Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3310 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di AV - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3310/2023 R.G. riservata in decisione in data 23.1.2025, e vertente
TRA
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PILUNNI ROSA ANGELA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Presenzano (CE) alla Via Casamamma n.1
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CRISTINO MATTEO e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in AV, Via Ticinello n. 22
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere
1. Disporre la collocazione delle minori presso la madre con affido congiunto limitando per le ragioni esposte in corso di causa alla madre tutti gli aspetti autorizzativi in materia sanitaria, in particolare, per la figlia , per il Per_1 diritto di visita disporre altresì che sia il padre a recarsi dalle bambine una volta al mese;
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2. Disporre per il mantenimento che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla madre e fissare in euro 600,00 (seicentoeuro/00) l'assegno mensile pari a 300,00 euro per e 300,00 per MI oltre Per_1 al 50% delle spese extra;
3. Condannare parte resistente alle spese di giudizio”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare
1. Disporre l'affido condiviso delle figlie minori e tra i genitori, con collocamento e residenza Per_2 Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa assumendo le decisioni di maggiore interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, nonché gli indirizzi di vita dei figli, di comune accordo.
2. Disporre, in merito al diritto di visita ed al regime di frequentazione padre-figlie, che sia il padre a recarsi dalle figlie almeno due volte al mese nei fine settimana, da concordare con la madre, con spese di trasferta a suo carico. Disporre che il padre possa effettuare almeno una videochiamata al giorno alle figlie.
3. Porre a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento delle figlie di euro 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di AV.
4. Disporre che l'assegno unico e universale per le figlie sia percepito in via esclusiva dalla madre.
Respingere le ulteriori domande della ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto.
Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'affidamento e sul collocamento delle figlie minori
In merito alle condizioni di affido delle figlie minori MI (nata il [...]) e (nata il [...]) il Collegio Per_1 ritiene di dover confermare il regime già previsto con ordinanza del 10.7.2024; infatti, considerate le comprovate frequenti assenze dal territorio italiano del resistente, e, soprattutto, le gravi problematiche di salute della minore
(nata il [...]), riconosciuta invalida in quanto affetta da disturbo dello spettro autistico (v. verbale INPS Per_1
e documentazione medica agli atti), si reputa necessario prevedere che la madre possa adottare in via esclusiva le principali decisioni attinenti alla salute delle figlie, confermandosi invece l'affido condiviso tra i genitori in relazione agli ulteriori aspetti attinenti alla vita delle stesse.
Va, del pari, visto l'accordo sul punto, confermato il collocamento prevalente delle minori presso la madre e previsto, quanto al regime di frequentazione, che sia il padre a recarsi dalle figlie almeno due volte al mese in occasione dei fine settimana, da concordare con la ricorrente, con spese di trasferta a suo carico.
In merito agli ulteriori periodi di vacanza, altresì, va previsto che gli stessi siano concordati tra i genitori.
pagina 2 di 4 Sul mantenimento delle figlie
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento delle figlie, pertanto, la madre, convivendo con le stesse, provvederà direttamente al loro mantenimento mentre va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di stabilire l'importo mensile che il resistente è tenuto a versare a titolo di mantenimento delle figlie, rilevano i seguenti elementi.
La sig.ra , da quando ha instaurato il presente giudizio, ha dichiarato di essere disoccupata e di vivere Pt_1 grazie all'aiuto della propria famiglia di origine presso la quale si è trasferita insieme alle figlie (v. ricorso e verbale di udienza del 28.5.2024). La stessa, del resto, percepisce in via esclusiva l'assegno unico e universale per le figlie, pari ad attuali 513,00 euro, oltre all'indennità di accompagnamento riconosciuta alla figlia di 530,00 Per_1 euro al mese, mentre è ancora in lista d'attesa per il riconoscimento dell'assegno di cura (v. verbale di udienza del
28.5.2024).
In ogni caso, si osserva che sebbene la ricorrente sia allo stato priva di fonti di reddito, è certamente in grado di reperire un'occupazione e collocarsi utilmente nel mondo del lavoro, ciò anche in considerazione della sua età nonché dell'assenza di impedimenti documentati, ad esempio per ragioni di salute, a procurarsi un'attività lavorativa, potendo peraltro beneficiare anche dell'aiuto della propria famiglia di origine per l'accudimento delle figlie. Inoltre, la ricorrente non ha ottemperato all'ordine di esibizione, disposto dal Giudice delegato, relativo alla documentazione di cui all'art. 473-bis.12 comma 3 cpc.
Il resistente, invece, ha dichiarato in udienza di essere disoccupato e di percepire, a decorrere dal mese di agosto del 2024, la somma mensile di 1.000,00 euro a titolo di indennità di disoccupazione (v. verbale di udienza del
5.3.2024). Lo stesso, al pari della controparte, non ha, tuttavia, ottemperato all'ordine del Giudice di produrre la documentazione attestante quanto effettivamente percepito a tale titolo, né l'ulteriore documentazione indicata all'artt. 473-bis.12 comma 3 cpc;
del pari, non risulta prodotta la documentazione medica attestante le problematiche di salute da cui sarebbe affetto e a causa delle quali si sarebbe recato ripetutamente in Egitto per ricevere le cure necessarie e sarebbe, in seguito, stato sottoposto ad intervento chirurgico e attualmente ricoverato presso l'Istituto Neurologico Mondino di AV (circostanza peraltro dedotta dalla difesa del resistente solo nella comparsa conclusionale).
Alla luce di quanto illustrato, tenuto conto della disparità reddituale esistente tra le parti e degli oneri a carico della madre per l'accudimento quotidiano delle figlie, considerata la non contestata sporadicità degli incontri con il padre ma anche della capacità lavorativa della ricorrente e dei benefici economici alla stessa riconosciuti, il Collegio ritiene equo confermare i provvedimenti emessi e, pertanto, porre definitivamente a carico del resistente, quale contributo mensile per il mantenimento delle figlie, l'importo di 400,00 €, oltre all'obbligo di rimborsare il 50% delle spese extra assegno sostenute per le stesse, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale.
pagina 3 di 4 Va, inoltre, previsto che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla ricorrente.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accordo in merito alle condizioni di affido delle figlie e al regime di frequentazione con loro e della soccombenza reciproca in relazione alla misura del contributo per il mantenimento ordinario delle minori sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- conferma l'affido condiviso delle figlie minori MI (nata il [...]) e (nata il [...]) tra i genitori, Per_1 con collocamento presso la madre disponendo che quest'ultima possa adottare, senza il consenso del padre le decisioni attinenti alla salute delle figlie;
- richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione del padre con le figlie;
- pone a carico di l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 ricorrente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento delle figlie di € 400,00 oltre al rimborso del
50% delle spese extra assegno;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
AV, così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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