Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LERRO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA FARINI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
LERRO GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCHI ELISA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA STRADELLO MORELLO 165 41019 SOLIERA presso il difensore avv. BRUSCHI ELISA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024 la sig.ra (nata a [...], Parte_1 il 29.08.1986) ed il sig. (nato a [...], il [...]) proponevano domanda CP_1 di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a UI (MO), in data 01.08.2021, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del già menzionato comune al n.4 p.
2 s. A, anno 2021.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], in data [...]) e Persona_1
(nato a [...], in data [...]). Persona_2
pagina 1 di 9
Con decreto (23.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 06.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La SI continuerà ad abitare, come di fatto già avviene, unitamente ai figli Parte_1 minori e , nella casa coniugale sita in Bologna (BO), Via Oreste Regnoli n. 21/02, Per_1 Per_2 di sua proprietà per la quota del 50% (essendo il restante diritto di proprietà per quota del 50% in capo al di lei padre . Persona_3
Il GN , d'accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito, in CP_1 via provvisoria, presso l'abitazione della propria madre, sita in Vignola (MO), Frazione Formica, Via Tavoni n. 780. Il GN si obbliga a perfezionare il cambio di residenza entro la data del 31 CP_1
Dicembre 2024.
I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la suddivisione dei beni mobili e degli arredi in precedenza contenuti nella casa coniugale.
3) I figli minorenni e rimangono affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Bologna (BO), Via Oreste Regnoli n. 21/02. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i minori ed in maniera congiunta -consultandosi preventivamente e con congruo anticipo, in separata sede e direttamente tra loro- in tutti gli altri casi. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i minori e continuino ad avere e consolidare un buon rapporto con entrambi i Per_1 Per_2 genitori e con le rispettive famiglie d'origine. Inoltre, i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e a tenere contegni improntati a tale rispetto, impegnandosi espressamente a tenerli alieni da ogni ipotesi di conflittualità, che li riguardi direttamente ovvero in relazione ai rapporti parentali delle rispettive famiglie d'origine. 4) In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre avrà facoltà di tenere con sé
i figli minori con le seguenti tempistiche e modalità.
Giornate infrasettimanali: il padre andrà a prendere e il mercoledì pomeriggio Per_1 Per_2 all'uscita della scuola e/o dal centro estivo o nel diverso luogo in cui essi si trovino in base ai loro impegni scolastici e/o ludici, alle ore 17:30 del pomeriggio e li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle ore 21:30.
pagina 2 di 9 Fine settimana alternati: il padre andrà a prendere e il sabato mattina alle ore Per_1 Per_2 08:30 presso l'abitazione della madre e li terrà con sé sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Vacanze Natalizie: e insieme, trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre Per_1 Per_2 con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno. Per le vacanze natalizie 2024 i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 Dicembre
2024 con il padre e dal 31 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 con la madre, il tutto salvo diverso accordo tra gli odierni ricorrenti.
In generale, i genitori si impegnano a considerare i rispettivi giorni lavorativi del periodo, cercando di favorire in quei giorni la frequentazione dei figli con il genitore che eventualmente avesse più giorni festivi dell'altro. Vacanze Pasquali: e entrambi insieme, ad anni alterni, iniziando dal 2025, Per_1 Per_2 trascorreranno il loro periodo di vacanze scolastiche pasquali con la seguente cadenza:
- con la madre sino alla domenica di Pasqua, poi con il padre il giorno del Lunedi di Pasquetta e martedì, impegnandosi il padre ad andare a prendere i figli il lunedì mattino alle ore 8,30 presso l'abitazione della madre e a riaccompagnarli il martedì sera alle ore 21:30;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio precedente la giornata di Pasqua e sino alla domenica sera, riaccompagnandoli dopo cena alle ore 21:30 presso l'abitazione della madre, con la quale resteranno il Lunedì di Pasquetta e il martedì. Per l'anno 2025, il padre terrà presso di sé i figli dal mercoledì pomeriggio precedente la giornata di Pasqua e fino alla domenica sera.
Per le altre festività ufficiali che non rientrassero già nei periodi sopra descritti, i genitori si accorderanno di volta in volta per favorire l'equa frequentazione e possibilmente abbinandoli ai minori periodi di frequentazione del padre.
Vacanze Estive: e entrambi insieme, potranno trascorrere con il padre Per_1 Per_2 preferibilmente un periodo di due settimane consecutive e/o di quindici giorni consecutivi, ciò al fine di assicurare nel rapporto dei figli con il padre, non collocatario, una più significativa e continuativa frequentazione, con maggior stabilità e continuità. In caso di comprovate ragioni di salute, disposizioni del datore di lavoro e/o per sopravvenute necessità, il suddetto periodo di due settimane potrà essere frazionato secondo le esigenze del caso concreto.
La scelta del periodo, preferibilmente nel mese di Agosto, dovrà essere concordemente prestabilito entro il 15 Febbraio di ciascun anno e con decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
Per i periodi di vacanza scolastica estiva, si dovranno altresì considerare i giorni in cui i figli saranno effettivamente ammessi ai centri estivi e, nei giorni in cui non dovessero usufruirne, il genitore che potrà agevolarsi di propri giorni non lavorativi si impegna a tenerli con sé se l'altro è al contrario in un periodo lavorativo. In generale, le parti precisano che i genitori, nelle giornate e nei periodi non di loro spettanza, potranno comunque vedere e sentire i propri figli ogni volta in cui lo desidereranno, previo accordo tra di loro e compatibilmente con gli impegni già presi dai genitori stessi nonché, i bisogni e gli impegni dei minori. I coniugi potranno quindi accordarsi occasionalmente con modalità di visita e frequentazioni diverse, compatibilmente alle esigenze, impegni scolastici, centri estivi, sportivi e simili, anche nel rispetto dei desideri di e e degli impegni lavorativi dei genitori. Per_1 Per_2
Il SI. potrà recuperare eventuali giorni non effettuati rispetto a quanto CP_1 originariamente previsto, previo accordo con la SI.ra con congruo anticipo, sulle Parte_1 date da utilizzare.
5) Il GN rinuncia, cedendola in favore della SI.ra quale genitore CP_1 Parte_1 collocataria, alla propria quota dell'assegno unico universale per i figli attualmente previsto dalla legge e, in ragione di ciò, il medesimo SI. a titolo di contributo di mantenimento dei CP_1
pagina 3 di 9 figli minori e si impegna a corrispondere mensilmente alla SI Per_1 Per_2 Parte_1
la minor somma complessiva di € 425,00 (Quattrocentoventicinque/00), e precisamente €
[...]
212,50 (Duecentododici/50) per ciascun figlio, come già avviene dal mese di Luglio 2024 e fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di e . Tale importo sarà Per_1 Per_2 rivalutato annualmente, a far luogo dalla data dal mese di Luglio 2025, secondo la variazione degli indici ISTAT.
I suddetti importi dovranno essere corrisposti mensilmente mediante bonifico bancario su c/c bancario intestato alla SI , entro il giorno 15 di ogni mese, alle coordinate bancarie che gli Parte_1 saranno comunicate.
Il GN presterà ogni necessario consenso e collaborazione, eventualmente richiesto CP_1 dagli uffici competenti, ai fini del materiale percepimento da parte della SI.ra dell'intero Pt_1 importo del suddetto assegno unico, come previsto ex lege, di cui quest'ultima curerà come in passato gli adempimenti amministrativi occorrenti. Laddove il predetto assegno unico universale non dovesse essere percepito per cause imputabili al SI. , quest'ultimo provvederà al versamento CP_1 dell'importo equivalente mancante, sino alla concorrenza di € 600,00 (Seicento,00) come importo complessivo per entrambi i figli, quantificato alla data odierna, quindi salvo rivalutazioni medio tempore intercorse. 6) Le parti concordano altresì di partecipare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie sostenute e/o da sostenere nell'interesse dei figli. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che per spese straordinarie si intendono quelle elencate nel seguente Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, come di seguito trascritte: Spese straordinarie da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale, nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (email con richiesta di conferma di lettura, sms o whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (email con richiesta di conferma di lettura, sms o whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
pagina 4 di 9 In caso di invio dell'informativa a mezzo messaggistica telefonica, decorsi 3 (tre) giorni senza riscontro di avvenuta lettura o di risposta interlocutoria, a titolo precauzionale verrà effettuato un secondo messaggio o un contatto telefonico di avviso, fermo restando la decorrenza del termine come di seguito stabilita.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre trenta giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie, relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori, nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie, salvo quanto previsto al precedente p.to 5 per l'assegno unico universale. 7) I coniugi si danno reciproco consenso, sin d'ora, al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche relative ai minori e si autorizzano reciprocamente all'espatrio anche con i minori, salvo gravi e comprovati motivi.
8) I coniugi danno altresì atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la ripartizione delle somme di denaro depositate sui conti correnti a loro intestati.
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento e/o alimentari, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento. I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti.
9) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
10) Le spese legali del procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nel presente decreto camerale.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse dei figli minorenni e . Per_1 Per_2
Con specifico riferimento al figlio minore la valutazione tiene conto del diritto di quest'ultimo alla bi- genitorialità ed al mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Nulla da obiettare con riferimento all'assegno della casa coniugale alla sig.ra. di cui è Pt_1 proprietaria per quota del 50% (essendo il restante diritto di proprietà per quota del 50% in capo al di lei padre , e alla collocazione in loco della prole. Persona_3
Infatti, per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con i figli minori, in assenza di pagina 5 di 9 elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di questi ultimi l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la madre e frequentazione secondo i tempi concordati, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate). L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore.
Le parti concordano nella destinazione dell'assegno unico universale per i figli interamente in capo alla sig.ra. in quanto genitore collocatario degli stessi. Pt_1
Si accorda altresì alla ripartizione, nella misura del 50% cada genitore, delle spese straordinarie.
Le parti si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) CP_1
e
(nata a [...], il [...]). Parte_1
Unitisi in matrimonio concordatario a UI (MO), in data 01.08.2021, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del già menzionato comune al n.4 p. 2 s. A, anno 2021.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto che il sig. si è già trasferito in via provvisoria presso l'abitazione della propria CP_1 madre sita in Vignola (MO), Frazione Formica, Via Tavoni n. 780; egli si impegna altresì a perfezionare il cambio di residenza entro il 31 dicembre 2024. dà atto e dispone l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
La SI continuerà a risiedere a Bologna (BO) in via Oreste Regnoli n. 21/02 Parte_1 unitamente ai figli minori e . Per_1 Per_2 dà atto e dispone che i figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
dà atto e dispone che al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali del bambino. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano le attività sportive o ludico ricreative del bambino, confrontandosi quindi sull'opportunità che lo stesso ne intraprenda i relativi corsi. pagina 6 di 9 Per il resto, ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con il figlio quando questi si trovi presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
dà atto e dispone che il GN potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente CP_1 calendario e con le seguenti modalità (già precisate al punto 4), tali da garantire la frequentazione equilibrata del minore con entrambi i genitori:
Giornate infrasettimanali: il padre andrà a prendere e il mercoledì pomeriggio Per_1 Per_2 all'uscita della scuola e/o dal centro estivo o nel diverso luogo in cui essi si trovino in base ai loro impegni scolastici e/o ludici, alle ore 17:30 del pomeriggio e li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle ore 21:30.
Fine settimana alternati: il padre andrà a prendere e il sabato mattina alle ore Per_1 Per_2 08:30 presso l'abitazione della madre e li terrà con sé sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Vacanze Natalizie: e insieme, trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre Per_1 Per_2 con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno. Per le vacanze natalizie 2024 i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 Dicembre 2024 con il padre e dal 31 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 con la madre, il tutto salvo diverso accordo tra gli odierni ricorrenti.
In generale, i genitori si impegnano a considerare i rispettivi giorni lavorativi del periodo, cercando di favorire in quei giorni la frequentazione dei figli con il genitore che eventualmente avesse più giorni festivi dell'altro. Vacanze Pasquali: e entrambi insieme, ad anni alterni, iniziando dal 2025, Per_1 Per_2 trascorreranno il loro periodo di vacanze scolastiche pasquali con la seguente cadenza:
- con la madre sino alla domenica di Pasqua, poi con il padre il giorno del Lunedi di Pasquetta e martedì, impegnandosi il padre ad andare a prendere i figli il lunedì mattino alle ore 8,30 presso l'abitazione della madre e a riaccompagnarli il martedì sera alle ore 21:30;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio precedente la giornata di Pasqua e sino alla domenica sera, riaccompagnandoli dopo cena alle ore 21:30 presso l'abitazione della madre, con la quale resteranno il Lunedì di Pasquetta e il martedì. Per l'anno 2025, il padre terrà presso di sé i figli dal mercoledì pomeriggio precedente la giornata di Pasqua e fino alla domenica sera. Per le altre festività ufficiali che non rientrassero già nei periodi sopra descritti, i genitori si accorderanno di volta in volta per favorire l'equa frequentazione e possibilmente abbinandoli ai minori periodi di frequentazione del padre.
Vacanze Estive: e entrambi insieme, potranno trascorrere con il padre Per_1 Per_2 preferibilmente un periodo di due settimane consecutive e/o di quindici giorni consecutivi, ciò al fine di assicurare nel rapporto dei figli con il padre, non collocatario, una più significativa e continuativa frequentazione, con maggior stabilità e continuità. In caso di comprovate ragioni di salute, disposizioni del datore di lavoro e/o per sopravvenute necessità, il suddetto periodo di due settimane potrà essere frazionato secondo le esigenze del caso concreto.
La scelta del periodo, preferibilmente nel mese di Agosto, dovrà essere concordemente prestabilito entro il 15 Febbraio di ciascun anno e con decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
Per i periodi di vacanza scolastica estiva, si dovranno altresì considerare i giorni in cui i figli saranno effettivamente ammessi ai centri estivi e, nei giorni in cui non dovessero usufruirne, il genitore che potrà agevolarsi di propri giorni non lavorativi si impegna a tenerli con sé se l'altro è al contrario in un periodo lavorativo.
pagina 7 di 9 In generale, le parti precisano che i genitori, nelle giornate e nei periodi non di loro spettanza, potranno comunque vedere e sentire i propri figli ogni volta in cui lo desidereranno, previo accordo tra di loro e compatibilmente con gli impegni già presi dai genitori stessi nonché, i bisogni e gli impegni dei minori. I coniugi potranno quindi accordarsi occasionalmente con modalità di visita e frequentazioni diverse, compatibilmente alle esigenze, impegni scolastici, centri estivi, sportivi e simili, anche nel rispetto dei desideri di e e degli impegni lavorativi dei genitori. Per_1 Per_2
Il SI. potrà recuperare eventuali giorni non effettuati rispetto a quanto CP_1 originariamente previsto, previo accordo con la SI.ra con congruo anticipo, sulle Parte_1 date da utilizzare.
dà atto e dispone che il GN corrisponderà alla SI a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario in favore dei figli e la somma di € 425,00 mensili (€ Per_1 Per_2
212,50 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese alle coordinate bancarie che gli saranno comunicate;
dà atto e dispone la destinazione, come su accordo delle parti, dell'assegno unico universale per i figli interamente in capo alla sig.ra. in quanto genitore collocatario dei figli minori;
con riferimento Pt_1 al suddetto assegno unico la sig.ra poiché intestataria esclusiva, ne curerà gli adempimenti Pt_1 amministrativi occorrenti. dà atto che laddove il predetto assegno unico universale non dovesse essere percepito per cause imputabili al SI. , quest'ultimo provvederà al versamento dell'importo equivalente CP_1 mancante, sino alla concorrenza di € 600,00 (Seicento,00) come importo complessivo per entrambi i figli, quantificato alla data odierna, quindi salvo rivalutazioni medio tempore intercorse. dà atto e dispone che le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 8 di 9 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso, sin d'ora, al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, anche relative ai minori e si autorizzano reciprocamente all'espatrio anche con i minori, salvo gravi e comprovati motivi. dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra; ogni altro rapporto economico, nessuno escluso ed eccettuato, anche se qui non menzionato, è stato preso in considerazione e nel debito conto, pertanto, considerato definito dai ricorrenti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 9 di 9