Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio Mod. C. n. -OMISSIS- del 2017, notificato l'11 luglio 2017 al ricorrente ed avente ad oggetto il giudizio del Policlinico Militare di Roma che ha riconosciuto la suddetta infermità come non dipendente da causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. PA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Maresciallo di 1^ classe in S.P.E., già in servizio presso il Comando Operazioni Aeree di -OMISSIS-, dal 08 gennaio 2017 al 04 luglio 2017 è stato assegnato alla Task Force Air di -OMISSIS- (Emirati Arabi Uniti).
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024 il ricorrente ha lamentato di aver subito, in data 30 giugno 2017, mentre prestava servizio, un infortunio, dal quale sarebbe conseguita la necessità di ricovero urgente presso la struttura ospedaliera di -OMISSIS- (dal 30 giugno 2017 al 04 luglio 2017), con successivo trasferimento presso il Policlinico Militare Celio di Roma (dove è rimasto degente dal 04 luglio 2017 al 11 luglio 2017).
In data 11 luglio 2017 il Policlinico Militare di Roma, ha espresso un giudizio diagnostico di “Discopatia L5 – S1 con protrusione in paziente con riferito trauma spinale” sulla base del quale ha ritenuto il -OMISSIS- “NON IDONEO’” al servizio militare incondizionato per un tempo di 20 giorni.
D’altronde, la suddetta lesione è stata giudicata non dipendente da causa di servizio.
Di qui l’impugnazione da parte del ricorrente, avanti al Tar Lazio, il quale ha contestato la suddetta determinazione deducendo le seguenti censure, in sintesi: 1. secondo il ricorrente, alla luce della perizia di parte depositata in giudizio, l’Amministrazione non avrebbe correttamente considerato che le infermità descritte sono ascrivibili alla VII categoria della Tabella A e da riconoscersi dipendenti da causa di servizio; 2. Il provvedimento sarebbe privo di adeguata motivazione, sì che non è possibile per il ricorrente ricostruire l'iter logico - giuridico attraverso cui l'amministrazione è giunta alla determinazione censurata.
Il Tar Lazio ha declinato la competenza in favore dell’Intestato Tar con ordinanza -OMISSIS-, cui ha fatto seguito la riassunzione avanti all’intestato Tar-
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
1. In via preliminare: sul rilievo officioso di inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
Come si è sopra ricordato, l’oggetto specifico del presente giudizio è l’atto Mod. C. -OMISSIS- del 2017 recante il giudizio del Policlinico Militare di Roma che ha riconosciuto la suddetta infermità come “non dipendente da causa di servizio”.
Tale impugnazione, d’altronde, si appalesa anzitutto inammissibile, in quanto non sussiste l’interesse immediato ed attuale a censurare il predetto atto, che non ha alcuna diretta ed autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del ricorrente.
Infatti, quello relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è un procedimento amministrativo complesso che vede l’intervento, sul piano istruttorio o comunque endoprocedimentale, di vari organi, le cui valutazioni, poi, sono in vario modo fatte proprie o comunque prese motivatamente in considerazione dell’organo titolare del potere di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento.
In particolare, sono atti endoprocedimentali rilevanti nell’ambito della procedura che qui interessa, il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato Verifica Cause di servizio, ai quali segue il provvedimento finale che formalmente e specificamente nega o afferma la dipendenza da causa di servizio.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiaramente impugnato un atto antecedente a quelli sopra indicati, e non risulta aver impugnato i successivi atti e provvedimenti dell’iter procedimentale.
Al riguardo, risulta dalla documentazione depositata in giudizio che è intervenuto:
- il parere del Comitato Verifica Cause di servizio in data 30 ottobre 2019;
- il parere del CVCS in data 20 aprile 2019;
- il decreto n. -OMISSIS- del 14 novembre 2019, che ha sostanzialmente respinto la domanda relativa alla patologia oggetto del presente giudizio.
I predetti provvedimenti e atti non risulta siano stati tempestivamente impugnati.
Ne consegue che, quindi, il presente ricorso, avendo ad oggetto la sola valutazione del Policlinico, è sia inammissibile, venendo in rilievo un atto non immediatamente e autonomamente lesivo; sia improcedibile, per non avere il ricorrente – per quanto è dato sapere nel presente giudizio – impugnato i successivi atti e provvedimenti sopra indicati, questi sì lesivi della sfera giuridica dello stesso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NA | PA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.