TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6107
TAR
Decreto cautelare 5 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità

    Il Tribunale ha ritenuto che la procedura espropriativa sia stata regolarmente avviata e che i terreni siano rientrati nella disponibilità dei proprietari nei termini di legge. La realizzazione dell'opera è avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi legittimi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'occupazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'occupazione sia avvenuta legittimamente, in quanto avviata con decreto di pubblica utilità e seguita da decreti di occupazione temporanea con relativa indennità provvisoria. La restituzione dei terreni è avvenuta nei termini di legge.

  • Rigettato
    Eliminazione dell'opera pubblica

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di eliminazione dell'opera pubblica, ritenendo che la sua realizzazione sia avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi legittimi e nei termini di legge.

  • Accolto
    Danno da mancato ripristino dello status quo ante

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità della condotta di ACEA ATO S.p.A. limitatamente alla mancata rimessione in pristino stato dei terreni, condannando la stessa al risarcimento del danno. Il danno emergente include i costi per la bonifica, il ripristino dello strato edafico, la fertilità, e la guardiania.

  • Accolto
    Lucro cessante per mancato reddito da attività agricola

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del lucro cessante limitatamente al mancato reddito da attività agricola, quantificato in € 9.644,38, sulla base della perizia dell'agronomo dott. Marchilli.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Il Tribunale ha escluso la debenza del risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stati provati i presupposti necessari ai sensi dell'art. 2059 c.c. e non essendo stato indicato in cosa consistesse tale danno.

  • Inammissibile
    Indennità di asservimento

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità

    Il Tribunale ha ritenuto che la procedura espropriativa sia stata regolarmente avviata e che i terreni siano rientrati nella disponibilità dei proprietari nei termini di legge. La realizzazione dell'opera è avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi legittimi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'occupazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'occupazione sia avvenuta legittimamente, in quanto avviata con decreto di pubblica utilità e seguita da decreti di occupazione temporanea con relativa indennità provvisoria. La restituzione dei terreni è avvenuta nei termini di legge.

  • Rigettato
    Eliminazione dell'opera pubblica

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di eliminazione dell'opera pubblica, ritenendo che la sua realizzazione sia avvenuta sulla base di provvedimenti amministrativi legittimi e nei termini di legge.

  • Accolto
    Danno da mancato ripristino dello status quo ante

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità della condotta di ACEA ATO S.p.A. limitatamente alla mancata rimessione in pristino stato dei terreni, condannando la stessa al risarcimento del danno. Il danno emergente include i costi per la bonifica, il ripristino dello strato edafico, la fertilità, e la guardiania.

  • Rigettato
    Lucro cessante per mancato reddito da attività agricola

    Il Tribunale ha escluso il lucro cessante per mancato reddito da attività agricola per la sig.ra VI, in quanto la quantificazione del danno è stata effettuata solo per il sig. IS. Tuttavia, il danno emergente relativo al mancato ripristino è riconosciuto proporzionalmente alla quota di proprietà.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Il Tribunale ha escluso la debenza del risarcimento del danno non patrimoniale, non essendo stati provati i presupposti necessari ai sensi dell'art. 2059 c.c. e non essendo stato indicato in cosa consistesse tale danno.

  • Inammissibile
    Indennità di asservimento

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo la causa al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Richiesta cautelare

    La richiesta di adozione di misure cautelari inaudita altera parte è stata respinta con decreto monocratico n. 4309 del 5 agosto 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 01/04/2026, n. 6107
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6107
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo