Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 149-1/2025
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
riunita nella Camera di Consiglio, seguita alla riservata assunta in data 13/03/2025, tenuta mediante il deposito di note scritte ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in sostituzione di udienza – introdotti con D.Lgs. n. 149/2022 e corretti con D.Lgs. n. 164/2024 - ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero 149-1/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Iannone, Parte_1
- appellante ricorrente -
CONTRO
e , nella loro qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, tutte rappresentate e difese dall'avv. Sebastiano Civita,
[...]
- appellate resistenti -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Acconcia. Controparte_4
- altra parte appellata resistente -
**********
La Corte,
e nella loro qualità di eredi di , nonché Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 nei confronti di;
Controparte_4 rilevato che , con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
6112/2024 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
23/12/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 24/12/2024 – notificata a mezzo pec in data 31/12/2024, avente ad oggetto “Azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., usucapione e risarcimento danni”; considerato che l'appellante, nel proprio atto introduttivo, ha chiesto disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex artt. 283 e 351 c.p.c.; letti i motivi di appello in relazione ai vizi in fatto ed in diritto della decisione impugnata, in particolare le contestazioni circa la nullità della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi: “1) Nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sul difetto di integrazione del contraddittorio;
2) Erronea interpretazione della istruttoria dibattimentale e della motivazione relativa al rigetto della domanda di usucapione - difetto di motivazione”; letti anche gli atti del sub-procedimento R.G. n. 149-1/2025, nel quale l'appellante, con ricorso ex artt. 283, comma 1, e 351, comma 2, c.p.c. depositato e iscritto a ruolo innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno in data 07/02/2025, ha chiesto disporsi la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c. essendo stata fissata l'udienza di prima comparizione per la data del 05/06/2025 e stante la notifica della sentenza n. 6112/2024 del Tribunale di Salerno con pedissequo atto di precetto in data
27/01/2025 per il pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.275,22;
a tal uopo, riteneva sussistente la manifesta fondatezza dei motivi di gravame così come articolati in atti al fine della concessione della chiesta inibitoria, nonché in via alternativa riteneva ravvisarsi nel caso de quo giusti motivi d'urgenza, quale presupposto della sospensione, in considerazione della notifica dell'atto di precetto per il pagamento delle spese di lite, nonché dell'ordine di rilascio dell'immobile libero da cose e persone contenuto nella sentenza impugnata, per di più concesso a titolo gratuito al figlio della ricorrente,
[...]
; CP_4
2 con decreto di fissazione udienza n. cronol. 339/2025 del 13/02/2025, il Presidente della seconda sezione civile fissava l'udienza del 13/03/2025 concedendo termine per la notifica alle controparti dell'istanza e del decreto entro e non oltre il 03/03/2025; rilevato che con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 24/02/2025, si costituiva in giudizio , quale parte appellata/resistente, che chiedeva Controparte_4 accogliersi l'istanza di inibitoria ricorrendo i presupposti ex artt. 283 e 351 c.p.c. e dando atto anche della notifica di atto di pignoramento presso terzi per il pagamento delle spese di lite;
con memoria di costituzione depositata telematicamente in data 10/03/2025, si costituivano in giudizio e nella loro qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, che eccepivano l'inesistenza dei presupposti richiesti ex artt. 283 e 351 c.p.c. e Persona_1 in particolare l'inammissibilità dell'istanza, in definitiva chiedevano rigettarsi la chiesta sospensione, con condanna dell'appellante/ricorrente al pagamento delle spese;
disposta la trattazione del giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 e 127-ter cod. proc. civ. e depositate le note scritte in sostituzione di udienza del 13/03/2025, parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, insisteva sull'istanza di sospensione della sentenza impugnata e ne chiedeva l'accoglimento, richiesta a cui si associava anche parte resistente , mentre le altre parti resistenti si riportavano alla memoria di Controparte_4 costituzione e chiedevano il rigetto dell'inibitoria; tanto premesso, la Corte osserva:
************* con il decreto legislativo n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), l'articolo 283 c.p.c. è stato nuovamente novellato e a tal uopo ha previsto che l'inibitoria può essere concessa “se
l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro”; pertanto, il vigente art. 283, comma 1, c.p.c., a differenza della sua precedente formulazione, non richiede più, al fine di sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza di primo grado, la coesistenza di “gravi e fondati motivi” e, dunque, la coesistenza dei requisiti del fumus boni iuris, inteso come prognosi favorevole di accoglimento dell'appello,
e del periculum in mora, vale a dire del concreto rischio di un notevole ed irreversibile nocumento derivante al soccombente dall'esercizio dell'azione esecutiva in pendenza del
3 giudizio di gravame, ma, in via alternativa e non cumulativa, la valutazione di manifesta fondatezza dell'impugnazione o il configurarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile;
tanto premesso, venendo al caso di specie, è possibile apprezzare e valutare che l'impugnazione appare manifestatamente fondata, allo stato, e sulla base di una verifica sommaria, che è propria e tipica della fase cautelare, in considerazione dell'interpretazione della normativa richiamata e/o applicabile alla fattispecie de qua e della connessione dei capi di gravame, riservandosi, tuttavia, la verifica nel merito con una più approfondita analisi, anche in relazione all'istruttoria svolta in primo grado (documentazione probatoria, prova per testi e C.T.U.); considerato dunque che, ai fini dell'accoglimento dell'istanza de qua, è necessario che ricorrano alternativamente o non cumulativamente i presupposti del novellato art. 283 c.p.c.
e ritenuto che sussista il fumus boni iuris per l'accoglimento dell'istanza in ragione della apparente manifesta fondatezza del gravame visti i capi impugnati della sentenza, nonché la normativa richiamata e/o applicabile al caso de quo e la sua consequenziale interpretazione, per cui risulta sussistere il presupposto per l'accoglimento della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;
tanto premesso, letti gli artt. 283 e 351, commi 1, 3 e 4, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 6112/2024 del Tribunale di
Salerno.
Si comunichi.
Salerno, così deciso lì 26/03/2025
Il Presidente
Dott. Vito Colucci
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