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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 10372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10372 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8777/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8777/2024
Oggi 11.11.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente per, l' , l'avv.to Giada D'Orso che si riporta all'atto di Parte_1 appello ed ai precedenti depositati e chiede la decisione.
Dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dello stesso (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8777/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giada D'Orso, presso il cui studio in Napoli alla Via A. Manzoni n. 88 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 procura in atti, dall' avv. Lucia Capriello, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa
Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato costituito
E
) CP_3 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di OC, opposizione all'esecuzione ex CP_3 art. 615 c.p.c. avverso la proposta di compensazione n. 071/28202200000388/000 ex art. 28 ter
DPR 602/73, notificatagli dall' mediante raccomandata n. Controparte_4
572853494411, impugnando la sottesa cartella di pagamento n. 071/20150056057235/000 dell'importo di € 176,26, avente ad oggetto il mancato pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada elevato nell'anno 2011 dal Controparte_1
Eccepiva la maturata prescrizione quinquennale intervenuta successivamente alla notifica della predetta cartella di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento dell'intera pretesa creditoria.
2 Si costituiva l eccependo in primo luogo, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di Pace di OC in luogo di quello di Napoli e, poi, l'inammissibilità dell'azione proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ex art. 28 ter
D.P.R. n. 602/1973; sotto altro profilo e, precisamente, quello dell'uso abnorme dello strumento processuale in violazione del principio del simultaneus processus, deduceva l'inammissibilità della domanda avendo l'attore frazionato il giudizio contro il medesimo atto per ciascuna delle cartelle indicate nell'avviso ex art. 28 ter, anziché proporre un'unica azione dinanzi al medesimo giudice.
Chiedeva, quindi, la riunione di tutti i giudizi azionati dall'attore - ed aventi ad oggetto il medesimo avviso ex art. 28 ter - dinanzi al giudice previamente adito per la causa contrassegnata dal n.
220/2023 R.G.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa, sia per aver dimostrato la regolare notificazione della cartella e sia perché nessun termine di prescrizione risultava maturato.
Chiedeva, dunque, la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito e l'inammissibilità
o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 1098/2023, pubblicata in data 29.12.2023, il Giudice di Pace di OC, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ritenuta sussistente la propria competenza territoriale, la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva per prescrizione del credito, considerando non raggiunta la prova della regolare notificazione di validi atti interruttivi successivi alla dimostrata notificazione della cartella;
conseguentemente, annullava la cartella e condannava l'ente opposto alla refusione delle spese di lite.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza reiterando le Controparte_4 medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio, eccependone, in particolare,
l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha confermato la propria competenza per territorio, nonostante l'opponente avesse residenza nel Comune di NT di OC e sia la cartella che l'avviso ex art. 28 ter risultassero notificati nel medesimo Comune.
Ha, inoltre, contestato il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha reputato ammissibile e fondata l'opposizione, nonostante l'avvenuta dimostrazione della regolare notificazione della sottostante cartella di pagamento, ed ha dedotto che non era maturata alcuna prescrizione quinquennale, tenuto conto anche della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall' art. 68 del D.L. n.18/2020 e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021.
3 L ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza appellata e Controparte_4 la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito in luogo di quello di Napoli o, comunque, per l'inammissibilità o infondatezza dell'azione spiegata.
Si è costituito il il quale ha sostanzialmente aderito all'appello proposto da Controparte_1
. CP_5
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'appellato non si è costituito in CP_3 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Segnatamente, risulta manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dal nei termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex CP_3 art. 615, primo comma, c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto);
oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili. Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
4 Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava, in primo grado, nell'atto di opposizione di avere il proprio domicilio in OC e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto “abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480
c.p.c.
Allo stesso tempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita in NT di OC (alla Via Solferino
n. 22).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza del sia nel Comune di NT di OC anche CP_3 all'atto della notificazione dell'avviso ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto (mancando in OC finanche un'articolazione territoriale di
[...]
; né infine quello eventuale del luogo di commissione della Parte_1 contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo (in Napoli).
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di OC deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del
Giudice di Pace di Napoli (Cass. n. 22958 del 2010).
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n.
1098/2023 del Giudice di Pace di OC;
5 c) dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli sulla domanda originariamente formulata da;
CP_3
d) assegna termine tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio;
e) condanna l'appellato alla rifusione, in favore di CP_3 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole in € 139,00, oltre
[...]
Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
f) condanna l'appellato alla rifusione, in favore di CP_3 Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole in € 232,00, oltre
[...]
Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%
g) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del delle CP_3 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidandole in € 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8777/2024
Oggi 11.11.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente per, l' , l'avv.to Giada D'Orso che si riporta all'atto di Parte_1 appello ed ai precedenti depositati e chiede la decisione.
Dopo che il difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dello stesso (nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8777/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giada D'Orso, presso il cui studio in Napoli alla Via A. Manzoni n. 88 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 procura in atti, dall' avv. Lucia Capriello, elettivamente domiciliato in Napoli presso la Casa
Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Appellato costituito
E
) CP_3 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di OC, opposizione all'esecuzione ex CP_3 art. 615 c.p.c. avverso la proposta di compensazione n. 071/28202200000388/000 ex art. 28 ter
DPR 602/73, notificatagli dall' mediante raccomandata n. Controparte_4
572853494411, impugnando la sottesa cartella di pagamento n. 071/20150056057235/000 dell'importo di € 176,26, avente ad oggetto il mancato pagamento di un verbale di contravvenzione al Codice della Strada elevato nell'anno 2011 dal Controparte_1
Eccepiva la maturata prescrizione quinquennale intervenuta successivamente alla notifica della predetta cartella di pagamento, con conseguente richiesta di annullamento dell'intera pretesa creditoria.
2 Si costituiva l eccependo in primo luogo, l'incompetenza Parte_1 territoriale del Giudice di Pace di OC in luogo di quello di Napoli e, poi, l'inammissibilità dell'azione proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ex art. 28 ter
D.P.R. n. 602/1973; sotto altro profilo e, precisamente, quello dell'uso abnorme dello strumento processuale in violazione del principio del simultaneus processus, deduceva l'inammissibilità della domanda avendo l'attore frazionato il giudizio contro il medesimo atto per ciascuna delle cartelle indicate nell'avviso ex art. 28 ter, anziché proporre un'unica azione dinanzi al medesimo giudice.
Chiedeva, quindi, la riunione di tutti i giudizi azionati dall'attore - ed aventi ad oggetto il medesimo avviso ex art. 28 ter - dinanzi al giudice previamente adito per la causa contrassegnata dal n.
220/2023 R.G.
Nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa, sia per aver dimostrato la regolare notificazione della cartella e sia perché nessun termine di prescrizione risultava maturato.
Chiedeva, dunque, la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito e l'inammissibilità
o il rigetto dell'opposizione spiegata.
Il non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 1098/2023, pubblicata in data 29.12.2023, il Giudice di Pace di OC, previa qualificazione dell'azione nei termini di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e ritenuta sussistente la propria competenza territoriale, la reputava ammissibile;
nel merito, la accoglieva per prescrizione del credito, considerando non raggiunta la prova della regolare notificazione di validi atti interruttivi successivi alla dimostrata notificazione della cartella;
conseguentemente, annullava la cartella e condannava l'ente opposto alla refusione delle spese di lite.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza reiterando le Controparte_4 medesime contestazioni già sollevate nel primo grado di giudizio, eccependone, in particolare,
l'illegittimità nella parte in cui il giudice di prime cure ha confermato la propria competenza per territorio, nonostante l'opponente avesse residenza nel Comune di NT di OC e sia la cartella che l'avviso ex art. 28 ter risultassero notificati nel medesimo Comune.
Ha, inoltre, contestato il capo della sentenza con cui il giudice di prime cure ha reputato ammissibile e fondata l'opposizione, nonostante l'avvenuta dimostrazione della regolare notificazione della sottostante cartella di pagamento, ed ha dedotto che non era maturata alcuna prescrizione quinquennale, tenuto conto anche della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza previsti dall' art. 68 del D.L. n.18/2020 e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, D.L. n. 73/2021.
3 L ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza appellata e Controparte_4 la dichiarazione di incompetenza territoriale del giudice adito in luogo di quello di Napoli o, comunque, per l'inammissibilità o infondatezza dell'azione spiegata.
Si è costituito il il quale ha sostanzialmente aderito all'appello proposto da Controparte_1
. CP_5
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l'appellato non si è costituito in CP_3 giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e, dunque, deve essere accolto.
Segnatamente, risulta manifestamente fondata la contestazione preliminare sulla violazione delle norme in tema di competenza per territorio.
Al riguardo, giova evidenziare come il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda originariamente formulata dal nei termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex CP_3 art. 615, primo comma, c.p.c., qualificazione che non è stata messa in discussione nel presente grado di appello.
Conseguentemente, la valutazione circa la competenza per territorio deve compiersi sulla base dei criteri di natura inderogabile individuati dall'art. 27 c.p.c. e dall'art. 480, terzo comma, c.p.c.
Orbene, la competenza a conoscere dell'opposizione preventiva all'esecuzione si radica sulla scorta di un duplice criterio di natura alternativa:
• dinanzi al giudice del luogo dell'esecuzione quale individuato dal “creditore” con l'elezione di domicilio contenuta nel precetto ai sensi dell'art. 480 c.p.c. (elezione la cui funzione, come ben noto, è quella di indicare preventivamente il luogo in cui si procederà all'esecuzione forzata minacciata con il precetto);
oppure:
• dinanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto laddove il creditore abbia omesso di operare l'elezione di domicilio ovvero qualora – nel luogo del domicilio così eletto – il debitore ritenga inesistenti beni utilmente aggredibili. Come è agevole riscontrare, quindi, il legislatore non accorda al debitore la facoltà di scegliere il giudice innanzi al quale spiegare l'opposizione esecutiva: la scelta del luogo in cui procedere all'esecuzione (che, si ribadisce, radica indirettamente la competenza per territorio anche sulle opposizioni ai sensi dell'art. 27 c.p.c.) è rimessa esclusivamente al creditore, laddove il debitore è salvaguardato dalla possibilità per cui – laddove nel luogo prescelto dal creditore non vi siano beni utilmente aggredibili – l'opposizione sia spiegata dal debitore innanzi al giudice del luogo di notificazione del precetto (in forza della regola residuale dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).
4 Orbene, l'assoluta singolarità della vicenda per cui è causa si rinviene in ciò: l'opponente dichiarava, in primo grado, nell'atto di opposizione di avere il proprio domicilio in OC e che in tale luogo sarebbe stata possibile un'azione esecutiva.
Tuttavia, si tratta di una pretesa giuridico-processuale del tutto “abnorme”: l'indicazione del luogo in cui svolgere l'esecuzione forzata (rilevante ai fini della competenza per territorio anche sulle opposizioni) spetta, si ribadisce, esclusivamente al creditore e, quindi, l'unica elezione di domicilio ammissibile e rilevante è quella eventualmente contenuta nel precetto/cartella ai sensi dell'art. 480
c.p.c.
Allo stesso tempo, è provato che non sussista l'altro criterio di collegamento astrattamente idoneo a radicare la competenza per territorio sull'opposizione preventiva all'esecuzione: risulta infatti dimostrato che la notificazione della cartella è stata eseguita in NT di OC (alla Via Solferino
n. 22).
Neppure sussistono eventuali altri criteri di collegamento: non quello del foro del debitore (atteso che non è in discussione che la residenza del sia nel Comune di NT di OC anche CP_3 all'atto della notificazione dell'avviso ex art. 28 ter D.P.R. n. 602/1973); non ovviamente quello del foro del soggetto convenuto (mancando in OC finanche un'articolazione territoriale di
[...]
; né infine quello eventuale del luogo di commissione della Parte_1 contravvenzione oggetto di iscrizione a ruolo (in Napoli).
Dunque, in difetto di qualsivoglia criterio di collegamento idoneo a radicare la competenza per territorio del Giudice di Pace di OC deve essere accolto il primo motivo di gravame e deve dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado in ragione della competenza per territorio del
Giudice di Pace di Napoli (Cass. n. 22958 del 2010).
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle ulteriori censure spiegate, stante il carattere preliminare della delibazione sulla competenza per territorio.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n.
1098/2023 del Giudice di Pace di OC;
5 c) dichiara la competenza per territorio del Giudice di Pace di Napoli sulla domanda originariamente formulata da;
CP_3
d) assegna termine tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio;
e) condanna l'appellato alla rifusione, in favore di CP_3 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidandole in € 139,00, oltre
[...]
Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%;
f) condanna l'appellato alla rifusione, in favore di CP_3 Parte_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole in € 232,00, oltre
[...]
Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%
g) condanna l'appellato alla rifusione, in favore del delle CP_3 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio liquidandole in € 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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