Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 377/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 29/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. art. 127ter c.p.c. del 29/05/2025 nella causa n. 377/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 965/2022, depositata in data 29/06/2022 e non notificata, in materia di “opposizione a cartella di pagamento”, e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, col C.F._1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellante - e C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._2 ministero/assistenza di sé medesimo
- appellato - nonché
(C.F./P.IVA: Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, col C.F._3 ministero/assistenza dell'avv. MARIO DE GIORGIO
- appellata - Conclusioni All'udienza del 29/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste
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dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di Pace di abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione ex art. 7 del D. Lgs. Pt_1
n. 150/2011 proposta da odierno appellato, avverso la Controparte_1 cartella n. 07120210032064337000, notificatagli dalla
[...]
, odierna appellata, e recante l'intimazione di pagare Controparte_3 la sanzione, di cui al verbale di contravvenzione per la violazione dell'art. 142/8 CdS, commessa il giorno 05/10/2017, alle ore 13.55 nel territorio di Mugnano del Cardinale (AV) ed accertata attraverso il sistema di misura della velocità denominato SICVe a carico del trasgressore non identificato conducente dell'autoveicolo tg. CM027PH, per Ruolo emesso dal
[...]
, odierna appellante, e (già) notificato in Parte_1 data 09/12/2017 a proprietaria del veicolo, quale obbligata in Controparte_4 solido con la seguente motivazione: […] Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' non essendo titolare del rapporto Controparte_2 dedotto in giudizio. Il ricorso va accolto. In punto di fatto il ricorrente ha posto, a fondamento dell'opposizione, l'illegittimità del procedimento irrogativo della sanzione per insussistenza della violazione e vizi di procedura. L'opposto si è costituito nei termini e ha prodotto documentazione richiesta. In punto di diritto,
l'orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudicante e dal quale non vi è ragione di discostarsi nel caso de quo, è nel senso che l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio d'impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
Attraverso l'impugnazione dell'atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l'amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell'onere probatorio, come tra l'altro confermato dal dovere di “depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione”
e “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
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responsabilità dell'opponente”. Tale orientamento è stato ribadito nel decreto legislativo n. 150 del 01.09.2011 che all'art. 6 comma 10 lett b) recita “alla prima udienza il giudice: a) … b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, SALVO CHE l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, OVVERO
l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8” e al comma 11 “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Nel caso di specie, l'ente opposto non ha fornito alcuna prova delle circostanze relative al rilievo dell'infrazione lamentata dal ricorrente e la documentazione prodotta dall'opponente a sostegno delle proprie ragioni induce il Giudicante a ritenere probabilmente fondata l'opposizione. Da tanto, in assenza di prove certe circa la legittimità del provvedimento opposto, la necessaria dichiarazione di annullamento dello stesso in applicazione dell'art. 6 citato. Le spese seguono la soccombenza […] (v. testualmente sentenza in atti). In primo grado, l'opponente veva tuttavia posto a Controparte_1 fondamento del ricorso esclusivamente i seguenti motivi: […] la cartella di pagamento non è stata preceduta dagli atti prodromici quali: 1) il verbale di contestazione di violazione delle norme prescritte dal Codice della Strada […] e 2) la notifica di detto verbale. Poiché sia il verbale di contestazione che la relativa notifica non sono mai stati effettuati a carico del presente ricorrente, è lampante che in assenza di tali elementi, l'iscrizione a ruolo non poteva farsi e quindi detta iscrizione deve dichiararsi inefficace a tutti gli effetti. Inoltre, verificando l'archivio personale del sottoscritto, è emerso che per lo stesso oggetto: violazione delle norme del
C.d.S., e quindi per la stessa sanzione, la notificava alla sig.ra Controparte_5
– verbale di contravvenzione che ritualmente impugnato dinanzi al Controparte_4
Giudice di Pace di – Dr. Ilario Giuseppe – che sentenziò con accoglimento Pt_1 del ricorso e condanna alle spese. […] non si comprende come la , ad CP_5 iniziato giudizio per lo stesso fatto, abbia potuto azionarne un altro per lo stesso evento. […] (v. testualmente ricorso in opposizione). All'esito dell'accoglimento, avutosi con la sentenza impugnata, il ha articolato i seguenti Parte_1 motivi di appello: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace adito ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
[…] atteso che […] sussiste la legittimazione passiva sia dell'ente
[...] creditore che dell'Agente per la Riscossione, la quale è responsabile esclusiva della fase relativa alla esecuzione. Quanto al caso di specie, la procedura di notificazione della cartella è stata affidata dall'ente impositore ad la Controparte_2
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quale, quindi, deve essere considerata parte del giudizio essendo in possesso di tutti i documenti attestanti la legittimità e la tempestività della procedura di notificazione del provvedimento impugnato […]; 2) Erroneità, nel merito, della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso ex adverso spiegato –
Contraddittorietà della motivazione – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 150/2011; Violazione dell'art. 2700 c.c. […] atteso che […] Il giudice di primo grado […] da un lato, dà atto che la PA, odierna appellante, si è costituita tempestivamente in giudizio depositando la documentazione richiesta ma, dall'altro, sostiene che l'Amministrazione, purtuttavia, non ha fornito prova alcuna delle circostanze relative al rilevo dell'infrazione lamentata […] In primo grado, l'Amministrazione odierna appellante: a) con la documentazione che si procede a depositare anche in questa sede, ha provato la rituale e tempestiva notifica del verbale a fondamento della cartella;
b) nella comparsa di primo grado ha messo in evidenza la tempestiva notifica della cartella entro lo spirare dei termini prescrizionali di cui all'art. 28, legge 689/81. Ne consegue che la P.A. ha assolto pienamente l'onere probatorio su di essa incombente […] quanto alla notificazione della cartella essa, agli atti della Scrivente, appare tempestiva;
in ogni caso, sul punto, - premesso che unico soggetto legittimato passivo sarebbe Controparte_2
– è da osservare come parte appellata non ha eccepito l'intervenuta
[...] prescrizione di guisa che tale eccezione è estranea al presente giudizio […] La sussistenza dell'infrazione che ha determinato la sanzione, quindi, è provata dal verbale redatto dalla PA che ha l'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700
c.c.; […]; 3) Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace adito condanna la P.A. appellante al pagamento delle spese di lite […] atteso che […] Il Giudice di Pace adito ha condannato la P.A. appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 276,00. Confidando nell'accoglimento del presente gravame si chiede che venga riformato anche il capo della sentenza di primo grado che condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite […]. Per la conferma della sentenza insisteva, invece, Controparte_1 debitamente costituitosi, a differenza della , Controparte_2 parimenti costituitasi ed insistente per la riforma della sentenza medesima, per aver il Giudice di prime cure ritenuto ammissibile l'opposizione, inizialmente proposta, da considerarsi irrimediabilmente tardiva. Ciò posto, giova preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, […] non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi
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di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Altrettanto preliminarmente preme precisare come, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, L'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo" (cfr. Cass. n. 656 del 2010; Cass. 232/2016), con la non rilevabilità d'ufficio di doglianze diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente articolate dall'opponente in primo grado e la correlata non deducibilità in appello di doglianze di tal fatta in sede di gravame. Ebbene, alla stregua della combinazione dei suddetti principi normativi e giurisprudenziali, suscettibile di conferma si ritiene la decisione appellata, quantomeno nella parte in cui accoglie l'opposizione proposta in prime cure, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito. Innanzitutto, preme evidenziare come, secondo condivisa giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impone che la contestazione della violazione sia fatta distintamente al trasgressore ed alla persona obbligata solidale (Sez. 1, Sentenza n. 4172 del 29/04/1994), con l'ulteriore precisazione, specularmente applicabile alla fattispecie in esame, secondo cui Nel caso in cui la violazione, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la contestazione dell'infrazione mediante notificazione eseguita solo nei confronti della persona fisica, quale responsabile della trasgressione, non è idonea anche nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale, prevista dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, presuppone, a norma dell'art. 14 - e a pena di estinzione della stessa responsabilità -, che le sia tempestivamente contestata (immediatamente o mediante notificazione) l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere (Sez. L, Sentenza n. 1502 del 27/02/1996). Del resto, ai sensi del citato art. 14, legge 689 del 1981, La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
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Ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, basato su principi analoghi, d'altronde, all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. (…) Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. A ben guardare, invero, la necessità di una notifica distinta e separata a trasgressore e responsabile in solido in caso di sanzioni amministrative, si ricava anche dall'altrettanto consolidato orientamento secondo cui In tema di circolazione stradale, è invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale notificato all'autore materiale dell'infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all'ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, come richiesto dall'art. 383 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), dovendosi escludere una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell'autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi. (Cass. Sez. 2, 08/06/2010, n. 13733). Dal combinato disposto dei predetti principi, in uno a quello secondo cui In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale (Cass. Sez. 2, 25/02/2019, n. 5403), pertanto, non può che giungersi al rigetto dell'appello proposto, con la conferma della sentenza gravata, che ha accolto l'opposizione avanzata in prime cure. Alcuna prova difatti è stata fornita dall'amministrazione opposta, qui appellante, circa l'avvenuta notificazione all'opponente, odierno appellato, del verbale (a lui riferibile), così come sotteso alla Controparte_1 sanzione di cui alla cartella opposta, non potendo - per quanto sin qui affermato - considerarsi a tal fine sufficiente l'avvenuta notifica alla responsabile in solido,
proprietaria del veicolo, del (distinto) verbale (a lei riferito). Controparte_4
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Né, al di là di ogni altra questione, tenuto conto anche dei motivi con la stessa articolati, l'opposizione proposta in prime cure, potrebbe ritenersi tardiva, come (molto genericamente) dedotto dalla . Controparte_2
Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, difatti, l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di nullità assoluta od inesistenza della notificazione del verbale di accertamento presupposto – quale quella di cui al caso di specie - non può qualificarsi come un'azione "recuperatoria" in senso proprio, atteso che tale connotazione è riconoscibile all'azione che venga esperita avverso l'ordinanza-ingiunzione non notificata (ora disciplinata dall'art. 6 del d. lgs. n. 150/2011), recuperando, per l'appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non aveva potuto avvalersi tempestivamente per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa evenienza, il destinatario dell'ingiunzione (e della conseguente cartella) ha diritto — e viene a trovarsi nella condizione di - "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere contro l'ordinanza-ingiunzione (sul presupposto della rituale conoscenza del verbale di accertamento "a monte"), sia sul piano formale (concernenti, cioè, il procedimento di formazione del titolo) che su quello sostanziale (ovvero riguardanti la legittimità o meno della pretesa sanzionatoria). Al contrario, quando viene (impropriamente) "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del citato d. lgs. n. 150/2011 (e che, in precedenza, si riteneva esercitabile applicandosi l'art. 22 della legge n. 689/1981) per far valere il vizio dell'omessa od assolutamente invalida od inesistente notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria…Infatti, se la P.A. — che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo da riconoscersi alla notificazione tempestiva — non dimostra di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria deve considerarsi definitivamente estinta (v. in parte motiva Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019). Alla stregua di tutto quanto precede, quindi, deve rigettarsi l'appello così come proposto, con la correlata conferma, per le (diverse) ragioni sin qui esposte, della sentenza gravata ed il contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle stesse, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Quanto alle spese, l'infondatezza dell'impugnazione impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore dell'appellato, Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto della non compiutamente svoltasi fase istruttoria in secondo grado, del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima)
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delle questioni trattate, ferma la compensazione per l'intero delle spese medesime tra le altre parti. Il rigetto integrale dell'appello impone, tuttavia, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sul punto, giova tuttavia precisare come secondo condivisa giurisprudenza In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilita' o improcedibilita' dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria. (Cass. Sez. 3, 24/10/2018, n. 26907), atteso che va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto" (Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di n.
[...] Pt_1
965/2022, depositata in data 29/06/2022 e non notificata, nei confronti di nonché di Controparte_1 Controparte_2
, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma per le ragioni di cui parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
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parte appellante, , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio, liquidate in Controparte_1
€232,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le altre parti le spese di lite;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 6/06/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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