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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/01/2024, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 1037/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Sezione Specializzata Agraria
La Corte D'Appello di Lecce, Sezione Promiscua, in persona dei magistrati:
Dott. Ettore Nesti Presidente
Dott. Giovanni Surdo Consigliere
Dott. Adele Ferraro Consigliere relatore
Dott. Antonio De Santis Esperto
Dott. Giulia Tedesco Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 630/2023 R.G., avente ad oggetto: “altri istituti di diritto agrario”, trattata e decisa all'udienza del 15.11.2023 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Di Parte_1
Baldassarre Vincenzo e CA Federica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Cantelmo sito in Lecce alla piazza Mazzini n. 29;
Appellante
e
, assistita e difesa dall'Avv. Alessandro Stomeo e Luca Renna;
Controparte_1
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.7.2023, la proponeva ricorso in appello avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Brindisi, Sezione specializzata agraria, n. 1897/2023, pubblicata il 21.6.2023 che rigettava la domanda proposta da con atto di citazione del 28.12.2022, Parte_1
- di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e, comunque, la invalidità ed inefficacia dell'articolo 5 -disposizione ripetuta nell'ultimo capoverso dell'atto sottoscritto il 13.1.2010, nella parte in cui stabilisce la durata novennale del contratto e, per l'effetto, dichiarare la
1 validità ed efficacia del citato contratto di affitto agrario stipulato con scrittura privata del
13 gennaio 2019, sino al 1 Marzo 2025;
- Per l'effetto accertare e dichiarare l'obbligo della sig.ra a restituire in favore Controparte_1
della gli immobili ed il complesso aziendale, oggetto del contratto di fitto di fondo Parte_1
rustico di che trattasi;
- Conseguentemente, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della Controparte_1
degli immobili e del complesso aziendale, oggetto del contratto di fitto di fondo Parte_1
rustico di che trattasi;
- In ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti, Controparte_1
nessuno escluso, conseguenti alla illegittima detenzione del compendio immobiliare e dell'azienda e relativi alla mancata restituzione della stessa in favore della ricorrente, sin dal
4 novembre 2019 e sino alla restituzione, maggiorata di quelli scaturenti dalla rovina o perdita dei cespiti così come risulteranno dalla espletanda istruttoria ovvero nella misura che parrà di giustizia .
- In ogni caso condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
La decisione appellata, preliminarmente, ritenuto correttamente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha ritenuto il contratto siglato tra le parti in causa in data 16.3.2001 prorogato -
a seguito dell'esercizio del diritto di opzione fissato all'art. 5 da parte della - sino all' Parte_1
1.3.2019; pertanto, ritenuto conclusosi il contratto alla detta data, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società, odierna appellante, conseguente all'allegata illegittima detenzione dei beni oggetto del contratto di fondo rustico da parte della fondata sulla CP_1
durata del contratto sino al marzo 2025.
Nel proposto appello, la deduceva che: Parte_1
- A seguito del contratto di affitto di fondi rustici stipulato il 16/03/2001 con , Controparte_1
avente ad oggetto terreni agricoli e due vecchi manufatti adibiti ad abitazione, siti in Lecce frazione Villa Convento, veniva siglato in data 2.10.2003 contratto di locazione di ramo d'azienda dalla in favore di successivamente, in data 19.11.2013 la Pt_1 CP_2
affittuaria cedette il contratto alla società con il consenso di , che Parte_3 Pt_1
alla prima scadenza contrattuale fissata al 05.10.016 rinnovò il contratto di affitto aziendale, stabilendo la scadenza al 2.10. 2018, prorogato sino all' 1.3.2019; tuttavia in data 4.11.2019 ricevette il fondo agricolo e i beni che costituivano il relativo compendio Controparte_1
aziendale concesso in locazione alla , senza autorizzazione alcuna della CP_3 Org_1
[..
[...] [...
così determinando l'illegittima detenzione del compendio aziendale di esclusiva proprietà dell'appellante da parte di . Controparte_1
Pertanto, pur convenendo sulla corretta statuizione del primo giudice in ordine al rituale espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, preliminare alla proposizione della domanda azionata nel giudizio di merito, pur concordando sulla competenza del Tribunale di
Lecce -sezione specializzata agraria- a pronunciarsi in ordine alla natura del contratto siglato tra le parti e alla ritenuta legittima scadenza contrattuale del contratto di affitto alla data dell'
1.3.2019, lamentava la mancata delibazione in ordine alla domanda di restituzione del ramo d'azienda e di tutti i beni aziendali, con richiesta di risarcimento del danno a seguito del grave inadempimento della per aver assunto il possesso del ramo d'azienda direttamente CP_1
dalla società , senza provvedere alla restituzione alla proprietaria dei Parte_3 Parte_1
beni costituenti il complesso aziendale.
In particolare, deduceva la mancata valutazione da parte del primo giudice della titolarità in capo alla del ramo d'azienda e dei relativi beni, avendo mancato di considerare i Pt_1
distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra soggetti diversi e rendendo pronuncia non corrispondente alla domanda proposta, relativamente al grave inadempimento della CP_1
per la mancata restituzione dei beni ricevuti da soggetto terzo, oltre che in ordine alla richiesta risarcitoria proposta per i danni al complesso aziendale, ascrivibili alla condotta della appellata e alla mancata custodia degli stessi.
- La infatti, ebbe a ricevere beni costituenti l'azienda di cui titolare era CP_1 Parte_1
oggetto di distinto rapporto contrattuale di fitto di ramo d'azienda intercorso tra quest'ultima e la L'acquisizione dei detti beni in via diretta dalla importava la Parte_3 CP_1
sussistenza di una responsabilità per la relativa custodia e gestione che non si era realizzata atteso che i beni, in perfetto stato al momento della consegna avvenuta in favore della CP_1
in data 4.11.2019, versavano ormai in stato di degrado.
Tanto premesso concludeva chiedendo che la Corte:
1) accertasse e dichiarasse l'obbligo della sig.ra a restituire in favore della Controparte_1
il complesso aziendale di che trattasi, con i relativi beni che lo costituiscono;
Org_2
2) conseguentemente, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della Controparte_1
del suddetto complesso aziendale e dei relativi beni;
Org_2
3) in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti, Controparte_1
nessuno escluso, procurati o derivati dalla illegittima detenzione dell'azienda e conseguenti alla mancata restituzione della stessa in favore della ricorrente sin dal 4 novembre 2019 e sino al lì della restituzione, maggiorati di quelli scaturenti dalla rovina o perdita dei cespiti così
3 come risulterà dall'espletanda istruttoria, ovvero nella misura che parrà di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione secondo legge.
4) In ogni caso condannare la società resistente al pagamento del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi preliminarmente, eccepiva l' inammissibilità della proposta Controparte_1
domanda formulata in appello in quanto nuova, essendo nella giudizio introdotto innanzi al
Tribunale causa petendi l'invalidità della clausola contrattuale posta al punto 5) dell'accordo sottoscritto tra le parti il 13/01/2010 e petitum la fissazione della data di scadenza del contratto di affitto di fondo rustico all' 1.3.25, con istanza di essere immessa nel possesso degli immobili e del complesso aziendale oggetto del contratto di fitto di fondo rustico e del risarcimento del danno conseguente alla mancata conduzione dell'azienda dal Marzo 2019 e sino alla futura scadenza.
Nel presente giudizio, invece, la causa petenti introdotta dalla era l'avvenuta scadenza Pt_1
del contratto e, il relativo petitum, la restituzione del complesso aziendale dei beni costituenti l'azienda costituita da . Pt_1
Inammissibile pure la domanda formulata sotto il profilo dell'insussistenza di un obbligo di restituzione dei compendio aziendale, in considerazione dell'oggetto del contratto intercorso tra le parti, il fondo rustico e i due immobili sullo stesso sedenti;
tanto in disparte l'estrema genericità della domanda proposta, non avendo in alcun modo individuato i beni costituenti il compendio aziendale del quale veniva richiesta la restituzione.
La sentenza di primo grado, comunque, era del tutto condivisibile ed inammissibile la prova articolata in quanto superflua.
Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata nel proposto giudizio di impugnazione in quanto nuova e coperta da giudicato e comunque generica;
nel merito rigettarsi la domanda proposta, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio.
All'udienza svoltasi il 15.11.2023 allorquando le parti si riportavano ai rispettivi scritti, la causa veniva decisa come da dispositivo depositato alla detta udienza con termini di giorni 60 per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata l'eccezione preliminare svolta dalla difesa di parte appellata atteso che nel presente giudizio è stata introdotta da una nuova e diversa domanda rispetto a quella proposta Parte_1
innanzi al primo giudice.
Ed, infatti, come letteralmente riportato in parte narrativa, la domanda proposta dalla Pt_1 era volta ad accertare l'invalidità dell'art. 5 del contratto siglato tra le parti in data 16.3.2001 laddove era prevista la facoltà della società affittuaria di esercitare il diritto di opzione e chiedere
4 il rinnovo del contratto per ulteriori 9 anni dalla prima scadenza, agli stessi patti e condizioni tra le parti convenute.
Si assumeva, infatti, che l'accordo siglato nel 2001, alla presenza delle rispettive organizzazioni sindacali, non consentisse la deroga alla durata del contratto anche relativamente alla successiva proroga prevista dall'art. 5, qualificando come “ nuovo contratto” quello intervenuto tra le parti in ragione dell'esercizio del diritto di opzione, dunque, da convenirsi alla presenza delle organizzazioni di categoria, se di durata inferiore a quella quindicennale.
Proprio a tale domanda, svolta in via principale, faceva seguito quella di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'azienda, a far data dalla scadenza ritenuta dalla al CP_1
1.3.2019, considerata una proroga di 9 anni come convenuto all'art. 5, e invece di durata quindicennale, e sino alla restituzione del bene.
Correttamente il Tribunale non solo ritenne che con l'esercizio del diritto di opzione previsto nell'originario contratto -siglato alla presenza delle organizzazioni sindacali- fosse stato prorogato il contratto originario, valutando così superflua la presenza delle organizzazioni di categoria, ma ebbe a rigettate la conseguente domanda restitutoria e risarcitoria, atteso che il bene era rientrato correttamente nella disponibilità della originaria locataria, Controparte_1
La domanda di risarcimento del danno era stata proposta proprio quale effetto dell'accertamento della nullità, invalidità e inefficacia della durata fissata in 9 anni della proroga al contratto di affitto.
Tali statuizioni non sono state appellate dalla che ha insistito, in questa sede, per Parte_1
l'accertamento dell'illegittima condotta di nel conseguire e consentire la Controparte_1
restituzione dei beni costituenti il compendio aziendale di esclusiva proprietà dell'appellante, da questa ceduto in affitto a prima e a poi;
proprio l'appellante evidenziava CP_2 CP_3 CP_4 come il tribunale non avesse preso in considerazione i “distinti rapporti contrattuali”, atteso che la avrebbe ricevuto da il compendio aziendale costituito dalla allo CP_1 Org_3 Pt_1
scadere del contratto intercorso tra le parti in causa.
Orbene, appare appena il caso di rilevare che alla scadenza del contratto intercorso tra la
[...]
e la , a fronte del ritenuto obbligo della affittuaria alla restituzione del compendio Org_3 Pt_1
aziendale alla , la restituzione si sarebbe dovuta richiedere alla conduttrice , Pt_1 Org_3 non sussistendo alcun titolo negoziale tra l'appellante e la relativamente al compendio CP_1
aziendale.
Né nel corso del primo giudizio tale prospettazione aveva fondato la domanda proposta dalla che, anche relativamente al risarcimento del danno richiesto, aveva mancato di Pt_1
prospettarlo nei termini di una violazione degli obblighi della di procedere alla restituzione CP_1
5 del compendio aziendale – del quale si ignora a tutt'ora l'effettiva consistenza- che trovavasi sul terreno e nei locali concessi in affitto alla . Pt_1
Ed, infatti, occorre pure rilevare come alcuna indicazione specifica dei beni costituenti il compendio aziendale del quale lamenta la mancata restituzione ha indicato , pur nella Pt_1
domanda di nuova introduzione in appello.
La domanda originariamente proposta aveva ad oggetto la restituzione degli immobili e del complesso aziendale oggetto del contratto di fitto di fondo rustico (non dunque dei beni costituenti il complesso aziendale asseritamente costituito successivamente alla locazione dei terreni) ed era stata proposta in ragione della asserita efficacia del contratto di affitto, non già per la ritenuta
“appropriazione” di beni di esclusiva proprietà della da parte della Pt_1 CP_1
rivendicandone la proprietà.
Dunque, appare evidente che sussiste una modifica della domanda originariamente introdotta, sia relativamente al petitum che alla causa petendi come dedotta dalal nell'atto di Pt_1
appello.
Superflue, pertanto, le ulteriori richieste istruttorie articolate dalla parte appellante volte alla prova del deterioramento del compendio aziendale costituito sul terreni oggetto di affitto.
L'appello proposto è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivi secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014.
PQM
La Corte decidendo sull'appello avverso la sentenza della Sezione Specializzata agraria presso il
Tribunale di Lecce del 21/6/2023 n. 1897/23, proposto dalla rigetta l'appello; Org_2
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado a favore di
[...]
, liquidandole in complessivi euro 6327,00, oltre accessori come per legge e tariffa e CP_1
spese generali al 15%;
dato che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13 co.
1- quater t.u. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, per il pagamento di un ulteriore importo, da parte degli appellanti, a titolo di contributo unificato.
Termini di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Promiscua, in data 15.11.2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Adele Ferraro Dott. Ettore Nesti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Sezione Specializzata Agraria
La Corte D'Appello di Lecce, Sezione Promiscua, in persona dei magistrati:
Dott. Ettore Nesti Presidente
Dott. Giovanni Surdo Consigliere
Dott. Adele Ferraro Consigliere relatore
Dott. Antonio De Santis Esperto
Dott. Giulia Tedesco Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 630/2023 R.G., avente ad oggetto: “altri istituti di diritto agrario”, trattata e decisa all'udienza del 15.11.2023 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. Di Parte_1
Baldassarre Vincenzo e CA Federica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Antonio Cantelmo sito in Lecce alla piazza Mazzini n. 29;
Appellante
e
, assistita e difesa dall'Avv. Alessandro Stomeo e Luca Renna;
Controparte_1
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24.7.2023, la proponeva ricorso in appello avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Brindisi, Sezione specializzata agraria, n. 1897/2023, pubblicata il 21.6.2023 che rigettava la domanda proposta da con atto di citazione del 28.12.2022, Parte_1
- di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e, comunque, la invalidità ed inefficacia dell'articolo 5 -disposizione ripetuta nell'ultimo capoverso dell'atto sottoscritto il 13.1.2010, nella parte in cui stabilisce la durata novennale del contratto e, per l'effetto, dichiarare la
1 validità ed efficacia del citato contratto di affitto agrario stipulato con scrittura privata del
13 gennaio 2019, sino al 1 Marzo 2025;
- Per l'effetto accertare e dichiarare l'obbligo della sig.ra a restituire in favore Controparte_1
della gli immobili ed il complesso aziendale, oggetto del contratto di fitto di fondo Parte_1
rustico di che trattasi;
- Conseguentemente, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della Controparte_1
degli immobili e del complesso aziendale, oggetto del contratto di fitto di fondo Parte_1
rustico di che trattasi;
- In ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti, Controparte_1
nessuno escluso, conseguenti alla illegittima detenzione del compendio immobiliare e dell'azienda e relativi alla mancata restituzione della stessa in favore della ricorrente, sin dal
4 novembre 2019 e sino alla restituzione, maggiorata di quelli scaturenti dalla rovina o perdita dei cespiti così come risulteranno dalla espletanda istruttoria ovvero nella misura che parrà di giustizia .
- In ogni caso condannare la società resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
La decisione appellata, preliminarmente, ritenuto correttamente espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha ritenuto il contratto siglato tra le parti in causa in data 16.3.2001 prorogato -
a seguito dell'esercizio del diritto di opzione fissato all'art. 5 da parte della - sino all' Parte_1
1.3.2019; pertanto, ritenuto conclusosi il contratto alla detta data, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società, odierna appellante, conseguente all'allegata illegittima detenzione dei beni oggetto del contratto di fondo rustico da parte della fondata sulla CP_1
durata del contratto sino al marzo 2025.
Nel proposto appello, la deduceva che: Parte_1
- A seguito del contratto di affitto di fondi rustici stipulato il 16/03/2001 con , Controparte_1
avente ad oggetto terreni agricoli e due vecchi manufatti adibiti ad abitazione, siti in Lecce frazione Villa Convento, veniva siglato in data 2.10.2003 contratto di locazione di ramo d'azienda dalla in favore di successivamente, in data 19.11.2013 la Pt_1 CP_2
affittuaria cedette il contratto alla società con il consenso di , che Parte_3 Pt_1
alla prima scadenza contrattuale fissata al 05.10.016 rinnovò il contratto di affitto aziendale, stabilendo la scadenza al 2.10. 2018, prorogato sino all' 1.3.2019; tuttavia in data 4.11.2019 ricevette il fondo agricolo e i beni che costituivano il relativo compendio Controparte_1
aziendale concesso in locazione alla , senza autorizzazione alcuna della CP_3 Org_1
[..
[...] [...
così determinando l'illegittima detenzione del compendio aziendale di esclusiva proprietà dell'appellante da parte di . Controparte_1
Pertanto, pur convenendo sulla corretta statuizione del primo giudice in ordine al rituale espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, preliminare alla proposizione della domanda azionata nel giudizio di merito, pur concordando sulla competenza del Tribunale di
Lecce -sezione specializzata agraria- a pronunciarsi in ordine alla natura del contratto siglato tra le parti e alla ritenuta legittima scadenza contrattuale del contratto di affitto alla data dell'
1.3.2019, lamentava la mancata delibazione in ordine alla domanda di restituzione del ramo d'azienda e di tutti i beni aziendali, con richiesta di risarcimento del danno a seguito del grave inadempimento della per aver assunto il possesso del ramo d'azienda direttamente CP_1
dalla società , senza provvedere alla restituzione alla proprietaria dei Parte_3 Parte_1
beni costituenti il complesso aziendale.
In particolare, deduceva la mancata valutazione da parte del primo giudice della titolarità in capo alla del ramo d'azienda e dei relativi beni, avendo mancato di considerare i Pt_1
distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra soggetti diversi e rendendo pronuncia non corrispondente alla domanda proposta, relativamente al grave inadempimento della CP_1
per la mancata restituzione dei beni ricevuti da soggetto terzo, oltre che in ordine alla richiesta risarcitoria proposta per i danni al complesso aziendale, ascrivibili alla condotta della appellata e alla mancata custodia degli stessi.
- La infatti, ebbe a ricevere beni costituenti l'azienda di cui titolare era CP_1 Parte_1
oggetto di distinto rapporto contrattuale di fitto di ramo d'azienda intercorso tra quest'ultima e la L'acquisizione dei detti beni in via diretta dalla importava la Parte_3 CP_1
sussistenza di una responsabilità per la relativa custodia e gestione che non si era realizzata atteso che i beni, in perfetto stato al momento della consegna avvenuta in favore della CP_1
in data 4.11.2019, versavano ormai in stato di degrado.
Tanto premesso concludeva chiedendo che la Corte:
1) accertasse e dichiarasse l'obbligo della sig.ra a restituire in favore della Controparte_1
il complesso aziendale di che trattasi, con i relativi beni che lo costituiscono;
Org_2
2) conseguentemente, condannare la sig.ra alla restituzione in favore della Controparte_1
del suddetto complesso aziendale e dei relativi beni;
Org_2
3) in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti, Controparte_1
nessuno escluso, procurati o derivati dalla illegittima detenzione dell'azienda e conseguenti alla mancata restituzione della stessa in favore della ricorrente sin dal 4 novembre 2019 e sino al lì della restituzione, maggiorati di quelli scaturenti dalla rovina o perdita dei cespiti così
3 come risulterà dall'espletanda istruttoria, ovvero nella misura che parrà di giustizia. Il tutto oltre interessi e rivalutazione secondo legge.
4) In ogni caso condannare la società resistente al pagamento del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi preliminarmente, eccepiva l' inammissibilità della proposta Controparte_1
domanda formulata in appello in quanto nuova, essendo nella giudizio introdotto innanzi al
Tribunale causa petendi l'invalidità della clausola contrattuale posta al punto 5) dell'accordo sottoscritto tra le parti il 13/01/2010 e petitum la fissazione della data di scadenza del contratto di affitto di fondo rustico all' 1.3.25, con istanza di essere immessa nel possesso degli immobili e del complesso aziendale oggetto del contratto di fitto di fondo rustico e del risarcimento del danno conseguente alla mancata conduzione dell'azienda dal Marzo 2019 e sino alla futura scadenza.
Nel presente giudizio, invece, la causa petenti introdotta dalla era l'avvenuta scadenza Pt_1
del contratto e, il relativo petitum, la restituzione del complesso aziendale dei beni costituenti l'azienda costituita da . Pt_1
Inammissibile pure la domanda formulata sotto il profilo dell'insussistenza di un obbligo di restituzione dei compendio aziendale, in considerazione dell'oggetto del contratto intercorso tra le parti, il fondo rustico e i due immobili sullo stesso sedenti;
tanto in disparte l'estrema genericità della domanda proposta, non avendo in alcun modo individuato i beni costituenti il compendio aziendale del quale veniva richiesta la restituzione.
La sentenza di primo grado, comunque, era del tutto condivisibile ed inammissibile la prova articolata in quanto superflua.
Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata nel proposto giudizio di impugnazione in quanto nuova e coperta da giudicato e comunque generica;
nel merito rigettarsi la domanda proposta, con conferma della sentenza appellata e condanna dell'appellante al pagamento dei compensi del presente giudizio.
All'udienza svoltasi il 15.11.2023 allorquando le parti si riportavano ai rispettivi scritti, la causa veniva decisa come da dispositivo depositato alla detta udienza con termini di giorni 60 per il deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondata l'eccezione preliminare svolta dalla difesa di parte appellata atteso che nel presente giudizio è stata introdotta da una nuova e diversa domanda rispetto a quella proposta Parte_1
innanzi al primo giudice.
Ed, infatti, come letteralmente riportato in parte narrativa, la domanda proposta dalla Pt_1 era volta ad accertare l'invalidità dell'art. 5 del contratto siglato tra le parti in data 16.3.2001 laddove era prevista la facoltà della società affittuaria di esercitare il diritto di opzione e chiedere
4 il rinnovo del contratto per ulteriori 9 anni dalla prima scadenza, agli stessi patti e condizioni tra le parti convenute.
Si assumeva, infatti, che l'accordo siglato nel 2001, alla presenza delle rispettive organizzazioni sindacali, non consentisse la deroga alla durata del contratto anche relativamente alla successiva proroga prevista dall'art. 5, qualificando come “ nuovo contratto” quello intervenuto tra le parti in ragione dell'esercizio del diritto di opzione, dunque, da convenirsi alla presenza delle organizzazioni di categoria, se di durata inferiore a quella quindicennale.
Proprio a tale domanda, svolta in via principale, faceva seguito quella di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'azienda, a far data dalla scadenza ritenuta dalla al CP_1
1.3.2019, considerata una proroga di 9 anni come convenuto all'art. 5, e invece di durata quindicennale, e sino alla restituzione del bene.
Correttamente il Tribunale non solo ritenne che con l'esercizio del diritto di opzione previsto nell'originario contratto -siglato alla presenza delle organizzazioni sindacali- fosse stato prorogato il contratto originario, valutando così superflua la presenza delle organizzazioni di categoria, ma ebbe a rigettate la conseguente domanda restitutoria e risarcitoria, atteso che il bene era rientrato correttamente nella disponibilità della originaria locataria, Controparte_1
La domanda di risarcimento del danno era stata proposta proprio quale effetto dell'accertamento della nullità, invalidità e inefficacia della durata fissata in 9 anni della proroga al contratto di affitto.
Tali statuizioni non sono state appellate dalla che ha insistito, in questa sede, per Parte_1
l'accertamento dell'illegittima condotta di nel conseguire e consentire la Controparte_1
restituzione dei beni costituenti il compendio aziendale di esclusiva proprietà dell'appellante, da questa ceduto in affitto a prima e a poi;
proprio l'appellante evidenziava CP_2 CP_3 CP_4 come il tribunale non avesse preso in considerazione i “distinti rapporti contrattuali”, atteso che la avrebbe ricevuto da il compendio aziendale costituito dalla allo CP_1 Org_3 Pt_1
scadere del contratto intercorso tra le parti in causa.
Orbene, appare appena il caso di rilevare che alla scadenza del contratto intercorso tra la
[...]
e la , a fronte del ritenuto obbligo della affittuaria alla restituzione del compendio Org_3 Pt_1
aziendale alla , la restituzione si sarebbe dovuta richiedere alla conduttrice , Pt_1 Org_3 non sussistendo alcun titolo negoziale tra l'appellante e la relativamente al compendio CP_1
aziendale.
Né nel corso del primo giudizio tale prospettazione aveva fondato la domanda proposta dalla che, anche relativamente al risarcimento del danno richiesto, aveva mancato di Pt_1
prospettarlo nei termini di una violazione degli obblighi della di procedere alla restituzione CP_1
5 del compendio aziendale – del quale si ignora a tutt'ora l'effettiva consistenza- che trovavasi sul terreno e nei locali concessi in affitto alla . Pt_1
Ed, infatti, occorre pure rilevare come alcuna indicazione specifica dei beni costituenti il compendio aziendale del quale lamenta la mancata restituzione ha indicato , pur nella Pt_1
domanda di nuova introduzione in appello.
La domanda originariamente proposta aveva ad oggetto la restituzione degli immobili e del complesso aziendale oggetto del contratto di fitto di fondo rustico (non dunque dei beni costituenti il complesso aziendale asseritamente costituito successivamente alla locazione dei terreni) ed era stata proposta in ragione della asserita efficacia del contratto di affitto, non già per la ritenuta
“appropriazione” di beni di esclusiva proprietà della da parte della Pt_1 CP_1
rivendicandone la proprietà.
Dunque, appare evidente che sussiste una modifica della domanda originariamente introdotta, sia relativamente al petitum che alla causa petendi come dedotta dalal nell'atto di Pt_1
appello.
Superflue, pertanto, le ulteriori richieste istruttorie articolate dalla parte appellante volte alla prova del deterioramento del compendio aziendale costituito sul terreni oggetto di affitto.
L'appello proposto è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in dispositivi secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014.
PQM
La Corte decidendo sull'appello avverso la sentenza della Sezione Specializzata agraria presso il
Tribunale di Lecce del 21/6/2023 n. 1897/23, proposto dalla rigetta l'appello; Org_2
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado a favore di
[...]
, liquidandole in complessivi euro 6327,00, oltre accessori come per legge e tariffa e CP_1
spese generali al 15%;
dato che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13 co.
1- quater t.u. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, per il pagamento di un ulteriore importo, da parte degli appellanti, a titolo di contributo unificato.
Termini di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Promiscua, in data 15.11.2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Adele Ferraro Dott. Ettore Nesti
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