Articolo 33 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 32Articolo 34
Versione
12 maggio 1956
Art. 33.
Le quote di pensione relative al periodo 1 gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.
La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennita' la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.
Entrata in vigore il 12 maggio 1956