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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 12/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI CA, Presidente
ATANASIO CA, RE
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 495/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2750/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D031B00068/2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1589/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnati in quanto, nel caso di specie, sussistono in capo alla Contribuente tutte le condizioni previste dagli artt. 19 e 21, d.p.r. n.
633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta, per tutti i motivi esposti nel precedente paragrafo n. 1;
2) in via subordinata, previa riqualificazione delle sanzioni irrogate, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni in quanto violano la disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 12, d.lgs. n. 472/1997, come illustrato nel paragrafo 2;
3) ancora in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto, alla luce di quanto illustrato nel precedente paragrafo n. 3, violano il principio di proporzionalità;
4) in via ulteriormente subordinata rispetto al motivo precedente, ridurre le sanzioni irrogate nell'atto impositivo ai sensi dell'art. 7, co. 4, d.lgs. n. 472/1997;
5) in ogni caso, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 per contrasto con gli artt. 3, 76 e 117, co. 1, Cost., rideterminare le sanzioni irrogate in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dei novellati art. 5, co.
4-bis e 6, d.lgs. n.
471, cit. e dell'art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472/1997, come illustrato nel precedente paragrafo 4. Con vittoria di spese e onorari
Appellato:
- in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per carenza dei presupposti di cui agli artt. 47 e 52 D.Lgs. 546/1992;
- nel merito, il rigetto dell'appello per la parte contestata e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2017, con cui l'ufficio ha contestato la detrazione di IVA, relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse in regime di reverse charge, per la cessione di materiali ferrosi dalla ditta individuale Società_1 e dalla società Società_2 (entrambe riconducibili al Società_1) e dalla ditta Società_3 di Nominativo_1.
La società lamenta l'illegittimità del recupero, non essendo stata offerta, da parte dell'Ufficio, la prova che la Ricorrente_1 sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una frode iva.
L'ufficio ha posto l'accento sulla circostanza che, nei confronti della Ricorrente_1, erano stati emessi altri avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2013 al 2017 relativamente ai quali era stata fatta acquiescenza per le prime due annualità mentre erano stati impugnati gli altri.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso del contribuente, non riconoscendo rilevanza - invece attribuita da quest'ultimo - alla sentenza penale di assoluzione intervenuta nei confronti del legale rappresentante della società Ricorrente_1: sia perché della riferibilità alla società, del fatto accertato nei confronti della persona del legale rapp.te, si può seriamente discutere sia perché i fatti erano parzialmente diversi attenendo a società diverse dalle società del Società_1.
Ha poi affermato che l'opacità del Società_4 avrebbe dovuto mettere in allarme la Ricorrente_1 circa il fatto che con i propri acquisti stesse “contribuendo a muovere un meccanismo tendente all'evasione dell'IVA”.
In particolare, con riferimento al Società_4, sarebbe stato sufficiente per la contribuente fare semplici consultazioni presso la Camera di Commercio, con le quali avrebbe verificato la omessa presentazione del bilancio e la mancata presentazione di denuncia dei redditi, quali elementi di forte sospetto.
Con riferimento invece alla Società_3 di Nominativo_1 avrebbe dovuto rilevare che questa era priva di qualsiasi effettività, in assenza di utenze e in mancanza di attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività di impresa.
La società contribuente, a propria scusante, rileva che opera da trent'anni con assoluto rispetto di tutte le regole relative alla tenuta di scritture contabili e di registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei metalli.
Rimarca poi che il legale rapp.te della società, Società_5, era stato assolto all'esito del procedimento intentato nei suoi confronti per gli acquisti effettuati dalle società riferibili alla famiglia Società_1: in particolare era stato accertato che, accanto a operazioni del tutto inesistenti, quelle società effettuavano anche operazioni perfettamente lecite e regolari;
sicchè con provvedimenti vari del GIP o del PM era stato archiviato il procedimento o annullato il sequestro preventivo o ancora archiviato il procedimento.
Inoltre, a proprio favore, la società rivendica poi che, dalle confessioni rese dagli stessi soggetti agenti, quali titolari delle cartiere, era emerso che molte operazioni, tra le quali quelle espletate con la stessa Ricorrente_1, erano operazioni assolutamente lecite.
Ed ha richiamato giurisprudenza anche della Corte di Giustizia circa i precisi oneri probatori che gravano sull'Ufficio al fine di dimostrare la consapevolezza dell'imprenditore circa la qualità di cartiera dei soggetti, coi quali egli esercita l'attività imprenditoriale.
Peraltro, la società contribuente ha rimarcato la trasformazione delle contestazioni da inesistenza oggettiva a più semplice inesistenza soggettiva.
Infine, ha insistito anche sulla scarsa rilevanza delle operazioni commerciali intrattenute con l'imprenditore Società_1 del valore di circa 66.000 €
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e la sentenza va pertanto riformata.
Preliminarmente occorre respingere l'eccezione dell'Ufficio, il quale attribuisce rilevanza alla circostanza che, con riferimento ai medesimi fatti, riferiti a annualità precedenti, la società avesse deciso di non opporsi agli accertamenti: occorre sottolineare che la scelta soggettiva di esercitare o meno un diritto non può necessariamente portare alla conclusione che quella scelta sia assimilabile ad una sorta di confessione e di accettazione dei rilievi dell'Amministrazione anche per gli anni successivi.
La conclusione sfavorevole alla società appellante – per i giudici di prime cure - è tutta fondata sulla irrilevanza dei provvedi penali di assoluzione del legale rappresentante della società Ricorrente_1 e sull'opacità del Società_4, con conseguente colpevole mancato controllo da parte della contribuente sulle attività aziendali.
Tuttavia non è possibile condividere tali conclusioni.
La Corte di Giustizia è consolidata nell' affermare che grava sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di fornire indizi rilevati al fine di evidenziare che il contribuente fosse consapevole di partecipare ad una frode o potesse essere in grado di saperlo usando l'ordinaria diligenza;
in ogni caso non può
l'amministrazione finanziaria pretendere, da parte del contribuente, verifiche complesse con mezzi di cui dispone solitamente l'amministrazione finanziaria.
Nella sentenza della Corte di Giustizia Causa C- 512/21 si legge:
30 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l'esistenza di detti elementi oggettivi (sentenza dell'11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
…….
32 Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato che quest'ultimo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione può essere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano supposizioni
(v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
33 Se ne deve dedurre che l'autorità tributaria che intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare in modo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Unione, sia gli elementi oggettivi che provino l'esistenza dell'evasione stessa dell'IVA, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione.
……..
35 Di conseguenza, sebbene l'esistenza di una catena di fatturazione circolare costituisca un indizio serio che suggerisce l'esistenza di un'evasione, di cui occorre tener conto nell'ambito della valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, non si può ammettere che l'autorità tributaria possa limitarsi, al fine di dimostrare l'esistenza di una frode di tipo carosello, a stabilire che l'operazione di cui trattasi fa parte di una catena di fatturazione circolare.
36 Spetta all'autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e fornire la prova delle condotte fraudolente e, dall'altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode. …….. Nella sentenza della Corte di Giustizia Causa C-537/22 poi ancora si legge:
“36 Per quanto riguarda l'evasione, secondo una giurisprudenza costante, il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quando un'evasione dell'IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di tali beni e servizi, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una siffatta evasione [sentenza del 25 maggio 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie (IVA – Acquisto simulato), C-114/22, EU:C:2023:430, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. ECLI:EU:C:2024:6 9 SENTENZA DELL'11. 1. 2024 – CAUSA C-537/22 GLOBAL INK TRADE
37 Poiché il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. …..
….
39 In un tale contesto, la diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto, non partecipi ad un'operazione che si iscrive in un'evasione commessa da un operatore a monte dipendono dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto passivo, al momento dell'acquisto da lui effettuato, di sospettare l'esistenza di irregolarità o di una frode. Pertanto, in presenza di indizi di una frode, ci si può attendere una maggiore diligenza dal soggetto passivo. Tuttavia, non si può esigere da quest'ultimo che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (sentenza del 1o dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, EU:C:2022:950, punto 52, e ordinanza del 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22,
EU:C:2023:26, punto 70).
40 La questione se il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza rientra nella valutazione dei fatti di cui alla controversia principale e, pertanto, nella competenza esclusiva dei giudici nazionali. Spetta a tali giudici valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, EU:C:2022:950, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
E la Cassazione ha ripreso tale indirizzo della Corte di Giustizia sostanzialmente allineandosi ad esso.
(cfr da ultimo Cassazione Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025):
1.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C-101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).
1.3 Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente;
inoltre, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
1.4 Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04;
Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14).
1.5 ……Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo”.
I giudici di prime cure si sono limitati ad affermare che l'opacità del Società_4 avrebbe dovuto mettere in allarme la società accertata la quale, invece, non avrebbe fatto le necessarie indagini sulle attività dei partner.
E' vero tuttavia che in tal modo si inverte l'onere probatorio che naturalmente grava prioritariamente sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve chiarire quali fossero gli elementi in suo possesso per affermare che, usando l'ordinaria diligenza, la società appellante sarebbe stata in grado di conoscere l'effettiva natura della società fornitrice.
Dal canto suo, l'Amministrazione finanziaria si è limitata a porre alla base dei suoi accertamenti a carico della Ricorrente_1 la circostanza che le società del Società_1 e la Società_3 fossero delle società cartiere;
da ciò ha desunto che sarebbe stato onere della società appellante di fare le verifiche necessarie per appurare la credibilità delle operazioni compiute da quella società; ed invece sarebbe rimasta del tutto inerte senza avere mai fatto accertamenti, presso la camera di commercio, al fine di verificare il deposito regolare dei bilanci o altro.
Tuttavia, da parte dell'Amministrazione e dei giudici di prime cure, non sono stati nemmeno presi in considerazione tutti gli elementi che costituivano presunzioni di carattere del tutto opposto rispetto alle presunzioni di conoscenza del carattere di cartiera delle società fornitrici del materiale acquistato dalla Ricorrente_1.
Con ordinanza 26 maggio 2022 il Tribunale di Monza in sede di riesame – esaminando le fatture emesse nel 2014, 2016 e 2017 dalle società della famiglia Società_1 – ha affermato che quelle operavano “tra lecito ed illecito” e quindi espletavano, accanto alle operazioni fittizie, attività di mercato reali. Per tale ragione appaiono convincenti e comunque costituiscono certo conferma di quella situazione le dichiarazioni rese dallo stesso Società_1 e da componenti della sua famiglia i quali, in sede di interrogatorio, avevano confermato al P.M. che alcune società tra le quali la società Ricorrente_1 avevano realmente acquistato dalle sue società alcune quantità di materiali ferrosi.
Il PM, per tale ragione, in data 24 gennaio 2024, aveva presentato istanza di archiviazione per insostenibilità dell'azione penale in dibattimento con riferimento al procedimento avente ad oggetto le fatture emesse dalle società riconducibili alla famiglia Società_1 tra il 2015 e il 2017.
Ancora, con la sentenza n. 55/1/2024 della CGT di Novara, depositata il 17 giugno 2024, la Corte ha confermato che le società della famiglia Società_1, accanto all'attività “fittizia”, svolgevano altresì in modo effettivo l'attività di commercio di rifiuti metallici, e che pertanto per tale ragione non sarebbe stato possibile affermare sul piano logico che ogni società che avesse avuto rapporti commerciali con le imprese del Società_4 li avesse tenuti in modo fittizio.
La conclusione era stata pertanto che “La mancanza di una precisa indicazione da parte dell'Ufficio degli effettivi volumi e della reale destinazione dei rifiuti effettivamente commercializzati dalle società interessate nei rapporti con la ricorrente (d.i. Società_1, Società_2 S.r.l. e Società_1. S.r.l.), rende plausibile che quest'ultima abbia potuto acquistare realmente rifiuti che poi rivendeva a terzi”.
Di conseguenza, conclude la CGT nel senso che “a fronte dell'effettiva attività svolta dalle imprese cedenti, sarebbe stato onere dell'Ufficio corroborare la prova dell'inesistenza oggettiva di quelle operazioni di acquisto di rottami, verificando e dimostrando che per quei quantitativi di rifiuti provenienti dalle imprese del gruppo Società_1 nessuna destinazione o concreta intermediazione commerciale era stata svolta dalla società”
Con sentenza depositata in data 8.9.22 il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva assolto Rappresentante_1 dal reato a lui ascritto al capo 4) perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei confronti del Rappresentante_1 in relazione al reato di cui al capo 3) perché l'azione non può essere proseguita essendo il medesimo fatto già stato archiviato in data 25.11.2021.
Tutti tali accertamenti giudiziari sono stati considerati erroneamente – da parte del Giudice di prime cure e della stessa Amministrazione finanziaria - del tutto irrilevanti, laddove i fatti esaminati dai Giudici penali riguardavano le medesime attività ed i medesimi soggetti oggetto del presente giudizio (con la sola differenza che in quei giudizi l'imputato era ovviamente il legale rappresentante e non certo la società).
Peraltro, va in proposito ricordato che i giudici penali sono giudici soprattutto del fatto e che pertanto, pur non potendo fare stato nel presente giudizio, gli accertamenti operati da quelli non possono essere considerati del tutto irrilevanti;
al contrario hanno un valore probatorio di una certa rilevanza ed i risultati dei loro accertamenti devono pertanto essere valutati come presunzioni gravi precise e concordanti della mancanza di fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria.
Quanto sin qui affermato con riferimento alle società del Società_4 vale anche per quanto attiene alla società Società_3: è sufficiente esaminare la documentazione prodotta sub doc. 25 per ricavarne che i rapporti tra il legale rapp.te della società Ricorrente_1 e i referenti della società Società_3 fanno escludere che le attività economiche che li hanno legati fossero espressione di una attività fraudolenta;
e comunque fanno escludere che la società appellante fosse consapevole del carattere di cartiera della società stessa. Pertanto l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
Le spese vanno integralmente compensate in considerazione della complessità fattuale della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della contribuente e annulla la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il
23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGETTI CA, Presidente
ATANASIO CA, RE
MERRA VITO, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 495/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi, 6/8 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2750/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D031B00068/2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1589/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti:
Appellante:
in via principale, dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnati in quanto, nel caso di specie, sussistono in capo alla Contribuente tutte le condizioni previste dagli artt. 19 e 21, d.p.r. n.
633/1972 per l'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta, per tutti i motivi esposti nel precedente paragrafo n. 1;
2) in via subordinata, previa riqualificazione delle sanzioni irrogate, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni in quanto violano la disciplina del cumulo giuridico di cui all'art. 12, d.lgs. n. 472/1997, come illustrato nel paragrafo 2;
3) ancora in via subordinata, dichiarare l'illegittimità delle sanzioni irrogate in quanto, alla luce di quanto illustrato nel precedente paragrafo n. 3, violano il principio di proporzionalità;
4) in via ulteriormente subordinata rispetto al motivo precedente, ridurre le sanzioni irrogate nell'atto impositivo ai sensi dell'art. 7, co. 4, d.lgs. n. 472/1997;
5) in ogni caso, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 per contrasto con gli artt. 3, 76 e 117, co. 1, Cost., rideterminare le sanzioni irrogate in conformità alle previsioni di cui al combinato disposto dei novellati art. 5, co.
4-bis e 6, d.lgs. n.
471, cit. e dell'art. 3, co. 3, d.lgs. n. 472/1997, come illustrato nel precedente paragrafo 4. Con vittoria di spese e onorari
Appellato:
- in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per carenza dei presupposti di cui agli artt. 47 e 52 D.Lgs. 546/1992;
- nel merito, il rigetto dell'appello per la parte contestata e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2017, con cui l'ufficio ha contestato la detrazione di IVA, relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse in regime di reverse charge, per la cessione di materiali ferrosi dalla ditta individuale Società_1 e dalla società Società_2 (entrambe riconducibili al Società_1) e dalla ditta Società_3 di Nominativo_1.
La società lamenta l'illegittimità del recupero, non essendo stata offerta, da parte dell'Ufficio, la prova che la Ricorrente_1 sapesse o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una frode iva.
L'ufficio ha posto l'accento sulla circostanza che, nei confronti della Ricorrente_1, erano stati emessi altri avvisi di accertamento per gli anni di imposta dal 2013 al 2017 relativamente ai quali era stata fatta acquiescenza per le prime due annualità mentre erano stati impugnati gli altri.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso del contribuente, non riconoscendo rilevanza - invece attribuita da quest'ultimo - alla sentenza penale di assoluzione intervenuta nei confronti del legale rappresentante della società Ricorrente_1: sia perché della riferibilità alla società, del fatto accertato nei confronti della persona del legale rapp.te, si può seriamente discutere sia perché i fatti erano parzialmente diversi attenendo a società diverse dalle società del Società_1.
Ha poi affermato che l'opacità del Società_4 avrebbe dovuto mettere in allarme la Ricorrente_1 circa il fatto che con i propri acquisti stesse “contribuendo a muovere un meccanismo tendente all'evasione dell'IVA”.
In particolare, con riferimento al Società_4, sarebbe stato sufficiente per la contribuente fare semplici consultazioni presso la Camera di Commercio, con le quali avrebbe verificato la omessa presentazione del bilancio e la mancata presentazione di denuncia dei redditi, quali elementi di forte sospetto.
Con riferimento invece alla Società_3 di Nominativo_1 avrebbe dovuto rilevare che questa era priva di qualsiasi effettività, in assenza di utenze e in mancanza di attrezzature indispensabili allo svolgimento dell'attività di impresa.
La società contribuente, a propria scusante, rileva che opera da trent'anni con assoluto rispetto di tutte le regole relative alla tenuta di scritture contabili e di registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei metalli.
Rimarca poi che il legale rapp.te della società, Società_5, era stato assolto all'esito del procedimento intentato nei suoi confronti per gli acquisti effettuati dalle società riferibili alla famiglia Società_1: in particolare era stato accertato che, accanto a operazioni del tutto inesistenti, quelle società effettuavano anche operazioni perfettamente lecite e regolari;
sicchè con provvedimenti vari del GIP o del PM era stato archiviato il procedimento o annullato il sequestro preventivo o ancora archiviato il procedimento.
Inoltre, a proprio favore, la società rivendica poi che, dalle confessioni rese dagli stessi soggetti agenti, quali titolari delle cartiere, era emerso che molte operazioni, tra le quali quelle espletate con la stessa Ricorrente_1, erano operazioni assolutamente lecite.
Ed ha richiamato giurisprudenza anche della Corte di Giustizia circa i precisi oneri probatori che gravano sull'Ufficio al fine di dimostrare la consapevolezza dell'imprenditore circa la qualità di cartiera dei soggetti, coi quali egli esercita l'attività imprenditoriale.
Peraltro, la società contribuente ha rimarcato la trasformazione delle contestazioni da inesistenza oggettiva a più semplice inesistenza soggettiva.
Infine, ha insistito anche sulla scarsa rilevanza delle operazioni commerciali intrattenute con l'imprenditore Società_1 del valore di circa 66.000 €
Fissata l'odierna udienza di trattazione, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata portata in decisione in camera di consiglio, tenutasi con le consentite modalità precisate nel verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e la sentenza va pertanto riformata.
Preliminarmente occorre respingere l'eccezione dell'Ufficio, il quale attribuisce rilevanza alla circostanza che, con riferimento ai medesimi fatti, riferiti a annualità precedenti, la società avesse deciso di non opporsi agli accertamenti: occorre sottolineare che la scelta soggettiva di esercitare o meno un diritto non può necessariamente portare alla conclusione che quella scelta sia assimilabile ad una sorta di confessione e di accettazione dei rilievi dell'Amministrazione anche per gli anni successivi.
La conclusione sfavorevole alla società appellante – per i giudici di prime cure - è tutta fondata sulla irrilevanza dei provvedi penali di assoluzione del legale rappresentante della società Ricorrente_1 e sull'opacità del Società_4, con conseguente colpevole mancato controllo da parte della contribuente sulle attività aziendali.
Tuttavia non è possibile condividere tali conclusioni.
La Corte di Giustizia è consolidata nell' affermare che grava sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di fornire indizi rilevati al fine di evidenziare che il contribuente fosse consapevole di partecipare ad una frode o potesse essere in grado di saperlo usando l'ordinaria diligenza;
in ogni caso non può
l'amministrazione finanziaria pretendere, da parte del contribuente, verifiche complesse con mezzi di cui dispone solitamente l'amministrazione finanziaria.
Nella sentenza della Corte di Giustizia Causa C- 512/21 si legge:
30 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l'esistenza di detti elementi oggettivi (sentenza dell'11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
…….
32 Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato che quest'ultimo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione può essere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano supposizioni
(v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
33 Se ne deve dedurre che l'autorità tributaria che intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare in modo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l'efficacia del diritto dell'Unione, sia gli elementi oggettivi che provino l'esistenza dell'evasione stessa dell'IVA, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione.
……..
35 Di conseguenza, sebbene l'esistenza di una catena di fatturazione circolare costituisca un indizio serio che suggerisce l'esistenza di un'evasione, di cui occorre tener conto nell'ambito della valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, non si può ammettere che l'autorità tributaria possa limitarsi, al fine di dimostrare l'esistenza di una frode di tipo carosello, a stabilire che l'operazione di cui trattasi fa parte di una catena di fatturazione circolare.
36 Spetta all'autorità tributaria, da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e fornire la prova delle condotte fraudolente e, dall'altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode. …….. Nella sentenza della Corte di Giustizia Causa C-537/22 poi ancora si legge:
“36 Per quanto riguarda l'evasione, secondo una giurisprudenza costante, il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quando un'evasione dell'IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di tali beni e servizi, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in una siffatta evasione [sentenza del 25 maggio 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w
Warszawie (IVA – Acquisto simulato), C-114/22, EU:C:2023:430, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. ECLI:EU:C:2024:6 9 SENTENZA DELL'11. 1. 2024 – CAUSA C-537/22 GLOBAL INK TRADE
37 Poiché il diniego del diritto a detrazione è un'eccezione all'applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentano di concludere che il soggetto passivo ha commesso un'evasione dell'IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. …..
….
39 In un tale contesto, la diligenza dovuta dal soggetto passivo e le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che, con il suo acquisto, non partecipi ad un'operazione che si iscrive in un'evasione commessa da un operatore a monte dipendono dalle circostanze del caso di specie e, in particolare, dalla questione se esistano o meno indizi che consentano al soggetto passivo, al momento dell'acquisto da lui effettuato, di sospettare l'esistenza di irregolarità o di una frode. Pertanto, in presenza di indizi di una frode, ci si può attendere una maggiore diligenza dal soggetto passivo. Tuttavia, non si può esigere da quest'ultimo che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (sentenza del 1o dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, EU:C:2022:950, punto 52, e ordinanza del 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22,
EU:C:2023:26, punto 70).
40 La questione se il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza rientra nella valutazione dei fatti di cui alla controversia principale e, pertanto, nella competenza esclusiva dei giudici nazionali. Spetta a tali giudici valutare se, alla luce delle circostanze del caso di specie, il soggetto passivo abbia dato prova di sufficiente diligenza e abbia adottato le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere in tali circostanze (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, EU:C:2022:950, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
E la Cassazione ha ripreso tale indirizzo della Corte di Giustizia sostanzialmente allineandosi ad esso.
(cfr da ultimo Cassazione Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025):
1.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C-101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).
1.3 Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini della ripartizione dell'onere della prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull'Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente;
inoltre, la prova che deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
1.4 Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04;
Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14).
1.5 ……Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo”.
I giudici di prime cure si sono limitati ad affermare che l'opacità del Società_4 avrebbe dovuto mettere in allarme la società accertata la quale, invece, non avrebbe fatto le necessarie indagini sulle attività dei partner.
E' vero tuttavia che in tal modo si inverte l'onere probatorio che naturalmente grava prioritariamente sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve chiarire quali fossero gli elementi in suo possesso per affermare che, usando l'ordinaria diligenza, la società appellante sarebbe stata in grado di conoscere l'effettiva natura della società fornitrice.
Dal canto suo, l'Amministrazione finanziaria si è limitata a porre alla base dei suoi accertamenti a carico della Ricorrente_1 la circostanza che le società del Società_1 e la Società_3 fossero delle società cartiere;
da ciò ha desunto che sarebbe stato onere della società appellante di fare le verifiche necessarie per appurare la credibilità delle operazioni compiute da quella società; ed invece sarebbe rimasta del tutto inerte senza avere mai fatto accertamenti, presso la camera di commercio, al fine di verificare il deposito regolare dei bilanci o altro.
Tuttavia, da parte dell'Amministrazione e dei giudici di prime cure, non sono stati nemmeno presi in considerazione tutti gli elementi che costituivano presunzioni di carattere del tutto opposto rispetto alle presunzioni di conoscenza del carattere di cartiera delle società fornitrici del materiale acquistato dalla Ricorrente_1.
Con ordinanza 26 maggio 2022 il Tribunale di Monza in sede di riesame – esaminando le fatture emesse nel 2014, 2016 e 2017 dalle società della famiglia Società_1 – ha affermato che quelle operavano “tra lecito ed illecito” e quindi espletavano, accanto alle operazioni fittizie, attività di mercato reali. Per tale ragione appaiono convincenti e comunque costituiscono certo conferma di quella situazione le dichiarazioni rese dallo stesso Società_1 e da componenti della sua famiglia i quali, in sede di interrogatorio, avevano confermato al P.M. che alcune società tra le quali la società Ricorrente_1 avevano realmente acquistato dalle sue società alcune quantità di materiali ferrosi.
Il PM, per tale ragione, in data 24 gennaio 2024, aveva presentato istanza di archiviazione per insostenibilità dell'azione penale in dibattimento con riferimento al procedimento avente ad oggetto le fatture emesse dalle società riconducibili alla famiglia Società_1 tra il 2015 e il 2017.
Ancora, con la sentenza n. 55/1/2024 della CGT di Novara, depositata il 17 giugno 2024, la Corte ha confermato che le società della famiglia Società_1, accanto all'attività “fittizia”, svolgevano altresì in modo effettivo l'attività di commercio di rifiuti metallici, e che pertanto per tale ragione non sarebbe stato possibile affermare sul piano logico che ogni società che avesse avuto rapporti commerciali con le imprese del Società_4 li avesse tenuti in modo fittizio.
La conclusione era stata pertanto che “La mancanza di una precisa indicazione da parte dell'Ufficio degli effettivi volumi e della reale destinazione dei rifiuti effettivamente commercializzati dalle società interessate nei rapporti con la ricorrente (d.i. Società_1, Società_2 S.r.l. e Società_1. S.r.l.), rende plausibile che quest'ultima abbia potuto acquistare realmente rifiuti che poi rivendeva a terzi”.
Di conseguenza, conclude la CGT nel senso che “a fronte dell'effettiva attività svolta dalle imprese cedenti, sarebbe stato onere dell'Ufficio corroborare la prova dell'inesistenza oggettiva di quelle operazioni di acquisto di rottami, verificando e dimostrando che per quei quantitativi di rifiuti provenienti dalle imprese del gruppo Società_1 nessuna destinazione o concreta intermediazione commerciale era stata svolta dalla società”
Con sentenza depositata in data 8.9.22 il Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva assolto Rappresentante_1 dal reato a lui ascritto al capo 4) perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere nei confronti del Rappresentante_1 in relazione al reato di cui al capo 3) perché l'azione non può essere proseguita essendo il medesimo fatto già stato archiviato in data 25.11.2021.
Tutti tali accertamenti giudiziari sono stati considerati erroneamente – da parte del Giudice di prime cure e della stessa Amministrazione finanziaria - del tutto irrilevanti, laddove i fatti esaminati dai Giudici penali riguardavano le medesime attività ed i medesimi soggetti oggetto del presente giudizio (con la sola differenza che in quei giudizi l'imputato era ovviamente il legale rappresentante e non certo la società).
Peraltro, va in proposito ricordato che i giudici penali sono giudici soprattutto del fatto e che pertanto, pur non potendo fare stato nel presente giudizio, gli accertamenti operati da quelli non possono essere considerati del tutto irrilevanti;
al contrario hanno un valore probatorio di una certa rilevanza ed i risultati dei loro accertamenti devono pertanto essere valutati come presunzioni gravi precise e concordanti della mancanza di fondatezza dei rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria.
Quanto sin qui affermato con riferimento alle società del Società_4 vale anche per quanto attiene alla società Società_3: è sufficiente esaminare la documentazione prodotta sub doc. 25 per ricavarne che i rapporti tra il legale rapp.te della società Ricorrente_1 e i referenti della società Società_3 fanno escludere che le attività economiche che li hanno legati fossero espressione di una attività fraudolenta;
e comunque fanno escludere che la società appellante fosse consapevole del carattere di cartiera della società stessa. Pertanto l'appello deve essere accolto e la sentenza riformata.
Le spese vanno integralmente compensate in considerazione della complessità fattuale della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della contribuente e annulla la sentenza di primo grado. Spese compensate.