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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14059/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14059/2021 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. FERRIGNO Antonella, giusta procura in Parte_1 atti;
attore contro in persona del suo Controparte_1 amministratore e legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe
DE CRISTOFARO, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12/3/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 7 con mansioni di portiere con alloggio nel periodo compreso tra il 2/02/2015 ed il 9/12/2019, e che tale alloggio ove dimorava era inutilizzabile ed invivibile, ha convenuto in giudizio, il predetto al fine di sentirlo CP_1 condannare alla restituzione delle somme versate per la ristrutturazione del predetto alloggio ed al risarcimento dei danni fisici e psicologici subiti per la somma totale di euro 15.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e pagamento di spese, competenze ed onorari di causa.
III. Si costituiva in giudizio il in Controparte_1 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, ed impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore, chiedeva in via preliminare, la reiezione della domanda eccependo, in primo luogo, il mancato esperimento, da parte dell'attore, del procedimento obbligatorio di mediazione, di cui all'art. 5 del d. lgs. 4/3/2010 n. 28, vertendo la presente controversia in materia di comodato;
in secondo luogo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del in CP_1 relazione alla proposta domanda risarcitoria;
in via principale, richiedeva l'accertamento e la dichiarazione che nulla fosse dovuto dal
[...] in favore del . Ed in particolare richiedeva: a) Controparte_1 Pt_1 il rigetto della domanda di rimborso dei presunti lavori di manutenzione ordinaria che l'attore assumeva di aver eseguito all'interno dell'alloggio del portiere in quanto mai autorizzati dal e sui quali il convenuto CP_1 non aveva alcun potere di verifica e ispezione trattandosi di opere interne all'immobile e quindi non visibili all'esterno, oltre che di richiesta infondata e non provata essendo sussistente tra le parti un contratto di comodato gratuito, sottoscritto il 21/10/2015 e registrato il 28/10/2015 al n. 8572, che prevedeva l'esclusione di qualsivoglia rimborso relativo ad opere di manutenzione eseguite all'interno dell'immobile sito al piano rialzato dello stabile ed adibito ad alloggio del portiere;
b) previo accertamento e dichiarazione di illegittimità dei comportamenti dell'attore nell'esercizio delle sue funzioni di portiere, il rigetto in ogni caso della domanda di pagina 2 di 7 risarcimento relativa ai presunti danni fisici e psicologici subiti difettando la stessa del nesso di causalità e comunque non essendo stata né provata nell'an né documentata nel quantum; infine, l'accertamento e dichiarazione della temerarietà dell'azione giudiziale proposta dell'attore con conseguente condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore del convenuto da determinarsi in via equitativa, con CP_1 condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio.
IV. All'udienza del 16/02/2022, erano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
V. Istruita la causa per mezzo delle prove documentali, dell'interrogatorio formale di e delle prove testimoniali di , Parte_1 Testimone_1
, e , la causa perveniva Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 infine all'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
VI. La domanda attorea è infondata e pertanto merita le sorti del rigetto, per le seguenti, dirimenti considerazioni.
Segnatamente, non può trovare accoglimento né la domanda di rimborso per le spese sopportate dal comodatario per le migliorie apportate all'immobile oggetto di comodato gratuito, né la domanda di risarcimento dei danni psicofisici subiti dal , non avendo quest'ultimo assolto Pt_1 all'onere probatorio sul medesimo incombente.
Nel caso in specie, con riferimento alla richiesta di rimborso-spese per le migliorie apportate all'immobile, si rileva che, come è documentato in atti, le parti hanno stipulato, in data 21/10/2015, un “contratto di comodato gratuito di immobile ad uso abitativo” avente ad oggetto l'alloggio destinato al portiere fino alla cessazione dell'incarico (doc. 3 prod. convenuto) e, all'art. 2 del predetto contratto di comodato, le parti così stabilivano: “Il comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle
pagina 3 di 7 caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso”. Altresì, all'art. 4 del predetto contratto di comodato stabilivano: “Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli immobili … saranno a carico del comodatario, mentre quelle straordinarie a carico del proprietario”. Infine, all'art. 5 del contratto stabilivano: “Le migliorie, riparazioni o modifiche seguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza l'obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo diritto di pretendere dal comodatario ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o
l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistiche edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, o a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto che eventualmente avvengono, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario”.
Pertanto, dalla semplice interpretazione letterale degli articoli predetti, emerge che , al momento della sottoscrizione del contratto di Pt_1 comodato, dichiarava espressamente, da un lato, che l'immobile ricevuto era idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni salvo il deperimento d'uso e, dall'altro lato, che le migliorie, riparazioni o modifiche seguite dal comodatario restavano acquisite al comodante senza l'obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.
A ciò si aggiunga, in termini generali, che il comodatario, il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
pagina 4 di 7 L'art. 1808 c.c., infatti, non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante – nella specie, peraltro, del tutto indimostrata, essendo la sua sussistenza, allegata dall'attore, esclusivamente basata su prove testimoniali prive di concludenza dimostrativa e/o aventi nullo valore probatorio in quanto affidata a dichiarazioni de relato actoris (cfr. testimonianze di e TE
, escussi all'udienza del 14/6/2023) – non è in nessuno dei due casi S_ discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.
Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione
è molto simile a quella del comodatario.
Deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni (cfr. in termini Cassazione n. 18063/2018, conformi Cass. civ., sez. III, 4 marzo
1998, n. 2407Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1216).
Il richiamato presupposto della necessità ed urgenza va poi riguardato dal punto di vista obiettivo, e non in ragione delle esigenze soggettive del comodatario, sicché possono ritenersi tali i soli interventi impossibili da procrastinare senza compromettere la integrità della cosa stessa.
Ebbene, nel caso in esame l'attore nulla ha provato circa il carattere necessario e soprattutto urgente delle opere che, nell'assunto, avrebbe sostenuto a sue spese, e che conseguentemente restano irrepetibili.
L'attore si è infatti limitato a produrre documentazione fotografica sprovvista di autosufficiente valenza esplicativa, ad articolare una prova testimoniale affatto inammissibile in quanto incentrata su capitoli di prova a contenuto eminentemente valutativo e in contraddizione rispetto alle pagina 5 di 7 dichiarazioni in ordine alla conformità e idoneità dell'immobile all'uso abitativo sottoscritte dallo stesso in sede di stipula del contratto di Pt_1 comodato, e, infine, a formulare una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, in quanto non supportata da una corrispondente, idonea attività assertiva e probatoria, è connotata da indebita finalità esplorativa/suppletiva.
Vieppiù, pur volendo riconoscere il diritto di ad essere rimborsato Pt_1 per le spese per le migliorie apportate, ovvero per le spese sostenute per lavori di natura straordinaria imputabili al il medesimo non ha CP_1 prodotto in giudizio nessuna documentazione attestante, da un lato, le intervenute opere da medesimo apportate, dall'altro la relativa spesa sopportate per la loro realizzazione (il testimone nulla ha Testimone_1 riferito al riguardo, mentre il teste ha confermato di aver Testimone_2 personalmente eseguito i lavori di posa delle piastrelle nell'immobile per cui
è causa, riferendo però di aver prestato la propria opera a titolo gratuito).
Si ritiene altresì che anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non abbia assolto al proprio onere Pt_1 probatorio, non avendo provato il pregiudizio asseritamente subìto né nell'an, né nel quantum.
Al riguardo, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte (n.
21140/2007) secondo cui: “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale
(in questo senso, v. anche Cass. 18/3/2005 n. 5960).
Ebbene, nella specie, la domanda risarcitoria, basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dalla condotta imputata al , è CP_1
pagina 6 di 7 rimasta solo labialmente affermata: sul punto, per le modalità con cui è stata formulata dalla parte attrice, la stessa richiesta di liquidazione dei danni di natura non patrimoniale si mostra generica ed insufficiente per un suo accoglimento;
nessun elemento di fatto l'attore ha inoltre specificamente dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito.
Ciò impone il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
VII. Non si ritengono sussistenti i presupposti di una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi alcuna violazione del canone di normale prudenza nel coltivare una domanda prospettando argomentazioni difensive di tenore opposto a quello della controparte.
VIII. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia €
919,00,00, fase introduttiva del giudizio777,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B) CONDANNA l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Bari, 3 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14059/2021 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. FERRIGNO Antonella, giusta procura in Parte_1 atti;
attore contro in persona del suo Controparte_1 amministratore e legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe
DE CRISTOFARO, giusta procura in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12/3/2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
II. Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 CP_1 pagina 1 di 7 con mansioni di portiere con alloggio nel periodo compreso tra il 2/02/2015 ed il 9/12/2019, e che tale alloggio ove dimorava era inutilizzabile ed invivibile, ha convenuto in giudizio, il predetto al fine di sentirlo CP_1 condannare alla restituzione delle somme versate per la ristrutturazione del predetto alloggio ed al risarcimento dei danni fisici e psicologici subiti per la somma totale di euro 15.000,00 ovvero di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e pagamento di spese, competenze ed onorari di causa.
III. Si costituiva in giudizio il in Controparte_1 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, ed impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dall'attore, chiedeva in via preliminare, la reiezione della domanda eccependo, in primo luogo, il mancato esperimento, da parte dell'attore, del procedimento obbligatorio di mediazione, di cui all'art. 5 del d. lgs. 4/3/2010 n. 28, vertendo la presente controversia in materia di comodato;
in secondo luogo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva del in CP_1 relazione alla proposta domanda risarcitoria;
in via principale, richiedeva l'accertamento e la dichiarazione che nulla fosse dovuto dal
[...] in favore del . Ed in particolare richiedeva: a) Controparte_1 Pt_1 il rigetto della domanda di rimborso dei presunti lavori di manutenzione ordinaria che l'attore assumeva di aver eseguito all'interno dell'alloggio del portiere in quanto mai autorizzati dal e sui quali il convenuto CP_1 non aveva alcun potere di verifica e ispezione trattandosi di opere interne all'immobile e quindi non visibili all'esterno, oltre che di richiesta infondata e non provata essendo sussistente tra le parti un contratto di comodato gratuito, sottoscritto il 21/10/2015 e registrato il 28/10/2015 al n. 8572, che prevedeva l'esclusione di qualsivoglia rimborso relativo ad opere di manutenzione eseguite all'interno dell'immobile sito al piano rialzato dello stabile ed adibito ad alloggio del portiere;
b) previo accertamento e dichiarazione di illegittimità dei comportamenti dell'attore nell'esercizio delle sue funzioni di portiere, il rigetto in ogni caso della domanda di pagina 2 di 7 risarcimento relativa ai presunti danni fisici e psicologici subiti difettando la stessa del nesso di causalità e comunque non essendo stata né provata nell'an né documentata nel quantum; infine, l'accertamento e dichiarazione della temerarietà dell'azione giudiziale proposta dell'attore con conseguente condanna dello stesso, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore del convenuto da determinarsi in via equitativa, con CP_1 condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio.
IV. All'udienza del 16/02/2022, erano concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
V. Istruita la causa per mezzo delle prove documentali, dell'interrogatorio formale di e delle prove testimoniali di , Parte_1 Testimone_1
, e , la causa perveniva Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 infine all'udienza del 12/03/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
VI. La domanda attorea è infondata e pertanto merita le sorti del rigetto, per le seguenti, dirimenti considerazioni.
Segnatamente, non può trovare accoglimento né la domanda di rimborso per le spese sopportate dal comodatario per le migliorie apportate all'immobile oggetto di comodato gratuito, né la domanda di risarcimento dei danni psicofisici subiti dal , non avendo quest'ultimo assolto Pt_1 all'onere probatorio sul medesimo incombente.
Nel caso in specie, con riferimento alla richiesta di rimborso-spese per le migliorie apportate all'immobile, si rileva che, come è documentato in atti, le parti hanno stipulato, in data 21/10/2015, un “contratto di comodato gratuito di immobile ad uso abitativo” avente ad oggetto l'alloggio destinato al portiere fino alla cessazione dell'incarico (doc. 3 prod. convenuto) e, all'art. 2 del predetto contratto di comodato, le parti così stabilivano: “Il comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle
pagina 3 di 7 caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso”. Altresì, all'art. 4 del predetto contratto di comodato stabilivano: “Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli immobili … saranno a carico del comodatario, mentre quelle straordinarie a carico del proprietario”. Infine, all'art. 5 del contratto stabilivano: “Le migliorie, riparazioni o modifiche seguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza l'obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo diritto di pretendere dal comodatario ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o
l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistiche edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, o a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto che eventualmente avvengono, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario”.
Pertanto, dalla semplice interpretazione letterale degli articoli predetti, emerge che , al momento della sottoscrizione del contratto di Pt_1 comodato, dichiarava espressamente, da un lato, che l'immobile ricevuto era idoneo all'uso pattuito impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni salvo il deperimento d'uso e, dall'altro lato, che le migliorie, riparazioni o modifiche seguite dal comodatario restavano acquisite al comodante senza l'obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante.
A ciò si aggiunga, in termini generali, che il comodatario, il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
pagina 4 di 7 L'art. 1808 c.c., infatti, non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante – nella specie, peraltro, del tutto indimostrata, essendo la sua sussistenza, allegata dall'attore, esclusivamente basata su prove testimoniali prive di concludenza dimostrativa e/o aventi nullo valore probatorio in quanto affidata a dichiarazioni de relato actoris (cfr. testimonianze di e TE
, escussi all'udienza del 14/6/2023) – non è in nessuno dei due casi S_ discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.
Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c., perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936, perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione
è molto simile a quella del comodatario.
Deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni (cfr. in termini Cassazione n. 18063/2018, conformi Cass. civ., sez. III, 4 marzo
1998, n. 2407Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1216).
Il richiamato presupposto della necessità ed urgenza va poi riguardato dal punto di vista obiettivo, e non in ragione delle esigenze soggettive del comodatario, sicché possono ritenersi tali i soli interventi impossibili da procrastinare senza compromettere la integrità della cosa stessa.
Ebbene, nel caso in esame l'attore nulla ha provato circa il carattere necessario e soprattutto urgente delle opere che, nell'assunto, avrebbe sostenuto a sue spese, e che conseguentemente restano irrepetibili.
L'attore si è infatti limitato a produrre documentazione fotografica sprovvista di autosufficiente valenza esplicativa, ad articolare una prova testimoniale affatto inammissibile in quanto incentrata su capitoli di prova a contenuto eminentemente valutativo e in contraddizione rispetto alle pagina 5 di 7 dichiarazioni in ordine alla conformità e idoneità dell'immobile all'uso abitativo sottoscritte dallo stesso in sede di stipula del contratto di Pt_1 comodato, e, infine, a formulare una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, in quanto non supportata da una corrispondente, idonea attività assertiva e probatoria, è connotata da indebita finalità esplorativa/suppletiva.
Vieppiù, pur volendo riconoscere il diritto di ad essere rimborsato Pt_1 per le spese per le migliorie apportate, ovvero per le spese sostenute per lavori di natura straordinaria imputabili al il medesimo non ha CP_1 prodotto in giudizio nessuna documentazione attestante, da un lato, le intervenute opere da medesimo apportate, dall'altro la relativa spesa sopportate per la loro realizzazione (il testimone nulla ha Testimone_1 riferito al riguardo, mentre il teste ha confermato di aver Testimone_2 personalmente eseguito i lavori di posa delle piastrelle nell'immobile per cui
è causa, riferendo però di aver prestato la propria opera a titolo gratuito).
Si ritiene altresì che anche con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non abbia assolto al proprio onere Pt_1 probatorio, non avendo provato il pregiudizio asseritamente subìto né nell'an, né nel quantum.
Al riguardo, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte (n.
21140/2007) secondo cui: “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale
(in questo senso, v. anche Cass. 18/3/2005 n. 5960).
Ebbene, nella specie, la domanda risarcitoria, basata sulle conseguenze negative asseritamente derivanti dalla condotta imputata al , è CP_1
pagina 6 di 7 rimasta solo labialmente affermata: sul punto, per le modalità con cui è stata formulata dalla parte attrice, la stessa richiesta di liquidazione dei danni di natura non patrimoniale si mostra generica ed insufficiente per un suo accoglimento;
nessun elemento di fatto l'attore ha inoltre specificamente dedotto, nei termini processuali all'uopo previsti, al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza e l'entità del danno subito.
Ciò impone il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
VII. Non si ritengono sussistenti i presupposti di una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi alcuna violazione del canone di normale prudenza nel coltivare una domanda prospettando argomentazioni difensive di tenore opposto a quello della controparte.
VIII. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Alla liquidazione degli onorari deve provvedersi applicando i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata (fase di studio della controversia €
919,00,00, fase introduttiva del giudizio777,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
B) CONDANNA l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Bari, 3 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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