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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/10/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2214/2024 RG avente ad oggetto: “ sanzione disciplinare conservativa ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato NORDIO Parte_1
BENIAMINO ed elettivamente domiciliato come in ricorso
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e CP_1 difeso dall'Avvocato TREVISAN MAURIZIO ed elettivamente domiciliato in
CANNAREGIO 5677 - CAMPIELLO CORNER 30131 VENEZIA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la resistente chiedendo « Nel merito:1) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o nullità della sanzione disciplinare;
2) per l'effetto annullarsi o ridursi la stessa con ogni ulteriore effetto di legge, ivi compresa la restituzione delle somme, ove trattenute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente CP_1 chiedendo « Nel merito 1) Rigettarsi le domande tutte ex adverso formulate in
1 quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto in toto confermandosi le sanzioni disciplinari comminate.2) Spese, diritti ed onorari di causa rifusi»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti e l'interrogatorio libero/formale del ricorrente.
*** *** ***
1. Al ricorrente, dipendente di quale operatore di esercizio, con CP_1 mansioni di autista di autobus di linea urbano ed extraurbano, parametro 158, qualifica O, con lettera datata 9/4/24 gli è stato contestato :
2.
3. Espone il ricorrente di aver riportato in data 8/4/24 a fine turno nel deposito di Jesolo il mezzo;
non avendo il telecomando della sbarra di apertura, di aver telefonato al suo capo movimento reperibile, CP_2 chiedendo che qualcuno andasse ad aprirgli il cancello, e ciò in quanto per ragioni di sicurezza egli non poteva scendere dall'autobus; che CP_2 rispondeva che non sarebbe andato ad aprire;
di aver chiesto dopo aver atteso più di un'ora l'intervento dei carabinieri di Jesolo e che questi ultimi una volta intervenuti chiamavano il quale si presentava per aprire il cancello;
CP_2 di avere inviato PEC all'azienda in data 7 aprile e 8 aprile (doc. 05), facendo presente che l'autista non può abbandonare il mezzo in strada per andare ad aprire il cancello;
che la comunicazione veniva inoltrata sia al dott.
[...]
(Direttore del Personale) sia ad (Direttore di Per_1 Parte_2
2 esercizio); di avere già la sera/giorni prima avvisato il signor che Tes_1 non sarebbe sceso dall'autobus per aprire il cancello;
che a conoscenza dei fatti vi era anche il signor presente con il Sig. ); la Persona_2 Tes_1 violazione dell'art. 54 R.D. 148/1931 per la mancata costituzione e presenza in azienda del Consiglio di disciplina;
la Sproporzione della sanzione disciplinare in quanto non esiste alcun ODS (ordine di servizio) circa le modalità di ingresso nel deposito di Jesolo, il ricorrente non ha adempiuto all'asserito Parte_ (inesistente) perché comunque il legittimo in quanto l'autista non può scendere dal mezzo.
4. ha rappresentato che il ricorrente ha deliberatamente violato CP_1 un ordine
5. di servizio della società: alla fine del suo turno di servizio non ha riportato l'autobus all'interno della autostazione di Jesolo entrando dal cancello di via Firenze. Invero con Ordine di Servizio n. 12/2024, avente ad oggetto la chiusura notturna dei cancelli a Lido di Jesolo, ha disposto che nella CP_1 fascia oraria tra le 22.45 e le 4.30 “per tutte le corse programmate, sarà obbligatorio utilizzare il cancello di via Firenze per l'entrata o l'uscita dall'autostazione” (vd Ordine di Servizio, doc. 03). A tal fine anche al ricorrente, come a tutti gli autisti, era stata consegnata la chiave di accesso, come da documento prodotto sottoscritto anche dal ricorrente (cfr. doc. 04). Il ricorrente in data 8/4/2024 si è presentato prima del proprio turno di servizio in autostazione chiedendo se alle ore 24.00 circa ci sarebbe stato, al suo arrivo da
Punta Sabbioni, un incaricato per l'apertura del cancello di via Firenze. Gli agenti ai quali si era rivolto gli hanno ricordato che per l'apertura del cancello avrebbe dovuto utilizzare la chiave già a lui consegnata. Avendo il Pt_1 dichiarato di non esserne più in possesso e che comunque non vi era alcun ordine di servizio, gli addetti gliene ricordavano l'esistenza e la disponibilità a fornirgli immediatamente un ulteriore copia delle chiavi. Il ricorrente dichiarava allora che non avrebbe ritirato alcuna copia della chiave, affermando che l'ordine di servizio era irregolare e che all'arrivo non sarebbe sceso dal bus per aprire manualmente il cancello (doc. 05). Un tanto ribadiva anche quando si è presentato in servizio, minacciando di rimanere all'esterno
3 del cancello con il bus e di richiedere anche l'intervento delle forze dell'ordine, trattasi di un comportamento grave in quanto non ha adempiuto ad un ordine dato. Il – sostiene la società resistente - ha deliberatamente Pt_1 violato un ordine di servizio.
6. Ciò posto i ricorso deve essere accolto.
7. Inverto il ricorrente è stato sanzionato con la sospensione - massima - di 10 gg per il fatto sopra riportato ai sensi dell'art. 42 p. 14) e 16) dell'Allegato A RD 148 del 1931 che prevedono la sanzione della sospensione
«14° per dimostrazioni di scherno o di disprezzo ai superiori od agli atti dell'azienda, sia per iscritto che in presenza di testimoni;
» e «16° per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio;».
8. Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente abbia usato manifestazioni di scherno o di disprezzo nei confronti dei superiori o degli atti disposti dall'azienda, essendosi limitato nelle mail del 7 e 8 aprile a rappresentare di aver saputo dai colleghi dell'ordine di servizio, che la chiave non funzionava e che non riteneva sicuro scendere dall'autobus per andare ad aprire il cancello. Tes_
9. Nemmeno i testi e hanno riferito espressioni di CP_2 scherno e disprezzo nei loro confronti o dell'azienda.
10. Non è stato neanche allegato che dal rifiuto del ricorrente scendere dall'autobus – perché questa è sempre stata la questione di fondo, al netto della questione chiave, il ricorrente riteneva contrario ai propri doveri dover scendere dall' autobus (vd interrogatorio «Comunque in quella occasione ho Tes_ detto a che non era questione di chiave ma bisognava fare il telecomando perché altrimenti l'autista doveva scendere dal pullman») - per andare ad aprire il cancello fossero derivate irregolarità nell'esercizio o si fosse verificato un pericolo di danno alla sicurezza dell'esercizio.
11. Peraltro che quanto sostenuto dal ricorrente non fosse frutto della mera volontà di non adempiere ad un ordine di servizio ma ponesse un problema di sicurezza è ad avviso della giudicante comprovato dal fatto che, Tes_ come confermato dai testi che ha confermato « dopo questo episodio
4 l'azienda ci ha dotati di tre telecomandi, consegnammo il telecomando all'autista in turno il quale alla fine lo lascia in una cassettina dove deposita i fogli di servizio. Successivamente anche questa modalità è stata superata perché l'azienda ha messo le sbarre e quindi il cancello rimane aperto» e che pure ha confermato « dopo questi fatti l'azienda ci ha dotato di CP_2 telecomandi e poi a giugno l'ordine di servizio di fatto è decaduto in quanto inizia una diversa organizzazione del lavoro legato al periodo estivo per cui l'addetto all'esercizio rimane presente sino all'01:00 e quindi non si poneva il problema. (...) le sbarre ci sono sempre state. (...) attulamente i cancelli si chiudono automaticamente alle 00:45 circa e riaprono alle 4:00 o 4:30. Le sbarre si aprono e chiudono al passaggio dell'autobus».
12. Dalle stesse difese delle parti emerge che effettivamente gli autisti non possono scendere dal mezzo salvo che alle fermate, situazione che non ricorreva nel caso in esame, e dunque, seppur l'allottamento dal mezzo era di pochi metri (4-5) e per un breve lasso di tempo, esponeva l'autista a responsabilità.
13. Deve dunque concludersi come in dispositivo per l'annullamento della sanzione con ogni effetto sia giuridico (computo del servizio) che economico (restituzione della somma trattenuta oltre accesso ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c.).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali.
15. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
5 Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Annulla la sanzione oggetto di causa con ogni effetto sia giuridico, quanto al computo del servizio, che economico, quanto alla restituzione della somma trattenuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla trattenuta al saldo effettivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida CP_1 in € 2.200,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 02/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
Sentenza redatta con la collaborazione dei Mot dott. Edoardo Vinchesi e dott.
LI IN.
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