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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3046 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nato in [...]/SP, Brasile, il 17/05/1983, codice fiscale Parte_1
residente in [...], 225, San Paolo/SP, Brasile, C.F._1 CAP: 02.518-000); rappresentato e difeso, dall'Avv. Giovanni Bonato (C.F. ) in ragione di C.F._2 procura presente in atti;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 28 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il suo status di cittadino italiano in quanto discendente in linea retta dal cittadino italiano Per_1
nato a [...], in data [...] (v. all. 3) ed emigrato in Brasile, il quale non
[...] aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato Persona_1 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione n. 000.483.720.901/2023, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Stranieri, prodotto in giudizio nella versione in lingua originale, nonché tradotto e apostillato (v. all. 4). ha contratto matrimonio con Persona_1 Per_2 nella città di San Paolo (Brasile), in data 24/03/1917, come risulta dal certificato integrale di
[...] matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). Successivamente al matrimonio, Persona_2 passerà a chiamarsi con il nome . Dall'unione coniugale tra e Persona_3 Persona_1
è nata , in data [...], nella città di San Paolo (Brasile), Persona_3 Persona_4 come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6).
ha contratto matrimonio con , in data 02/06/1945, nella città di San Paolo Persona_4 Parte_2 (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Persona_4 Persona_4
1 . Dall'unione coniugale tra e è nato , in [...] Pt_1 Parte_3 Parte_2 Parte_1 02/01/1953, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
ha contratto matrimonio con in data 07/04/1984, nella città Parte_1 Persona_5 di Taboão da Serra (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, Per_5 Per_5 passerà a chiamarsi con il nome . Tuttavia, i coniugi hanno
[...] Persona_5 Parte_4 divorziato nella città di San Paolo (Brasile), in data 26/01/2022, Parte_5 continuerà a chiamarsi con il nome da sposata. Dall'unione tra e Parte_1 Per_5 Per_5 è nato in data [...], nella città di San Paolo (Brasile), come
[...] Parte_1 risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10). è stato legittimato dal successivo matrimonio dei suoi genitori. Parte_1 ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_6 18/02/2017, nella città di San Paolo (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11). Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 28 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo dell'odierno ricorrente era originario di GR (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero del ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente che ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all'odierno Persona_1 ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale ( ha contratto matrimonio con , in data 02/06/1945). Per_4 Per_4 Parte_2
2 Sennonché, la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della L. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975
- riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. n. 4466 del 25.02.2009). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
3 A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano del ricorrente;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro, il 27.6.2025 Il Giudice Pietro Care'
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