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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 25256/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25256/2024 promossa da:
il , posto in Quarto, alla via Don Parte_1
Morosini 6/8, codice fiscale , in persona dell'amministratore P.IVA_1
p.t. signor , rapp.to e difeso dall'avvocato Giovanni Parte_2
Marino, C.F.: , e dall' avvocato Vincenzo Marino C.F._1
c.f. , entrambi con studio in Quarto (NA), alla via CodiceFiscale_2
E. De Nicola n°9
pagina 1 di 8
contro
, Controparte_1
con sede in Via Marie Curie n. 25, Quarto, in persona del legale rappresentante p.t , elettivamente domiciliata in Giugliano in Controparte_2
Campania, in viale F. Turati n.2, presso lo studio dell'Avv. Feliciano Rispo
CF: , dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5-6-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione notificato in data 16-11-2024 il
[...]
, posto in Quarto alla via Don Morosini 6/8, impugnava il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5231/24, notificato il 10-10-2024, con il quale veniva ad esso intimato il pagamento di euro 85.440,52 quale saldo per i lavori edili effettuati nel Condominio sulla base di un contratto di appalto stipulato in data 4 giugno 2019 con la Controparte_3
[...]
Il chiedeva: Parte_1
pagina 2 di 8 “1) In via preliminare dichiarare il decreto ingiuntivo opposto improcedibile per mancata introduzione della mediazione obbligatoria,
2) Sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva del opponente stante il chiaro tenore della clausola contrattuale Parte_1 trascritta nell'articolo 25 del contratto di appalto.
3) In via principale nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto stante
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle pretese creditorie avanzate dalla società coop. nei confronti del Condominio opponente. CP_1
4) In via gradata, nel merito e per solo tutiorismo difensivo, annullare e revocare lo stesso decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di prova scritta, certezza, liquidità ed esigibilità del credito dedotto in giudizio.
5) In via ulteriormente gradata e sempre nel merito: accertare e dichiarare il mancato completamento dei lavori e per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza di penali per il ritardo nella consegna delle opere da parte della società coop. e per l'effetto compensare le penali accertate con le CP_1 somme eventualmente dovute alla società coop. . CP_1
6) Il Condominio opponente eccepisce la sussistenza di gravi vizi delle opere realizzate e, con riserva di adire le vie legali separatamente per il loro accertamento, per l'effetto chiede rigettare le infondate pretese creditorie avanzate dalla società coop. . CP_1
7) In via ulteriormente subordinata e gradata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria, ridurre il credito nei limiti del quantum che dovesse risultare accertato in corso di causa e contestualmente accertare che le somme in parola sono dovute dalla sola società in qualità di condomino moroso.” Parte_3
In data 6-3-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando quando ex adverso argomentato e dedotto e chiedendo:
“Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti del in persona dell'amministratore p.t.. Parte_1
- In subordine qualora l'amministratore depositi la lista dei condomini morosi, in seguito ad ordinanza del Giudice, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi escludendo, quindi, quelli che hanno ottemperato ai pagamenti, come da accordo di rinunzia alla solidarietà intervenuto tra le parti all'art. 25 del contratto di appalto.
pagina 3 di 8 - Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata, proposta al solo fine di dilatare i tempi di recupero del credito da parte della e CP_4 confermare il decreto ingiuntivo.
- condannare il alla refusione di spese e compensi legali in Parte_1 favore della convenuta con ulteriore condanna.”
Con ordinanza in data 19-5-2025 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si rileva che appare infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato espletamento della procedura della mediazione, sollevata dall'opponente.
Ed infatti, la materia oggetto del contenzioso non rientra tra quelle per le quali l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione. Per controversie in materia condominiale “ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice civile e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice”. (art.71 quater disp.att.cc).
Non vi rientrano, pertanto, le controversie in cui il venga a Parte_1 contrapporsi ad un soggetto terzo, come nel caso dell'appaltatore incaricato di effettuare lavori condominiali.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_1 passiva, stante l'espressa rinuncia al vincolo di solidarietà passiva da parte dell'opposta.
Ebbene, l'eccezione appare fondata.
Ed infatti, con la clausola di cui all'art.25 del contratto di appalto posto a base del ricorso monitorio l'appaltatrice rinunciava al vincolo di solidarietà esistente tra i proprietari degli immobili costituenti il Parte_1
pagina 4 di 8 . Si legge all'art.16 “….L'appaltatore in deroga a quanto previsto Pt_1 dall'art.63 disp.att.cc, così come riformato dalla L.n.220/12, dichiara espressamente di rinunciare ad agire in giudizio nei confronti dei condomini solventi anche laddove l'escussione di condomini insolventi sia stata infruttuosa, rinunciando a dare attuazione e riconoscimento al cosiddetto “vincolo di solidarietà condominiale””. .
E poiché va ritenuto valido il patto con cui si rinuncia al vincolo di solidarietà tra condòmini, ne deriva l'impossibilità di accogliere l'azione di pagamento proposta nei confronti del Condominio.
Si rileva preliminarmente come, riguardo alle obbligazioni contrattualmente assunte da un condominio, la Suprema Corte, con le sentenze rese a Sezioni
Unite (n. 9148 dell'8 aprile 2008 e n. 24832 dell'8 agosto 2008), ha chiarito che, in riferimento alle obbligazioni assunte nell'interesse del condominio, in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e
1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Le predette sentenze di legittimità chiariscono altresì che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del
, nel senso della loro ripartizione tra i singoli condòmini in Parte_1 proporzione alle rispettive quote, si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse.
Infatti la Cassazione (sentenza n. 9148/2008, sopra richiamata), nel precisare che le responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio sono governate dal criterio della parziarietà e si interpretano in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, stabilisce anche che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale, affermandosi che "conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno". pagina 5 di 8 Infatti, unico è il rapporto contrattuale dal quale scaturisce l'obbligazione del condominio, quest'ultima viceversa divisibile pro quota e, quindi, suscettibile di esecuzione nei confronti di ciascuno dei soggetti collettivamente obbligatisi in forza della rappresentanza conferita all'amministratore.
Nel caso di specie, le parti hanno inteso derogare ai suddetti principi di diritto: all'articolo 25 del contratto di appalto, infatti, hanno espressamente convenuto che l'impresa appaltatricerinunciaal vincolo della solidarietà passiva dei condomini, rinunciando ad agire in giudizio nei confronti dei condomini solventi anche laddove l'escussione di condomini insolventi sia stata infruttuosa.
Ad avviso di chi scrive, l'articolo è chiaro nel precludere il riconoscimento di un vincolo di solidarietà tra i condòmini in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato dall'amministratore con l'appaltatrice.
Nemmeno si può sostenere che la rinuncia al vincolo di solidarietà varrebbe solo nella fase strictu sensu esecutiva, posto che la fase esecutiva non è in alcun modo esplicitata nel testo negoziale.
In via generale, l'esclusione del vincolo di solidarietà non preclude al creditore la possibilità di agire previamente per l'accertamento dell'ammontare complessivo del credito nei confronti del , quale Parte_1 ente di gestione delle cose comuni: esso impedisce soltanto l'azione per il pagamento ovvero l'azione di condanna nei confronti del condominio (oltre che, naturaliter, nei confronti dei singoli condòmini in regola con i versamenti dei ratei contributivi).
Ma il presente giudizio non è soltanto finalizzato all'accertamento del diritto di credito residuo della ditta;
al contrario, il petitum attiene precipuamente alla condanna diretta nei confronti del stesso, essendo stato Parte_1 avviato mediante ricorso nella fase monitoria il cui contenuto era espressamente quello di "ingiungere al condominio il pagamento...".
In ragione di quanto esposto, l'interpretazione della clausola conduce pertanto ad escludere la permanenza della solidarietà dei condòmini nei confronti del soggetto terzo contraente.
Né vale a legittimare l'azione della opposta nei confronti del la Parte_1
pagina 6 di 8 circostanza, addotta dalla prima, per la quale l'amministratore del condominio non avrebbe ad essa reso un'anagrafica condominiale completa e corretta, posto che ben avrebbe potuto, e ben potrebbe, l'impresa appaltatrice proporre apposita azione giudiziale nei confronti dell'amministratore, nella qualità, al fine di ottenere la consegna della documentazione necessaria, per potere poi agire per il recupero del credito nei confronti dei singoli condomini morosi. Ma una siffatta istanza non può essere proposta nella presente sede, in cui il rapporto processuale è stato instaurato nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.
L'opposizione va, dunque, accolta e il decreto ingiuntivo opposto va revocato, essendo inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la domanda proposta dalla nei confronti del Condominio. CP_5
Considerata la mancata analisi del merito della presente controversia e rilevato che dagli stessi atti prodotti dall'opponente (v.sub doc.16 del fascicolo di parte opponente) emerge una morosità del condominio, si reputa sussistano eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
5231/24 del Tribunale di Napoli;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Napoli, 5-6-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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