso ai sensi dell'art 9 par 2 lett h regolamento GDPR In esito a tale risposta il proponeva reclamo al Garante della Privacy Parte_1 Dato sfogo alla istruttoria procedimentale l'autorità Garante per la privacy con provvedimento del 28.09.2023 accertava e dichiarava l'illegittimità del suddetto trattamento per violazione degli artt. 5 par. 1 lett. a) c) e f) e 9 del GDPR, ordinando al dott. ai sensi degli artt. 58 par. 2 lett. i e 83 del CP_1 GDPR, nonché ai sensi dell'art. 166 del Codice Privacy, di pagare la somma di € 5.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, disponendo altresì la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante;
Questi i fatti la difesa del ricorrente eccepita l'illegittimità del comportamento del Dr per aver CP_1 questi tramesso dei propri dati sensibili a soggetto esercente attività commerciale in difetto del rilascio da parte del di un consenso libero informato ed esplicito e con modalità che non garantivano alcun Parte_1 meccanismo di protezione atto a garantire che detti dati non fossero accessibili da chiunque in violazione della normativa in subiecta materia chiedeva quindi il risarcimento dei danni patiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 co. 1 GDPR Il Giudice fissava udienza di trattazione con termine per la notifica del ricorso
Si costituiva il Dr con comparsa nella quale resisteva alla domanda avanzata contrastandola sia CP_1 con eccezioni in rito (decadenza dall'azione ex art. 10 d. lgs. 150/2011 richiesta di sospensione ex art 295 cpc avendo il medesimo Dr introdotto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del CP_1
28.09.2023 nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda nonché per la mancata esposizione in modo chiaro e preciso dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda) che sul merito della domanda stessa (difetto di danno risarcibile)
Nella comparsa la difesa di parte resistente contestava il merito della sanzione irrogatagli quanto all'avvenuto riconoscimento del Dr quale titolare autonomo del trattamento dei dati CP_1
(sottolineato come la visita del fosse stata effettuata entro i locali della Parte_1 Controparte_2
[... in ragione del rapporto di collaborazione tra esso specialista e detto soggetto e che quindi fosse detta società il titolare del trattamento dati sottolineato al contempo come il Sig avesse firmato in Parte_1 favore di detto soggetto consenso informato alla trasmissione dei propri dati per esigenze di cura) deduceva altresì sulla non necessità di acquisizione del previo consenso informato giusta il disposto di cui all'art art. 9, par.2, lett. h) e par. 3 del Regolamento (versandosi in ipotesi di necessità di provvedersi in via urgente per terapia sanitaria) e comunque sull'acquisizione dello stesso giusto il contegno tenuto dal Sig . Parte_1 Nel merito reiterava l'eccezione del difetto di indicazione di alcun danno risarcibile concludeva quindi come riportato in epigrafe
Alla prima udienza di comparizione la difesa del ricorrente chiedeva la concessione di termine per il deposito di memorie onde prendere partita posizione sugli assunti defensionali del resistente
Il Giudice concedeva tale termine La causa veniva poi istruita sulla scorta delle sole allegazioni documentali delle parti ed il Giudice disponeva poi rinvio per la discussione nelle forme di cui all'art 127 ter cpc con termine per il deposito di note di trattazione ove le parti specificavano l'accettazione della modalità di trattazione delle procedura
Alla udienza così fissata il Giudice si riservava il deposito della sentenza ex art 281 sexies III co c.p.c.
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento nei termini di cui appresso
SULLA ASSERITA DECADENZA DI PARTE RICORRENTE Appare totalmente inconferente il rinvio alla applicazione del disposto di cui all'art 10 D Lgs 150 201 alla fattispecie in esame
Invero il testo del detto articolo impinge altra e diversa fattispecie rispetto alla domanda in questa sede avanzata Invero la lettura dell'articolo evidenzia come tale disposizione inerisca i casi, in cui presentato il reclamo l'autorità Garante non provveda entro i termini di cui all'art 143 codice privacy chiunque vi abbia interesse possa rivolgersi al Tribunale onde avere contezza della fondatezza della violazione lamentata
Il caso che ci occupa è invece procedura tesa al risarcimento del danno per violazione della normativa privacy che è ipotesi ab origine di competenza del Tribunale di talchè nessuna eco difensiva apprezzabile può avere la preliminare eccezione in rito dispiegata dalla parte resistente.
SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART 295 CPC
La circostanza che la presente procedura abbia trovato sviluppo in parallelo alla altra e diversa causa azionata dal Dr avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Garante elide in radice le possibili CP_1 incongruenze della decisione avendosi comunque a sottolineare l'impossibilità di ritenere sussistente alcuna possibilità di pregiudizialità tra le due diverse procedure azionate.
Invero in materia di trattamento di dati personali, il principio dell'alternatività del ricorso all'Autorità giudiziaria rispetto a quello dinanzi al Garante (previsto nell'ipotesi in cui i due ricorsi abbiano lo stesso oggetto), per essere compatibile con l'art. 24 Cost. deve essere inteso nel senso che può trovare applicazione solo quando le due domande siano tali che, in ipotesi di contestuale pendenza davanti a più giudici, potrebbero essere assoggettate al regime processuale della litispendenza o della continenza, con la conseguenza che il provvedimento sanzionatorio emesso dal Garante per la violazione delle norme sulla riservatezza non può avere alcun effetto preclusivo o vincolante nel giudizio civile promosso dall'interessato per il risarcimento dei danni, svolgendosi i due giudizi su piani diversi e dovendo il danno civile essere sempre allegato e dimostrato. (cfr . Cassazione civile sez. III, 17/10/2024, n.26992
SUL MERITO
Le contingenze fattuali poste alla base della domanda risarcitoria avanzata integrano la prova della violazione lamentata dalla difesa di parte ricorrente
Invero non può revocarsi in dubbio che unico soggetto titolare dei dati quanto al referto degli accertamenti specialistici posti in essere sulla persona del sig sia il Dr Parte_1 CP_1
Vale ricordare come a mente della normativa il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri” (art. 29 del Regolamento) e che “se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione” (art. 28, comma 10, del Regolamento).; 2. “il titolare del trattamento” è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” (art. 4, par. 1, punto 7, del Regolamento); Questo il presupposto lo specifico disconoscimento operato dalla società di Controparte_2 aver assunto l'iniziativa di inoltrare la comunicazione dei dati sulla salute al soggetto fornitore del macchinario con il quale effettuare la terapia ventilatoria CPAP in uno con la specifica precisazione che tale decisione sia stata assunta in piena autonomia dal Dott. senza alcuna comunicazione al CP_1 titolare del trattamento, né preventiva e né successiva, determina ex se la prova che sia proprio il Dr nella fattispecie in esame il titolare del trattamento dei dati CP_1
Né può riconoscersi alcuna efficacia probatoria di segno avverso a quanto sopra sottolineato al doc 5 allegato dal resistente alla propria comparsa constando la stessa nella enucleazione del numero di visite
(e degli incassi a queste relative) effettuate dal Dr presso la e, CP_1 Controparte_2 quindi, nulla dimostrando quanto alla asserita condivisione delle scelte di trasmissione dei dati del Sig
alla società commerciale Linde da parte della Parte_1 Controparte_2
Peraltro in senso pienamente congruente alla dimostrazione della scelta autonoma del Dr nella CP_1 decisione dell'invio del referto alla società incaricabile della produzione del macchinario depone il contenuto delle note difensive inoltrate dallo stesso Dr il 02.08.2022 al Garante “dato il livello CP_1 di gravità della malattia del Sig. e l'urgenza di provvedere, quanto prima, al reperimento ed Parte_1 utilizzo da parte del paziente del ventilatore meccanico, avendo ritenuto che tale trattamento fosse essenziale ed indifferibile per la cura della sua salute, ho deciso di inoltrare il referto per conoscenza alla ditta Linde, unica società in Toscana che, a mia conoscenza, poteva in tempi brevi fornire i dati per la titolazione e il macchinario al paziente”; SUL DIFETTO DI NECESSITA' DI PREVIO CONSENSO EX ART ART. 9, PAR.2, LETT. H) E PAR. 3 DEL REGOLAMENTO
A mente del Giudicante non si versa nella ipotesi di cui alla normativa in epigrafe
La scriminante invocata dal Dr (esigenza di intervento urgente ed indefettibile per trattamenti CP_1 sanitari essenziali e necessari per specifiche finalità di cura che ex art 9 par 2 lett h e par 3 regolamento non necessitano di specifico consenso dell'interessato) ha trovato però eco ermeneutica nelle decisioni del Garante in senso discretivo tra i trattamenti essenziali e necessari e quelli “.. attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari” per i quali al converso occorre conseguire il consenso dell'interessato SULLA NATURA DEL TRATTAMENTO SANITARIO VOLTO A FINALITA' DI CURA ESSENZIALE
Contrariamente a quanto assunto dalla difesa del ricorrente la corrispondenza tra le parti prodotta in atti riecheggia in termini esiziali rispetto sia alla concessione di un espresso consenso dell'interessato alla comunicazione dei propri dati sanitari a soggetto terzo sia rispetto alla circostanza che il trattamento sanitario in parola possa qualificarsi come essenziale
La lettura delle mail del 17.04.2022 versate in atti (cfr doc 11 allegato alla comparsa) evidenzia infatti come la trasmissione contestuale al Sig ed alla società commerciale dei referti dell'esame Parte_1 polisonnografico effettuato dal sig. , non possa ritenersi consustanziale ad una esigenza di cura Parte_1 indefettibile ed urgente giusta l'evidenza che nel corpo della mail inviata dal Dr al lo CP_1 Parte_1 stesso sanitario provvedeva ad invitare il a rivolgersi alla società commerciale con ampia Parte_1 spiegazione del perché e delle caratteristiche del macchinario eventualmente da acquistare (cfr “SSN fornisce il ventilatore necessario alla terapia solo come presidio per invalidi, e bisogna essere in possesso di Invalidità Civile pari o superiore al 34%, in caso contrario deve procedere all'acquisto dello strumento a sue spese. Per quanto riguarda l'avvezzamento e la titolazione dello strumento, passaggi necessari per la prescrizione, e l'acquisizione di preventivi per il macchinario. Per quanto riguarda l'avvezzamento e la titolazione dello strumento passaggi necessari per la prescrizione e per l'acquisizione di preventivi per il macchinario può rivolgersi alla Linde Care Point - Via del Ponte alle Mosse”. Tale precisazione in eco alla risposta rilasciata dal Sig di voler procedere immediatamente Parte_1 all'acquisto del macchinario evidenzia la possibilità che questi vi potesse provvedere in via totalmente autonoma con ciò elidendosi il carattere della indefettibilità della comunicazione dei dati sanitari dell'interessato a soggetto terzo. Vale peraltro notare come, anche qualora dovesse ritenersi che la trasmissione dei dati fosse indefettibile per la più pronta “titolazione” del macchinario necessario alla cura della patologia del , in alcun Parte_1 modo può ritenersi che la società commerciale dovesse conseguire informazioni ulteriori rispetto a quelle strettamente inerenti la patologia riscontrata;
in questo senso risultando, quindi, l'invio dell'intero referto comprensivo dei dati identificativi dell'interessato comunicazione ultronea rispetto alle specifiche finalità di cura rivendicate quale scriminante dal Dr CP_1 Né certo la manifestata volontà del all'acquisto del macchinario può essere ricostruito in termini Parte_1 di valido rilascio di consenso alla trasmissione dei propri dati alla società commerciale da incaricarsi per la produzione del macchinario Non è infatti revocabile in dubbio come , per essere valido, il consenso, oltre a essere “libero”, deve essere
“specifico”, “informato” e “inequivocabile” (art. 4, n. 11 del Regolamento), e nelle fattispecie quale quella all'esame (id est dati di cui all'art 9 Regolamento privacy) il consenso deve essere anche
“esplicito”. Questa la contestualizzazione in alcun modo può ritenersi fondata l'eccezione svolta dalla difesa del ricorrente nel senso della ricostruzione in termini del contegno tenuto dal in temini di elemento Parte_1 concludente ai fini del rilascio di uno specifico consenso alla trasmissione dei propri dati sanitari alla società commerciale avuto peraltro riguardo a come tali dati consentano una profilazione completa dei dati inerenti il Sig. ad una società commerciale rispetto la quale il non ha alcun Parte_1 Parte_1 possibile margine di apprezzamento né sulle modalità di conservazione e/o di utilizzo dei propri dati
Né, infine, può assumere alcun valore giuridicamente rilevante il consenso informato che il Parte_1 risulta aver rilasciato in favore della in quanto espresso in favore di essa e non Controparte_2 del Dr per le attività specialistiche da questi poste in essere CP_1
SUL DANNO RISARCIBILE
Vale contestualizzare la domanda di risarcimento danni avanzata alla luce della ermeneutica nazionale e sovranazionale in subiecta materia : “L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento n. 679/2016/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 46/1995/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che una violazione di tale regolamento non è sufficiente, di per sé, a fondare un diritto al risarcimento ai sensi di tale disposizione. L'interessato deve altresì dimostrare l'esistenza di un danno causato da tale violazione, senza tuttavia che detto danno debba raggiungere un certo grado di gravità ( cfr Corte giustizia UE sez. III, 20/06/2024, n.590
Una pronunzia della Corte Europea che si pone in totale armonia con uno dei principi cardini del nostro ordinamento nazionale che rifiuta ipotesi di “danno evento” e che impone che qualsiasi domanda risarcitoria, ivi compresa quella inerente la violazione delle regole previste per la tutela della "privacy", non possa mai dirsi esistente "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato dal danneggiato, ancorché questi sia agevolato dal regime più favorevole dell'onere della prova, rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e richiedere il risarcimento secondo equità: “Tale affermazione, d'altronde, significa che il diritto al risarcimento non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno. Anche per il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, oggetto di lesione, opera, infatti, il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è un precipitato. Non è, dunque, tale da determinare una lesione effettiva del diritto alla protezione dei dati personali la mera violazione delle prescrizioni poste dal GDPR in tema di trattamento, ma lo è invece quella violazione che concretamente ne offenda la portata effettiva. (cfr
Cassazione civile sez. I, 12/05/2023, n.13073
La lettura sinergica dei precedenti citati impone quindi che il danneggiato debba sempre fornire evidenza che la lesione conseguente alla violazione delle norme sul trattamento dei dati abbia caratteristiche tali da superare la mera violazione delle prescrizioni normative formali ma abbia caratteristiche atte a offendere concretamente l'effettivo diritto alla riservatezza Questa la contestualizzazione la circostanza che dati non ostensibili liberamente quali quelli inerenti la salute ed anagrafici siano stati trasmessi senza alcuna precauzione ad una società terza – peraltro esercente attività commerciale - sia lesione concretamente integrante violazione del diritto alla riservatezza
Risulta infatti di immediata evidenza come il Sig non possa in alcun modo avere contezza di Parte_1 come saranno conservati e/o utilizzati i propri dati sanitari ed anagrafici trasmessi alla società Linde Care
Point ed è in questo che a parere del Giudicante si integra prova della lesione risarcibile
Dato atto che la liquidazione del danno non può che avvenire in via equitativa ex art 2059 c.c. per violazione di posizione giuridica avente rango costituzionale si ritiene equo liquidare in favore del ricorrente, tenuto conto delle concrete contingenze fattuali della lesione subita (unica lesione non reiterata ed effettuata sulla scorta di una ritenuta scriminante da parte del danneggiante), nella somma omnicomprensiva di € 3.500,00 liquidata alla attualità Sulla somma così liquidata matureranno dalla data successiva al deposito della sentenza i soli interessi legali sino al saldo effettivo
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Accertata l'illegittimità della condotta tenuta dal dott. nei confronti del Sig. Controparte_1 Parte_1 condanna parte resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente nella misura e con gli accessori precisati in parte motiva
Condanna altresì parte resistente alla refusione delle competenze di lite di parte ricorrente che liquida ex d.m. 55/2014 in complessivi € 1.701,00 (di cui € 425,00 per fase di studio € 425,00 per fase introduttiva
€ 425,50 per fase di trattazione € 425,50 per fase decisionale ultimi due valori abbattuti del 50% per concentrazione delle rispettive fasi ) oltre rimborso forfettario al 15% CAP ed IVA se dovuta oltre a condannare parte resistente alla refusione degli esborsi di lite nella misura documentata in atti
Prato 23.04.2025
Il Giudice dott. Elena Moretti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies III co c.p.c.,