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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 15/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011941363000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, eccependo:
1) il difetto di motivazione;
2) il difetto di notifica degli atti presupposti;
3) l'inesigibilità dell'imposta di registro in quanto trattasi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Per i ricorsi tributari di valore fino ad euro 50.000,00 notificati fino al 4 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 17- bis del D. Lgs. n. 546/1992, si applica la procedura di reclamo-mediazione.
Ai sensi del predetto articolo “Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente é determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
[…]
2. Il ricorso non é procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma
2”.
La costituzione in giudizio del ricorrente, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni che, nel caso in cui il ricorso sia soggetto alla procedura di reclamo/ mediazione, come si è detto, decorrono dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso all'Ufficio convenuto.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'odierna ricorrente ha proceduto alla notifica del presente ricorso in data
25.11.2023, sicché la costituzione in giudizio mediante deposito telematico del ricorso, tenuto conto dei 90 giorni previsti dalla legge, avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 24.03.2024.
La costituzione in giudizio è avvenuta in data 26.03.2024 e, dunque, tardivamente.
Tanto comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3033/2024 depositato il 26/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230011941363000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, eccependo:
1) il difetto di motivazione;
2) il difetto di notifica degli atti presupposti;
3) l'inesigibilità dell'imposta di registro in quanto trattasi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Per i ricorsi tributari di valore fino ad euro 50.000,00 notificati fino al 4 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 17- bis del D. Lgs. n. 546/1992, si applica la procedura di reclamo-mediazione.
Ai sensi del predetto articolo “Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente é determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.
[…]
2. Il ricorso non é procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma
2”.
La costituzione in giudizio del ricorrente, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni che, nel caso in cui il ricorso sia soggetto alla procedura di reclamo/ mediazione, come si è detto, decorrono dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso all'Ufficio convenuto.
Orbene, nel caso che ci occupa, l'odierna ricorrente ha proceduto alla notifica del presente ricorso in data
25.11.2023, sicché la costituzione in giudizio mediante deposito telematico del ricorso, tenuto conto dei 90 giorni previsti dalla legge, avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 24.03.2024.
La costituzione in giudizio è avvenuta in data 26.03.2024 e, dunque, tardivamente.
Tanto comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco