Decreto cautelare 5 agosto 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6107 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09039/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9039 del 2025, proposto da
IZ IS, TO VI, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RO IT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Graglia, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via del Tempio di Giove n. 21 e dall’avv. Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CE S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Silvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Straordinario Unico Depurazione Dpcm 26 4 2017, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e declaratoria della sopravvenuta inefficacia
della dichiarazione di p.u. di cui è causa e della illegittima occupazione dei terreni e della realizzazione dell’opera pubblica con conseguente ordine alle amministrazioni resistenti di procedere ciascuna per quanto di ragione e competenza all’eliminazione dell’opera pubblica ed al risarcimento del danno patito e patiendo dai ricorrenti, per danno patrimoniale e non patrimoniale, danno emergente e lucro cessante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO IT e di CE S.p.A. e di RO IT in persona del Sindaco pro tempore e di Commissario Straordinario Unico Depurazione Dpcm 26 4 2017;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa CE AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IS e la sig.ra VI sono proprietari di due terreni confinanti in località Buon Ricovero, Via Ottavio Morisani snc.
Con decreto n. 82/19 del 30.09.2019, il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane ha approvato il Progetto di intervento denominato “ Prolungamento adduttrice della Crescenza II lotto – Eliminazione SNAN F19 ”, dichiarato la pubblica utilità urgenza e indifferibilità dell’opera ex art. 12 DPR 327/01 e delegato ACEA ATO 2 spa all’esercizio dei poteri espropriativi in favore di RO IT, beneficiaria dell’espropriazione.
Con decreti nn. 19 e 20 del 10 settembre 2020, ACEA ATO 2 ha notificato ai sig.ri IS e VI l’occupazione temporanea e d’urgenza su parte dei loro terreni, quantificando le relative indennità provvisorie per la “ servitù permanente di fognatura ”.
In data 3 novembre 2020 è avvenuta l’occupazione delle predette aree come da Verbali dello stato di consistenza in atti.
L’opera, consistente in una conduttura fognaria corrente sotto i terreni con pozzetti emergenti al suolo, risulta essere stata eseguita e completata come da note di “ restituzione delle aree ” di CE Ato 2 del 10 giugno 2024 ricevute il successivo 24 giugno e primo luglio.
Con nota del 23 luglio 2024 gli odierni esponenti hanno contestato tale restituzione, ritenendola illegittima in quanto sarebbe avvenuta senza previa constatazione in contraddittorio dello stato dei luoghi. Inoltre il suolo e l’orografia dei terreni sarebbero stati modificati rispetto allo stato di consistenza a seguito dei movimenti di terra eseguiti dall’CE, e non ripristinati in conformità allo stato originario, con attuale cambio di deflusso delle acque meteoriche, copiosa presenza di breccia e residui delle lavorazioni (materiale da costruzione, ghiaia, cocci e ciottolame), vegetazione infestante. Hanno quindi diffidato l’Amministrazione a procedere al ripristino dei terreni nello status quo ante .
In data 6 agosto 2024 è stato effettuato un sopralluogo in presenza di tutte le parti, come da verbale di ricognizione in atti nel quale si legge: “ CE Ato 2 spa, rilevata la presenza di materiale di risulta sui terreni e constatata la crescita della vegetazione spontanea, dispone la pulizia delle aree, riservandosi di comunicare alla proprietà quanto prima la data di inizio delle attività, anche in previsione della restituzione delle aree all’esito della predetta pulizia. Una volta eseguita la predetta pulizia CE Ato 2 si riserva la facoltà di verificare la problematica relativa al deflusso delle acque meteoriche ”.
In data 24 ottobre 2024 CE ha inviato una proposta economica agli odierni esponenti prevedendo la corresponsione di una somma pari ad euro 56.513,01 a titolo di indennità di asservimento, di occupazione e per i 20 pozzetti realizzati per il sig. IS, e pari ad euro 787,93 a titolo di indennità di occupazione per la sig.ra VI.
Il successivo 12 dicembre 2024 gli odierni deducenti hanno effettuato una controproposta sostenendo che “ la dichiarazione di pubblica utilità resa con provvedimento 82/19 del 30.9.19, ha visto perimere i suoi termini di efficacia in data 30.9.24. Ciò comporta la illegittimità dell’opera realizzata e dell’occupazione a tutt’oggi in corso, riconfigurando la fattispecie che ci occupa in un illecito civilistico con insorgere del diritto da parte dei sigg. IS e VI alla eliminazione dell’opera, alla restituzione dell’area in pristino stato ed al risarcimento dei danni tutti maturati e maturandi ”.
Hanno quindi chiesto 101.391,2 euro a titolo di indennità di asservimento di occupazione e per i 20 pozzetti, nonché 117.250,09 euro a titolo di mancato reddito, ripristino e bonifica sito e ripristino della fertilità, oltre le spese legali e le spese peritali per un totale di euro 238.641,29.
Con il ricorso in esame, notificato in data 4 agosto 2025, i sig.ri IS e VI hanno chiesto al Tribunale adito: in via cautelare monocratica o collegiale, di ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere “ a ridurre in pristino stato i terreni oggetto di occupazione di cui in narrativa, come risultante all’atto dell’immissione in possesso del 3.11.20, provvedendo in particolare ad eliminare la vegetazione cresciuta in modo infestante e rimuovendo e conducendo a discarica il materiale di risulta delle lavorazioni, scongiurando il pericolo imminente di incendi e danni irreparabili a cose e persone ed, in esito, a restituire i terreni in favore dei ricorrenti, stante anche l’urgenza della ripresa dell’attività agricola da parte del coltivatore diretto IZ IS ”; nel merito, di dichiarare “ la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u. di cui è causa e l’illegittima occupazione dei terreni e della realizzazione dell’opera pubblica ” e, per l’effetto, di ordinare “alle amministrazioni resistenti di procedere ciascuna per quanto di ragione e competenza all’eliminazione dell’opera pubblica ed al risarcimento del danno patito e patiendo dai ricorrenti, per danno patrimoniale e non patrimoniale, danno emergente e lucro cessante, da quantificarsi in una somma non inferiore ad €. 229.654,34 per il sig. IS ed in €. 8.263,20 per la signora VI, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge, ovvero la maggiore o minore somma che risulti di Giustizia ”; “ in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga disposta l’eliminazione dell’opera pubblica, accertare e dichiarare il diritto all’ulteriore risarcimento del danno in favore dei ricorrenti da quantificarsi in €. 68.289,73 per il sig. IS ed in €. 4.507,20 per la signora VI, oltre rivalutazione ed interessi come per Legge, ovvero la maggiore o minore somma che risulti di Giustizia ”.
Con decreto monocratico n. 4309 del 5 agosto 2025 è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari inaudita altera parte .
Si è costituita ACEA eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto il ricorso sarebbe volto esclusivamente a ottenere la “ restituzione ”, la “ determinazione ” e la “ corresponsione ” dell’indennità di esproprio di competenza del giudice ordinario ex art. 133, 1° comma, lett. f).
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto sostenendo innanzitutto che i terreni de quibus sarebbero stati legittimamente occupati essendo stato adottato prima il del decreto n. 82/19 del 30.09.2019, che ha dichiarato la pubblica utilità delle opere da eseguire, e poi i decreti di occupazione d’urgenza e temporanea n. 19 e 20 del 10 settembre 2020 che hanno fissato l’indennità da corrispondere.
Inoltre gli stessi sarebbero stati restituiti al termine della realizzazione delle opere con note del 10 giugno 2024 inviate a mezzo raccomandate con a.r. ricevute in data 24 giugno 2024 e primo luglio 2024, pertanto nei 5 anni di legge.
Non sarebbe quindi dovuto nessun risarcimento non essendo stato realizzato alcun illecito.
Al più, avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 44 D.P.R. n. 327/2001 (e in precedenza l’art. 46 L. n. 2359/1865) esercitando un’azione di indennità di asservimento del fondo.
Infine ha contestato il quantum , sostenendo che i ricorrenti non avrebbero provato i danni concretamente patiti.
Si è costituita anche RO IT deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e la totale estraneità ai fatti per cui è causa.
Con ordinanza n. 4757 del 3 settembre 2025 il Collegio ha preliminarmente rilevato che “ sussiste la giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell’art. 133, lettera g), c.p.a., risultando incontroverso tra le parti che l’opera di cui si discute è stata realizzata in esecuzione di appositi provvedimenti amministrativi che hanno scandito il relativo procedimento ”. Ha quindi fissato la discussione del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
Tutte le parti hanno precisato le rispettive posizioni.
All’udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Preliminarmente deve essere scrutinata l‘eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CE Ato 2 spa.
La norma di riferimento è l’art. 133 c.p.a. che prevede che:
“ 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa; g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.
Secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, “ Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione, a fini risarcitori, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui ambito tali attività sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da atti illegittimi; devono, parimenti, essere portate avanti al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che tale domanda è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per il resto, ad un comportamento della P.A. ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza ” (in termini: C. di St. n. 389/2025).
Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda attinente alla determinazione o al pagamento della indennità di esproprio, quale che sia il vizio dedotto contro il provvedimento che la dispone, anche se concernente la scelta dei criteri in base ai quali liquidare l'indennità, se proposta dall'amministrazione per recuperare l'indennità indebitamente versata ad un privato, se connessa a quella risarcitoria da perdita del terreno, e financo se esercitata in sede di reclamo sulle determinazioni del commissario ad acta (ex multis: TAR Napoli n. 6331/2024; TAR Catania n. 1712/2023; TAR RO n. 7396/2023) .
Orbene, nella fattispecie all’esame devono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo adito le questioni attinenti alla riduzione in pristino dei terreni oggetto di occupazione, all’accertamento della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, all’eliminazione dell’opera pubblica e al risarcimento del danno.
Deve invece essere declinata la giurisdizione in relazione alla domanda avente ad oggetto la determinazione dell’indennità dovuta “ per il deprezzamento delle aree conseguente all’esistenza del collettore fognario interrato e dei pozzetti affioranti ” (indennità di asservimento).
3. Ritenuta in parte qua la giurisdizione, deve essere scrutinata l’eccezione di RO IT che chiede volersi dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che non avrebbe avuto alcun ruolo nella procedura espropriativa de qua, non avendo adottato alcun atto relativo alla stessa, né avendo posto in essere alcuna attività.
L’eccezione deve essere respinta.
All’uopo è sufficiente rilevare che negli atti della procedura di asservimento di cui è causa viene indicato quale ente espropriante il Commissario Straordinario Unico, quale delegata di questi (oltre che promotore dell’espropriazione) l’CE Ato 2, e quale beneficiaria dell’esproprio RO IT.
Invero, nel provvedimento n. 82/2019 del Commissario Straordinario Unico viene testualmente decretato “ di delegare ad ACEA ATO 2 S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato ATO2, l’esercizio totale dei poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del DPR 327/01 e ss.mm.ii. per il rapido svolgimento della procedura espropriativa in favore di RO IT, Beneficiario dell’Espropriazione, per conto del Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi alla depurazione delle acque reflue da eseguirsi nell’agglomerato di RO ”.
In quanto finale beneficiaria dell’esproprio, RO IT è necessariamente destinataria della richiesta di restituzione delle aree sottoposte all’opera pubblica e di eliminazione dell’opera e di risarcimento del danno.
4. Nel merito, il ricorso è fondato solamente nei limiti che si vengono ad illustrare.
4.1. Preliminarmente evidenzia il Collegio che l’occupazione sine titulo si realizza quando la Pubblica Amministrazione utilizza o mantiene un bene privato senza un valido titolo giuridico, cioè senza una base legale che giustifichi il possesso, ravvisandosi in tali casi un illecito a carattere permanente.
4.2. Nella fattispecie in esame, alla luce della incontestata documentazione depositata in atti e delle memorie delle parti, risulta provato che:
- con decreto n. 82/19 del 30.09.2019 è stato approvato il Progetto di intervento denominato “ Prolungamento adduttrice della Crescenza II lotto – Eliminazione SNAN F19 ”, dichiarata la pubblica utilità urgenza e indifferibilità dell’opera ex art. 12 DPR 327/01 e delegata ACEA ATO 2 spa all’esercizio dei poteri espropriativi in favore di RO IT, beneficiaria dell’espropriazione;
- con decreti nn. 19 e 20 del 10 settembre 2020, è stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza su parte dei terreni dei ricorrenti e quantificata la relativa indennità provvisoria per la “ servitù permanente di fognatura ”;
- con nota del 10 giugno 2024, ACEA ha comunicato ai ricorrenti che i lavori nelle aree per cui è causa erano stati ultimati che le stesse “ vengono restituite a tutti gli effetti di legge ” a codesta ditta proprietaria;
- la citata nota del 10 giugno 2024 non è stata impugnata dagli odierni deducenti, che ne avrebbero avuto interesse perlomeno a partire dalla data in cui hanno constatato la necessità del ripristino delle condizioni originarie del fondo;
- i terreni non sono stati ripristinati nello status quo ante ;
- con il verbale del 6 agosto 2024, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, ACEA Ato 2 spa si è impegnata a procedere alla pulizia delle aree e a verificare la problematica relativa al deflusso delle acque meteoriche;
-ciò comporta che la disponibilità del fondo in capo ad CE Ato 2 spa, a partire da tale data, è effetto della comune volontà delle parti che fosse l’amministrazione a operare la riduzione in pristino, e si fonda conseguentemente su un titolo giuridico;
- le aree ad oggi non sono state bonificate e le parti non hanno trovato un accordo sull’entità del risarcimento da riconoscere ai ricorrenti.
4.3. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso in esame, è possibile affermare che, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, non si è realizzata alcuna occupazione sine titulo , avendo ACEA posto in essere regolarmente la procedura espropriativa, atteso che, come visto: con decreto n. 82/19 del 30.09.2019 è stata dichiarata la pubblica utilità delle stesse; con i decreti nn. 19 e 20 del 10 settembre 2020, è stata disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza su parte dei terreni dei ricorrenti e quantificata la relativa indennità provvisoria per la “ servitù permanente di fognatura ”; con note del 10 giugno 2024 i terreni sono stati riconsegnati ai rispettivi proprietari.
Né parte ricorrente ha impugnato detti provvedimenti, che pertanto sono pienamente validi ed efficaci.
Pertanto le aree de quibus sono rientrate nella disponibilità giuridica degli odierni ricorrenti nei termini di legge a seguito della recezione della nota del 10 giugno 2024 avvenuta in data 24 giugno 2024 e primo luglio 2024.
Ritenuta la legittimità dell’occupazione delle aree per cui è causa, deve ritenersi legittima la realizzazione della rete fognaria sulle stesse, avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi dei quali non è contestata la legittimità, oltre che nei termini e nei modi di legge.
Va perciò rigettata la domanda di “eliminazione” dell’opera pubblica.
5. Accertato, per le ragioni di cui si è detto al punto che precede, che l’occupazione è avvenuta legittimamente, che i terreni sono rientrati nella disponibilità giuridica dei ricorrenti a seguito della nota del 10 giugno 2024 e che l’opera è stata realizzata sulla base di provvedimenti legittimi, si procede con lo scrutinio della domanda risarcitoria.
5.1. La domanda risarcitoria in relazione all’occupazione protrattasi dal 6 agosto 2024 a oggi è solo parzialmente fondata (mentre ogni profilo concernente il periodo pregresso, ivi compresa la pretesa afferente al deprezzamento del terreno in ragione della sola realizzazione, legittima, dell’opera pubblica, attiene alla determinazione dell’indennità di esproprio, che ricade nella giurisdizione dell’AGO).
Invero, per le ragioni diffusamente illustrate, nel caso di specie l’occupazione deve ritenersi legittima essendo rientrati i beni de quibus nella disponibilità giuridica dei proprietari sin da giugno 2024, ed essendosi poi raggiunto un accordo tra le parti nel senso che CE avrebbe dovuto trattenere il fondo per eseguirvi i lavori di ripristino.
Ciò non significa, naturalmente, e in assenza di contraria determinazione delle parti, che la perdurante indisponibilità (non giuridica, ma) materiale del terreno non comporti un danno risarcibile, tanto più che essa si è lungamente protratta.
Sotto quest’ultimo profilo, e limitatamente all’aspetto risarcitorio (e non indennitario) sono gli stessi ricorrenti a dedurre che il fondo genera un reddito da attività agricola, la cui perdita per il solo sig. IS è stata quantificata in atti.
Ne consegue che il lucro cessante, quanto alla indisponibilità del fondo dal 10 giugno 2024 a oggi, è provato in relazione a tale ultimo elemento, mentre non solo non è offerta alcuna prova circa l’inflizione di un danno maggiore (per esempio, opportunità di impiegare il terreno in attività più proficue), ma la sussistenza di esso è resa inverosimile dal fatto che il fondo genera, appunto, un reddito da lavoro. Ove, pertanto, il danno da mancato godimento possa essere determinato, viene ovviamente meno la necessità di ricorrere a criteri equitativi, se del caso mutuati dall’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
Deve pertanto essere risarcita a titolo di lucro cessante la somma di euro 9.644,38 a favore del solo sig. IS, come quantificata nella perizia dell’agronomo dott. Marchilli in atti, per il mancato reddito da lavoro dei terreni per cui è causa.
5.2. È esclusa, altresì, la debenza del risarcimento del danno non patrimoniale, considerato che, non è stata provata la sussistenza dei presupposti necessari di cui all'art. 2059 c.c. ( ex plurimis : TAR Latina n. 10/2019; TAR Brescia n. 1049/2018).
Peraltro parte ricorrente non ha indicato neppure in cosa consisterebbe detto danno, limitandosi ad affermare che: “ risulta applicabile in via analogica, con valutazione che risponde ad equità, il paramentro assunto dall’art. 42 bis pari al 10% del valore dell’area e, quindi, in una misura pari ad €. 22.796,50 per il sig. IS ed €. 751,20 per la signora VI ”.
5.3. La domanda relativa al risarcimento del danno subito dal privato a titolo di danno emergente per il mancato ripristino dello status quo ante dei terreni consegnati è invece fondata nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare.
La questione attiene all'obbligo, gravante sul soggetto che ha beneficiato di un'occupazione temporanea per la realizzazione di un'opera pubblica, di restituire il bene al legittimo proprietario, al termine del periodo di occupazione, nelle medesime condizioni in cui si trovava prima dell'intervento.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che ACEA S.p.A. ha occupato i terreni del ricorrente in virtù di un legittimo titolo (decreto di occupazione temporanea n. 19/2020) e che, in data 10 giugno 2024, ha provveduto alla restituzione formale degli stessi. È altresì incontestato che i terreni non sono stati ripristinati nello status quo ante .
La sussistenza del danno e della mancata rimessione in pristino è pienamente provata dal verbale del 6 agosto e dalla sussistenza delle trattative intercorse tra le parti per arrivare ad un accordo in relazione ai costi dei lavori necessari.
La condotta di ACEA S.p.A. configura un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, in quanto la mancata rimessione in pristino stato del fondo, a seguito della cessazione dell'occupazione legittima, costituisce una violazione del diritto di proprietà del ricorrente, cagionandogli un danno ingiusto.
Cessata l'efficacia del titolo che legittima l'apprensione del bene, sorge in capo all'Amministrazione (o al soggetto da essa delegato) l'obbligo di restituire il bene al proprietario. Tale restituzione deve avvenire, salvo l'adozione di un legittimo provvedimento di acquisizione, previa remissione in pristino stato.
L'occupazione, pur cessata con la riconsegna, produce un effetto dannoso permanente qualora il bene venga restituito in uno stato alterato e non più idoneo alla sua originaria destinazione, senza che tale modifica sia supportata da un titolo che la giustifichi (quale un decreto di esproprio o di costituzione di servitù definitiva).
La responsabilità per tale illecito è ascrivibile ad ACEA S.p.A., quale soggetto che ha materialmente eseguito le opere e che era tenuto a garantire il corretto ripristino dei luoghi al termine dell'intervento. La mancata adozione delle necessarie opere di ripristino configura una condotta colposa, lesiva del diritto dominicale del ricorrente.
5.4. Accertata la responsabilità di ACEA S.p.A., occorre procedere alla definizione dei criteri per la quantificazione del danno, in applicazione del principio del ristoro integrale del pregiudizio subito dal danneggiato in relazione alla restituzione del terreno senza previa rimessione in pristino stato.
Il danno risarcibile si compone di due principali voci:
a) il danno emergente, rappresentato dai costi necessari per la rimessione in pristino del terreno;
b) il lucro cessante, derivante dal mancato godimento del bene nel periodo successivo alla sua restituzione in stato di alterazione.
In relazione al danno emergente, deve essere ristorato il costo delle opere necessarie per riportare i terreni del ricorrente allo stato in cui si trovavano prima dell'intervento di ACEA S.p.A. ed in particolare i costi per la bonifica dell’area occupata e ripristino dello strato edafico, i costi per il ripristino della fertilità, ed i costi per la guardiania e controllo in favore del sig. IS.
La resistente dovrà quindi procedere al pagamento di una somma corrispondente ai costi che il ricorrente dovrà sostenere per provvedere autonomamente al ripristino. L'esatto ammontare di tale somma dovrà essere determinato sulla base di una stima tecnica che quantifichi analiticamente gli interventi necessari e i relativi costi di mercato.
In relazione al lucro cessante, come già detto nel punto 5.1, deve essere ristorato unicamente il danno da mancato reddito da attività agricola, mentre non è stata offerta alcuna prova circa l’inflizione di un danno maggiore.
6. Per quanto concerne, infine, la postulata indennità di asservimento del fondo è stata, invece, già declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui la causa va rinviata ai sensi dell'art. 11 del Cod. proc. Amm.
7. Ciò posto, il Tribunale, quanto al predetto risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. a tale scopo stabilendo il criterio generale per la liquidazione di cui appresso, in base al quale le parti entro il termine di 90 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza (prorogabile a 180 gg ove si decida di disporre una perizia affidandola a un terzo) dovranno accordarsi sui costi ai valori attuali del ripristino, se del caso ricorrendo alla predetta perizia. Il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti, sarà da effettuare poi nei 30 gg. successivi.
8. Nella specie, tale somma dovrà essere determinata secondo i seguenti criteri:
1. Danno da mancata rimessione in pristino: una somma pari ai costi necessari per l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, da determinarsi, ove persista disaccordo, sulla base di una perizia tecnica che tenga conto dei prezzi correnti di mercato per le opere e le forniture necessarie. A ciascun ricorrente spetterà la quota del credito risarcitoria determinata in proporzione alle rispettive quote di proprietà del fondo.
2. Accessori: soltanto sulla voce concernente il lucro cessante da mancato reddito da lavoro agricolo trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data del fatto illecito (10 giugno 2024) fino all'effettivo soddisfo, mentre i costi di ripristino vanno calcolati ai valori attuali, sicché non spetta alcuna rivalutazione monetaria.
Sulla somma complessiva correranno interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, quanto al danno da mancato reddito da lavoro agricolo, e dal raggiungimento dell’accorso tra le parti quanto al resto.
Qualora le parti non raggiungano un accordo entro il termine indicato, la determinazione della somma dovuta potrà essere richiesta in sede di giudizio di ottemperanza.
9. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso:
- deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. in relazione alla sola domanda avente ad oggetto l’indennità di asservimento;
- deve essere rigettato in relazione alla dichiarazione relativa alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui è causa, all’illegittima occupazione dei terreni, alla illegittima realizzazione dell’opera pubblica, alla eliminazione di essa;
- va accolto nei limiti e per le motivazioni di cui in parte motiva, condannando l'Amministrazione intimata al risarcimento delle voci di danno sopra indicate.
10. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali attesa la parziale soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a. in relazione alla sola domanda avente ad oggetto l’indennità di asservimento;
- lo rigetta in relazione alla dichiarazione relativa alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui è causa, all’illegittima occupazione dei terreni, alla illegittima realizzazione dell’opera pubblica, alla eliminazione di essa;
- Accerta l'illegittimità della condotta di ACEA ATO S.p.A. limitatamente alla mancata rimessione in pristino stato dei terreni di proprietà dei ricorrenti;
- Condanna ACEA ATO S.p.A. al risarcimento del danno in favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cpa e come in motivazione;
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CE AZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO