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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1074 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
, Parte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo
- Appellante - C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avvocato Rita De Micheli. Controparte_1
- Appellata - Oggetto: ripetizione di indebito.
All'udienza del 6.3.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.04.2018, - avendo premesso Controparte_1 di aver ricevuto una nota del 25.06.2015, con cui l' chiedeva la restituzione della Pt_1 somma di euro 4.739,09 pensione cat. INVCIV n. 07069891 adducendone l'indebita percezione per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di assegno non spettanti dal 5/2006 al 12/2006 per superamento del limite reddituale e rate in misura superiore a quella spettante. Sono state riscosse rate non spettanti per assenza a visita di verifica del 23/01/2015”- chiedeva la declaratoria di irripetibilità dell'indebito accertato da sull'assegno mensile di assistenza Pt_1
n.0044550007069891 in godimento, per i periodi: dal 05/2006 al 12/2006 e dal 01/2015 al 31/07/2015; chiedeva inoltre la condanna dell' al pagamento dell'assegno mensile Pt_1 di assistenza dalla sua sospensione (gennaio 2015) alla data di ripristino della prestazione ( 24.05.2017). Deduceva in particolare la prescrizione dell'azione di ripetizione, il mancato superamento del limite reddituale per il periodo dal 5/2006 al 12/2006 e la omessa ricezione di alcuna comunicazione di convocazione a visita per la revisione. Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.1230/2022, in accoglimento del ricorso, dichiarava non dovute all' le somme Pt_1 richieste in restituzione con la nota del 25.06.2015 e condannava l' al pagamento Pt_1 dei ratei non riscossi dell'assegno di invalidità dalla data della sua sospensione (gennaio 2015) alla data di ripristino della prestazione ( 24.05.2017). Riteneva l'adito magistrato con riferimento all'indebito per il periodo dal 5/2006 al 12/2006, che, in assenza di comportamenti dolosi della beneficiaria (non dedotti dall' il quale aveva anzi accertato il maggior reddito a seguito di dichiarazione Pt_1 regolarmente presentata dalla ), il lungo tempo decorso tra la formazione CP_1 dell'indebito (2006) e il recupero del medesimo (giusta nota del 25.6.2015), aveva generato nell'appellata un legittimo affidamento circa la debenza degli importi a lei erogati. Con riferimento all'indebito maturato nel periodo da febbraio a luglio 2015 riteneva il giudicante - pur rilevando la regolare comunicazione alla ricorrente dell'invito di presentazione alla visita di revisione – che l' disattendendo la sequenza Pt_1 procedimentale dettata dall'art.80, comma 3, DL 122/2008, non avesse previamente comunicato la sospensione della prestazione alla ricorrente, direttamente disponendone la revoca per l'assenza a visita, così rendendo illegittima la richiesta di ripetizione operata con la nota impugnata. Con riferimento, infine, alla domanda volta alla condanna dell' al Pt_1 pagamento degli arretrati a titolo di assegno di invalidità, dalla data della sua sospensione alla data in cui la ricorrente aveva ricominciato ad usufruire della prestazione, il primo giudice ha ritenuto in applicazione del disposto dell'art. 25, comma 6 bis, L. n.114/2014 (“nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”), l'obbligo dell di corrispondere alla ricorrente i Pt_1 ratei non riscossi dell'assegno di invalidità dalla data della revoca ( 25.06.2015) alla data di ripristino della prestazione avvenuto successivamente alla visita di revisione, in seguito alla presentazione di una nuova domanda ( 24.05.2017). Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame l' con ricorso Pt_1 del 12.10.2022, lamentando che con riferimento all'importo rivendicato per il periodo dal 5/2006 al 12/2006 il primo giudice non ha fatto buon governo delle regole introdotte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, per avere egli omesso di considerare che la rilevante sproporzione fra il reddito maturato dalla nel 2005 CP_1
[euro 15.002,00] e il limite reddituale massimo utile nel 2006 per il conseguimento del beneficio in parola [euro 4.089,54], configurava circostanza idonea ad escludere ogni ipotesi di affidamento meritevole di tutela, stante l'evidente “incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali”. Deduce poi l' la ripetibilità dell'indebito relativo al periodo 01/2015 - Pt_1
07/2015, per non essersi la ricorrente - sebbene ritualmente convocata per il 23.01.2015 con nota del 05.12.2014, ricevuta per compiuta giacenza - presentata alla visita di revisione, con conseguente decadenza dal diritto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza e revoca della prestazione dal mese successivo, non rilevando in senso inverso, come da consolidata giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, la mancata notifica alla beneficiaria del provvedimento di sospensione ai sensi dell'art 80 del DL n 112 del 15/06/2008. Invero, prosegue l'appellante, la ricognizione della normativa ed i principi generali precisati dalla giurisprudenza consentono agevolmente di affermare che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti sanitari non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. e che pertanto sono pienamente ripetibili a far data dall'accertamento stesso, considerata l'idoneità di questo a porre fine all'affidamento del beneficiario nella definitività della prestazione ricevuta. Con l'ultimo motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui è stato condannato dal Tribunale, in applicazione dell'art 25, comma 6 bis, Legge n 114 2014, al pagamento dei ratei non riscossi da gennaio 2015 al 24 05 2017. Rileva in particolare che:
- non può essere applicato ai fini decisori l'art 25 comma 6 bis del DL n.90 del 2014, in quanto previsione normativa destinata ad operare nella sola ipotesi in cui l' Pt_1 non ha sottoposto a visita l'invalido, per motivazioni che esulano dalla vo dell'iscritto, mentre nella fattispecie la ricorrente non si era volontariamente presentata a visita;
- i ratei da gennaio al luglio 2015 sono stati comunque riscossi dalla , pur CP_1 in mancanza dei requisiti di legge;
- per i ratei relativi all'intero periodo non è stata allegata e provata la sussistenza dei requisiti di legge;
- nel ricorso di prime cure l'istante aveva domandato il pagamento dei ratei fino a dicembre 2016 e non, come erroneamente previsto in sentenza, fino al 24.05.2017;
- non è stata presentata istanza di ripristino della prestazione per l'arco temporale in argomento, con conseguente improponibilità della domanda. Ha resistito in giudizio , con memoria depositata il 24.02.2025, Controparte_1 variamente contestando la fo rse censure e domandando, nelle forme dell'appello incidentale condizionato, l'eventuale riforma della sentenza nella parte in cui l'adito magistrato aveva ritenuto regolare la convocazione alla visita di revisione omettendo di considerare che nel documento, denominato “ricevuta per compiuta giacenza”, non è dato evincere la data in cui sarebbe stato effettuato il tentativo di notifica presso la residenza/domicilio dell'appellata, risultando la relativa annotazione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata A.R. n.61346778048 – 5 del tutto illeggibile. Indi, all'udienza del 6.3.2025, in assenza di attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento. Sul punto la Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n.8633/2014 ( ma già sent. n.17624/2010, n.6339/2010, n.1664/2007), ha ritenuto che in tema di prestazioni assistenziali i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio debbano coesistere con l'erogazione del trattamento. “Ne consegue”, precisa la Cassazione
“che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo il quale ai fini della liquidazione
o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva".
Traslando i suddetti principi nella vicenda per cui è causa è agevole riscontrare il diritto della , già affermato dal primo giudice, al riconoscimento dell'assegno CP_1 mensile di assistenza per l'anno 2006, laddove il superamento dei limiti di reddito utile al riconoscimento del beneficio in parola si è perfezionato con riferimento all'anno precedente.
In assenza, dunque, della ventilata “incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali”, possono trovare piena applicazione i dettami giurisprudenziali in tema di indebito assistenziale, pacificamente ripresi anche dalla difesa dell' che consentono, Pt_1 trattandosi di indebito per motivi reddituali, in mancanza di prova del dolo, la ripetibilità soltanto a decorrere dal momento dell'accertamento dello stesso.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Invero, attesa l'indubbia natura assistenziale della prestazione del cui indebito si tratta, in quanto beneficio privo di copertura contributiva e assicurativa, va ricordato che la riespansione della generale disciplina dell'art. 2033 c.c. - rispetto allo speciale regime disegnato dall'art. 52 L. n. 88/1989 e dall'art. 13 L. n. 412/1991 per l'indebito previdenziale - è stata ridimensionata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotta nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente, mediante il riconoscimento di un principio unificatore, operante “sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria, per cui, in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento.” È stato, infatti affermato che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)".
5. Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale …. in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta …, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali ….. o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così in parte motiva Cassazione civile, sezione lavoro, 22.2.2021 n.4668 – cfr. anche Cass. nn. 28771/2018 e 10642/2019); ed è stato pure precisato che “il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore…Infatti la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito…” (Cass. n. 1978/2004). Venendo alla fattispecie in esame, questo collegio ritiene, tuttavia, configurabile in capo all'appellata un legittimo e - soprattutto - incolpevole affidamento, tenuto conto che:
- nel verbale della Commissione Medica di Verifica del 19.04.2013, all'esito Pt_1 della quale era stato riconosciuta soggetto “invalido con riduzione Controparte_1 permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99” ex “art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88”, la data della visita di revisione era indicata nel 19.4.2015;
- quest'ultima data era stata poi anticipata al 23.01.2015 con nota del Pt_1
5.12.2014, inviata all'appellata a mezzo raccomandata A.R. n.61346778048-5, ma alla stessa mai consegnata e restituita al mittente per compiuta giacenza, senza che, però, dalla copia dell'avviso di ricevimento in atti sia possibile individuare il giorno nel quale il postino recatosi presso il domicilio di ne aveva riscontrato l'assenza. Controparte_1
- lacuna documentale, preclusiva al regolare perfezionamento del procedimento di notifica della predetta comunicazione, inevitabilmente incidente sull'accertamento dell'effettiva conoscibilità da parte della della data di anticipazione della visita di CP_1 revisione. Si può, dunque, ritenere che, almeno fino alla ricezione (il 22.07.2015) della nota del 25.06.2015, la ricorrente ha continuato a fare affidamento sulla debenza Pt_1 dell'importo dell'assegno liquidatole perché ancora non convocata per la visita di revisione originariamente fissata. Situazione preclusiva all'azione di recupero avviata dall' con riferimento alla provvidenza maturata nel periodo 01/2015 Controparte_2
– 07/2015 e già liquidata alla . CP_1
Merita, invece, accoglimento l'ultima ragione di gravame. In assenza di una domanda di ripristino della prestazione assistenziale sospesa dall' (con la nota del 25.06.2015) e in mancanza della prova (neppure richiesta in Pt_1 questo giudizio) del permanere delle condizioni sanitarie ed economiche utili al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, deve essere rigetta la domanda di diretta alla condanna dell' al versamento della provvidenza in parola Parte_2 Pt_1 dalla data della sua sospensione (gennaio 2015) alla data di ripristino della prestazione ( 24.05.2017). L'esito complessivo della lite, conclusasi con il parziale accoglimento delle ragioni della ricorrente, indice a compensare le spese del doppio grado nella misura di 1/3 (un terzo), con condanna dell' al pagamento della residua quota, liquidata e distratta Pt_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della n.1230/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 12 aprile 2022, rigetta la domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità dal data di Pt_1 comunicazione del provvedimento di sospensione della prestazione sino alla data di ripristino della stessa. Compensa nella misura di 1/3 (un terzo) le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota, che liquida, per il primo grado, in euro Pt_1
1.080,00 e per il presente grado in euro 1.282,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco