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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/11/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 11/11/2024 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 522/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NOBERASCO MARIO, Parte_1
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
CORRADI GIAN FRANCO, il quale la rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenuta sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2024 ha impugnato il Parte_1
Contr licenziamento per giusta causa intimatogli dalla datrice di lavoro di CP_1
in data 15.1.2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il
[...]
Tribunale di Savona Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectis contrariis, così decidere:
A) accertare e dichiarare che il licenziamento intimato dalla società Controparte_1 [...]
l ricorrente in data 15.1.2024 è ingiustificato e/o illegittimo per essere stato CP_1 intimato senza la preventiva contestazione dell'addebito, in violazione dell'art. 7 della legge n.
300/1970, e quindi per l'insussistenza del fatto contestato, e, conseguentemente, annullare il licenziamento e condannare la società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - pari a € 1.104,49, o all'importo maggiore o minore meglio determinato - dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, nella misura massima di legge, o nella misura meglio ritenuta, con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
B) In via subordinata, accertare e dichiarare
l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società di e C. CP_1 CP_1
al ricorrente in data 15.1.2024 perché indeterminato e/o perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro e, conseguentemente, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla ricorrente l'indennità risarcitoria di legge, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - pari a € 1.104,49, o nell'importo maggiore o minore meglio determinato - nella misura massima di legge, con gli accessori di legge, da dì del dovuto al saldo;
C) In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato dalla società di e C. al ricorrente in data 15.1.2024 CP_1 CP_1
per la violazione del requisito di motivazione, per le ragioni indicate in narrativa, e, conseguentemente, condannare la società datrice di lavoro, in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria di legge, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - pari a € 1.104,49 - nella misura massima di legge, o nella misura meglio vista, e con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
D) In via
2 ancora subordinata, nell'ipotesi in cui non si ritenesse applicabile alla fattispecie la c.d. tutela reale, condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a corrispondere al ricorrente il risarcimento di cui agli artt. 3, comma 1, e 9 del
D. Lgs. n. 23/2015, nella misura massima di legge, o nella misura meglio determinata, con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
E) In ogni caso, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente l'indennità di mancato preavviso ex artt. 2118 c.c. e 208 del CCNL, pari a € 871,50, o all'importo maggiore o minore meglio determinato, con gli accessori di legge, dal dì del dovuto al saldo;
F) condannare la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente le spese e le competenze del giudizio, oltre agli accessori fiscali e previdenziali di legge, da distrarsi in favore del difensore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari”.
Il ricorrente, a sostegno delle domande, ha dedotto quanto segue:
- aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta Controparte_1
n forza di contratto a tempo indeterminato dal 14.7.2021 al CP_1 CP_1
15.1.2024 con mansioni di cameriere di ristorante;
- era stato inquadrato al livello 6 CCNL ed aveva osservato un orario di lavoro eccedente il part time pattuito;
- aveva percepito una retribuzione mensile pari a € 957,26 lordi;
- il 19.12.2023 si era presentato al lavoro, ma il responsabile della società datrice gli aveva intimato il licenziamento orale;
- con raccomandata del 3.1.2023 aveva, quindi, impugnato tale licenziamento offrendo formalmente la propria prestazione lavorativa;
- il 15.1.2024 il responsabile della società datrice di lavoro gli aveva intimato, a mezzo di messaggio whatsapp, un nuovo licenziamento per giusta causa per prolungata assenza ingiustificata;
- anche tale licenziamento, illegittimo in quanto non preceduto da contestazione disciplinare e comunque relativo ad un addebito indeterminato, era stato ritualmente impugnato;
3 - era in ogni caso insussistente anche la pretesa giusta causa;
- il rapporto di lavoro era sottoposto alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 23/2015 e doveva trovare applicazione l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 23/2015; in subordine, dovevano applicarsi l'art. 3 comma 1 o, in caso di ritenuta inapplicabilità della tutela reale, gli artt. 3 e 9 D.Lgs. 23/15;
- l'importo della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ammontava a € 1.104,49;
- spettava anche l'indennità di mancato preavviso.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1
del ricorso e chiedendone la reiezione. La società affermava che il provvedimento espulsivo era stato irrogato a fronte dell'assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi per oltre due mesi, e che la natura dell'addebito era ben nota. Sotto diverso profilo, la società convenuta ha affermato che al ricorrente non avrebbe potuto essere riconosciuta la tutela reintegratoria, posto che la mancata contestazione costituiva una mera inosservanza di obblighi procedurali;
il ricorrente, poi, secondo la convenuta aveva rinunciato alla reintegra offerta dalla datrice di lavoro in occasione del tentativo di conciliazione esperito nanti il competente Ispettorato Territoriale;
l'indennità, infine, avrebbe dovuto tener conto dell'aliunde perceptum.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione di cui al verbale.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti hanno discusso la causa concludendo come in atti.
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Deve, in primo luogo, ribadirsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla società convenuta. Le circostanze sulle quali la ha chiesto di escutere i testi sono, CP_1
infatti, in parte non espressamente contestate (quanto alla mancata presenza al lavoro del ricorrente da ottobre 2023) ed in parte non rilevanti (quanto alla natura ingiustificata dell'assenza
Con e l'asserito rifiuto della “reintegra” innanzi all' ).
4 Parimenti inammissibile è il giuramento decisorio deferito da parte convenuta posto che, attesi i motivi di impugnazione del licenziamento, l'eventuale conferma delle circostanze dedotte non consentirebbe la decisione della causa ai sensi dell'art. 2736 c.c..
Nel merito, è pacifico che sia stato assunto alle dipendenze della Parte_1
convenuta con contratto a tempo indeterminato in data Controparte_1
14.7.2021 e sia stato licenziato per giusta causa con messaggio whatsapp il 15.1.2024.
E' altrettanto pacifico che il licenziamento disciplinare non sia stati preceduto dalla rituale lettera di contestazione d'addebito.
Il ricorrente ha, quindi, eccepito la violazione dell'art. 7 L. 300/70, a norma del quale “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Attesa la radicale assenza di contestazione, sussiste nel caso in esame la violazione dell'art. 7.
La preventiva contestazione scritta non ammette equipollenti. Non è quindi rilevante accertare se effettivamente il ricorrente fosse consapevole o meno di essersi assentato dal lavoro senza giustificazioni, per un periodo peraltro del tutto imprecisato.
La totale assenza di contestazione disciplinare nei confronti del ricorrente per i fatti posti alla base del recesso datoriale rende, ipso facto, illegittimo il licenziamento impugnato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il radicale difetto di contestazione dell'infrazione posta alla base del provvedimento espulsivo “determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cass. n. 4879/20).
Nel caso in esame il rapporto di lavoro è regolato dal D.Lgs 23/15 e la società convenuta non ha contestato la ricorrenza del requisito dimensionale di cui ai commi 8 e 9 della L. 300/70.
Contrariamente a quanto affermato dalla datrice di lavoro, il licenziamento per giusta causa non preceduto da contestazione disciplinare dell'addebito fatto valere quale fondamento
5 della causa risolutoria, non è intaccato da un mero vizio procedurale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs
n. 23/15.
Il recesso impartito senza la previa contestazione degli addebiti è, infatti, privo di giustificazione sotto il profilo dell'insussistenza del “fatto materiale contestato” così come prevista dal secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. n. 23/2015.
Tale disposizione, infatti, recita: “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3”.
Non è, poi, fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di reintegra sollevata dalla convenuta.
Con La documentazione prodotta in atti (ed in particolare i verbali redatti dall' il
22.4.2024 ed il 2.5.2024) non dimostra affatto che al ricorrente sia stata offerta, in sede di tentativo di conciliazione, la reintegra nel posto di lavoro ai sensi del secondo comma dell'art. 3
Con sopra citato. E' possibile, anche se non è stato verbalizzato dai funzionari dell' , che la società
6 convenuta abbia offerto al lavoratore una “riassunzione” alle sue dipendenze, ma evidentemente una nuova assunzione è cosa diversa dalla reintegra nel posto di lavoro.
Il rifiuto di una simile proposta conciliativa (proposta che, si ripete, non è stata nemmeno formalizzata a verbale) sarebbe, quindi, del tutto irrilevante.
Deve, invece, detrarsi dall'indennità di legge l'aliunde perceptum risultante dalla documentazione depositata dal ricorrente.
In accoglimento del ricorso, quindi, il licenziamento del 15.1.2024 deve essere annullato e deve essere condannata alla reintegrazione di Controparte_1 Pt_1
nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria
[...]
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€ 1.104,49, come dedotto in ricorso e non contestato), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nei limiti di dodici mensilità, dedotto quanto il ricorrente ha percepito per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo come per legge. Controparte_3
deve, poi, essere condannata al versamento dei Controparte_1
contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Attesa la ricostituzione del rapporto di lavoro non spetta, invece, al ricorrente l'indennità di mancato preavviso.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al ricorrente Pt_1
il 15.1.2024, condanna alla reintegrazione dello
[...] Controparte_1
stesso nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.104,49 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva
7 reintegrazione, nei limiti di dodici mensilità, dedotto quanto lo stesso ricorrente ha percepito per lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di oltre accessori di Controparte_3
legge; condanna altresì al versamento dei contributi Controparte_1
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 del ricorrente, spese che liquida in € 3.689,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Savona, 11.11.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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