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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/09/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1772/2021 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura su foglio separato allegato al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., in atti, dall'avv. Rita Santocono Campo, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ileana Caminiti, presso il cui studio in
Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini i ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania, notificato il 22 maggio 2018,
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data 4 Parte_1
maggio 2018 da col quale gli era stato intimato il pagamento Controparte_1
della somma di €.111.182,60 - oltre interessi legali dal 31.7.2016 - in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 25.8.2010, lamentando l'indeterminatezza della condizioni contrattuali con particolare riferimento al tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo con rinvio al tasso Euribor, nonché la nullità del tasso predetto, siccome frutto di accordo di cartello, in violazione della normativa antitrust.
Nella resistenza della banca convenuta, con sentenza n. 4844/2021, pubblicata il
4.12.2021, l'adito tribunale rigettava l'opposizione.
A giudizio del tribunale la censura di indeterminatezza del tasso di interesse riferito al cd. parametro Euribor era priva di fondamento, in quanto la misura del tasso di interesse contrattuale ben poteva essere quantificata - come nel caso di specie
- attraverso il rinvio ad un parametro di riferimento certo e determinato.
Il secondo motivo di opposizione, per il tribunale, era poi generico e del tutto indeterminato, avendo l'opponente esclusivamente dedotto che l'Euribor era frutto di accordo di cartello contrario alla normativa antitrust, senza formulare ulteriori allegazioni o deduzioni sul punto.
In ultimo, per il decidente la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata nell'atto di citazione, avente ad oggetto la rideterminazione del saldo del rapporto di mutuo, risultava esplorativa e dunque inammissibile.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto di citazione notificato Pt_1
il 6.12.2021, presso l'indirizzo pec Email_1
Non si costituiva la banca appellata.
Il giudizio era dichiarato interrotto, con ordinanza del 7.11.2024, in ragione della sospensione dall'albo forense del difensore di parte appellante e, quindi, riassunto dall'appellante, con atto depositato telematicamente il 4.2.2025 e notificato, unitamente al decreto di comparizione, in data 20.2.2025 presso l'indirizzo pec
Email_2
2 Si costituiva la eccependo l'improcedibilità dell'appello per mancata CP_1
notifica nei termini di legge, e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Maturati i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del gravame, per mancata notifica nei termini di legge, formulata dalla banca appellata.
L'eccezione è infondata.
È vero che la notifica dell'atto di appello effettuata, il 6.12.2021, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., all'appellata, presso l'indirizzo pec dell'avv. Riccardo Modica
( non è idonea ad instaurare il Email_3
contraddittorio, essendo rappresentata in primo grado da diverso Controparte_1
difensore, avv. Ileana Caminiti, presso la quale ha eletto domicilio.
Tale notificazione, tuttavia, deve ritenersi non già inesistente (nei termini indicati dalle S.U. n. 14916 del 2016, ossia per essere priva di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione), bensì nulla, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte appellata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 350
c.p.c. (cfr. SU citata nonché, in caso analogo a quello in esame, Cass. n. 26511/2022).
La costituzione dell'appellata, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione, ha pertanto comportato la sanatoria della nullità della citazione in appello.
2.) Occorre, pertanto, passare all'esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati in primo grado, in quanto “sono tutti esclusivamente attinenti alla formazione del titolo giudiziale quale è il decreto ingiuntivo - sulla scorta di cui è notificato l'atto di precetto - divenuto definitivo per non essere stato opposto nei termini di legge”.
3 2.1) Il motivo è inammissibile, posto che la sentenza appellata non ha affatto statuito l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati in primo grado, tanto meno per le ragioni rappresentate in gravame, avendoli, piuttosto, esaminati e rigettati nel merito.
D'altra parte, il precetto per cui è qui opposizione non trae fondamento da un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo), bensì da contratto di mutuo fondiario.
3.) Con il secondo motivo l'appellante assume che la sentenza impugnata è errata, laddove omette di pronunciarsi sulla richiesta di CTU avanzata da parte attrice, imposta dalla necessità di verificare se la in costanza di rapporto, abbia CP_1
rispettato le norme imposte dalla l. n. 108/96, nonché dall'avvenuta mancanza di pattuizione relativa agli interessi ultralegali applicati e, infine, dall'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
3.1) Il motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza appellata, contrariamente a quanto in assunto, si è espressamente pronunciata sulla richiesta di ctu contabile dell'attore, assumendone la natura esplorativa.
Tale motivazione non è stata censurata in gravame, e va qui comunque ribadita, avendo l'appellante dedotto del tutto genericamente esigenze di ricalcolo del credito intimato in relazione a vizi mai prospettati in primo grado, ed anzi incompatibili con i motivi di opposizione proposti, che concernevano, piuttosto, la nullità del tasso di interesse (pacificamente) pattuito con riferimento al parametro Euribor.
Essendo tale nullità espressamente esclusa dalla sentenza gravata, con motivazioni rimaste del tutto prive di censura, va conseguentemente esclusa ogni necessità di ricalcolo del credito precettato, tramite ctu.
4.) L'appello va in definitiva respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
L'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione giustificano la condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. di parte appellante al pagamento alla controparte di una somma equitativamente determinata in misura pari ad un terzo delle spese di lite.
4 Integra, infatti, mala fede o colpa grave - e, quindi, abuso del diritto - la proposizione di una impugnazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta o inammissibilità della propria posizione (Cass. S.U. n. 32001/2022).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese del grado che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €.3.330,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1772/2021 R.G. promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
per procura su foglio separato allegato al ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., in atti, dall'avv. Rita Santocono Campo, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
appellante contro
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ileana Caminiti, presso il cui studio in
Catania è elettivamente domiciliata;
appellata
All'udienza collegiale del 14 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa
è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini i ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Catania, notificato il 22 maggio 2018,
proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data 4 Parte_1
maggio 2018 da col quale gli era stato intimato il pagamento Controparte_1
della somma di €.111.182,60 - oltre interessi legali dal 31.7.2016 - in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il 25.8.2010, lamentando l'indeterminatezza della condizioni contrattuali con particolare riferimento al tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo con rinvio al tasso Euribor, nonché la nullità del tasso predetto, siccome frutto di accordo di cartello, in violazione della normativa antitrust.
Nella resistenza della banca convenuta, con sentenza n. 4844/2021, pubblicata il
4.12.2021, l'adito tribunale rigettava l'opposizione.
A giudizio del tribunale la censura di indeterminatezza del tasso di interesse riferito al cd. parametro Euribor era priva di fondamento, in quanto la misura del tasso di interesse contrattuale ben poteva essere quantificata - come nel caso di specie
- attraverso il rinvio ad un parametro di riferimento certo e determinato.
Il secondo motivo di opposizione, per il tribunale, era poi generico e del tutto indeterminato, avendo l'opponente esclusivamente dedotto che l'Euribor era frutto di accordo di cartello contrario alla normativa antitrust, senza formulare ulteriori allegazioni o deduzioni sul punto.
In ultimo, per il decidente la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata nell'atto di citazione, avente ad oggetto la rideterminazione del saldo del rapporto di mutuo, risultava esplorativa e dunque inammissibile.
Avverso la sentenza proponeva appello il , con atto di citazione notificato Pt_1
il 6.12.2021, presso l'indirizzo pec Email_1
Non si costituiva la banca appellata.
Il giudizio era dichiarato interrotto, con ordinanza del 7.11.2024, in ragione della sospensione dall'albo forense del difensore di parte appellante e, quindi, riassunto dall'appellante, con atto depositato telematicamente il 4.2.2025 e notificato, unitamente al decreto di comparizione, in data 20.2.2025 presso l'indirizzo pec
Email_2
2 Si costituiva la eccependo l'improcedibilità dell'appello per mancata CP_1
notifica nei termini di legge, e, comunque, l'infondatezza nel merito.
Maturati i termini per conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del gravame, per mancata notifica nei termini di legge, formulata dalla banca appellata.
L'eccezione è infondata.
È vero che la notifica dell'atto di appello effettuata, il 6.12.2021, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., all'appellata, presso l'indirizzo pec dell'avv. Riccardo Modica
( non è idonea ad instaurare il Email_3
contraddittorio, essendo rappresentata in primo grado da diverso Controparte_1
difensore, avv. Ileana Caminiti, presso la quale ha eletto domicilio.
Tale notificazione, tuttavia, deve ritenersi non già inesistente (nei termini indicati dalle S.U. n. 14916 del 2016, ossia per essere priva di uno degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione), bensì nulla, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte appellata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ex art. 350
c.p.c. (cfr. SU citata nonché, in caso analogo a quello in esame, Cass. n. 26511/2022).
La costituzione dell'appellata, a seguito della notifica del ricorso in riassunzione, ha pertanto comportato la sanatoria della nullità della citazione in appello.
2.) Occorre, pertanto, passare all'esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata è errata ed ingiusta nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati in primo grado, in quanto “sono tutti esclusivamente attinenti alla formazione del titolo giudiziale quale è il decreto ingiuntivo - sulla scorta di cui è notificato l'atto di precetto - divenuto definitivo per non essere stato opposto nei termini di legge”.
3 2.1) Il motivo è inammissibile, posto che la sentenza appellata non ha affatto statuito l'inammissibilità dei motivi di opposizione formulati in primo grado, tanto meno per le ragioni rappresentate in gravame, avendoli, piuttosto, esaminati e rigettati nel merito.
D'altra parte, il precetto per cui è qui opposizione non trae fondamento da un titolo giudiziale (decreto ingiuntivo), bensì da contratto di mutuo fondiario.
3.) Con il secondo motivo l'appellante assume che la sentenza impugnata è errata, laddove omette di pronunciarsi sulla richiesta di CTU avanzata da parte attrice, imposta dalla necessità di verificare se la in costanza di rapporto, abbia CP_1
rispettato le norme imposte dalla l. n. 108/96, nonché dall'avvenuta mancanza di pattuizione relativa agli interessi ultralegali applicati e, infine, dall'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
3.1) Il motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza appellata, contrariamente a quanto in assunto, si è espressamente pronunciata sulla richiesta di ctu contabile dell'attore, assumendone la natura esplorativa.
Tale motivazione non è stata censurata in gravame, e va qui comunque ribadita, avendo l'appellante dedotto del tutto genericamente esigenze di ricalcolo del credito intimato in relazione a vizi mai prospettati in primo grado, ed anzi incompatibili con i motivi di opposizione proposti, che concernevano, piuttosto, la nullità del tasso di interesse (pacificamente) pattuito con riferimento al parametro Euribor.
Essendo tale nullità espressamente esclusa dalla sentenza gravata, con motivazioni rimaste del tutto prive di censura, va conseguentemente esclusa ogni necessità di ricalcolo del credito precettato, tramite ctu.
4.) L'appello va in definitiva respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri medi dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
L'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione giustificano la condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. di parte appellante al pagamento alla controparte di una somma equitativamente determinata in misura pari ad un terzo delle spese di lite.
4 Integra, infatti, mala fede o colpa grave - e, quindi, abuso del diritto - la proposizione di una impugnazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta o inammissibilità della propria posizione (Cass. S.U. n. 32001/2022).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese del grado che liquida in €.9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di €.3.330,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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