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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 258/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Parte_2
Resistente contumace
CP_1
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 21.10.2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Parte_1 Parte_2 assumendo di essere creditrice nei sui confronti della somma di euro 1.698,83 lordi;
in particolare lamentava l'erroneità delle buste paga di aprile 2024 -in cui, contrariamente al vero, era stata indicata assente- nonché di febbraio 2024, in cui era indicata, sempre contrariamente al vero, un'assenza di 2,5 ore;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno si costituiva per la convenuta, per cui il giudice, constatata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia ed ammetteva le prove richieste in atto introduttivo;
- che, escusso un testimone e preso atto della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica del verbale con cui era stato ammesso l'incombente, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Dall'escussione della teste della sig.ra emerge chiaramente che Testimone_1 Parte_1
l'attrice abbia regolarmente lavorato nei mesi di febbraio ed aprile 2024.
1 Ciò detto in punto an, in punto quantum l'ammontare del credito è comprovato per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e del CCNL applicabile e non avendo l'onerata fornito la prova di aver estinto la propria obbligazione.
D'altro canto, il Giudicante ritiene di potere trarre ulteriori elementi di prova dalla mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale (come da verbale ammissivo dell'adempimento la cui notifica è avvenuta regolarmente), sui fatti dedotti in ricorso (vale a dire l'orario espletato, la debenza ed il mancato pagamento delle somme indicate in atto introduttivo): poichè nessuno si è presentato a rispondere per la resistente, detta condotta induce il Giudicante, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, a ritenere veritiere in quanto non contestate le circostanze capitolate.
pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, della somma di euro 1.698,83, oltre interessi legali sulla somma capitale Parte_1 annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti- e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi previsti per lo scaglione di riferimento e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore di , della Parte_2 Parte_1 somma di euro 1.698,83 lordi, oltre agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_2 [...]
, che liquida in complessivi euro € 1.314,00 per compensi, oltre 15,00% Parte_1 per spese generali, I.V.A. e C.P.A”.
(Così deciso in Aosta il 18/2/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) ________________
definitiva nella causa iscritta al n. 258/2024 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Silvia CAVERI
Ricorrente contro
Parte_2
Resistente contumace
CP_1
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 21.10.2024,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta la Parte_1 Parte_2 assumendo di essere creditrice nei sui confronti della somma di euro 1.698,83 lordi;
in particolare lamentava l'erroneità delle buste paga di aprile 2024 -in cui, contrariamente al vero, era stata indicata assente- nonché di febbraio 2024, in cui era indicata, sempre contrariamente al vero, un'assenza di 2,5 ore;
- che, alla prima udienza di discussione, nessuno si costituiva per la convenuta, per cui il giudice, constatata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia ed ammetteva le prove richieste in atto introduttivo;
- che, escusso un testimone e preso atto della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica del verbale con cui era stato ammesso l'incombente, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte costituita alla discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 comma 1 C.P.C, di cui veniva data immediata lettura;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
Dall'escussione della teste della sig.ra emerge chiaramente che Testimone_1 Parte_1
l'attrice abbia regolarmente lavorato nei mesi di febbraio ed aprile 2024.
1 Ciò detto in punto an, in punto quantum l'ammontare del credito è comprovato per tabulas, trattandosi di somma calcolata da un esperto del settore sulla base del contratto individuale e del CCNL applicabile e non avendo l'onerata fornito la prova di aver estinto la propria obbligazione.
D'altro canto, il Giudicante ritiene di potere trarre ulteriori elementi di prova dalla mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale (come da verbale ammissivo dell'adempimento la cui notifica è avvenuta regolarmente), sui fatti dedotti in ricorso (vale a dire l'orario espletato, la debenza ed il mancato pagamento delle somme indicate in atto introduttivo): poichè nessuno si è presentato a rispondere per la resistente, detta condotta induce il Giudicante, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, a ritenere veritiere in quanto non contestate le circostanze capitolate.
pertanto, deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_2 [...]
, della somma di euro 1.698,83, oltre interessi legali sulla somma capitale Parte_1 annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo effettivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza -non sussistendo ragione alcuna per compensarle, neppure parzialmente, tra le parti- e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali minimi previsti per lo scaglione di riferimento e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) condanna al pagamento in favore di , della Parte_2 Parte_1 somma di euro 1.698,83 lordi, oltre agli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data della maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_2 [...]
, che liquida in complessivi euro € 1.314,00 per compensi, oltre 15,00% Parte_1 per spese generali, I.V.A. e C.P.A”.
(Così deciso in Aosta il 18/2/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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