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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 aprile 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
LA, rappresentata e difesa dall'avv. Clelia F. Bulfaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
LA (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pirani, giusta procura speciale in atti;
- resistente -
NONCHE' 2
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: all'udienza del 26 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 01.06.2022 e ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2011 in Santa
LA (RM) con trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune all'atto n. 50, parte 2, serie A, anno 2011;
- che dall'unione erano nati i figli il 05/03/2013 e il Per_1 Per_2
18/08/2015;
- che la casa coniugale era stata acquistata in comproprietà tra le parti e sita in Santa LA alla Via Gabriele D'Annunzio n.7, con un mutuo ipotecario con una rata mensile di euro 700,00 circa;
- che le parti erano economicamente autonome in quanto la Pt_1 prestava attività lavorativa come impiegata alle dipendenze della società 'Flavia
Servizi Srl' (azienda Municipalizzata collegata al Comune di Ladispoli) e lo svolgeva la professione di artigiano edile, lavoratore autonomo;
CP_1
- che la fine della relazione era stata determinata dalle violenze fisiche e psicologiche e di natura sessuale patite dalla ricorrente da parte del marito a partire dall'anno 2013 fino al 2022;
- che il 09/02/2022 la si era recata presso la stazione dei Carabinieri Pt_1 di Santa LA e aveva sporto una querela nei confronti dello CP_1 denunciando le violenze avvenute anche alla presenza dei figli minorenni;
- che nei confronti del resistente era stata emessa una misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa in data 15.04.2022 dal G.I.P. del Tribunale di
Civitavecchia per il reato di maltrattamento in famiglia e di volenza sessuale ed in seguito era stato emesso il decreto di giudizio immediato;
- che dopo l'allontanamento dalla casa familiare lo non aveva CP_1 comunicato il luogo in cui si era trasferito. 3
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva, in via preliminare, di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre e regolamentare le modalità di frequentazione del padre con i figli e, nel merito, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre con assegnazione alla medesima della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno ed un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 900,00 mensili (450,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e della rata di mutuo dell'abitazione coniugale ed attribuzione dell'assegno unico familiare alla ricorrente in misura integrale. si costituiva in giudizio in data 07.10.2022, non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione personale dei coniugi ma chiedeva disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di frequentazione delle visite padre figli anche in maniera protetta, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporre un assegno di mantenimento per i minori di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e della metà della rata di mutuo dell'abitazione coniugale da assegnare alla . Pt_1
In particolare, il resistente deduceva:
- che, in seguito alla sottoposizione al divieto di avvicinamento nei confronti dl resistente, la ricorrente gli aveva impedito di frequentare i figli, anche alla presenza di persone di fiducia della coppia;
- che la denuncia era stata formalizzata il giorno successivo a quello in cui lo le aveva comunicato, tramite il difensore, che intendeva richiedere la CP_1 separazione;
- che da quando le parti si erano lasciate, aveva corrisposto euro 400,00 per i figli e la quota di 350,00 per il mutuo della casa familiare oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
- che lo si era sottoposto a dei percorsi psicoterapeutici da cui non CP_1 erano emerse patologie o disturbi nella sfera della personalità o in quella sessuale, come emergeva dalle relazioni allegate in atti, del Prof. Dott. e della Per_3
Dr.ssa ; Per_4
- che il resistente lavorava come artigiano e percepiva un reddito mensile lordo di euro 1.200,00 circa;
che era disponibile a vedere i figli anche con modalità protetta. 4
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 18.10.2022 e il Presidente
f.f., atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso l'abitazione familiare da assegnare alla ricorrente, incontri protetti padre figli, un assegno di mantenimento per i figli a carico dello CP_1 di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) e spese straordinarie al 50% rinviando al Giudice istruttore per il proseguo della causa.
Con istanza urgente del 24.3.2023 la ricorrente deduceva che in occasione di un incontro protetto tra padre e figli, avvenuto in data 14 marzo 2023 presso il
Centro risorse di Civitavecchia, i minori avevano riferito alla madre di un grave episodio, ossia che il padre aveva fatto il solletico al figlio di otto anni, e Per_2 gli aveva messo un dito nel sedere fingendo che si trattasse di un gioco, circostanza confermata alla madre anche dal fratello , di dieci anni e che tali Per_1 episodi erano avvenuti anche in passato in costanza di convivenza matrimoniale.
Il Giudice delegato con decreto emesso il 28.03.2023 disponeva la sospensione temporanea degli incontri padre figli con richiesta di una relazione da parte del Servizio sociale del Comune di Santa LA entro il 10 aprile 2023 e che venissero predisposte condizioni di sicurezza per la ripresa degli stessi mediante la presenza costante di un operatore che possa essere presente agli incontri padre figli e relazionare sugli stessi e/o altre cautele che consentano un monitoraggio degli stessi incontri.
All'udienza del 29.3.2023 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. e disponeva per la successiva udienza la convocazione degli assistenti sociali del Servizio Sociali del comune di Santa LA nonché degli operatori del Centro Risorse di Civitavecchia che avevano in corso il monitoraggio e la presa in carico del nucleo familiare.
All'udienza del 12.04.2023 venivano sentite la dott.ssa Laura Traina per i servizi Sociali del comune di Santa LA e la dott.ssa Persona_5 nonché la dott.ssa per il Centro Risorse di Civitavecchia ed i Persona_6 difensori delle parti ed il Giudice delegato, in considerazione dei gravi episodi raccontati dai minori, disponeva la ripresa degli incontri padre figli con monitoraggio costante degli operatori del e Parte_2 videoregistrazione degli stessi mediante impianti tecnici idonei e disponeva CTU sulla capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa . Persona_7 5
All'udienza del 17.11.2023, preso atto del deposito della CTU e delle relazioni degli assistenti sociali e degli operatori del Centro Risorse di
Civitavecchia, il Giudice delegato accoglieva il progetto elaborato dalla CTU ed invitava le parti a sottoporsi ai percorsi psicologici e di sostegno genitoriale e a fare proseguire la psicoterapia per i figli.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, CTU, acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del comune di Santa LA e ordine di esibizione.
All'udienza del 26.04.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per le violenze fisiche e psicologiche subite dal
2013 al mese di settembre 2022 nonché un episodio di violenza sessuale patiti dal marito in data 10 dicembre 2021 (come si evince dai capi di imputazione relativi al procedimento penale) mentre il resistente ha richiesto rigettarsi la richiesta di addebito di controparte negando le circostanze denunciate dalla moglie.
In merito va precisato che, in corso di causa, è stata depositata documentazione costituita dei provvedimenti giudiziali emessi in sede penale nei confronti del resistente dal Tribunale penale di Civitavecchia. 6
Infatti, la ricorrente ha depositato copia della denuncia presentata il 9.2.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa LA, l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Civitavecchia il 15.4.2022 che ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa – ritenendo riscontrate le dichiarazioni rese dalla vittima - ed il decreto di giudizio immediato emesso dal Gip presso il
Tribunale di Civitavecchia in data 9.5.2022 per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.
Anche il resistente ha depositato dei messaggi intercorsi tra le parti tramite whatsapp, una lettera trasmessa dai legali dello il giorno antecedente la CP_1 denuncia con cui si rappresentava l'intenzione da parte del resistente di richiedere la separazione nonché una relazione di CT psicologica a firma di prof. Persona_8
e dott.ssa .
[...] Persona_9
Il difensore del resistente, inoltre, in data 22.06.2024 ha allegato alle comparse conclusionali il dispositivo della sentenza di assoluzione in primo grado da parte del Tribunale di Civitavecchia in data 7.5.2024 con la formula “il fatto non sussiste” ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.
Va precisato che la Cassazione ha statuito con giurisprudenza costante che:
“Anche un solo episodio di non lieve violenza, con percosse, consumato dal marito ai danni della moglie, per di più per un banale, futilissimo motivo (avere gettato nella spazzatura un tozzo di pane raffermo), legittima la moglie a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, rendendo verosimile l'affermazione della moglie che il marito fosse solito “alzare le mani”, pur non potendo essere data la prova di ciò, trattandosi di condotte verificatesi all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee. (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/01/2011, n.817). Ed ancora con altra pronuncia è stato ribadito il principio secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; in senso conforme Trib. di Velletri sez. I, 21/04/2015, n.1490 nonché Tribunale Roma sez. I, 27/01/2015, n.1821 e
Corte Appello Palermo sez. I, 12/06/2013, n.991).
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i 7 comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (fra le altre, Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass.
n.14414/2016; Cass. n.17317/2016). In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Nel caso di specie, non può ritenersi provato che la fine della relazione coniugale sia stata determinata dalle condotte violente e dalla violenza sessuale denunciate dalla ricorrente in quanto deve prendersi atto che, sebbene vi fosse stato un giudizio in termini di gravità indiziaria in fase cautelare, all'esito del dibattimento vi è stata un'assoluzione dello ai sensi del comma 2 dell'art. CP_1
530 c.p.c. e per le quali non risultano depositate le motivazioni. Inoltre, anche la produzione della lettera di separazione che il difensore dello aveva CP_1 trasmesso l'8.2.2022 e dopo una lite tra le parti avvenuta il giorno antecedente – a fronte della denuncia del 9.2.2022 – denota quantomeno che la separazione non è stata determinata esclusivamente dalle condotte tenute dal resistente ma da una crisi coniugale pregressa che è sfociata in seguito in denunce e contenziosi civili.
Tali considerazioni debbono valere a prescindere dalle ulteriori determinazioni del Tribunale in merito alla capacità genitoriale dello ed CP_1 al rapporto con i figli che hanno determinato le decisioni in merito al regime di affidamento e collocamento degli stessi minori.
Tuttavia, non può non evidenziarsi che dalla CTU, sulla base dei racconti delle parti alla dott.ssa , sono emerse una serie di crisi di coppia iniziate Per_7 intorno all'anno 2020 con un successivo riavvicinamento della coppia
(determinate dalla decisione della di prendere una seconda laurea, da Pt_1 richieste sessuali dello non accolte in maniera favorevoli dalla moglie CP_1 etc.) e culminate nell'episodio del 7 febbraio 2022, in cui a seguito di una lite ed uno strattonamento dello le parti si sono definitivamente allontanate. CP_1
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti non può essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. 8
Assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, in quanto genitore collocatario dei figli minori e come del resto richiesto dai difensori di entrambe le parti. Per_1 Per_2
Provvedimenti con riguardo ai figli
La ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Il Collegio rileva che lo si è sottoposto ad una valutazione del CP_1
CSM del 23.02.2023 depositata in allegato alla relazione degli assistenti sociali del comune di Santa LA del 9.3.2023 da cui è risultato che “nessuna patologia psichiatrica è in atto nei due assi” ed una relazione dei CT psicologica a firma di prof.
e dott.ssa che non hanno evidenziato Persona_8 Persona_9 patologie di natura sessuale, quali parafilia o altro.
Nel corso del giudizio è stata svolta CTU psicologica dalla dott.ssa Per_7 la quale, dopo aver compiutamente svolto le operazioni peritali ed avere analizzato la condizione delle parti sotto il profilo personologico e della capacità genitoriale e la valutazione dei figli ha concluso nei seguenti termini ritenendo che: “si possa mantenere stabile il regime di affidamento esclusivo alla sig.ra mantenendo altresì intatta Pt_1 la frequentazione padre/figli attraverso incontri protetti che, però, gradualmente dovranno essere naturalizzati, ovvero effettuati all'esterno dello Spazio Neutro”.
In merito alla capacità genitoriale della ricorrente così ha concluso la CTU:
“Dalla relazione psicodiagnostica della dott.ssa emerge il quadro di un soggetto che Per_10
“seppure connotato da buone risorse ideo affettive (…) tuttavia mostra una coartazione del mondo interno e una tendenza difensiva a concentrarsi sul dato concreto” (Allegato 5 pag. 5)…
Durante i colloqui peritali, infatti, la sig.ra ha tendenzialmente concentrato tutta la Pt_1 narrazione della storia della coppia su fatti e eventi riguardanti principalmente l'ex marito e la sua famiglia di origine. Tale modalità narrativa mostra una tendenza difensiva a contattare vissuti emotivi più profondi che tenta di disinnescare attraverso la proposizione di un pensiero rigido e formale. Di tale funzionamento ne è un esempio il racconto che la donna propone relativamente all'episodio durante il quale ha trovato il figlio minore intento a toccarsi le Per_2 9 parti intime davanti alla televisione. Tale circostanza infatti è stata immediatamente assimilata dalla sig.ra alla storia di vita del marito, senza riuscire a considerare altre ipotesi Pt_1 plausibili come, ad esempio, quella di una normale esplorazione del proprio corpo quale attività in linea con lo sviluppo evolutivo del minore o un comportamento autoconsolatorio legato allo stress che subiva in casa, a seguito della elevata conflittualità tra i genitori. Il dato Per_2 concreto ha fatto sì che la donna giungesse ad un'unica possibile conclusione che vedeva l'ex marito quale responsabile dei comportamenti sessualizzati del proprio figlio, proponendo una sua personale visione, sovrapponendo le proprie intime preoccupazioni ai comportamenti del figlio, senza essere capace di distinguere tra i propri vissuti e quelli del minore… Dalla valutazione peritale è emerso un legame molto stretto della sig.ra con i due minori che di fatto sembra Pt_1 contenere il rischio di inficiare il processo di individuazione degli stessi. La donna infatti, descrive il suo ruolo genitoriale come predominante rispetto a quello paterno riferendo che tale centralità fosse dovuta ai comportamenti incostanti e aggressivi dell'ex marito, che non ha mai svolto in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale. Se è vero che l'assenza di un genitore induce l'altro, in modo complementare e compensativo ad assumere un atteggiamento di maggiore presenza nella vita dei figli, è altrettanto verosimile che la donna, a causa di una relazione matrimoniale fonte di ansia, abbia investito in maniera quasi totalizzante nel legame con i figli, proponendo agli stessi una visione contraddittoria e ambivalente del ruolo genitoriale paterno. Infatti più volte la sig.ra ha ripetuto di aver sempre cercato di favorire il rapporto padre/figli, sia prima che Pt_1 dopo la separazione, allo stesso tempo, tuttavia, ha espresso la sua preoccupazione per i comportamenti inadeguati del marito sin dalla nascita dei figli. Tale ambivalenza verosimilmente può aver avuto riverberi proprio sui 2 minori che, in modo analogo alla madre, propongono una visione ambivalente del padre a fronte di un legame esclusivo con la madre.
Anche per la sig.ra sarebbe utile un percorso di terapia personale con l'obiettivo di Pt_1 lavorare sugli aspetti emotivi più profondi che riguardano il suo modo di vivere le relazioni significative. Altresì risulta necessario che la donna esamini le caratteristiche del suo legame con i figli che, al momento, risulta inibire l'individuazione di e così come emerso Per_1 Per_2 chiaramente anche dalla valutazione psicodiagnostica”.
Con riferimento allo la dott.ssa ha rilevato che: “In CP_1 Per_7 generale, essere protagonisti di violenza assistita in giovane età, come accaduto al sig. il CP_1 quale ha personalmente riferito di aver visto il padre maltrattare la sorella e confliggere apertamente con la madre, comporta vissuti di profonda inadeguatezza e insicurezza, così come indica la letteratura scientifica in merito, poiché le figure genitoriali in relazione alle quali dovrebbero attivarsi processi identificativi utili per lo sviluppo della propria identità, risultano inadeguate, scarsamente protettive e fortemente destabilizzanti. Proprio tale aspetto emerge dalla 10 relazione psicodiagnostica della dott.ssa “Emerge un nucleo di fragilità che riguarda i Per_10 processi identificativi, ai quali sono associati vissuti di inadeguatezza, insicurezza e aspetti depressivi, che il soggetto tende ad evitare di contattare, ricorrendo ad una forma di costrizione affettiva, che risulta tuttavia efficace solo parzialmente, vista la significativa quota pulsionale e gli aspetti di ostilità e sospettosità che il testando ha difficoltà a gestire, esponendosi al rischio di agiti” (Allegato 3 pag. 6). Un funzionamento psicologico, caratterizzato da una scarsa consapevolezza e incapacità di contattare vissuti emotivi profondi e dolorosi, induce il sig.
a mettere in campo una forma di iper-controllo della sfera emotiva, tuttavia non sempre CP_1 efficace. Inoltre la quota di sospettosità che contraddistingue il profilo personologico del sig.
potrebbe metterlo a rischio di agìti. Tali caratteristiche inducono la scrivente a suggerire CP_1 la necessità di un percorso di terapia personale quale contesto elettivo all'interno del quale riuscire
a confrontarsi con le esperienze vissute nel suo contesto familiare, per essere aiutato a raggiungere una maggiore consapevolezza circa le proprie fragilità derivanti dai traumi esperiti. Inoltre, nonostante il sig. neghi ogni forma di violenza nei confronti della moglie e dei figli (che CP_1 dal punto di vista prettamente giuridico troveranno composizione nei contesti competenti), dalla valutazione peritale è emerso un vissuto di profondo disagio da parte dei 2 minori nei confronti della figura paterna, condizione con la quale il sig. deve potersi confrontarsi anche con CP_1
l'aiuto di un professionista.”
Per entrambe le parti la dott.ssa , tuttavia, non ha ravvisato aspetti Per_7 degni di rilevanza clinica.
Relativamente ai figli, così scrive la CTU: “Nei confronti del padre entrambi i minori propongono una certa ambivalenza: se da una parte desidererebbero che tornasse a casa, dall'altra entrambi riportano principalmente ricordi negativi che lo riguardano, faticando a rintracciare momenti belli e sereni trascorsi insieme a lui. Senza entrare nel merito della verità giuridica, quello che risulta importante dal punto di vista psicologico, è la percezione dei 2 minori di un padre come un uomo aggressivo che ha messo in pericolo la loro madre, oltre ad aver avuto comportamenti sessualizzati che hanno spaventato soprattutto , l'unico dei 2 fratelli a Per_1 riportare questo aspetto durante il colloquio con la scrivente…”
Va evidenziato che, in merito all'episodio del 14 marzo 2023, in cui lo in occasione di un gioco avrebbe messo il dito nel sedere del figlio, a CP_1 seguito del quale sono state adottate particolari cautele (videoregistrazione e presenza costante di un operatore) e che secondo la aveva già avuto dei Pt_1 pregressi in costanza di matrimonio, va rilevato che , in sede di audizione Per_1 con la dott.ssa ha riferito: “Indotto a riferire alcuni aspetti positivi del padre, Per_7 riesce a rintracciarne solo uno: giocare insieme alla Nintendo. Tra gli aspetti negativi annovera il 11 solletico, momento in cui il padre metteva a entrambi i fratelli il dito nel sedere di nascosto.
Riferisce che quello era un comportamento che a lui dava molto fastidio ma non ha mai detto niente al padre perché “non mi venivano le parole”. Un altro atteggiamento del padre che ricorda con dispiacere è quando sbatteva i pugni sul tavolo tutte le volte che si arrabbiava.”
Nelle conclusioni la CTU – dopo avere sentito gli assistenti sociali e le terapeute della coppia, dott.ssa e dei figli, dott.ssa - ha rilevato Per_11 Per_12 che: “Dalla valutazione effettuata si ritiene che i sig.ri e acquisiscano una Pt_1 CP_1 maggiore capacità di gestione della loro conflittualità e dei relativi vissuti rispetto alle dinamiche di coppia, per tale motivo si consiglia fortemente che entrambi seguano un percorso di terapia personale. Si ritiene altresì utile che i minori e proseguano il loro percorso di Per_2 Per_1 terapia, valutando anche l'ipotesi, secondo la scrivente maggiormente proficua, che ciascuno possa avere un proprio spazio individuale, anche alla luce delle risultanze della valutazione psicodiagnostica, dalla quale è emersa la necessità che entrambi vengano aiutati a costruire una propria individualità. Si propone inoltre una rivedibilità della CTU a 6 mesi per valutare gli eventuali progressi raggiunti all'esito dei quali potranno essere valutati ulteriori provvedimenti da adottare o modifiche a quanto al momento suggerito in merito al regime di affidamento e alla liberalizzazione degli incontri padre/figli”.
Il Collegio ritiene di potere e dovere condividere le conclusioni della CTU in quanto fondate su accertamenti completi ed esaustivi, sorrette da argomentazioni logiche e coerenti anche con riferimento alla più autorevole letteratura in argomento, esenti da vizi oltre che non specificamente contraddette dalle parti.
Il Giudice delegato, all'udienza del 17.11.2023, ha modificato ed integrato i vigenti provvedimenti e così ha disposto:
1) conferma l'affidamento dei figli in via esclusiva alla madre;
2) accoglie il progetto elaborato dalla CTU dott.ssa sopra riportato Per_7 in merito alle modalità di frequentazione padre figli disponendo che il progetto venga posto in essere a partire dalla comunicazione della presente ordinanza, e che i difensori delle parti consegnino ai Servizi Sociali affidatari copia della CTU al fine di dare esecuzione al progetto dettagliato ivi descritto e riportato in parte motiva;
3) dispone la prosecuzione dei percorsi terapeutici intrapresi dai figli, con deposito all'esito di tali percorsi di una relazione in merito all'andamento e alla costanza di frequentazione;
12
4) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale e di sostegno genitoriale nei termini indicati dalla CTU;
5) a scioglimento della riserva istruttoria rigetta le richieste di prove orali articolate dalle parti in quanto sono presenti in atti provvedimenti relativi al processo penale in corso tra le parti e in parte irrilevanti ai fini della decisione;
6) dispone di ufficio che le parti depositino dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata oltre alle dichiarazioni dei redditi e agi estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni da depositarsi entro il 30 marzo
2024;
7) dispone il deposito di una relazione aggiornata in merito all'andamento degli incontri padre figli da parte degli assistenti sociali e dell'andamento dei percorsi psicologici intrapresi dalle parti e proseguiti per i figli, con segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di pregiudizio per il figlio minore entro il 30 marzo 2024.
La causa, come detto, è stata rinviata per esame della relazione dei Servizi sociali e eventuale discussione all'udienza del 26 aprile 2024 con trattazione cartolare.
All'esito del giudizio, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre con esercizio esclusivo Per_2 Per_1 della responsabilità genitoriale. Infatti, in considerazione delle gravi condotte tenute dallo nei confronti della anche alla presenza dei figli – e CP_2 Pt_1 verosimilmente reiterate in corso degli incontri protetti con il figlio minore – deve ritenersi che l'affidamento condiviso potrebbe essere di pregiudizio per i minori determinando ritardi o paralisi decisionali.
D'altro canto, la dott.ssa ha così concluso nella propria CTU: “Le Per_7 fragilità del sig. emerse durante la valutazione peritale che riguardano una struttura di CP_1 personalità scarsamente solida e una storia familiare dalla quale emergono situazioni abusanti, al momento sono elementi che lasciano dubbi sulla sua capacità di gestire in maniera funzionale il proprio ruolo genitoriale. La diffidenza mostrata dall'uomo durante gli incontri peritali relativamente agli episodi che hanno riguardato il padre, evidenzia la difficoltà del sig. a CP_1 gestire in maniera emotivamente adeguata i traumi esperiti nel corso della sua vita, nella famiglia di origine..” e non può ritenersi che - sebbene il resistente si sia sottoposto ad un percorso di psicoterapia -, lo stesso abbia tuttora superato le proprie criticità sotto il profilo genitoriale. D'altro canto, anche la conflittualità tra le parti emersa nel corso del giudizio, non consente di potere ritenere che possa disporsi 13
l'affidamento condiviso dei figli che potrebbero essere pregiudicati per mancanza di capacità dei genitori di collaborazione nel loro esclusivo interesse.
In merito al collocamento lo stesso deve essere disposto presso la madre, assegnataria della casa familiare, che rappresenta il genitore che si è preso cura degli stessi in maniera prevalente con diritto di frequentazione del padre da esercitarsi attraverso una progressiva naturalizzazione all'esterno dello spazio neutro, seppure in condizioni di sicurezza mediante la presenza di un educatore dei servizio sociali competenti, eventualmente anche predisponendo in seguito un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna. Tale apertura dovrà condurre in tempi consoni ad una successiva liberalizzazione degli incontri al fine di non determinare una eccessiva distanza tra la figura paterna ed i figli.
Va rilevato, infatti, che come risulta dalla relazione depositata in data
18.4.2024 gli assistenti sociali hanno ritenuto che sia possibile procedere - alla luce dall'osservazione dell'andamento degli incontri protetti settimanali padre figli – ad un progressiva liberalizzazione e tenuta all'esterno dello spazio neutro e che anche la si è dichiarata favorevole alla liberalizzazione progressiva purchè con Pt_1 garanzia di condizioni di sicurezza e prosecuzione del monitoraggio degli assistenti sociali. Deve infine essere dato conto della circostanza che entrambe le parti hanno seguito i suggerimenti della CTU e stanno svolgendo un percorso di sostegno genitoriale e stanno facendo proseguire il sostegno psicologico ai figli minorenni, come risulta dalle relazioni dei terapeuti depositate in corso di causa.
Resta inteso che in caso di ulteriori episodi che possano essere pregiudizievoli per i figli dovrà tempestivamente essere trasmessa una relazione all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.
Deve essere mantenuto un monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Santa LA che verificheranno la prosecuzione del percorso terapeutico dalle stesse intrapreso e di sostegno per i figli e l'andamento egli incontri padre figli con progressiva liberalizzazione all'esterno ma garantendo comunque la presenza di un operatore e che non si verifichino situazioni di pregiudizio per i figli minori.
Statuizioni di natura economica
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che: 14
- la ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare come contabile presso la Flavia Servizi s.r.l. e di percepire un reddito mensile netto di euro 1.300,00 mensili circa, mentre a seguito di emissione di ordine di esibizione ha documentato di essere stata assunto con contratto a tempo indeterminato come contabile dalla ditta Roses Hotels s.r.l., di versare la propria quota di rata di mutuo e di vivere con i figli nell'abitazione familiare cointestata con l'ex coniuge;
- il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare come artigiano edile e di guadagnare in media circa 1.200,00 / 1.300,00 euro per tredici mensilità anche se dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano in media circa 1.700,00 / 1.800,00 euro mensili (vedi dichiarazioni di redditi ed estratti dei conti correnti) mentre corrisponde la metà della rata di mutuo che ha dichiarato ammontante attualmente a circa 600,00 euro mensili ed un canone di locazione di euro 450,00 mensili. Dalle dichiarazioni dei rediti risultano euro
17.917,00 per l'anno 2022 ed euro 9.309,00 per l'anno 2021.
Va rilevato che entrambe le parti hanno depositato documentazione reddituale che, nel caso della è coerente con le dichiarazioni rese (estratti Pt_1 dei conti correnti e dichiarazioni dei redditi) mentre deve rilevarsi che nel caso dello la ricostruzione è meno agevole in considerazione della circostanza CP_1 per cui parte dei lavori che svolge come artigiano sono pagati “in nero” – come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente (appunti con conteggi di acconti e saldi ricevuti e messaggi) – e dunque le dichiarazioni dei redditi non corrispondono pienamente alla sua capacità reddituale oltre a non essere congruenti con le spese sostenute mensilmente.
In ragione di tali evidenze documentali, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR
29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la sentenza deve essere comunicata alla Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali.
Le parti sono economicamente autonome e dunque nulla è dovuto per il mantenimento della ricorrente, che non ha avanzato alcuna domanda.
Con riferimento al mantenimento per i figli, alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo disporre a carico dello un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli, di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), considerando che il medesimo già provvede in via indiretta al mantenimento dei figli mettendo a disposizione dei medesimi la casa familiare assegnata alla ricorrente di cui corrisponde il 50% della rata di mutuo cointestato alle parti. 15
Devono, infine, essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Nulla deve essere disposto con riferimento all'assegno unico familiare che è regolato dalla relativa disciplina legislativa, per cui in caso di affidamento esclusivo deve essere percepito integralmente dal genitore affidatario.
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La natura della causa e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul giudizio recante RG n.
1942/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
NE (CZ) il 23.02.1983 e nato a [...] il [...] Controparte_1 aventi contratto matrimonio in data 13/10/2011 in Santa LA (RM);
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione a carico di
[...]
CP_1
3) conferma l'assegnazione della casa familiare a in qualità di Parte_1 genitore convivente con i figli e minorenni;
Per_1 Per_2
4) affida i figli e minorenni alla madre con esercizio Per_1 Per_2 esclusivo della responsabilità genitoriale;
5) dispone il collocamento dei figli presso la madre ove è fissata la loro residenza;
4) dispone una progressiva ma tempestiva naturalizzazione degli incontri padre figli all'esterno dello spazio neutro almeno due volte alla settimana - seppure in condizioni di sicurezza mediante la presenza di un educatore dei servizi sociali competenti – che dovrà condurre ad una successiva liberalizzazione degli incontri, eventualmente anche predisponendo un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna;
5) dichiara le parti economicamente autonome;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli e l'assegno di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun Per_1 Per_2 16 figlio) da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
6) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di
Civitavecchia;
7) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei
Servizi sociali del Comune di Santa LA che comunicheranno tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
8) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
9) dispone, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la comunicazione del presente provvedimento alla
Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali;
10) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al CTU dott.ssa , ai Servizi Sociali del Per_7 comune di Civitavecchia ed alla Compagnia della Guarda di Finanza di Ladispoli.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1942 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 aprile 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
LA, rappresentata e difesa dall'avv. Clelia F. Bulfaro, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
LA (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pirani, giusta procura speciale in atti;
- resistente -
NONCHE' 2
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni: all'udienza del 26 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 01.06.2022 e ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 13/10/2011 in Santa
LA (RM) con trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio del medesimo Comune all'atto n. 50, parte 2, serie A, anno 2011;
- che dall'unione erano nati i figli il 05/03/2013 e il Per_1 Per_2
18/08/2015;
- che la casa coniugale era stata acquistata in comproprietà tra le parti e sita in Santa LA alla Via Gabriele D'Annunzio n.7, con un mutuo ipotecario con una rata mensile di euro 700,00 circa;
- che le parti erano economicamente autonome in quanto la Pt_1 prestava attività lavorativa come impiegata alle dipendenze della società 'Flavia
Servizi Srl' (azienda Municipalizzata collegata al Comune di Ladispoli) e lo svolgeva la professione di artigiano edile, lavoratore autonomo;
CP_1
- che la fine della relazione era stata determinata dalle violenze fisiche e psicologiche e di natura sessuale patite dalla ricorrente da parte del marito a partire dall'anno 2013 fino al 2022;
- che il 09/02/2022 la si era recata presso la stazione dei Carabinieri Pt_1 di Santa LA e aveva sporto una querela nei confronti dello CP_1 denunciando le violenze avvenute anche alla presenza dei figli minorenni;
- che nei confronti del resistente era stata emessa una misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa in data 15.04.2022 dal G.I.P. del Tribunale di
Civitavecchia per il reato di maltrattamento in famiglia e di volenza sessuale ed in seguito era stato emesso il decreto di giudizio immediato;
- che dopo l'allontanamento dalla casa familiare lo non aveva CP_1 comunicato il luogo in cui si era trasferito. 3
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva, in via preliminare, di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre e regolamentare le modalità di frequentazione del padre con i figli e, nel merito, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente, l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli alla madre con assegnazione alla medesima della casa familiare, disciplina del diritto di visita paterno ed un assegno di mantenimento a favore dei figli di euro 900,00 mensili (450,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e della rata di mutuo dell'abitazione coniugale ed attribuzione dell'assegno unico familiare alla ricorrente in misura integrale. si costituiva in giudizio in data 07.10.2022, non si Controparte_1 opponeva alla domanda di separazione personale dei coniugi ma chiedeva disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di frequentazione delle visite padre figli anche in maniera protetta, dichiarare le parti economicamente indipendenti e disporre un assegno di mantenimento per i minori di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e della metà della rata di mutuo dell'abitazione coniugale da assegnare alla . Pt_1
In particolare, il resistente deduceva:
- che, in seguito alla sottoposizione al divieto di avvicinamento nei confronti dl resistente, la ricorrente gli aveva impedito di frequentare i figli, anche alla presenza di persone di fiducia della coppia;
- che la denuncia era stata formalizzata il giorno successivo a quello in cui lo le aveva comunicato, tramite il difensore, che intendeva richiedere la CP_1 separazione;
- che da quando le parti si erano lasciate, aveva corrisposto euro 400,00 per i figli e la quota di 350,00 per il mutuo della casa familiare oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli;
- che lo si era sottoposto a dei percorsi psicoterapeutici da cui non CP_1 erano emerse patologie o disturbi nella sfera della personalità o in quella sessuale, come emergeva dalle relazioni allegate in atti, del Prof. Dott. e della Per_3
Dr.ssa ; Per_4
- che il resistente lavorava come artigiano e percepiva un reddito mensile lordo di euro 1.200,00 circa;
che era disponibile a vedere i figli anche con modalità protetta. 4
Le parti comparivano all'udienza presidenziale del 18.10.2022 e il Presidente
f.f., atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con collocamento presso l'abitazione familiare da assegnare alla ricorrente, incontri protetti padre figli, un assegno di mantenimento per i figli a carico dello CP_1 di euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) e spese straordinarie al 50% rinviando al Giudice istruttore per il proseguo della causa.
Con istanza urgente del 24.3.2023 la ricorrente deduceva che in occasione di un incontro protetto tra padre e figli, avvenuto in data 14 marzo 2023 presso il
Centro risorse di Civitavecchia, i minori avevano riferito alla madre di un grave episodio, ossia che il padre aveva fatto il solletico al figlio di otto anni, e Per_2 gli aveva messo un dito nel sedere fingendo che si trattasse di un gioco, circostanza confermata alla madre anche dal fratello , di dieci anni e che tali Per_1 episodi erano avvenuti anche in passato in costanza di convivenza matrimoniale.
Il Giudice delegato con decreto emesso il 28.03.2023 disponeva la sospensione temporanea degli incontri padre figli con richiesta di una relazione da parte del Servizio sociale del Comune di Santa LA entro il 10 aprile 2023 e che venissero predisposte condizioni di sicurezza per la ripresa degli stessi mediante la presenza costante di un operatore che possa essere presente agli incontri padre figli e relazionare sugli stessi e/o altre cautele che consentano un monitoraggio degli stessi incontri.
All'udienza del 29.3.2023 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c. e disponeva per la successiva udienza la convocazione degli assistenti sociali del Servizio Sociali del comune di Santa LA nonché degli operatori del Centro Risorse di Civitavecchia che avevano in corso il monitoraggio e la presa in carico del nucleo familiare.
All'udienza del 12.04.2023 venivano sentite la dott.ssa Laura Traina per i servizi Sociali del comune di Santa LA e la dott.ssa Persona_5 nonché la dott.ssa per il Centro Risorse di Civitavecchia ed i Persona_6 difensori delle parti ed il Giudice delegato, in considerazione dei gravi episodi raccontati dai minori, disponeva la ripresa degli incontri padre figli con monitoraggio costante degli operatori del e Parte_2 videoregistrazione degli stessi mediante impianti tecnici idonei e disponeva CTU sulla capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa . Persona_7 5
All'udienza del 17.11.2023, preso atto del deposito della CTU e delle relazioni degli assistenti sociali e degli operatori del Centro Risorse di
Civitavecchia, il Giudice delegato accoglieva il progetto elaborato dalla CTU ed invitava le parti a sottoporsi ai percorsi psicologici e di sostegno genitoriale e a fare proseguire la psicoterapia per i figli.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, CTU, acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del comune di Santa LA e ordine di esibizione.
All'udienza del 26.04.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito alla moglie della separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per le violenze fisiche e psicologiche subite dal
2013 al mese di settembre 2022 nonché un episodio di violenza sessuale patiti dal marito in data 10 dicembre 2021 (come si evince dai capi di imputazione relativi al procedimento penale) mentre il resistente ha richiesto rigettarsi la richiesta di addebito di controparte negando le circostanze denunciate dalla moglie.
In merito va precisato che, in corso di causa, è stata depositata documentazione costituita dei provvedimenti giudiziali emessi in sede penale nei confronti del resistente dal Tribunale penale di Civitavecchia. 6
Infatti, la ricorrente ha depositato copia della denuncia presentata il 9.2.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa LA, l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Civitavecchia il 15.4.2022 che ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa – ritenendo riscontrate le dichiarazioni rese dalla vittima - ed il decreto di giudizio immediato emesso dal Gip presso il
Tribunale di Civitavecchia in data 9.5.2022 per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.
Anche il resistente ha depositato dei messaggi intercorsi tra le parti tramite whatsapp, una lettera trasmessa dai legali dello il giorno antecedente la CP_1 denuncia con cui si rappresentava l'intenzione da parte del resistente di richiedere la separazione nonché una relazione di CT psicologica a firma di prof. Persona_8
e dott.ssa .
[...] Persona_9
Il difensore del resistente, inoltre, in data 22.06.2024 ha allegato alle comparse conclusionali il dispositivo della sentenza di assoluzione in primo grado da parte del Tribunale di Civitavecchia in data 7.5.2024 con la formula “il fatto non sussiste” ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.
Va precisato che la Cassazione ha statuito con giurisprudenza costante che:
“Anche un solo episodio di non lieve violenza, con percosse, consumato dal marito ai danni della moglie, per di più per un banale, futilissimo motivo (avere gettato nella spazzatura un tozzo di pane raffermo), legittima la moglie a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, rendendo verosimile l'affermazione della moglie che il marito fosse solito “alzare le mani”, pur non potendo essere data la prova di ciò, trattandosi di condotte verificatesi all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee. (cfr. Cassazione civile sez. I,
14/01/2011, n.817). Ed ancora con altra pronuncia è stato ribadito il principio secondo cui: “In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; in senso conforme Trib. di Velletri sez. I, 21/04/2015, n.1490 nonché Tribunale Roma sez. I, 27/01/2015, n.1821 e
Corte Appello Palermo sez. I, 12/06/2013, n.991).
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i 7 comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (fra le altre, Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass.
n.14414/2016; Cass. n.17317/2016). In buona sostanza, la pronuncia di addebito postula l'accertamento di due presupposti: la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che a questo sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima;
più in particolare, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Nel caso di specie, non può ritenersi provato che la fine della relazione coniugale sia stata determinata dalle condotte violente e dalla violenza sessuale denunciate dalla ricorrente in quanto deve prendersi atto che, sebbene vi fosse stato un giudizio in termini di gravità indiziaria in fase cautelare, all'esito del dibattimento vi è stata un'assoluzione dello ai sensi del comma 2 dell'art. CP_1
530 c.p.c. e per le quali non risultano depositate le motivazioni. Inoltre, anche la produzione della lettera di separazione che il difensore dello aveva CP_1 trasmesso l'8.2.2022 e dopo una lite tra le parti avvenuta il giorno antecedente – a fronte della denuncia del 9.2.2022 – denota quantomeno che la separazione non è stata determinata esclusivamente dalle condotte tenute dal resistente ma da una crisi coniugale pregressa che è sfociata in seguito in denunce e contenziosi civili.
Tali considerazioni debbono valere a prescindere dalle ulteriori determinazioni del Tribunale in merito alla capacità genitoriale dello ed CP_1 al rapporto con i figli che hanno determinato le decisioni in merito al regime di affidamento e collocamento degli stessi minori.
Tuttavia, non può non evidenziarsi che dalla CTU, sulla base dei racconti delle parti alla dott.ssa , sono emerse una serie di crisi di coppia iniziate Per_7 intorno all'anno 2020 con un successivo riavvicinamento della coppia
(determinate dalla decisione della di prendere una seconda laurea, da Pt_1 richieste sessuali dello non accolte in maniera favorevoli dalla moglie CP_1 etc.) e culminate nell'episodio del 7 febbraio 2022, in cui a seguito di una lite ed uno strattonamento dello le parti si sono definitivamente allontanate. CP_1
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti non può essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente. 8
Assegnazione della casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, in quanto genitore collocatario dei figli minori e come del resto richiesto dai difensori di entrambe le parti. Per_1 Per_2
Provvedimenti con riguardo ai figli
La ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli con collocamento presso la madre, mentre il resistente ha richiesto disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Il Collegio rileva che lo si è sottoposto ad una valutazione del CP_1
CSM del 23.02.2023 depositata in allegato alla relazione degli assistenti sociali del comune di Santa LA del 9.3.2023 da cui è risultato che “nessuna patologia psichiatrica è in atto nei due assi” ed una relazione dei CT psicologica a firma di prof.
e dott.ssa che non hanno evidenziato Persona_8 Persona_9 patologie di natura sessuale, quali parafilia o altro.
Nel corso del giudizio è stata svolta CTU psicologica dalla dott.ssa Per_7 la quale, dopo aver compiutamente svolto le operazioni peritali ed avere analizzato la condizione delle parti sotto il profilo personologico e della capacità genitoriale e la valutazione dei figli ha concluso nei seguenti termini ritenendo che: “si possa mantenere stabile il regime di affidamento esclusivo alla sig.ra mantenendo altresì intatta Pt_1 la frequentazione padre/figli attraverso incontri protetti che, però, gradualmente dovranno essere naturalizzati, ovvero effettuati all'esterno dello Spazio Neutro”.
In merito alla capacità genitoriale della ricorrente così ha concluso la CTU:
“Dalla relazione psicodiagnostica della dott.ssa emerge il quadro di un soggetto che Per_10
“seppure connotato da buone risorse ideo affettive (…) tuttavia mostra una coartazione del mondo interno e una tendenza difensiva a concentrarsi sul dato concreto” (Allegato 5 pag. 5)…
Durante i colloqui peritali, infatti, la sig.ra ha tendenzialmente concentrato tutta la Pt_1 narrazione della storia della coppia su fatti e eventi riguardanti principalmente l'ex marito e la sua famiglia di origine. Tale modalità narrativa mostra una tendenza difensiva a contattare vissuti emotivi più profondi che tenta di disinnescare attraverso la proposizione di un pensiero rigido e formale. Di tale funzionamento ne è un esempio il racconto che la donna propone relativamente all'episodio durante il quale ha trovato il figlio minore intento a toccarsi le Per_2 9 parti intime davanti alla televisione. Tale circostanza infatti è stata immediatamente assimilata dalla sig.ra alla storia di vita del marito, senza riuscire a considerare altre ipotesi Pt_1 plausibili come, ad esempio, quella di una normale esplorazione del proprio corpo quale attività in linea con lo sviluppo evolutivo del minore o un comportamento autoconsolatorio legato allo stress che subiva in casa, a seguito della elevata conflittualità tra i genitori. Il dato Per_2 concreto ha fatto sì che la donna giungesse ad un'unica possibile conclusione che vedeva l'ex marito quale responsabile dei comportamenti sessualizzati del proprio figlio, proponendo una sua personale visione, sovrapponendo le proprie intime preoccupazioni ai comportamenti del figlio, senza essere capace di distinguere tra i propri vissuti e quelli del minore… Dalla valutazione peritale è emerso un legame molto stretto della sig.ra con i due minori che di fatto sembra Pt_1 contenere il rischio di inficiare il processo di individuazione degli stessi. La donna infatti, descrive il suo ruolo genitoriale come predominante rispetto a quello paterno riferendo che tale centralità fosse dovuta ai comportamenti incostanti e aggressivi dell'ex marito, che non ha mai svolto in maniera adeguata il proprio ruolo genitoriale. Se è vero che l'assenza di un genitore induce l'altro, in modo complementare e compensativo ad assumere un atteggiamento di maggiore presenza nella vita dei figli, è altrettanto verosimile che la donna, a causa di una relazione matrimoniale fonte di ansia, abbia investito in maniera quasi totalizzante nel legame con i figli, proponendo agli stessi una visione contraddittoria e ambivalente del ruolo genitoriale paterno. Infatti più volte la sig.ra ha ripetuto di aver sempre cercato di favorire il rapporto padre/figli, sia prima che Pt_1 dopo la separazione, allo stesso tempo, tuttavia, ha espresso la sua preoccupazione per i comportamenti inadeguati del marito sin dalla nascita dei figli. Tale ambivalenza verosimilmente può aver avuto riverberi proprio sui 2 minori che, in modo analogo alla madre, propongono una visione ambivalente del padre a fronte di un legame esclusivo con la madre.
Anche per la sig.ra sarebbe utile un percorso di terapia personale con l'obiettivo di Pt_1 lavorare sugli aspetti emotivi più profondi che riguardano il suo modo di vivere le relazioni significative. Altresì risulta necessario che la donna esamini le caratteristiche del suo legame con i figli che, al momento, risulta inibire l'individuazione di e così come emerso Per_1 Per_2 chiaramente anche dalla valutazione psicodiagnostica”.
Con riferimento allo la dott.ssa ha rilevato che: “In CP_1 Per_7 generale, essere protagonisti di violenza assistita in giovane età, come accaduto al sig. il CP_1 quale ha personalmente riferito di aver visto il padre maltrattare la sorella e confliggere apertamente con la madre, comporta vissuti di profonda inadeguatezza e insicurezza, così come indica la letteratura scientifica in merito, poiché le figure genitoriali in relazione alle quali dovrebbero attivarsi processi identificativi utili per lo sviluppo della propria identità, risultano inadeguate, scarsamente protettive e fortemente destabilizzanti. Proprio tale aspetto emerge dalla 10 relazione psicodiagnostica della dott.ssa “Emerge un nucleo di fragilità che riguarda i Per_10 processi identificativi, ai quali sono associati vissuti di inadeguatezza, insicurezza e aspetti depressivi, che il soggetto tende ad evitare di contattare, ricorrendo ad una forma di costrizione affettiva, che risulta tuttavia efficace solo parzialmente, vista la significativa quota pulsionale e gli aspetti di ostilità e sospettosità che il testando ha difficoltà a gestire, esponendosi al rischio di agiti” (Allegato 3 pag. 6). Un funzionamento psicologico, caratterizzato da una scarsa consapevolezza e incapacità di contattare vissuti emotivi profondi e dolorosi, induce il sig.
a mettere in campo una forma di iper-controllo della sfera emotiva, tuttavia non sempre CP_1 efficace. Inoltre la quota di sospettosità che contraddistingue il profilo personologico del sig.
potrebbe metterlo a rischio di agìti. Tali caratteristiche inducono la scrivente a suggerire CP_1 la necessità di un percorso di terapia personale quale contesto elettivo all'interno del quale riuscire
a confrontarsi con le esperienze vissute nel suo contesto familiare, per essere aiutato a raggiungere una maggiore consapevolezza circa le proprie fragilità derivanti dai traumi esperiti. Inoltre, nonostante il sig. neghi ogni forma di violenza nei confronti della moglie e dei figli (che CP_1 dal punto di vista prettamente giuridico troveranno composizione nei contesti competenti), dalla valutazione peritale è emerso un vissuto di profondo disagio da parte dei 2 minori nei confronti della figura paterna, condizione con la quale il sig. deve potersi confrontarsi anche con CP_1
l'aiuto di un professionista.”
Per entrambe le parti la dott.ssa , tuttavia, non ha ravvisato aspetti Per_7 degni di rilevanza clinica.
Relativamente ai figli, così scrive la CTU: “Nei confronti del padre entrambi i minori propongono una certa ambivalenza: se da una parte desidererebbero che tornasse a casa, dall'altra entrambi riportano principalmente ricordi negativi che lo riguardano, faticando a rintracciare momenti belli e sereni trascorsi insieme a lui. Senza entrare nel merito della verità giuridica, quello che risulta importante dal punto di vista psicologico, è la percezione dei 2 minori di un padre come un uomo aggressivo che ha messo in pericolo la loro madre, oltre ad aver avuto comportamenti sessualizzati che hanno spaventato soprattutto , l'unico dei 2 fratelli a Per_1 riportare questo aspetto durante il colloquio con la scrivente…”
Va evidenziato che, in merito all'episodio del 14 marzo 2023, in cui lo in occasione di un gioco avrebbe messo il dito nel sedere del figlio, a CP_1 seguito del quale sono state adottate particolari cautele (videoregistrazione e presenza costante di un operatore) e che secondo la aveva già avuto dei Pt_1 pregressi in costanza di matrimonio, va rilevato che , in sede di audizione Per_1 con la dott.ssa ha riferito: “Indotto a riferire alcuni aspetti positivi del padre, Per_7 riesce a rintracciarne solo uno: giocare insieme alla Nintendo. Tra gli aspetti negativi annovera il 11 solletico, momento in cui il padre metteva a entrambi i fratelli il dito nel sedere di nascosto.
Riferisce che quello era un comportamento che a lui dava molto fastidio ma non ha mai detto niente al padre perché “non mi venivano le parole”. Un altro atteggiamento del padre che ricorda con dispiacere è quando sbatteva i pugni sul tavolo tutte le volte che si arrabbiava.”
Nelle conclusioni la CTU – dopo avere sentito gli assistenti sociali e le terapeute della coppia, dott.ssa e dei figli, dott.ssa - ha rilevato Per_11 Per_12 che: “Dalla valutazione effettuata si ritiene che i sig.ri e acquisiscano una Pt_1 CP_1 maggiore capacità di gestione della loro conflittualità e dei relativi vissuti rispetto alle dinamiche di coppia, per tale motivo si consiglia fortemente che entrambi seguano un percorso di terapia personale. Si ritiene altresì utile che i minori e proseguano il loro percorso di Per_2 Per_1 terapia, valutando anche l'ipotesi, secondo la scrivente maggiormente proficua, che ciascuno possa avere un proprio spazio individuale, anche alla luce delle risultanze della valutazione psicodiagnostica, dalla quale è emersa la necessità che entrambi vengano aiutati a costruire una propria individualità. Si propone inoltre una rivedibilità della CTU a 6 mesi per valutare gli eventuali progressi raggiunti all'esito dei quali potranno essere valutati ulteriori provvedimenti da adottare o modifiche a quanto al momento suggerito in merito al regime di affidamento e alla liberalizzazione degli incontri padre/figli”.
Il Collegio ritiene di potere e dovere condividere le conclusioni della CTU in quanto fondate su accertamenti completi ed esaustivi, sorrette da argomentazioni logiche e coerenti anche con riferimento alla più autorevole letteratura in argomento, esenti da vizi oltre che non specificamente contraddette dalle parti.
Il Giudice delegato, all'udienza del 17.11.2023, ha modificato ed integrato i vigenti provvedimenti e così ha disposto:
1) conferma l'affidamento dei figli in via esclusiva alla madre;
2) accoglie il progetto elaborato dalla CTU dott.ssa sopra riportato Per_7 in merito alle modalità di frequentazione padre figli disponendo che il progetto venga posto in essere a partire dalla comunicazione della presente ordinanza, e che i difensori delle parti consegnino ai Servizi Sociali affidatari copia della CTU al fine di dare esecuzione al progetto dettagliato ivi descritto e riportato in parte motiva;
3) dispone la prosecuzione dei percorsi terapeutici intrapresi dai figli, con deposito all'esito di tali percorsi di una relazione in merito all'andamento e alla costanza di frequentazione;
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4) invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale e di sostegno genitoriale nei termini indicati dalla CTU;
5) a scioglimento della riserva istruttoria rigetta le richieste di prove orali articolate dalle parti in quanto sono presenti in atti provvedimenti relativi al processo penale in corso tra le parti e in parte irrilevanti ai fini della decisione;
6) dispone di ufficio che le parti depositino dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata oltre alle dichiarazioni dei redditi e agi estratti dei conti correnti con movimentazioni bancarie degli ultimi tre anni da depositarsi entro il 30 marzo
2024;
7) dispone il deposito di una relazione aggiornata in merito all'andamento degli incontri padre figli da parte degli assistenti sociali e dell'andamento dei percorsi psicologici intrapresi dalle parti e proseguiti per i figli, con segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di pregiudizio per il figlio minore entro il 30 marzo 2024.
La causa, come detto, è stata rinviata per esame della relazione dei Servizi sociali e eventuale discussione all'udienza del 26 aprile 2024 con trattazione cartolare.
All'esito del giudizio, il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre con esercizio esclusivo Per_2 Per_1 della responsabilità genitoriale. Infatti, in considerazione delle gravi condotte tenute dallo nei confronti della anche alla presenza dei figli – e CP_2 Pt_1 verosimilmente reiterate in corso degli incontri protetti con il figlio minore – deve ritenersi che l'affidamento condiviso potrebbe essere di pregiudizio per i minori determinando ritardi o paralisi decisionali.
D'altro canto, la dott.ssa ha così concluso nella propria CTU: “Le Per_7 fragilità del sig. emerse durante la valutazione peritale che riguardano una struttura di CP_1 personalità scarsamente solida e una storia familiare dalla quale emergono situazioni abusanti, al momento sono elementi che lasciano dubbi sulla sua capacità di gestire in maniera funzionale il proprio ruolo genitoriale. La diffidenza mostrata dall'uomo durante gli incontri peritali relativamente agli episodi che hanno riguardato il padre, evidenzia la difficoltà del sig. a CP_1 gestire in maniera emotivamente adeguata i traumi esperiti nel corso della sua vita, nella famiglia di origine..” e non può ritenersi che - sebbene il resistente si sia sottoposto ad un percorso di psicoterapia -, lo stesso abbia tuttora superato le proprie criticità sotto il profilo genitoriale. D'altro canto, anche la conflittualità tra le parti emersa nel corso del giudizio, non consente di potere ritenere che possa disporsi 13
l'affidamento condiviso dei figli che potrebbero essere pregiudicati per mancanza di capacità dei genitori di collaborazione nel loro esclusivo interesse.
In merito al collocamento lo stesso deve essere disposto presso la madre, assegnataria della casa familiare, che rappresenta il genitore che si è preso cura degli stessi in maniera prevalente con diritto di frequentazione del padre da esercitarsi attraverso una progressiva naturalizzazione all'esterno dello spazio neutro, seppure in condizioni di sicurezza mediante la presenza di un educatore dei servizio sociali competenti, eventualmente anche predisponendo in seguito un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna. Tale apertura dovrà condurre in tempi consoni ad una successiva liberalizzazione degli incontri al fine di non determinare una eccessiva distanza tra la figura paterna ed i figli.
Va rilevato, infatti, che come risulta dalla relazione depositata in data
18.4.2024 gli assistenti sociali hanno ritenuto che sia possibile procedere - alla luce dall'osservazione dell'andamento degli incontri protetti settimanali padre figli – ad un progressiva liberalizzazione e tenuta all'esterno dello spazio neutro e che anche la si è dichiarata favorevole alla liberalizzazione progressiva purchè con Pt_1 garanzia di condizioni di sicurezza e prosecuzione del monitoraggio degli assistenti sociali. Deve infine essere dato conto della circostanza che entrambe le parti hanno seguito i suggerimenti della CTU e stanno svolgendo un percorso di sostegno genitoriale e stanno facendo proseguire il sostegno psicologico ai figli minorenni, come risulta dalle relazioni dei terapeuti depositate in corso di causa.
Resta inteso che in caso di ulteriori episodi che possano essere pregiudizievoli per i figli dovrà tempestivamente essere trasmessa una relazione all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni di competenza.
Deve essere mantenuto un monitoraggio degli assistenti sociali del comune di Santa LA che verificheranno la prosecuzione del percorso terapeutico dalle stesse intrapreso e di sostegno per i figli e l'andamento egli incontri padre figli con progressiva liberalizzazione all'esterno ma garantendo comunque la presenza di un operatore e che non si verifichino situazioni di pregiudizio per i figli minori.
Statuizioni di natura economica
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che: 14
- la ricorrente ha dichiarato in udienza presidenziale di lavorare come contabile presso la Flavia Servizi s.r.l. e di percepire un reddito mensile netto di euro 1.300,00 mensili circa, mentre a seguito di emissione di ordine di esibizione ha documentato di essere stata assunto con contratto a tempo indeterminato come contabile dalla ditta Roses Hotels s.r.l., di versare la propria quota di rata di mutuo e di vivere con i figli nell'abitazione familiare cointestata con l'ex coniuge;
- il resistente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di lavorare come artigiano edile e di guadagnare in media circa 1.200,00 / 1.300,00 euro per tredici mensilità anche se dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano in media circa 1.700,00 / 1.800,00 euro mensili (vedi dichiarazioni di redditi ed estratti dei conti correnti) mentre corrisponde la metà della rata di mutuo che ha dichiarato ammontante attualmente a circa 600,00 euro mensili ed un canone di locazione di euro 450,00 mensili. Dalle dichiarazioni dei rediti risultano euro
17.917,00 per l'anno 2022 ed euro 9.309,00 per l'anno 2021.
Va rilevato che entrambe le parti hanno depositato documentazione reddituale che, nel caso della è coerente con le dichiarazioni rese (estratti Pt_1 dei conti correnti e dichiarazioni dei redditi) mentre deve rilevarsi che nel caso dello la ricostruzione è meno agevole in considerazione della circostanza CP_1 per cui parte dei lavori che svolge come artigiano sono pagati “in nero” – come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente (appunti con conteggi di acconti e saldi ricevuti e messaggi) – e dunque le dichiarazioni dei redditi non corrispondono pienamente alla sua capacità reddituale oltre a non essere congruenti con le spese sostenute mensilmente.
In ragione di tali evidenze documentali, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR
29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la sentenza deve essere comunicata alla Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali.
Le parti sono economicamente autonome e dunque nulla è dovuto per il mantenimento della ricorrente, che non ha avanzato alcuna domanda.
Con riferimento al mantenimento per i figli, alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo disporre a carico dello un assegno di CP_1 mantenimento in favore dei figli, di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), considerando che il medesimo già provvede in via indiretta al mantenimento dei figli mettendo a disposizione dei medesimi la casa familiare assegnata alla ricorrente di cui corrisponde il 50% della rata di mutuo cointestato alle parti. 15
Devono, infine, essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Nulla deve essere disposto con riferimento all'assegno unico familiare che è regolato dalla relativa disciplina legislativa, per cui in caso di affidamento esclusivo deve essere percepito integralmente dal genitore affidatario.
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La natura della causa e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul giudizio recante RG n.
1942/2022 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
NE (CZ) il 23.02.1983 e nato a [...] il [...] Controparte_1 aventi contratto matrimonio in data 13/10/2011 in Santa LA (RM);
2) rigetta la richiesta di addebito della separazione a carico di
[...]
CP_1
3) conferma l'assegnazione della casa familiare a in qualità di Parte_1 genitore convivente con i figli e minorenni;
Per_1 Per_2
4) affida i figli e minorenni alla madre con esercizio Per_1 Per_2 esclusivo della responsabilità genitoriale;
5) dispone il collocamento dei figli presso la madre ove è fissata la loro residenza;
4) dispone una progressiva ma tempestiva naturalizzazione degli incontri padre figli all'esterno dello spazio neutro almeno due volte alla settimana - seppure in condizioni di sicurezza mediante la presenza di un educatore dei servizi sociali competenti – che dovrà condurre ad una successiva liberalizzazione degli incontri, eventualmente anche predisponendo un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione paterna;
5) dichiara le parti economicamente autonome;
5) pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli e l'assegno di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun Per_1 Per_2 16 figlio) da corrispondersi a entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
6) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive relative ai figli, con le specificazioni di cui al Protocollo del Tribunale di
Civitavecchia;
7) dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei
Servizi sociali del Comune di Santa LA che comunicheranno tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
8) pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU liquidate con separato provvedimento;
9) dispone, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la comunicazione del presente provvedimento alla
Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali;
10) dichiara compensate le spese di lite.
Si comunichi alle parti, al CTU dott.ssa , ai Servizi Sociali del Per_7 comune di Civitavecchia ed alla Compagnia della Guarda di Finanza di Ladispoli.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso