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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice, dott.ssa NT Amelia RI Balbo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 593/2023 R.G., avente per oggetto: “usucapione”, promossa
DA
, nato a [...] V.co il 17/8/1960 residente in [...]
36 C.F.: , elettivamente domiciliato in Brindisi al Corso Roma 8 presso CodiceFiscale_1
e nello studio dell'Avv. Oreste Nastari ( – FAX 0831.525177 – PEC: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende giusta delega per mandato Email_1 in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 residente in [...] e (cod. fisc. CP_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sele n. 50, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Diego Mansi (cod. fisc.
), con studio in Lecce, alla via Di Biccari n. 14, in virtù di procura alle C.F._5 liti redatta su foglio a parte ed allegata alla busta telematica con la quale è inoltrato il presente atto e che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria al numero di fax
0832.243479, ovvero alla casella di posta pec ed elettivamente Email_2 domiciliati in Brindisi, alla via Cappuccini 224/D, presso e nello studio dell'avv.to RI
AR EL (cod. fisc . C.F._6
CONVENUTI
1
E NEI CONFRONTI DI con unico socio, corrente in Milano alla Galleria San Babila 48 Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “reitera l'istanza di verificazione ex art. 210 c.p.c. della scrittura 24/04/1978 per come formulata nelle note in data 30/09/2025.Salvezze e riserve illimitate” per i convenuti e “Precisa le conclusioni riportandosi a quelle già CP_1 CP_2 rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2023 ed insiste affinchè la causa venga trattenuta per la decisione. Salvezze illimitate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2 Gennaio 2023 ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Brindisi, , ed con unico socio, CP_2 CP_1 Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentir dichiarare l'avvenuto acquisto,
a titolo di usucapione, del diritto di proprietà il fondo rustico seminativo alla C.da Cerano in agro di Brindisi in catasto terreni al foglio 171, p.lla 71, classe1, della estensione di ha 1,43,22 reddito dominicale 258,88, reddito agrario 147,93.
L'attore ha rassegnato, a sostegno della domanda incoata, di essere figlio di Persona_1 di ON, nato a [...] il [...] e che il padre, il 24/4/1978, ebbe ad acquistare con scrittura privata dal Sig. fu una quota di terreno seminativo alla C.da Cerano- Persona_2 CP_2
Brindisi della estensione di ha 1,43 e 22 in catasto terreni del Comune di Brindisi al foglio 171
p.lla 71 classe 1 R.D. E 258,88 R.A. 147,93 per il prezzo corrispettivo di lire 8.500.000 interamente pagato;
che, nell'occasione, il fu immesso nel possesso di fatto Persona_1 immediato dello anzidetto fondo;
che in data 17/1/1995 è deceduto;
Persona_3 che a far tempo dalla morte del padre il terreno di che trattasi è stato continuativamente coltivato e condotto dal deducente , senza turbativa alcuna (né da parte di Parte_1 Persona_2 fu , né alla morte di questi, da parte dei suoi eredi), e così per oltre 20anni; che la riprova CP_2 di tale possesso continuativo ed indisturbato è documentale e si rinverrebbe nella diffida legale inviata dagli eredi di fu agli eredi di fu ON a mezzo Persona_2 CP_2 Persona_1
2 dell'Avv. Casciaro l'11/6/2012 (doc 2), diffida volta a comparire innanzi a Notaio per sottoscrivere l'atto pubblico di trasferimento della proprietà; che per effetto di tale possesso indisturbato e della scrittura privata anzidetta con atto di citazione del 5/9/2022 Parte_1 passato alla notifica il 16/9/2022 e materialmente notificato il 19 e 20/9/2022 aveva convenuto in giudizio e per ivi sentir emettere sentenza dichiarativa dello acquisto CP_1 CP_2 per usucapione;
che in data 14/9/2022 (due giorni prima della consegna dell'atto all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica) e hanno venduto il terreno di che trattasi CP_1 CP_2
(foglio 171 p.lla 71 di mq. 14322 – seminativo di classe 3) alla con Controparte_3 unico socio, corrente in Milano alla Galleria San Babila 48, garantendo la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto venduto.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio i convenuti ed CP_1 CP_2 deducendo di aver alienato l'immobile per cui è causa alla giusto Controparte_3 atto di vendita del 14.09.2022, rep n. 23.288, racc. n. 19.791, per notar , di tal Persona_4 che gli stessi non essendo, oggi, proprietari del bene del quale si chiede l'usucapione, non sarebbero legittimati passivi.
Hanno, comunque, dedotto che il sig. fonderebbe il proprio titolo in base al quale Pt_1 avrebbe acquistato l'immobile in questione sulla base di una scrittura privata del 1978 – le cui firme si disconoscono formalmente anche in questa sede – tra il di lui padre, Persona_3
ed il padre degli odierni convenuti, sig. ; da quel momento, secondo
[...] Persona_2
l'assunto di controparte, il sig. sarebbe stato immesso nel possesso Persona_3 dell'immobile, protrattosi per oltre vent'anni.
Hanno rilevato, invece, come la scrittura privata cui fa riferimento la difesa di controparte, al di la dell'autenticità della firma, in primo luogo, è priva di registrazione, pertanto, del tutto inopponibile agli odierni convenuti;
a tanto occorre aggiungere, poi, come tale scrittura non avrebbe potuto, comunque, trasferire alcun diritto di proprietà, non essendo, allora, il terreno in oggetto, di proprietà del presunto cedente ( ), ma di proprietà dell'ex Ersap, con la Persona_2 conseguenza che nemo plus iuris trasferre potest quam ipse habet;
che, infatti, il sig.
[...]
, assegnatario dell'immobile in questione, è divenuto definitivamente proprietario, ex Per_2 art. 1523 c.c., col pagamento dell'ultima rata del prezzo (donec praetium solvetur) e con il successivo atto pubblico di affrancazione del riservato dominio ed assenso alla cancellazione
3 del r.d., trascritto presso l'allora Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce, in data
06.04.1984.
Hanno allegato che l'immobile per cui è causa era identificato originariamente con la vecchia partita n. 138495 e che, successivamente, a seguito di variazione catastale, lo stesso è, oggi, identificato al fl. 171, part. 71, come risulta da copia della consultazione catastale per partita, di tal chè, il negozio invocato dalla difesa attorea (risalente al 1978), ove esistente, avrebbe potuto comportare, al più, il sorgere di una eventuale obbligazione, ex art. 1478 c.c., della quale non si
è mai chiesto il soddisfacimento (“il suddetto terreno….sarà ceduto con atto notarile di vendita
….dopo che dallo stesso terreno sarà cancellato il riservato dominio”), sicchè, oggi, a distanza di oltre 40 anni, detta obbligazione, ove effettivamente sorta (ma sul punto vi è contestazione) deve, comunque, ritenersi del tutto prescritta, pertanto, priva di qualsivoglia riflesso giuridico sulla vicenda che oggi ci occupa;
che, non essendo la presunta parte promittente venditrice proprietaria del terreno di che trattasi, alcun possesso di fatto e/o di diritto poteva concedere al presunto promissario acquirente, sicchè, la invocata immissione nel possesso dell'immobile di che trattasi (comunque inidonea, per quanto si dirà in seguito, per il maturarsi dell'usucapione) non è mai avvenuta in diritto e, neppure, di fatto, tant'è che con la nominata lettera a firma dell'avv.to Casciaro del 11.06.2012, inviata agli eredi del sig. , l'allora Persona_3 legale dei convenuti, pur non avendo compreso appieno la vicenda, rimarcava, in ogni caso,
l'assoluta inerzia degli stessi da oltre 40 anni.
Hanno dedotto di aver posseduto animo il fondo ed hanno chiesto il rigetto della domanda avversamente spiegata con condanna dell'attore al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 cpc.
Nel corso del giudizio, acquisita documentazione conferente, il Giudice ha respinto le ulteriori prove richieste e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnato il procedimento a questo Giudice, è stata fissata l'udienza di decisione al 4 dicembre
2025 ed è stata disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. cui nessuna delle parti si è opposta.
E' stata indi riservata la decisione.
***
4 Preliminarmente vanno confermati i provvedimenti istruttori resi nel corso del giudizio , ivi compreso il rigetto dell'stanza di verificazione proposta da parte ricorrente che si giudica irrilevante nell'economia del giudizio per quando si dirà appresso.
La domanda formulata dalla ricorrente si ritiene infondata e da rigettare .
Il Tribunale ritiene che le risultanze istruttorie acquisite non siano sufficienti per riconoscere in capo al l'oggettivo esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà Pt_1 per un tempo idoneo all'effetto acquisitivo di cui all'art. 1158 c.c.
Premesso che è indiscussa tra le parti - al di là di ogni questione inerente l'attribuzione della firma di nella scrittura privata del 24 aprile 1978, intercorsa ,appunto, tra Persona_2 [...]
e (danti causa delle odierne parti processuali avente ad oggetto la Per_2 Persona_1 vendita con riservato dominio - l'acquisto del “possesso” in capo a del fondo Persona_1 in questione e, in successione, in capo al figlio odierno attore.
Sussistendo pertanto una relazione di fatto tra la res e l'odierno istante, è proprio alla luce delle pattuizioni contenute nel predetto negozio giuridico che deve ritenersi che il potere eventualmente esercitato dall'attore sul fondo fosse espressione di una mera detenzione e non già di una proprietà che è rimasta riservata in capo al proprietario . Persona_2
Nessuna altra prova è stata fornita dall'attore con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, ovvero di quella volontà di comportarsi uti dominus che, per il periodo prescritto dalla legge, avrebbe mutato la detenzione avuta in base al titolo negoziale predetto in vero e proprio corpus possessionis connotato da animus possidendi utile ai sensi dell'art. 1158
c.c. all'acquisto del diritto dominicale.
Sul punto va rassegnato che le prove orali articolate dall'attore, respinte dal giudice, si erano sostanziate nella richiesta di testimonianza sulla circostanza “vero che Lei ha lavorato come bracciante agricolo su incarico di su un terreno seminativo alla C.da Cerano Parte_1 di ha 1,43 già di proprietà di ” che anche ove ammessa dai testa non avrebbe Persona_2 potuto orientare il giudizio nel senso del riconoscimento dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c. nel caso di specie, dimostrando solo genericamente che l'attore si era avvalso di maestranze nella cura del fondo.
Mentre i convenuti costituiti, proprio a smentire l'assunto attoreo inerente l'animus possidendi hanno prodotto in giudizio diversi documenti dimostrativa di un interesse alle sorti del fondo e segnatamente la xopia dichiarazione redditi del sig. dal 2003 al 2022 (nella quale CP_1
5 vengono ricompresi i terreni de quibus); copia dichiarazione redditi dal 2003 al CP_2
2022 (nella quale vengono ricompresi i terreni de quibus); copia IMU dal 93 al Persona_2
2003; copia IMU dal 2004-2016; copia IMU PU AL dal 2011 al 2022; copia Persona_5 denuncia variazione di qualità terreni e mod. 26 del 2002; copia pagamento dal 2015; Per_6 copia fattura aratura del 2018. Va inoltre rilevato, nello stesso senso, che, in occasione di un Per_ giudizio promosso in data 08.09.2017, dai sigg.ri innanzi al Giudice di Pace di Brindisi
(Giudizio 232/2018 R.G – G.d.P. di Brindisi, Avv. Erroi), per il pagamento da parte di
[...]
delle quote di indennizzo relative al terreno de quo, previste dal programma Controparte_4 di riconversione produttiva dei terreni adiacenti alla centrale termica di Cerano, Federico II, approvato con Accordo Quadro del 2.2.2010 e successivo atto integrativo dell'11.7.2011, nel quale il sig. , quale terzo chiamato in garanzia da benchè abbia sostenuto Parte_1 CP_4 di aver percepito tali incentivi quale utilizzatore del terreno in oggetto, ha, successivamente, sottoscritto, unitamente alle altre parti del giudizio, tra cui gli odierni convenuti, un atto di transazione nel quel si da atto che riconoscerà il pagamento di cui al citato indennizzo ai CP_4
Per_ fratelli quali unici proprietari dell'immobile in questione.
Per quanto sopra, non sussistendo i requisiti normativamente richiesti per l'invocata fattispecie acquisitiva, la domanda va respinta e l'attore deve essere condannato a rifondere ai convenuti costituiti le spese di lite, liquidate come in dispositivo, mentre non ritenendosi l'azione incoata con mala fede o colpa grave deve essere respinta la richiesta di condanna formulata ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro e , respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
[...] CP_1 CP_2
-rigetta la domanda;
- condanna a rifondere le spese processuali sostenute da e Parte_1 CP_1 CP_2
che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa NT Amelia RI Balbo
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